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Incarto n. 46/04
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Lugano 15 marzo 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
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ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dal RA 2
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nell'ambito dei lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di __________ in territorio di __________;
relativamente al mapp. no. 1297 RFD di __________ |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Lo ISEP 1 è promotore degli interventi di riassetto lungo la strada cantonale
che attraversa la frazione di __________ nel Comune di __________. Il progetto,
la cui attuazione comporta espropriazioni varie, prevede l’allargamento della
strada lungo un tratto di ca. 205 ml, la sostituzione rispettivamente la posa
di nuove bordure, il rifacimento del campo stradale e la costruzioni di nuovi
muri di controripa e di sostegno.
Il Consiglio di Stato ha autorizzato l’opera e stanziato il relativo credito
con risoluzione no. 541 del 10.2.2004.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
5.7 al 4.8.2004.
1.2. Il progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 1297; stando alle
tabelle pubblicate il fondo è espropriato in ragione di mq 28 ed occupato
temporaneamente per mq 325 contro versamento di un’indennità di fr. 30.- il mq
rispettivamente di fr. 0.50 il mq, nonché di fr. 2’000.- per piante varie.
Con memoria 28.7.2004 l’espropriata ha contestato l’espropriazione,
l’occupazione temporanea e le indennità offerte.
All’udienza del 28.10.2004, confermata l’opposizione al progetto ed
all’espropriazione, l’espropriata ha peraltro ribadito la richiesta di aumento
delle indennità offerte accettando solo quella per le piante.
Il Tribunale ha approvato il progetto definitivo così come pubblicato,
respingendo nel contempo le opposizioni ed accordando l’anticipata immissione
in possesso, con sentenza del 28.2.2005 cresciuta incontestata in giudicato.
2.L’adesione
all’indennità offerta per le piante (fr. 2'000.- a corpo) individua un accordo
con forza di decisione ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. che solleva questo
Tribunale dal relativo giudizio di merito.
3.Il
mapp. no. 1297, situato in località __________, è così censita a RF:
sub. b) piazzale mq 423
sub. A) chiesa mq 325
totale mq 748
Il fondo, pianeggiante e di conformazione assai irregolare, è posto a monte
della strada e, stando al PR è assegnato alla zona AP-EP.
4.4.1.
L’espropriazione è subordinata al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del
danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al
soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non
avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe
nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,
previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,
preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a
fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per
adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e
soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come
anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore
delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II
337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le
eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché
siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14
Lespr.).
L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di
un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto
paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano
analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto
ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT
1985 no. 92, II-1998 no. 27).
In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o
al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – non hanno valenza
decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87).
4.2. In concreto la tabella pubblicata non è altro che il riflesso della
situazione pianificatoria in base alla quale la particella appartiene ad un
comprensorio inedificabile poiché destinato ad attrezzature ed edifici
pubblici. Da ciò l’indennità di fr. 30.- il mq offerta dall’ente espropriante che
corrisponde al valore normalmente riconosciuto per buoni terreni agricoli nel
sopra e nel sottoceneri (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N.
50.2005.2 in re L.).
Posto in questi termini il ragionamento è tuttavia riduttivo. Viceversa è
doveroso proseguirlo considerando che, se non fosse stata attribuita alla zona
AP-EP, la particella avrebbe senz’altro avuto la medesima destinazione dei
fondi circostanti andando a completare linearmente la zona del nucleo di
vecchio formazione NV.
Di conseguenza per ovvi motivi di parità di trattamento con altre proprietà
parzialmente espropriate l’estimo non può che fondarsi sui valori riferibili
alle transazioni immobiliari riguardanti terreni situati nella zona nucleo e stipulate
negli anni immediatamente precedenti l’anticipata immissione in possesso (art.
19 Lespr.).
L’indagine esperita come d’uso presso il RF offre i seguenti risultati:
per la zona del nucleo di vecchia formazione NV:
- fr. 76.92 il mq per il mapp. no.
1427 di mq 78, con una stalla di mq 22, loc. __________ (iscr. a RF il 3.8.1995
al d.g. 13126);
- fr. 31.65 il mq per il mapp. no.
1426 di mq 316, con una stalla di mq 15, loc. __________ (iscr. a RF il
13.11.1995 al d.g. 18920); il fondo è parzialmente fuori zona;
- fr. 370.37 il mq per il mapp. no. 1506 di mq 108, con una stalla di mq 34,
loc. __________ (iscr. a RF il 26.8.1997 al d.g. 15278);
- fr. 200.- il mq per il mapp. no. 1503 di mq 35, con un rustico di mq 23, loc.
__________ (iscr. a RF il 21.11.1997 al d.g. 21249);
- fr. 1.36 il mq per il mapp. no. 875 di mq 6'594, superficie prativa in loc. __________
(iscr. a RF il 17.8.2000 al d.g. 13294); il fondo è parzialmente fuori zona;
per la zona di complemento del nucleo di vecchia formazione NN:
- fr. 58.17 il mq per il mapp. no. 270 di mq 808, superficie prativa in
loc. __________ (iscr. a RF il 30.7.1998 al d.g. 13238);
- fr. 100.- il mq per mq 186 staccati dal mapp. no. 1718 (mq 282) ed aggiunti
al mapp. no. 1327 (mq 339), loc. __________ (iscr. a RF il 30.10.2001 al d.g.
16346/7);
- fr. 84.91 il mq per il mapp. no. 1710 di mq 530, costituito per mq 201 da
bosco, loc. __________ (iscr. a RF il 16.1.2003 al d.g. 632); il fondo è
parzialmente fuori zona;
Normalmente i prezzi soluti per terreni già edificati, come sono in parte
quelli elencati, non si prestano al confronto (Hess/Weibel, op. cit., ad
art. 19 no. 89). Tuttavia trattandosi di valutare un terreno posto in zona
nucleo, non si può prescindere dalla considerazione che raramente simili oggetti
sono completamente liberi e, d’altra, parte che anche un sedime di piccole
dimensioni può avere un pregio notevole per l’amatore. Da ciò il fatto che i
valori sono discontinui, innanzitutto perché influenzati da fattori soggetti ed
in secondo luogo perché se i fondi sono già edificati, generalmente con una
stalla o un rustico, il valore dipende essenzialmente dallo stato della
costruzione, specie del tetto, e quindi dai costi di un’eventuale riattazione.
Detto questo l’attenzione va rivolta verso l’unica transazione riguardante due
fondi liberi reperita a __________ (mapp. no. 1718 e1327). Del resto, stando
alla giurisprudenza, è lecito trarre spunto anche da compravendite isolate
purché i prezzi di d’acquisto siano esaminati con cura e la stipulazione dei
contratti non risulti influenzata da circostanze particolari (DTF 122 I
168 c. 3a p. 174; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 85). Orbene, la
frazione di P_______è ubicata immediatamente a nord di _________ sullo stesso
lato del fiume e per situazione è paragonabile a S. B__________. Il prezzo di
vendita pare dunque attendibile anche se riferito solo ad uno scorporo. Nulla
indica, peraltro, si tratti di un’operazione speculativa o dominata da elementi
inusuali o comunque a connotazione soggettiva.
Ciò considerato il Tribunale reputa di fissare l’indennità espropriativa in fr.
110.- il mq posto che gli oneri che
gravano la particella non incidono sul suo valore.
5.Il
danno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di
esecuzione di un’opera pubblica dev’essere stabilito sulla base
dell’utilizzazione attuale salvo che il proprietario renda attendibile un
miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit.,
ad art. 19 no. 39).
In concreto l’occupazione temporanea è stata chiesta solo per necessità
tecniche di cantiere, ossia per disporre dello spazio indispensabile per
l’esecuzione dell’opera ed il ripristino sia del muro di sostegno al fondo
verso la strada, sia della gradinata di accesso al sagrato della chiesa:
necessità che l’espropriata stessa ha peraltro riconosciuto ritirando
l’opposizione all’occupazione temporanea (cfr. verbale del 28.10.2004). A ciò
si aggiunge che il provvedimento ha coinvolto un’area per la quale non è stato
ipotizzato alcun miglior uso, che l’accesso alla chiesa anche durante il
cantiere non è stato precluso e che per le piante sacrificate è stata
riconosciuta una piena indennità.
In queste condizioni e considerato che il risarcimento offerto risponde ai
canoni giurisprudenziali, l’indennità è fissata in fr. 0.50 il mq annui.
6.Le
indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del
3.5% fissato dal Tribunale federale che decorrono dal 28.2.2005, data della
sentenza con la quale il Tribunale ha accordato l’anticipata immissione in
possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
7.L’espropriata
non si è avvalsa delle consulenza di un legale e pertanto non si assegnano
ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà alla proprietaria
del mapp. no. 1297 le seguenti indennità:
1.1. fr. 110.- il mq per l’espropriazione di mq 28
1.2. fr. 0.50 il mq annui per l’occupazione temporanea di mq 325
2. Sulle indennità espropriative è dovuto un
interesse al saggio usuale del 3.5% a far tempo dal 28.2.2005.
3. Le questioni risolte con accordo sono stralciate.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a:
- RA 1
- RA 2
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco