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Incarto n. 60/03
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Lugano 30 marzo 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione del progetto definitivo e di espropriazione formale inerente la costruzione della galleria Vedeggio – Cassarate promossa da
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ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1
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contro |
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COES 18 Cadempino rappr. dall’ RA 2
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relativamente al mapp. no. 204 RFD __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1. La
presente combinata procedura di approvazione dei progetti definitivi e di
espropriazione si riconduce alla costruzione, ora in atto, della galleria
Vedeggio-Cassarate che istituirà un nuovo e fondamentale collegamento stradale
tra lo svincolo nord dell’autostrada A2 nella valle del Vedeggio (portale
ovest) e Via Sonvico nei Comuni di Porza e Canobbio (portale est). Annoverata
tra le opere prioritarie del Piano dei trasporti del Luganese (PTL), la
galleria è ancorata nel Piano direttore cantonale (PD) ed in un Piano generale
(PG), a loro volta corredati con tutta una serie di altre misure pianificatorie
specifiche intese a regolamentare gli aspetti e le problematiche connessi con
l’apertura della galleria, specie in ordine all’ambiente, ai trasporti ed alla
mobilità del traffico nel territorio del luganese.
Ottenuti il credito di costruzione ed i preavvisi favorevoli delle competenti
autorità, ed esaurita la procedura ricorsuale contro il PG, lo Stato del
Cantone Ticino ha postulato l’avvio del procedimento i cui atti sono stati
pubblicati dall’8.9. al 7.10.2003 in applicazione degli art. 20 ss Lespr. e 19
ss della Legge sulle strade, quest’ultima nella versione in vigore fino al
31.12.2006.
Formano oggetto di pubblicazione in questa sede le opere da eseguirsi nei
cosiddetti comparti galleria e Cassarate, e precisamente lungo il tratto
sotterraneo e nella zona del portale orientale. Sono invece escluse le opere
programmate nel comparto Vedeggio in quanto disciplinate dalla Legge federale
sulle strade nazionali.
1.2. Scaduti i termini di pubblicazione il Tribunale di espropriazione
ha, in una prima fase, limitato l’esame delle pretese notificate
tempestivamente alle sole eccezioni, opposizioni e domande di modifica dei
piani. Esperite le udienze di discussione nei giorni 4/5/12.2.2004, esso ha approvato
il progetto definitivo con sentenza del 26.8.2004 respingendo, contestualmente,
tutte le obiezioni di principio mosse al progetto ed all’espropriazione. Detta
sentenza è cresciuta incontestata in giudicato. Il presente giudizio affronta
le rivendicazioni di ordine prettamente espropriativo.
1.3. L’opera interessa, tra gli altri, anche il Comune di __________, ed
in particolare la località __________, ove è collocato lo sbocco del pozzo di
ventilazione della galleria. Il progetto prevede la costruzione di un edificio interrato
all’interno del quale, accanto ai locali tecnici, la testa del camino si
raccorda con due canne di espulsione del diametro di m. 2.25 che si ergono per
un’altezza di m 20.40 fuori terra entro un’unica struttura rivestita con doghe
in legno. L’accesso all’impianto è dato, a partire dalla strada cantonale __________,
attraverso una servitù di passo lungo il confine tra i mapp. no. 209 e 213
(cfr. sentenza TE 26.8.2004 c. 5.1 e 5.3; inc. no. 60/03-269).
1.4. La messa in atto dell’opera coinvolge il mapp. no. 204 di __________
di proprietà di COES 18.
Stando alle tabelle pubblicate il fondo è espropriato definitivamente per mq
1031 ed occupato temporaneamente per mq 551, superfici per le quali l’ente
espropriante ha offerto un’indennità, rispettivamente, di fr. 15.- il mq e di
fr. 0.20 il mq/annui.
Con memoria 7.10.2003 il proprietario ha sollevato obiezioni di varia natura al
progetto ed all’espropriazione chiedendo inoltre che il sedime attorno al
camino sia sistemato ad una quota di 437.73 m/sm. A titolo di indennità egli ha
preteso il versamento di fr. 100.- il mq per la superficie espropriata e di fr.
2.- il mq/annui per l’occupazione temporanea.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 5.2.2004, dopo di che le parti hanno
risolto in via amichevole le questioni di ordine progettuale (cfr. TE 26.8.2004
c. J; promemoria del sopralluogo 15.3.2004, scritto 6.5.2004, promemoria
riunione 12.1.2007), e concordato l’anticipata immissione in possesso per il 1°.3.2007
(cfr. lettera 29.11.2006 e promemoria riunione 12.1.2007). Esperita
l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 2.4.2007. Sulla
base dell’intesa raggiunta con il proprietario, l’ente espropriante ha presentato
il piano di espropriazione aggiornato stando al quale la superficie espropriata
è ridotta a mq 746 mentre quella occupata temporaneamente è aumentata a mq 782.
Dal canto suo l’espropriato ha adeguato l’indennità per il terreno a fr. 108.-
il mq.
2.Il mapp. no. 204 è un terreno ubicato all’estremità sud/occidentale
della località __________, sul confine con il Comune di __________, ed in base
al vigente PR, approvato il 6.8.1986, appartiene ad un vasto comprensorio
agricolo. Con una superficie di mq 3566 di forma assai irregolare, il terreno si
presenta oggi come incolto pianeggiante (cfr. documentazione fotografica).
In origine la parte meridionale del fondo era costituita da una scarpata che si
estendeva anche ai fondi limitrofi formando un ampio avvallamento verso il
confine con il Comune di __________. Con l’obiettivo di colmare la scarpata il
proprietario ha chiesto ed ottenuto, mediante due licenze edilizie rilasciate
nel 1986 e nel 1988, di formare una ripiena che, alla sommità orientale verso __________,
poteva raggiungere una quota massima di 435.50 m/sm (cfr. inc. LE 57446 e LE
44931 sez. O-O, P; LE per la formazione di un accesso al mapp. no. 203). Nel
corso dell’ultimo ventennio la proprietà è quindi stata utilizzata come
discarica privata, gestita da__________, per il deposito di materiale inerte di
scavo e di demolizione. Al momento dell’avvio della presente procedura la
ripiena aveva raggiunto una quota di 436 m/sm (promemoria di sopralluogo
23.3.2004).
3.3.1. L’espropriazione
formale è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che,
a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata
a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto
se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
Per la valutazione dell’indennità è decisiva la data dell’anticipata immissione
in possesso o, in difetto, quella di emissione del giudizio di estimo (art. 19
Lespr.).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) che corrisponde al prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto potrebbe
conseguire nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. II, p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo in base
al quale il valore venale è stabilito per confronti con i prezzi di vendita
ufficialmente registrati, di preferenza negli anni immediatamente precedenti il
dies aestimandi, e riferibili ad oggetti analoghi al fondo espropriando (Hess/Weibel,
op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 115 Ib 408 c. 2c, 122 I 168 c. 3a; RDAT
II-1998 no. 27).
L’applicazione di questo metodo presuppone la disponibilità di un campione di
raffronto adeguato che costituisca una testimonianza valida e ragionevole dell’andamento
del mercato immobiliare. Non potendosi, tuttavia, porre esigenze troppo severe
al confronto, un’identità perfetta con gli oggetti paragonati non è richiesta;
in effetti di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di
urbanizzazione e possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante
opportuni adeguamenti del prezzo. E’ anche possibile trarre spunto da
compravendite isolate, purché i prezzi di acquisto siano esaminati con cura e
la stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no.
48). Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al
di sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già
edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89); non lo sono
nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i diritti di
compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.
88).
Ai fini dell’estimo devono essere considerate le eventuali possibilità di
miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 Lespr.),
nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del deposito dei
piani (art. 14 cpv. 1 Lespr.). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle
diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante
(art. 12 cpv. 2 Lespr.).
3.2. Il mapp. no. 204 appartiene al territorio agricolo e pertanto i
valori di riferimento per l’estimo sono i prezzi soluti prima del 1°.3.2007
(art. 19 Lespr.) per terreni agricoli siti a __________. L’indagine esperita
come d’uso a RF offre i seguenti risultati:
- fr. 5.98 il mq per il mapp. no. 1456 di mq 836, loc. __________ (iscr. a RF
il 4.4.2006 al d.g. 8419);
- fr. 12.40 il mq per il mapp. no. 1083 di mq 968, loc. __________ (iscr. a RF
il 18.4.2005 al d.g. 8544);
- fr. 2.45 il mq per il mapp. no. 631 di mq 4087, loc. __________ (iscr. a RF
il 29.1.2004 al d.g. 1899). Il fondo consta di una superficie boschiva di mq 3631;
- fr. 21.01 il mq per il mapp. no. 253 di mq 1428, loc. __________ (iscr. a RF
il 18.2.2004 al d.g. 3578). Il fondo consta di una superficie boschiva di mq
216;
- fr. 70.- il mq per il mapp. no. 249 di mq 980, loc. __________ (iscr. a RF il
5.11.2002 al d.g. 25813);
- fr. 191.40 il mq per il mapp. no. 637 di mq 2743, loc. __________ (iscr. a RF
il 24.1.2000 al d.g. 1421). Il fondo consta di una superficie boschiva di mq
280;
- fr. 13.91 il mq per il mapp. no. 213 di mq 8624, loc. __________ (iscr. a RF
il 21.10.1999 al d.g. 21759). Il fondo consta di una superficie boschiva di mq
1025 e di un ripostiglio di mq 9;
- fr. 28.01 il mq per il mapp. no. 1283 di mq 714, loc. __________ (iscr. a RF
il 17.11.1999 al d.g. 23991);
- fr. 10.- il mq per il mapp. no. 263 di mq 1338, loc. __________ (iscr. a RF
il 27.5.1999 al d.g. 10417);
- fr. 15.70 il mq per il mapp. no. 209 di mq 8625, loc. __________ (iscr. a RF
il 20.1.1999 al d.g. 1742);
- fr. 75.79 il mq per il mapp. no. 1094 di mq 537, loc. __________ (iscr. a RF
il 3.12.1998 al d.g. 26364). Il fondo consta di una tettoia di mq 4 e di un
ripostiglio di mq 8;
- fr. 20.38 il mq per il mapp. no. 820 di mq 785, loc. __________ (iscr. a RF
il 4.10.1997 al d.g. 16411).
Tali risultanze si riconducono prevalentemente ad una serie di zone che, per
situazione e morfologia, non sono tipicamente agricole. E’ questo il caso, in particolare, delle località __________,
__________ e __________ ubicate nella parte occidentale del Comune verso il
confine con __________, tutte in pendenza o terrazzate, ed in passato
parzialmente adibite a vigneti. Lo stesso vale per le località __________ e __________
situate sul versante opposto verso i boschi, l’una nelle vicinanze del confine
con __________ e l’altra sulla collina verso __________, anch’esse in declivio.
Alla posizione ed anche a motivi di ordine meramente soggettivo vanno quindi verosimilmente
ascritti alcuni prezzi che spiccano nell’elenco come evidenti eccezioni che
esulano palesemente dalla realtà agricola (mapp. no. 249, 637 e 1094). Nel complesso
le zone menzionate non si prestano quindi ad un paragone adeguato, avendo ben
poco in comune con la località __________ che si contraddistingue invece come territorio
pianeggiante e di ampio respiro ideale per l’agricoltura, anche per quella
meccanizzata.
Nella località specifica i valori accertati raggiungono una media di ca. fr.
15.- il mq che, sebbene risalga al 1999, e quindi ad una data che precede di
diversi anni il dies aestimandi, non va ignorata poiché da tempo ormai, secondo
la prassi giurisprudenziale, le quotazioni delle proprietà agricole sono
costanti e per i terreni migliori si aggira attorno a fr. 20.-/30.- il mq in
tutto il Cantone (RDAT II-1994 no. 65; TRAM 6.10.2005 N.
50.2005.2).
L’ente espropriante ha offerto un’indennità pari al predetto valore medio che
l’espropriato ha contestato sostenendo che l’importo non tiene conto né dello
sfruttamento attuale del fondo a discarica e dei relativi costi di esercizio,
né del fatto che il fondo non è riservato solo alla coltura ma è pure destinabile
all’edificazione a scopi agricoli.
Tali fattori non hanno, tuttavia, un’incidenza significativa sull’estimo sia
perché i terreni esclusi dalla zona edificabile vanno indennizzati in base alle
possibilità di sfruttamento effettive che, normalmente e salvo possibilità di
miglior uso, sono puramente agricole (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19
no. 109-111), sia perché l’esercizio di una discarica o un’operazione di
colmataggio su un terreno agricolo non implicano necessariamente un aumento del
suo valore (cfr. RDAT 1990 no. 58, II-1992 no. 42).
In concreto bisogna considerare che la ripiena già ha superato, anche se di
poco, la quota massima autorizzata mediante licenza edilizia negli anni ’80, e
che l’ente espropriante procederà a sue spese al riempimento del terreno fino
alla quota richiesta dal proprietario (437.73 m/sm) utilizzando materiale
proveniente dallo scavo del camino di ventilazione (cfr. promemoria riunione
12.1.2007). Posto che l’espropriato non risulta essere autorizzato a proseguire
privatamente il colmataggio, il fondo non può essere utilizzato che a fini
agricoli; i costi di esercizio sono da ritenersi ampiamente ammortizzati.
D’altra parte il miglioramento (innegabile) dello stato del fondo, che grazie
alla ripiena si è visto aumentare la superficie piana sfruttabile, non comporta
alcuna rivalutazione particolare per almeno tre motivi. Anzitutto perché il
deposito è costituito da semplice materiale inerte privo sia di qualità
particolari per l’agricoltura sia di effetti sulla fertilità del terreno. In
secondo luogo perché l’unico sfruttamento ammesso dal PR è quello agricolo. La
costruzione di edifici agricoli, ventilata dall’espropriato, oltre ad essere, ad
oggi, puramente teorica, potrebbe comunque essere ipotizzata solo in via
d’eccezione e a condizione che la costruzione sia indispensabile per l’attività
agricola (art. 34 NAPR; art. 24 LPT; art. 71 LALPT); pertanto, essendo
subordinata a requisiti severi, non può essere considerata come possibile
miglior uso. Da ultimo, ma non per importanza, perché il mapp. no. 204 è un
terreno di forma assai irregolare che non dispone verso la strada cantonale né di
un adito diretto né di diritti di passo giuridicamente garantiti sui fondi limitrofi
(cfr. estratto RF). Stando a quanto dichiarato dall’espropriato esso è accessibile
attraverso il confinante mapp. no. 203 di proprietà della __________ con la
quale vige un accordo per l’esercizio di un diritto di passo reciproco;
tuttavia in mancanza di iscrizione a RF tale accordo non ha valenza di servitù prediale
(art. 731 cpv. 1 CC).
Poste tali premesse la proprietà è ben lungi dal raggiungere non solo il valore
preteso dall’espropriato a titolo di indennità (fr. 108.- il mq), ma anche le
quotazioni massime riconosciute dalla giurisprudenza ed in particolare anche le
indennità accordate nell’ambito del procedimento espropriativo avviato dal
Comune di __________ all’inizio degli anni ’90 in vista della realizzazione del
nuovo centro sportivo in zona __________ (inc. no. 24/91).
Tutto ciò considerato l’indennità di fr. 15.- il mq offerta dall’ente
espropriante appare adeguata alla situazione concreta e quindi può essere
confermata.
4.L’occupazione temporanea è un provvedimento che, in ambito
espropriativo, concorre all’attuazione dell’opera ed è normalmente dettato da
necessità di cantiere; concluso l’intervento il sedime è da restituire
ripristinato al proprietario. La relativa indennità è intesa a compensare il
danno effettivo per il proprietario derivante dalla limitazione d’uso del bene,
salvo che egli renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1
Lespr. (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF
109 Ib 273).
Di regola l’indennità annua riconosciuta dalla
prassi per terreni agricoli ammonta a fr. 0.05 il mq (TE 22.11.2000 in
re S./V., 10.5.2001 in re C./A.).
In concreto l’occupazione temporanea colpisce una superficie di mq 782 per la
quale, essendo esaurita l’autorizzazione al deposito, non può essere vantato alcun
uso alternativo, o migliore, rispetto a quello agricolo.
Di conseguenza l’indennità offerta di fr. 0.20 il mq, favorevole
all’espropriato, può essere confermata.
5.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio
usuale del 3.5%, fissato dal Tribunale amministrativo federale, a far tempo dal
1°.3.2007, data per la quale è stata autorizzata l’anticipata immissione in
possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
6.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante
(art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, rappresentato da un legale, ha diritto
alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato per
il mapp. no. 204 di __________ le seguenti indennità:
- fr. 15.- il mq per l’espropriazione definitiva di mq 746
- fr. 0.20 il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 782
2. Le indennità espropriative sono completate con
gli interessi al saggio usuale del 3.5% a far tempo dal 1°.3.2007.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 2'500.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco