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Incarto n. 46/04
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Lugano 28 febbraio 2005 |
Approvazione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giorgio Caprara arch. Bruno Buzzini |
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segretario |
Armando Petrini |
statuendo
nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa
da
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ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1
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COCE 1 __________MCON 2 , e rappr. dall’ RA 3
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato
in fatto ed in diritto - che ISEP
1 è promotore degli interventi di riassetto lungo la strada cantonale che
attraversa la frazione di S__________ nel Comune di V__________. Più
particolarmente il progetto, la cui attuazione comporta espropriazioni varie, prevede
l’allargamento della strada da ca. ml 4/4.50 a ml 5.20 lungo un tratto di ca.
ml 205, senza modifiche significative del tracciato, della livelletta e delle
pendenze, la sostituzione rispettivamente la posa di nuove bordure in granito,
il rifacimento del campo stradale tra le sez. 0 e 25 rispettivamente la
scarifica di quella esistente e la posa di un nuovo strato di usura tra le sez.
25 e 30. L’opera è completata con la costruzione di nuovi muri di controriva a
monte della strada lungo i mapp. no. 1574 e 1297 e di un nuovo muro di sostegno
a valle tra le sez. 12 e 22 e con la sistemazione delle infrastrutture per
l’evacuazione delle acque meteoriche. Il tutto come specificato nella relazione
tecnica del 28.2.2003;
- che
il Consiglio di Stato ha autorizzato l’opera e stanziato il relativo credito
con risoluzione no. 541 del 10.2.2004;
- che
il progetto e gli atti d’esproprio corredati della necessaria documentazione
sono stati pubblicati dal 5.7 al 4.8.2004;
- che
il progetto coinvolge i mapp. no. 113 e 114 espropriati, rispettivamente, in
ragione di ca. mq 34 e 24 ed occupati temporaneamente per ca. mq 36 e 47 contro
versamento di un indennità metrica di fr. 110.- per il terreno espropriando e
di fr. 0.50 per quello occupato temporaneamente; è inoltre offerto un
risarcimento di fr. 2'670.- per l’estirpazione di piante varie (cfr. tabella
d’esproprio);
- che
con memoria del 31.7.2004, senza sollevare opposizioni, i proprietari hanno sollecitato
la completazione del progetto con l’inserimento di un nuovo accesso carrabile
ai fondi costituito da una rampa da costruirsi parallelamente al previsto muro
di sostegno alla strada. D’altra parte, accettata l’indennità per il sedime
espropriando, hanno rilevato che per il resto il risarcimento proposto risulterebbe
insufficiente qualora l’occupazione temporanea comportasse il taglio o
l’estirpazione della vigna esistente;
- che
all’udienza di conciliazione del 28.10.2003 le parti hanno confermato quanto
sopra. Gli espropriati hanno peraltro accordato l’anticipata immissione in
possesso a far tempo dal 14.1.2005;
- che
di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata
(art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria,
almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono
figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);
- che
ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico la Legge sulle strade
(Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.), assoggetta
ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio
del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i progetti
definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la
validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del Tribunale di
espropriazione (art. 22 cpv. 1 e 3 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994
concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e
della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
- che
in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con
l’approvazione del PR (art. 22 cpv. 2 Lstr.);
- che
le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico
derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i
lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria.
Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la
strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente,
senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura –
sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a
Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di
un’opera stradale già pianificata ed esistente;
- che
pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di
miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali
opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere
cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT
I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti,
della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale
esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio
margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto
dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio
(RDAT 1990 no. 53 c. 7);
- che
in concreto la strada che attraversa la frazione di S__________, che si
annovera nella categoria delle strade principali, è prevista dal PR di V__________
approvato il 9.12.1987 ed è stata completata con l’aggiunta delle linee di
arretramento mediante una modifica di poco conto al piano di utilizzo approvata
l’11.2.2003 dal competente Dipartimento del territorio giusta gli art. 41 cpv.
3 LALPT, 14 e 15 RLALPT;
- che
l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come
intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
- che
la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come gli
interventi espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico oltre
che proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con forza
preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si adeguino ad
un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è necessario al
concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel, Traité
de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, Nr. 123 B IV e V);
- che nel complesso i lavori, già brevemente
descritti e risultanti nel dettaglio dalla relazione tecnica e dai piani,
tendono a risanare un tratto stradale malsicuro oltre che deteriorato in
ragione della vetustà e dell’uso (cfr. documentazione fotografica), adeguandolo
alle nuove esigenze tecniche e di sicurezza conformemente alla funzione della
strada stessa che sopporta un forte carico veicolare essendo l’unica via di
collegamento da e per la Valle __________;
- che
al di là degli accorgimenti puramente tecnici e strutturali di recupero e
consolidamento, l’opera è finalizzata ad agevolare il traffico veicolare
nell’unico tratto dove, per lo spazio ridotto, il transito contemporaneo nelle
due direzioni e precluso. In quest’ottica e per quanto la situazione del nucleo
lo consente, l’allargamento ovvia all’inconveniente permettendo l’indispensabile
incrocio di due veicoli ed offrendo una carreggiata regolare e confacente alle
esigenze di una circolazione più fluida e sicura. Infine non è trascurabile che
dal profilo estetico il tracciato acquista un aspetto uniforme e decoroso;
- che
in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti è limitata a
quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione dell’intervento;
- che
pertanto l’intervento risponde ad una necessità, è sorretto da un indiscutibile
interesse pubblico ed è proporzionato alle circostanze;
- che
attualmente i mapp. no. 113 e 114, fondi sottostanti rispetto alla strada entrambi
liberi da edificazioni e destinati a vigneto, sono serviti soltanto da un
accesso pedonale attraverso una scala posta accanto al rustico sito sul
confinante mapp. no. 115 (cfr. documentazione fotografica allegata alla
relazione tecnica, p. 9 e 10);
- che
il progetto, senza intervenire su tale accesso, prevede la costruzione di un
nuovo muro di sostegno alla strada lungo il confine di entrambi i terreni (cfr.
piani no. 408.012 D/024°, 408.012 D/027°; sez. 15-21);
- che
gli espropriati postulano una modifica dei piani finalizzata alla sostituzione
della scala con una rampa carrabile da erigersi parallelamente al muro di
sostegno (cfr. schizzo prodotto);
- che,
tuttavia, all’ente pubblico incombe un obbligo generale di solo ripristino
delle proprietà toccate dall’opera pubblica, specie quello di sistemare il
terreno manomesso e di restaurare i manufatti a confine preesistenti demoliti
nel corso ed in ragione dei lavori (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19
no. 44-45);
- che
salvo circostanze del tutto particolari l’ente pubblico non può essere
astretto, invece, a costruire manufatti nuovi su sedime privato;
- che
in concreto non vi sono motivi tecnico-strutturali o di sicurezza, siano essi di
ordine pubblico o privato, tali da giustificare la modifica postulata a spese
dell’ente espropriante;
- che
nella misura in cui il progetto comporta la ricostituzione della situazione
preesistente secondo le regole dell’arte e senza pregiudizio per i proprietari,
l’ente espropriante ha assolto il suo compito secondo i principi applicabili in
ambito espropriativo;
- che
del resto nulla impedisce ai privati di eventualmente adeguare l’accesso alle particelle,
tuttavia a proprie spese e seguendo la procedura prevista dalla Legge edilizia;
- che
di conseguenza la domanda di modifica dei piani dev’essere respinta;
- che
sull’indennità il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato;
- che
gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale per cui non
si assegnano ripetibili.
per i quali motivi,
richiamati gli art. 22 e 39a Lstr., 20 ss Lespr.,
dichiara e
pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti i lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________ in territorio di V__________ sono approvati.
2. La domanda di modifica dei piani è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dello ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la presidente il segretario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini