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Incarto n. 27/04
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Lugano 28 ottobre 2005 |
Approvazione progetto definitivo In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
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statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione presentata da
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ISEP 1o rappr. dal RA 1
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nell'ambito delle opere di sistemazione di via __________ con la formazione di un marciapiede, lo spostamento della barriera e la posa di contenitori per rifiuti |
ed ora sull’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani presentate da
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COES 2 rappr.
dall’ RA 2
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letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
- che il comune di ISEP 1 intende procedere ad una serie di interventi sul tratto nord di via __________. Il progetto, che comporta espropriazioni varie, prevede tra il riale G__________ ed il mapp. no. 280, l’allargamento del campo stradale da m 3.50 a m 5, la costruzione di un marciapiede di m 1.50 lungo tutto il lato ovest, la posa della pavimentazione e di bordure, lo spostamento delle caditoie ed il ripristino dell’illuminazione e delle recinzioni. A ciò si aggiungono l’installazione di 3 contenitori interrati per i rifiuti al mapp. no. 452 e la posa di 2 sbarramenti formati da due gruppi di tre barriere alte m 1 all’altezza dei mapp. no. 210 e 208 (cfr. relazione tecnica e planimetrie);
- che il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 17.11.2003 (MM 16/2003); contestualmente è pure stato accordato il credito per la costruzione e l’acquisto dei sedimi necessari ed avallato il principio del prelievo di un contributo di miglioria per la realizzazione del nuovo marciapiede nell’ordine del 30% della spesa;
- che il progetto definitivo e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 26.4 al 25.5.2004;
- che la messa in atto del progetto implica l’espropriazione di ca. mq 37.43 del mapp. no. 279, appartenente a COES 2, contro versamento di un’indennità di fr. 420.- il mq (cfr. tabella di espropriazione);
- che con memoria 25.5.2004 la proprietaria si è opposta al progetto ed all’espropriazione. Essa contesta, innanzitutto, la decisione del Consiglio Comunale siccome viziata da errore essenziale ritenuto che il legislativo non sarebbe stato correttamente informato in merito ad un parere espresso dall’Ufficio prevenzione infortuni (UPI) sulla sistemazione di via __________ sostanzialmente divergente dall’opera che si intende eseguire. Quest’ultima, sempre secondo COES 2, sarebbe inadatta allo scopo oltre che molto pericolosa ed eccessivamente penalizzante per la sua proprietà. Da ciò la domanda subordinata di modifica dei piani volta a rendere l’intervento meno incisivo trasferendo l’espropriazione sull’altro lato della strada. Infine, ed in via ancor più subordinata, essa vanta una serie di pretese risarcitorie che qui non occorre specificare;
- che le parti sono comparse alle udienze ed ai contestuali sopralluoghi esperiti il 25.1 e 12.7.2005;
- che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria comunale, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR o nel PG (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p. LALPT; art. 12 e 13 Lstr.);
- che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico, la Lstr., dichiarando applicabile la Lespr., assoggetta ad una procedura di pubblicazione dinanzi al Tribunale di espropriazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la LE – tutti i progetti esecutivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria (art. 33 cpv. 1 e 2 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
- che la norma vieta di opporsi ad opere previste dal PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.) vincolando il potere cognitivo del Tribunale. Pertanto in sede di approvazione possono assurgere a motivo di contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che differiscono o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio cit. p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale gli aspetti definiti nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);
- che il Tribunale di espropriazione decide in via definitiva le domande intese ad ottenere modifiche dei progetti definitivi ed approva gli stessi (art. 33 cpv. 4 Lstr.);
- che d’altra parte la Lespr. sancisce la facoltà di opporsi all’espropriazione (art. 24 cpv. 2 let. a Lespr.). Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica utilità dell’opera è già stata riconosciuta con l’approvazione del PR poiché in tale evenienza il giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione (art. 2 Lespr.) bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario, per ovvi motivi di sicurezza giuridica, non è più ammissibile (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49 c. 2);
- che sono soggette all’approvazione del Tribunale di espropriazione, tanto le costruzioni, gli arredi urbani e di moderazione del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);
- che via __________ è una strada comunale aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiace alla Lstr. (art. 1 Lstr.);
- che nel PR di C__________ approvato il 21.12.2004 (revisione) via __________ è catalogata come strada di servizio. Tra il riale G__________ ed il mapp. no. 452 il calibro è di m 6.50 di cui m 5 di carreggiata e m 1.50 di marciapiede sul lato ovest. Nel tratto successivo il calibro aumenta a m 7.10 di cui m 5.60 di carreggiata e m 1.50 di marciapiede, quest’ultimo ubicato sul lato ovest lungo i mapp. no. 454, 279 e 280 e poi, a partire dal mapp. no. 439, sul lato opposto della strada (cfr. piano viario);
- che nella misura in cui contesta l’allargamento stradale e la costruzione del marciapiede l’opponente vorrebbe riavviare il dibattito sulla pubblica utilità e la proporzionalità dell’opera trascurando, tuttavia, che queste tematiche sono già state definitivamente risolte nell’ambito dell’approvazione del PR. Ciò basta ai fini del presente giudizio considerato che il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per rivedere i contenuti di un atto pianificatorio definitivo e tantomeno dispone del sindacato di opportunità;
- che, per la verità, la giurisprudenza ammette che un PR possa ancora essere contestato in sede di applicazione concreta (RDAT I-1995 no. 30 c. 4a). Tuttavia il piano di C__________ è di recentissima approvazione e nessuno dei requisiti posti alla base di un eventuale riesame risulta adempiuto. Nemmeno l’opponente, che peraltro non ha impugnato il nuovo piano, sostiene il contrario;
- che sotto questo profilo l’opposizione e la domanda di modifica dei piani sono quindi irricevibili;
- che in ogni caso sono infondate anche nel merito;
- che in ragione delle censure sollevate dall’opponente, in sede istruttoria il Tribunale ha ordinato la verifica della picchettazione e dei confini;
- che il geometra revisore ha ripristinato il punto di confine sud del mapp. no. 270, sito dirimpetto al mapp. no. 279, con la posa di un chiodo ed ha riportato la situazione cartograficamente (cfr. lettera del 3.6.2005 e planimetria 1:500 del 23.6.2005);
- che in esito a tali operazioni ed in base agli accertamenti ed alle misurazioni definitive effettuati da ultimo al sopralluogo del 12.7.2005 (cfr. verbale) è emerso che la linea di confine del mapp. no. 270 non invade il sedime stradale. Inoltre, prendendo questa linea come punto di riferimento conforme, è risultato che in corrispondenza con la proprietà COES 2 il calibro stradale previsto dal progetto, marciapiede compreso, è di m 6.80 (picchetto nord) rispettivamente di m 6.85 (picchetto sud);
- che pertanto il progetto definitivo è compatibile con l’assetto pianificatorio disposto dal PR ed anzi si rivela favorevole all’espropriata poiché riduce l’ampiezza del campo stradale di una trentina di centimetri rispetto a quella totale prevista dal piano (m 7.10). Sotto questo profilo appare pure proporzionato poiché limita l’intervento effettivo a quanto è tecnicamente e giuridicamente necessario per l’esecuzione adeguata dell’opera;
- che il marciapiede è finalizzato a garantire un ragionevole margine di sicurezza all’utenza pedonale, ciò che è in linea con gli orientamenti comunemente ammessi e la politica pianificatoria in tema di opere stradali, intesi a migliorare le qualità di vita e la sicurezza negli agglomerati urbani e ad offrire ai pedoni la protezione massima consentita dalle circostanze;
- che, oltretutto, via __________ serve non solo una zona residenziale (ad est) bensì anche la zona artigianale (ad ovest) cui appartiene, peraltro, la stessa part. no. 279. Pertanto un marciapiede appare tanto più giustificato se si considera che la strada può essere percorsa anche da mezzi pesanti;
- che d’altronde non è trascurabile che nessuno dei confinanti coinvolti nella procedura espropriativa, rispettivamente nessun altro interessato ha formalmente sollevato obiezioni al progetto;
- che l’esistenza di ipotesi alternative alla soluzione qui prospettata non basta per definire inadeguato il progetto, già solo per il fatto che un tale argomento potrebbe essere addotto da chiunque con la conseguenza che l’esecuzione di opere pubbliche sarebbe, in buona parte, destinata a fallire. In concreto, considerato che il progetto trova riscontro nel PR e che la superficie esproprianda rispetta i limiti del sedime vincolato, una modifica dei piani appare quindi tantomeno condivisibile e concretizzabile;
- che, come detto, nel tema specifico il comune dispone di un’ampia autonomia ed è quindi libero nell’attuazione di un’opera stradale purché rispetti la pianificazione e le norme che disciplinano la concezione delle strade. In quest’ottica il parere espresso dall’UPI e citato dall’opponente non è dunque decisivo anche perché non ha carattere vincolante;
- che altrettanto irrilevante è la questione se il Consiglio Comunale fosse a conoscenza o meno del parere: infatti nulla indica che abbia deciso senza la necessaria cognizione di causa ed in ogni caso l’argomento avrebbe dovuto essere sollevato e contestato, semmai, impugnando la risoluzione del 17.11.2003 nelle forme ed entro i termini previsti dagli art. 208 ss LOC;
- che la segnalazione dell’asserito vizio all’autorità di vigilanza sui comuni da parte dell’opponente non è quindi motivo sufficiente per sospendere la procedura e differire l’emissione del presente giudizio;
- che per il resto, con particolare riferimento alla posa di 2 sbarramenti e di 3 contenitori interrati per i rifiuti, il progetto non è contestato;
- che simili impianti, se previsti su sedime stradale, soggiacciono pure all’approvazione del Tribunale di espropriazione (RtiD I-2005 no. 28 e 31);
- che gli sbarramenti sono intesi ad offrire una maggiore sicurezza all’utenza pedonale specie nella zona della scuola d’infanzia e sono compatibili con la classificazione della strada (cfr. Norma VSS 640 213 pto. 22);
- che lo spazio parallelo e perpendicolare tra le singole barriere non è indicato graficamente; misurato sul piano no. 486-602b corrisponde a ca. cm 60 ed in quanto tale è insufficiente, specie poiché non permette il transito agevole di portatori di handicap e carrozzine (cfr. Norma VSS 640 201). Pertanto, in fase esecutiva, le singole barriere dovranno essere posate ad una distanza di m 1.50, misura che equivale alla larghezza di un marciapiede;
- che l’installazione dei contenitori rientra nel disegno di nuova gestione della raccolta dei rifiuti con l’obiettivo, tra l’altro, di contenere i costi, di favorire una raccolta più razionale e decorosa e di incrementare la raccolta separata. Il progetto non offre indicazioni tecniche di dettaglio sui contenitori oltre a quelle risultanti dalla relazione tecnica sulla nuova gestione della raccolta dei rifiuti. Nondimeno l’impianto come tale, che servirà circa 200 abitanti, appare adeguato e sorretto da un sufficiente interesse pubblico anche perché è ispirato ad un modello piuttosto diffuso e già testato con successo in altri comuni;
- che occorre però rammentare che lo stoccaggio dei rifiuti non dovrà protrarsi oltre il necessario e che il comune dovrà predisporre lo spurgo regolare dei contenitori, specialmente durante i mesi estivi, entro gli orari lavorativi usuali;
- che tutto ciò considerato l’opera è sorretta da un sufficiente interesse pubblico ed assolve certamente allo scopo del comune;
- che pertanto l’opposizione al progetto ed
all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono da respingere.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 33, 39a Lstr. e 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. L’opposizione al progetto ed all’espropriazione
e la domanda di modifica dei piani sono respinte.
2. La domanda di sospensione della procedura è
respinta.
3. I progetti definitivi inerenti le opere di sistemazione di via __________ con la
formazione di un marciapiede, lo spostamento della barriera e la posa di
contenitori per rifiuti sono approvati.
3.1. Le singole barriere dovranno essere posate ad una distanza di m 1.50 l’una
dall’altra.
4. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1 con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 700.- per ripetibili.
5. La presente decisione è definitiva.
6. Intimazione a:
- RA 1
- Avv. RA 2
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco