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Incarto n. 46/04
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Lugano 28 febbraio 2005 |
Approvazione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Bruno Buzzini |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo
nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa
da
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ISEP
1, RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dal RA 2
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nell'ambito
dei lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________
in territorio di V__________ |
ed ora sull’opposizione al progetto definitivo ed all’espropriazione, sulla domanda di modifica dei piani e l’opposizione all’anticipata immissione in possesso,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato
in fatto ed in diritto - che ISEP
1 è promotore degli interventi di riassetto lungo la strada cantonale che
attraversa la frazione di S__________ nel Comune di V__________. Più
particolarmente il progetto, la cui attuazione comporta espropriazioni varie,
prevede l’allargamento della strada da ca. ml 4/4.50 a ml 5.20 lungo un tratto
di ca. ml 205, senza modifiche significative del tracciato, della livelletta e
delle pendenze, la sostituzione rispettivamente la posa di nuove bordure in
granito, il rifacimento del campo stradale tra le sez. 0 e 25 rispettivamente
la scarifica di quella esistente e la posa di un nuovo strato di usura tra le
sez. 25 e 30. L’opera è completata con la costruzione di nuovi muri di
controriva a monte della strada lungo i mapp. no. 1574 e 1297 e di un nuovo
muro di sostegno a valle tra le sez. 12 e 22 e con la sistemazione delle
infrastrutture per l’evacuazione delle acque meteoriche. Il tutto come
specificato nella relazione tecnica del 28.2.2003;
- che
il Consiglio di Stato ha autorizzato l’opera e stanziato il relativo credito
con risoluzione no. 541 del 10.2.2004;
- che
il progetto e gli atti d’esproprio corredati della necessaria documentazione
sono stati pubblicati dal 5.7 al 4.8.2004;
- che
il progetto coinvolge il mapp. no. 1297, appartenente alla COES 1, espropriato
in ragione di ca. mq 28 ed occupato temporaneamente per mq 325 contro
versamento di un’indennità di fr. 30.- il mq rispettivamente di fr. 0.50 il mq
oltre a fr. 2'000.- a corpo per l’estirpazione di piante (cfr. tabelle
d’esproprio);
- che
con memoria del 28.7.2004 l’espropriata si è opposta al progetto, all’espropriazione
ed all’occupazione temporanea sollecitando una modifica dei piani intesa ad
ottenere il mantenimento della larghezza del sagrato a m 1.90 ed il conseguente
recupero del sedime stradale sul lato a valle. Le indennità offerte sono invece
state contestate per entrambi i fondi;
- che
all’udienza di conciliazione del 28.10.2004 l’opposizione all’occupazione
temporanea è stata risolta ritenuto che la superficie interessata sarà utilizzata
solo per motivi costruttivi e non per il deposito di macchinari e che il fronte
del porticato sarà lasciato libero compatibilmente con le necessità di
cantiere; l’espropriata ha peraltro accettato l’indennità offerta per le
piante. Per il resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e
domande (cfr. verbale);
- che
alla domanda di anticipata immissione in possesso per il 14.1.2005 (cfr.
verbale del 28.10.2004) l’espropriata ha risposto con scritto del 16.12.2004
nuovamente ribadendo l’opposizione al progetto ed all’espropriazione;
- che
l’intesa raggiunta dalle parti sul principio dell’occupazione temporanea e
sull’indennità per le piante risultante dal verbale di udienza si configura
come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.) e
solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito;
- che
di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata
(art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria,
almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono
figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);
- che
ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico la Legge sulle strade
(Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.),
assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di
rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i
progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone
la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del Tribunale di
espropriazione (art. 22 cpv. 1 e 3 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994
concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e
della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
- che
in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con
l’approvazione del PR (art. 22 cpv. 2 Lstr.);
- che
le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico
derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i
lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria.
Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la
strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente,
senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura –
sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a
Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di
un’opera stradale già pianificata ed esistente;
- che
pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di
miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali
opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere
cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT
I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti,
della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale
esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio
margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto
dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio
(RDAT 1990 no. 53 c. 7);
- che
in concreto la strada che attraversa la frazione di S__________, che si
annovera nella categoria delle strade principali, è prevista dal PR di V__________
approvato il 9.12.1987 ed è stata completata con l’aggiunta delle linee di
arretramento mediante una modifica di poco conto al piano di utilizzo approvata
l’11.2.2003 dal competente Dipartimento del territorio giusta gli art. 41 cpv.
3 LALPT, 14 e 15 RLALPT;
- che
l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come
intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
- che
la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come gli interventi
espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico oltre che
proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con forza
preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si adeguino ad
un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è necessario al
concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel, Traité
de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, Nr. 123 B IV e V);
- che nel complesso i lavori, già brevemente
descritti e risultanti nel dettaglio dalla relazione tecnica e dai piani,
tendono a risanare un tratto stradale malsicuro oltre che deteriorato in
ragione della vetustà e dell’uso (cfr. documentazione fotografica), adeguandolo
alle nuove esigenze tecniche e di sicurezza conformemente alla funzione della
strada stessa che sopporta un forte carico veicolare essendo l’unica via di
collegamento da e per la Valle __________;
- che
al di là degli accorgimenti puramente tecnici e strutturali di recupero e
consolidamento, l’opera è finalizzata ad agevolare il traffico veicolare
nell’unico tratto dove, per lo spazio ridotto, il transito contemporaneo nelle
due direzioni e precluso. In quest’ottica e per quanto la situazione del nucleo
lo consente, l’allargamento ovvia all’inconveniente permettendo l’indispensabile
incrocio di due veicoli ed offrendo una carreggiata regolare e confacente alle esigenze
di una circolazione più fluida e sicura. Infine non è trascurabile che dal
profilo estetico il tracciato acquista un aspetto uniforme e decoroso;
- che
in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti è limitata a
quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione dell’intervento;
- che
pertanto l’intervento risponde ad una necessità, è sorretto da un indiscutibile
interesse pubblico ed è proporzionato alle circostanze;
- che
la domanda dell’opponente intesa a mantenere la larghezza del sagrato a ml 1.90
– in luogo di ml 1.60 previsti dal progetto – ed a recuperare la superficie
stradale a valle comporterebbe lo spostamento dell’asse stradale, una modifica,
questa, improponibile per la presenza di edifici e cantine sui sottostanti mapp.
no. 128, 116 e 115, quest’ultimo oltretutto provvisto di un tetto sporgente con
gronda (cfr. documentazione fotografica);
- che
una richiesta generica volta a rendere l’intervento espropriativo meno incisivo
o il sussistere di soluzioni anche attendibili in alternativa a quelle proposte
nel progetto e nelle tabelle pubblicate – ipotesi, quest’ultima, comunque da
scartare per la configurazione specifica dei luoghi – non bastano per definire
inadeguato un intervento, già solo per il fatto che un tale argomento potrebbe
essere addotto da qualsiasi proprietario colpito, con la conseguenza che
l’esecuzione di opere pubbliche sarebbe, in buona parte, destinata a fallire (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431);
- che
d’altra parte l’espropriazione è limitata ad una striscia di terreno contenuta
per lunghezza e profondità il cui sacrificio, una volta ripristinato il
terreno, manifestamente non compromette lo sfruttamento del sagrato della
Chiesa;
- che
tutto ciò considerato, nella ponderazione degli interessi in gioco, l’interesse
pubblico all’esecuzione dei lavori prevale sull’interesse soggettivo
manifestato dall’opponente;
- che
pertanto l’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la domanda di
modifica dei piani devono essere respinte;
- che
a norma dell’art. 22 cpv. 3 Lstr. Il progetto è approvato al più tardi
contestualmente alla decisione di immissione in possesso;
- che
l’ente espropriate può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e
prima del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo
nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che
sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non
sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere
concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili
qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata
sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di
indennità (art. 51 Lespr.);
- che
trattandosi di un giudizio di semplice apparenza è sufficiente dimostrare che
esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente
sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT
1981 no. 68, 1988 no. 66);
- che
ISEP 1 è pronto a deliberare i lavori e ad avviare il cantiere. Tale
circostanza giustifica l’urgenza ritenuto che un rinvio comporterebbe
presumibilmente un pregiudizio finanziario. A maggior ragione se si considera
che tutti gli altri proprietari coinvolti nella procedura hanno accordato
l’anticipata immissione in possesso;
- che
dal canto suo l’espropriata non ha dimostrato né reso verosimile che il suo
interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di
quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;
- che
del resto la misura non provoca danni irreparabili all’espropriata, requisito
adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino
della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art.
76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti tali condizioni non si verificano;
- che
d’altra parte l’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la domanda di
modifica dei piani sono definitivamente risolte in questa sede;
- che
infine, grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti, nemmeno sarà
preclusa la possibilità di procedere all’estimo;
- che
pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere
respinta;
- che
comunque dalla data d’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio
usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);
- che
sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato (art. 45
cpv. 5 Lespr.);
- che
l’espropriata non si è avvalsa della consulenza di un legale per cui non si
assegnano ripetibili.
per i quali motivi,
richiamati gli art. 22 e 39a Lstr., 20 ss Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti i lavori di
allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________ in territorio
di V__________ sono approvati.
2. L’opposizione
al progetto ed all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.
3. Allo
ISEP 1 è concessa l’anticipata immissione in possesso dei diritti espropriandi.
Essa è immediatamente esecutiva (art. 53 Lespr.).
4. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico dello ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
5. La presente decisione è definitiva.
6. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini