statuendo nella procedura di espropriazione avviata da
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ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1
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contro |
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COES 3 rappr. da RA 2
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nell'ambito dei lavori di sistemazione stradale e di formazione di un marciapiede tra le rotonde di S__________ e S__________ nel territorio del Comune di M__________
relativamente al mapp. n. 542 di M__________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Lo ISEP 1 è promotore delle opere di sistemazione di Via C__________ nel Comune
di M__________, strada già esistente che collega le rotonde di S__________ e di
S__________.
L’opera, che implica espropriazioni varie, porta il tratto stradale lungo circa
280 ml ad una sezione carreggiabile uniforme di 6 ml e prevede sia la
costruzione di un nuovo marciapiede sul lato a valle di ml 1.50, sia la posa di
misure di moderazione del traffico mediante una pavimentazione diversificata ed
un’isola spartitraffico.
Il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 20.3 al
19.4.2002.
1.2. La messa in esecuzione del progetto coinvolge il mapp. no. 542,
appartenente alla società indicata in ingresso. Secondo la tabella pubblicata
il fondo è espropriato in ragione di mq 55 ed occupato temporaneamente per mq 39
contro versamento di un’indennità di fr. 150.- il mq rispettivamente di fr.
0.50 il mq; la tabella include pure un’indennizzo di fr. 888.- per
l’estirpazione di piante esistenti tuttavia condizionato ad un danno effettivo.
Con memoria 16.4.2002 l’espropriata ha chiesto una modifica dei piani riferita
alla rampa d’accesso al cortile interno ed ha sollecitato le seguenti indennità
espropriative:
- fr. 300.- il mq per 55 mq di terreno espropriato
- fr. 100.- il mq per la svalutazione di mq 12 del cortile interno
- fr. 33'000.- per la svalutazione dell’immobile
- fr. 18'000.- per la perdita di 2 posteggi
- fr. 4'000.- quale contributo sostitutivo per i posteggi medesimi
- fr. 888.- per la soppressione di piante
- fr. 8’000.- qualora l’occupazione temporanea impedisse l’uso della rampa
- fr. 2'880.- qualora l’occupazione temporanea impedisse l’uso dei posteggi
All’udienza dell’8.10.2002 l’ente espropriante ha presentato una proposta di
adeguamento della rampa che la proprietaria ha tuttavia respinto con successivo
scritto del 19.10.2002; per il resto le pretese sono state confermate.
1.3. Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto stradale con sentenza
del 17.4.2003; contestualmente ha però ordinato una modifica dei piani riguardante
il solo mapp. no. 542 intesa a mantenere la pendenza del 14% della rampa di
accesso al cortile. La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.
L’immissione in possesso è stata accordata a far tempo dal 14.6.2004 (cfr. decreto
18.6.2004).
1.4. All’udienza del 1°.2.2006, indetta dopo il termine dei lavori, di comune
accordo le parti hanno disposto un’indennità di fr. 600.- per
l’inutilizzabilità dei posteggi esterni durante il periodo di occupazione
temporanea e di fr. 400.- a corpo per la soppressione di vegetali. Inoltre,
considerato che i posteggi esterni sono stati ripristinati a spese
dell’espropriata, questa ha rinunciato alle relative indennità (fr. 18'000.- e
fr. 4'000.-) così come ha abbandonato la pretesa riferita all’uso della rampa,
sempre durante l’occupazione temporanea (fr. 8'000.-).
2.L’intesa
raggiunta dalle parti all’udienza del 1°.2.2006 si configura come accordo
espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.) e, pertanto,
solleva questo Tribunale dall’obbligo di statuire nel merito.
Litigiose e quindi da valutare restano, di conseguenza, l’indennità per il sedime
espropriato e per la pretesa svalutazione del cortile e dell’immobile.
3.Il
mapp. no. 542 è ubicato in località B__________, a valle di Via C__________ ed
è così censito a RF:
sub. c)piazzale mq 400
sub. e) accesso mq 62
sub. f) giardino mq 279
sub. A) fabbrica mq 684
totale mq 1425
Si tratta di un terreno di forma regolare edificato con una costruzione già
adibita ad azienda tessile, ed oggi parzialmente occupata dagli uffici
comunali. Secondo l’espropriata, verosimilmente, sarà destinata all’abitazione
(cfr. verbale di udienza dell’8.10.2002).
L’edificio consta di tre corpi uno dei quali è contiguo nel lato settentrionale
alla casa di abitazione posta sul confinante mapp. no. 964. Il cortile interno
è accessibile dalla strada attraverso una rampa.
Prescindendo da un onere riferibile ad un pozzetto, il fondo è libero da
servitù ed è attribuito dal vigente PR alla zona edificabile R2.
4.4.1.
L’espropriazione è subordinata al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del
danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al
soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non
avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe
nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,
previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,
preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a
fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per
adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e
soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come
anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore
delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II
337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le
eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché
siano concrete, nonché i diritto e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14
Lespr.).
L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di
un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto
paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano
analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole
delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no.
92, II-1998 no. 27).
In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o
al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti
a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
4.2 Posta l’anticipata immissione in possesso al 14.6.2004, l’estimo si fonda sui prezzi risultanti dalle
transazioni immobiliari stipulate nei pochi anni precedenti (cfr. art. 19
Lespr.) e riguardanti terreni liberi siti a M__________ in zona R2. Le indagini
effettuate a tal fine presso i pubblici registri risalgono fino al 2000 ed offrono
i seguenti risultati:
nel 2004
- fr. 367.82 per il mapp. no. 1975 di mq 435, loc. M__________ (iscr. a RF il
27.2.2004 al d.g. 1944). Il trapasso di proprietà è avvenuto a seguito
dell’esercizio di un diritto di compera;
- fr. 471.77 il mq per le part. no. 2046 di mq 549 e 672 di mq 2457, loc. Z__________
(iscr. a RF il 19.5.2004 al d.g. 4133). Il prezzo al mq qui riportato prescinde
dalla part. no. 672 in quanto interamente boschiva;
nel 2003
- fr. 271.22 il mq per il mapp. no. 525 di mq 483, loc. G__________ (iscr. a RF
il 24.10.2003 al d.g. 8707);
- fr. 408.90 per il mapp. no. 766 di mq 592, loc. B__________ (iscr. a RF il
7.11.2003 al d.g. 9018). Il prezzo al mq qui riportato prescinde dal sedime
censito come strada di mq 73;
- fr. 410.- il mq per la part. no. 1999 di mq 378 con quota di comproprietà
coattiva di 1/3 sulla strada al mapp. no. 2000, loc. S__________ (iscr. a RF
l’8.10.2003 al d.g. 8211);
- fr. 371.06 il mq per la part. no. 2002 di mq 698 con quota di comproprietà
coattiva di 31/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF
il 22.4.2003 al d.g. 3826);
- fr. 335.90 il mq per la part. no. 2015 di mq 390, loc. G__________ (iscr. a
RF il 9.7.2003 al d.g. 6014);
- fr. 369.16 il mq per la part. no. 2016 di mq 856 con quota di comproprietà
coattiva di 31/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF
il 17.9.2003 al d.g. 7642);
- fr. 390.- il mq per la part. no. 2022 di mq 378, loc. Balbio (iscr. a RF il
27.8.2003 al d.g. 7114);
- fr. 442.28 il mq per le part. no. 2045 di mq 500 e 672 di mq 2457, loc. Z__________
(iscr. a RF il 18.12.2003 al d.g. 10498). Il prezzo al mq qui riportato
prescinde dalla part. no. 672 in quanto interamente boschiva;
nel 2002
- fr. 400.- il mq per la part. no. 546 di mq 983, loc. B__________ (iscr. a RF
il 6.3.2002 al d.g. 1725);
- fr. 370.- il mq per la part. no. 1994 di mq 600 con quota di comproprietà
coattiva di 27/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF
il 29.5.2002 al d.g. 4038);
nel 2001
- fr. 55.34 il mq per la part. no. 298 di mq 253, loc. P__________ (iscr. a RF
il 21.5.2001 al d.g. 3591);
- fr. 335.- il mq per la part. no. 340 di mq 414, loc. M__________ (iscr. a RF
il 19.11.2001 al d.g. 8786);
- fr. 413.79 il mq per la part. no. 1984 di mq 1450, risultante dalla
precedente lottizzazione della part. no. 577, loc. C__________ (iscr. a RF il
28.6.2001 al d.g. 4482);
- fr. 333.17 il mq per la part. no. 1913 di mq 410 con quota di comproprietà
coattiva di 19/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF
il 23.2.2001 al d.g. 1654);
- fr. 384.10 il mq per la part. no. 1914 di mq 390 con quota di comproprietà
coattiva di 38/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF
il 10.5.2001 al d.g. 3336);
- fr. 321.57 il mq per la part. no. 1915 di mq 402 con quota di comproprietà
coattiva di 15/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF
il 25.9.2001);
- fr. 300.- il mq per 185 mq scorporati dalla part. no. 1926 di mq 491 ed
aggiunti alla part. no. 1979 di mq 500 con quota di comproprietà coattiva di
8/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 15.6.2001
al d.g. 4142);
- fr. 355.88 il mq per la part. no. 1926 di mq 306 con quota di comproprietà
coattiva di 14/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF
il 27.8.2001 al d.g. 6260);
nel 2000
- fr. 217.80 il mq per la part. no. 279 di mq 699, loc. P__________ (iscr. a RF
il 4.12.2000 al d.g. 9536);
- fr. 300.- il mq per la part. no. 294 di mq 665, loc. P__________ (iscr. a RF
il 24.5.2000 al d.g. 4026);
- fr. 300.- il mq per la part. no. 301 di mq 802, loc. F__________ (iscr. a RF
il 31.5.2000 al d.g. 4229);
- fr. 300.- il mq per la part. no. 526 di mq 505, loc. G__________ (iscr. a RF
il 24.5.2000 al d.g. 4025);
- fr. 400.- il mq per la part. no. 1982 di mq 540, risultante dalla precedente
lottizzazione della part. no. 1618, loc. M__________ (iscr. a RF il 14.6.2000
al d.g. 4597);
- fr. 325.44 il mq per la part. no. 1928 di mq 507 con quota di comproprietà
coattiva di 22/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF
il 14.7.2000 al d.g. 5315). Il trapasso di proprietà è avvenuto a seguito
dell’esercizio di un diritto di compera;
- fr. 362.01 il mq per la part. no. 1976 di mq 447 con quota di comproprietà
coattiva di 1/2 sulla strada al mapp. no. 1974, loc. M__________ (iscr. a RF il
31.5.2000 al d.g. 4227);
- fr. 300.- il mq per la part. no. 1979 di mq 500 con quota di comproprietà
coattiva di 22/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF
il 13.4.2000 al d.g. 3033);
- fr. 300.- il mq per la part. no. 1980 di mq 505, loc. G__________ (iscr. a RF
il 24.5.2000 al d.g. 4023);
- fr. 300.- il mq per il mapp. no. 1981 di mq 559, loc. F__________ (iscr. a RF
il 24.5.2000 al d.g. 4024).
Prescindendo da qualche picco massimo e minimo, che come ricordato in
precedenza non sono decisivi ai fini dell’estimo, nel periodo preso in
considerazione non si registrano variazioni degne di nota: il panorama generale
sulle transazioni reperite è rivelatore, piuttosto, di una certa costanza dei valori
immobiliari.
Nell’elenco sono individuabili tre compravendite in particolare. Le prime due
perché riguardano terreni (mapp. no. 1975 e 1976) siti in località M__________
a monte di Via C__________ nelle immediate vicinanze dei fondi coinvolti nella
procedura espropriativa, la terza perché interessa una particella (mapp. no.
546) sensibilmente più discosta sita nei pressi del nucleo di L__________ ma
appartenente, come un altro fondo espropriando, alla località B__________.
Oltre a godere di un’ubicazione favorevole questi terreni non soffrono dei
rumori indotti dal traffico ed i prezzi oscillano tra 360.- e 400.- fr. il mq.
Procedendo nel confronto si distinguono altre zone che per il carattere
residenziale, la quiete e la buona posizione ravvisano prezzi mediamente più
alti (390.-/450.- fr. il mq). Questo è il caso per i terreni siti nella zona Z__________,
un comparto ubicato a valle della scuola media che si estende fino alla Chiesa
di S__________, come anche per la confinante zona B__________, che nella sua
parte alta presenta caratteristiche analoghe, e per le zone M__________ e C__________,
queste ultime più alte e periferiche.
Relativamente meno gradevoli sono invece le particelle in località S__________
e R__________ soprattutto poiché sono ubicate in posizione piuttosto depressa,
le une in una conca a valle del cimitero, le altre accanto alla strada
cantonale verso M__________. Nondimeno i valori si situano tra 300.- e 370.-
fr. il mq. Considerazioni analoghe possono valere per i fondi in zona G__________,
con un prezzo medio che si aggira attorno ai 300.- fr. il mq, nella misura in
cui costituiscono un piccolo comprensorio che è frutto di una parcellazione
tendente ad uno sfruttamento piuttosto intensivo e che oltretutto è delimitato
da tre strade, una delle quali è la cantonale verso M__________.
Ciò considerato l’indennità proposta dall’ente espropriante non è condivisibile
poiché si riduce a quello che, mediamente, è il valore edilizio minimo.
Ora, quest’ultimo potrebbe adeguarsi a terreni che in qualche modo sono
pregiudicati sia in ragione di immissioni sia per la posizione sacrificata o
discosta dal paese. Non è giustificabile invece per la zona servita da Via C__________
ritenuto che, pur essendo disturbata dal traffico, l’esposizione aperta verso
sud, la posizione poco discosta dai servizi e la comodità di accesso, fanno si
che sotto il profilo residenziale si tratti di un comparto senz’altro piacevole
ed attrattivo.
Tutto sommato, quindi, si può concludere che il valore edilizio pieno per terreni
R2 ubicati nella zona che qui interessa ammontasse nel 2004 a 350.-/370.- fr.
il mq.
4.3. Nel complesso il mapp. no. 542 è un buon terreno edilizio per forma, estensione
e stato di urbanizzazione; l’edificio esistente in origine era destinato ad azienda
tessile ed è oggi parzialmente occupato da uffici comunali.
Secondo il registro comunale la costruzione non solo ha completamente esaurito
l’indice di sfruttamento di zona dello 0.4 (art. 34 NAPR), ma per di più il
fondo risulta sovraedificato: considerata la superficie utile lorda
utilizzabile (mq 570) e quella effettiva (mq 1'304.75), lo è addirittura in
ragione del 228% ossia più del doppio rispetto a quanto consentito dal PR.
Stando a questa situazione il valore del terreno andrebbe quindi aumentato
(cfr. RDAT II-1998 no. 27 c. 2.4. e rinvii). L’incremento, tuttavia, non
può avvenire in proporzione all’eccedenza poiché non esiste un rapporto tra lo
sfruttamento attuale e le reali possibilità di utilizzo dell’edificio, ritenuto
che la sovraedificazione crea dei vincoli o delle limitazioni d’uso. Infatti se
l’edificio fosse destinato ad un’attività artigianale non molesta – ammessa dal
PR nella zona R2 – il fondo sarebbe penalizzato perché privo di convenienti
aeree di carico e scarico e di un accesso adeguato anche a mezzi pesanti. Per
altro verso, se fosse trasformato in abitazione, mancherebbe di quello spazio
verde e di respiro di riconosciuta importanza nelle zone tipicamente
residenziali.
Il maggior valore non può quindi che restare legato allo statuto di terreno R2
sancito dal PR e, per ripagare lo sfruttamento effettivo, raggiungere la
quotazione massima accertata in zona (ca. 470.- fr. il mq), in sostanza
parificando la sovraedificazione alle prerogative dei terreni che, per altre
ragioni, sono i più pregiati.
Sennonché, per effetto della stessa sovraedificazione, la poca superficie
libera rimanente non è altro che terreno complementare – non computabile, cioè,
a fini edilizi – al quale, per prassi acquisita, è riconosciuto un valore
inferiore rispetto a quello di un’area ancora pienamente utilizzabile (RDAT
1981 no. 65, 1986 no. 75, II-1998 no. 27 c. 2.4.). Per quanto concerne il mapp.
no. 542 lo sfruttamento particolarmente intensivo giustifica una riduzione del
50% e pertanto l’indennità espropriativa è fissata in fr. 230.- il mq.
5.
5.1. Per titolo di deprezzamento l’espropriata
vanta una pretesa risarcitoria complessiva di fr. 34'200.-. L’importo si
compone di fr. 33'000.- ascritti alle maggiori immissioni stradali cui verrebbe
esposto l’immobile e di fr. 1'200.- (fr. 100.- il mq) per 12 mq del cortile
interno che non sarebbero più utilizzabili a causa dell’arretramento della
rampa di accesso.
5.2. Generalmente, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la diminuzione
delle possibilità d’uso del terreno restante, quale conseguenza dell’esproprio,
è compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie avulsa.
Nondimeno l’art. 11 let. b Lespr. ammette come risarcibile l’espropriazione che
provocasse un deprezzamento della frazione residua purché sussista un nesso di
causalità. L’ipotesi si concretizza, in particolare, qualora il terreno fosse
ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente,
oppure qualora una costruzione esistente fosse privata di un’importante area di
sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.
183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998 no. 27 c. 3.1;
TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).
5.3. Per quanto concerne lo sfruttamento il ragionamento non può prescindere
dal fatto che il fondo è già interamente edificato e che di conseguenza le
possibilità d’uso sono condizionate non tanto dall’espropriazione bensì,
semmai, dalla costruzione esistente. Posto che l’espropriazione è
quantitativamente contenuta, oltre che limitata ad una striscia lungo il fronte
stradale, lo sfruttamento della particella certamente non è compromesso. Un
intervento di riattazione tecnicamente ed architettonicamente curato potrebbe
rivelarsi pagante.
Sotto il profilo edilizio l’intervento espropriativo non penalizza
quindi in modo significativo, in un’ottica finanziaria e di destinazione,
quello sfruttamento razionale cui si attiene concettualmente la prassi invalsa
nel tema delle potenzialità edificatorie di un fondo (Kommentar zum RPG, Riva
ad art. 5 no. 165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no.
2251; DTF 112 Ib 263 c. 4 p. 267).
Nemmeno il cortile interno è pregiudicato. L’unica novità, rispetto al
passato, è il cordolo di sostegno sulla parte terminale della rampa che però
non muta in alcun modo le condizioni del piazzale. Infatti, grazie alle misure
adottate durante la fase esecutiva, la nuova rampa, ripristinata con una
pendenza del 14%, è stata raccordata a quella precedente ml 2.97 prima del
punto di raccordo preesistente (cfr. piano no. 154.005 E/027 del 31.1.2006
prodotto all’udienza del 1°.2.2006).
Di conseguenza nulla impedisce che il piazzale sia utilizzato come già lo era
in passato.
5.4. Secondo la proprietaria l’espropriazione avvicinerebbe la strada alla
proprietà e quindi esporrebbe maggiormente lo stabile ai rumori ed ai gas di
scarico.
L’argomento, per la verità, è poco coerente considerato che il fronte stradale
parzialmente espropriato sul quale si affacciano alcune finestre è utilizzato
come posteggio e quindi già è fonte, di per sé stesso, di quelle immissioni di
cui la proprietaria si lamenta.
Detto questo non è trascurabile che la superficie esproprianda è destinata alla
costruzione di un marciapiede, prima inesistente, per cui l’effettiva distanza
tra la proprietà e la carreggiata rimane pressoché immutata. In ogni caso il
pregiudizio indotto dalle immissioni andrebbe attribuito, semmai, non
all’intervento espropriativo bensì ai flussi di traffico e si produrrebbe anche
se il fondo non fosse colpito da espropriazione; manca, perciò,
l’imprescindibile nesso causale tra l’asserito danno e l’espropriazione.
5.5. Ciò considerato il fondo non è penalizzato dall’intervento espropriativo
al punto da risultarne svalutato per cui le richieste di risarcimento per tale
titolo sono da respingere.
6.
L’indennità espropriativa è
completata con gli interessi a decorrere dal 14.6.2004, data dell’anticipata in
possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio usuale del 3.5% fissato dal
Tribunale federale.
7.
Considerato che l’espropriata non
si è avvalsa della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 55 del
mapp. no. 542 l’ente espropriante verserà all’espropriata un’indennità di fr.
230.- il mq oltre interessi al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal
14.6.2004.
2. Le
pretese di indennizzo per titolo di svalutazione sono respinte.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
- RA 1
- RA 2
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco