Incarto n.
20.2004.32-1

46/04

 

Lugano

28 febbraio 2005

Approvazione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giorgio Caprara

arch. Bruno Buzzini

segretario

Armando Petrini

 

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da

 

 

ISEP 1, RA 1
 

 

 

contro

 

COES 1

rappr. dal RA 2

 

 

nell'ambito dei lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________ in territorio di V__________

relativamente al mapp. no. 1297 RFD di V__________

ed ora sull’opposizione al progetto definitivo ed all’espropriazione, sulla domanda di modifica dei piani e l’opposizione all’anticipata immissione in possesso,


letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato

in fatto ed in diritto    -     che ISEP 1 è promotore degli interventi di riassetto lungo la strada cantonale che attraversa la frazione di S__________ nel Comune di V__________. Più particolarmente il progetto, la cui attuazione comporta espropriazioni varie, prevede l’allargamento della strada da ca. ml 4/4.50 a ml 5.20 lungo un tratto di ca. ml 205, senza modifiche significative del tracciato, della livelletta e delle pendenze, la sostituzione rispettivamente la posa di nuove bordure in granito, il rifacimento del campo stradale tra le sez. 0 e 25 rispettivamente la scarifica di quella esistente e la posa di un nuovo strato di usura tra le sez. 25 e 30. L’opera è completata con la costruzione di nuovi muri di controriva a monte della strada lungo i mapp. no. 1574 e 1297 e di un nuovo muro di sostegno a valle tra le sez. 12 e 22 e con la sistemazione delle infrastrutture per l’evacuazione delle acque meteoriche. Il tutto come specificato nella relazione tecnica del 28.2.2003;

                                 -     che il Consiglio di Stato ha autorizzato l’opera e stanziato il relativo credito con risoluzione no. 541 del 10.2.2004;

                                 -     che il progetto e gli atti d’esproprio corredati della necessaria documentazione sono stati pubblicati dal 5.7 al 4.8.2004;

                                 -     che il progetto coinvolge il mapp. no. 1297, appartenente alla COES 1, espropriato in ragione di ca. mq 28 ed occupato temporaneamente per mq 325 contro versamento di un’indennità di fr. 30.- il mq rispettivamente di fr. 0.50 il mq oltre a fr. 2'000.- a corpo per l’estirpazione di piante (cfr. tabelle d’esproprio);

                                 -     che con memoria del 28.7.2004 l’espropriata si è opposta al progetto, all’espropriazione ed all’occupazione temporanea sollecitando una modifica dei piani intesa ad ottenere il mantenimento della larghezza del sagrato a m 1.90 ed il conseguente recupero del sedime stradale sul lato a valle. Le indennità offerte sono invece state contestate per entrambi i fondi;

                                 -     che all’udienza di conciliazione del 28.10.2004 l’opposizione all’occupazione temporanea è stata risolta ritenuto che la superficie interessata sarà utilizzata solo per motivi costruttivi e non per il deposito di macchinari e che il fronte del porticato sarà lasciato libero compatibilmente con le necessità di cantiere; l’espropriata ha peraltro accettato l’indennità offerta per le piante. Per il resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande (cfr. verbale);

                                 -     che alla domanda di anticipata immissione in possesso per il 14.1.2005 (cfr. verbale del 28.10.2004) l’espropriata ha risposto con scritto del 16.12.2004 nuovamente ribadendo l’opposizione al progetto ed all’espropriazione;

                                 -     che l’intesa raggiunta dalle parti sul principio dell’occupazione temporanea e sull’indennità per le piante risultante dal verbale di udienza si configura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.) e solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito;

                                 -     che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);

                                 -     che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico la Legge sulle strade (Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.), assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del Tribunale di espropriazione (art. 22 cpv. 1 e 3 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);

                                 -     che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR (art. 22 cpv. 2 Lstr.);

                                 -     che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria. Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di un’opera stradale già pianificata ed esistente;

                                 -     che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7);

                                 -     che in concreto la strada che attraversa la frazione di S__________, che si annovera nella categoria delle strade principali, è prevista dal PR di V__________ approvato il 9.12.1987 ed è stata completata con l’aggiunta delle linee di arretramento mediante una modifica di poco conto al piano di utilizzo approvata l’11.2.2003 dal competente Dipartimento del territorio giusta gli art. 41 cpv. 3 LALPT, 14 e 15 RLALPT;

                                 -     che l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;

                                 -     che la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come gli interventi espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico oltre che proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con forza preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si adeguino ad un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è necessario al concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, Nr. 123 B IV e V);

                                 -     che nel complesso i lavori, già brevemente descritti e risultanti nel dettaglio dalla relazione tecnica e dai piani, tendono a risanare un tratto stradale malsicuro oltre che deteriorato in ragione della vetustà e dell’uso (cfr. documentazione fotografica), adeguandolo alle nuove esigenze tecniche e di sicurezza conformemente alla funzione della strada stessa che sopporta un forte carico veicolare essendo l’unica via di collegamento da e per la Valle __________;

                                 -     che al di là degli accorgimenti puramente tecnici e strutturali di recupero e consolidamento, l’opera è finalizzata ad agevolare il traffico veicolare nell’unico tratto dove, per lo spazio ridotto, il transito contemporaneo nelle due direzioni e precluso. In quest’ottica e per quanto la situazione del nucleo lo consente, l’allargamento ovvia all’inconveniente permettendo l’indispensabile incrocio di due veicoli ed offrendo una carreggiata regolare e confacente alle esigenze di una circolazione più fluida e sicura. Infine non è trascurabile che dal profilo estetico il tracciato acquista un aspetto uniforme e decoroso;

                                 -     che in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti è limitata a quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione dell’intervento;

                                 -     che pertanto l’intervento risponde ad una necessità, è sorretto da un indiscutibile interesse pubblico ed è proporzionato alle circostanze;

                                 -     che la domanda dell’opponente intesa a mantenere la larghezza del sagrato a ml 1.90 – in luogo di ml 1.60 previsti dal progetto – ed a recuperare la superficie stradale a valle comporterebbe lo spostamento dell’asse stradale, una modifica, questa, improponibile per la presenza di edifici e cantine sui sottostanti mapp. no. 128, 116 e 115, quest’ultimo oltretutto provvisto di un tetto sporgente con gronda (cfr. documentazione fotografica);

                                 -     che una richiesta generica volta a rendere l’intervento espropriativo meno incisivo o il sussistere di soluzioni anche attendibili in alternativa a quelle proposte nel progetto e nelle tabelle pubblicate – ipotesi, quest’ultima, comunque da scartare per la configurazione specifica dei luoghi – non bastano per definire inadeguato un intervento, già solo per il fatto che un tale argomento potrebbe essere addotto da qualsiasi proprietario colpito, con la conseguenza che l’esecuzione di opere pubbliche sarebbe, in buona parte, destinata a fallire (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431);





                                 -     che d’altra parte l’espropriazione è limitata ad una striscia di terreno contenuta per lunghezza e profondità il cui sacrificio, una volta ripristinato il terreno, manifestamente non compromette lo sfruttamento del sagrato della Chiesa;

                                 -     che tutto ciò considerato, nella ponderazione degli interessi in gioco, l’interesse pubblico all’esecuzione dei lavori prevale sull’interesse soggettivo manifestato dall’opponente;

                                 -     che pertanto l’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani devono essere respinte;

                                 -     che a norma dell’art. 22 cpv. 3 Lstr. Il progetto è approvato al più tardi contestualmente alla decisione di immissione in possesso;

                                 -     che l’ente espropriate può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e prima del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);

                                 -     che trattandosi di un giudizio di semplice apparenza è sufficiente dimostrare che esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68, 1988 no. 66);

                                 -     che ISEP 1 è pronto a deliberare i lavori e ad avviare il cantiere. Tale circostanza giustifica l’urgenza ritenuto che un rinvio comporterebbe presumibilmente un pregiudizio finanziario. A maggior ragione se si considera che tutti gli altri proprietari coinvolti nella procedura hanno accordato l’anticipata immissione in possesso;

                                 -     che dal canto suo l’espropriata non ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;

                                 -     che del resto la misura non provoca danni irreparabili all’espropriata, requisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti tali condizioni non si verificano;

                                 -     che d’altra parte l’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono definitivamente risolte in questa sede;

                                 -     che infine, grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti, nemmeno sarà preclusa la possibilità di procedere all’estimo;

                                 -     che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;

                                 -     che comunque dalla data d’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);

                                 -     che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato (art. 45 cpv. 5 Lespr.);

                                 -     che l’espropriata non si è avvalsa della consulenza di un legale per cui non si assegnano ripetibili.



per i quali motivi,

richiamati gli art. 22 e 39a Lstr., 20 ss Lespr.,

 

dichiara

e pronuncia:          1.     I progetti definitivi inerenti i lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________ in territorio di V__________ sono approvati.

                                2.     L’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.

                                3.     Allo ISEP 1 è concessa l’anticipata immissione in possesso dei diritti espropriandi. Essa è immediatamente esecutiva (art. 53 Lespr.).

                                4.     La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico dello ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                5.     La presente decisione è definitiva.

 

                                6.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                                                                     il segretario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                                   Armando Petrini