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Incarto n.
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Lugano 30 agosto 2005 |
Approvazione progetto definitivo In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti ing. Argentino Jermini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi presentata da
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ISEP 1rappr. dal RA 1
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concernente l’esecuzione di opere di moderazione del traffico in Via __________ e Via __________, |
ed ora sull’opposizione al progetto interposta da
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OP 1
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato
-
che il ISEP 1 intende realizzare
una serie di interventi moderatori del traffico su Via __________ e Via __________,
strade comunali principali di collegamento con il nucleo. Il progetto non implica
espropriazioni e prevede la costruzione di piattaforme rialzate agli incroci
con le strade di servizio trasversali. I rialzi, il cui orientamento geometrico
è determinato dall’asse delle strade di servizio, sono elevati a livello del
marciapiede esistente, muniti di rampe formate da bande in selciato e
completati con paracarri. Scopo dichiarato dell’opera è di aumentare la
sicurezza degli utenti sulle due strade rompendone la linearità affinché pedoni
e veicoli possano convivere più armoniosamente (cfr. relazione tecnica e
planimetrie);
-
che il credito di costruzione è
stato concesso dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 29.3.2004 (MM
798 del 3.3.2004), mentre con successiva risoluzione del 9.12.2004 il
legislativo ha approvato una modifica al progetto vertente sull’aumento della
pendenza delle rampe (MM 805 del 28.10.2004);
-
che il progetto definitivo è stato
pubblicato dal 7.2 all’8.3.2005;
-
che con memoria 7.3.2005 OP 1 si è
opposto al progetto siccome privo di interesse pubblico e contrario al
principio di proporzionalità. Egli argomenta in particolare che le
caratteristiche di Via __________ come anche le attività ed i servizi presenti
nella zona già scoraggerebbero l’eccessiva velocità con la conseguenza che le
misure di moderazione si rivelano inutili e comunque sproporzionate. In Via __________
invece, seppur giustificati, gli interventi produrrebbero un eccessivo
rallentamento del traffico penalizzando gli automobilisti e si rivelerebbero,
inoltre, pericolosi;
-
che con osservazioni del 6.4.2005
il ISEP 1 ha chiesto la reiezione dell’opposizione;
-
che all’udienza del 22.6.2005
l’opposizione è stata confermata;
-
che in data 18.7.2005 il Comune ha
trasmesso la documentazione richiamata, atto che è stato notificato il
successivo 20.7 all’opponente;
-
che di principio qualsiasi
attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT)
ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria comunale, almeno il
tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel
PR o nel PG (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p. LALPT; art. 12 e 13 Lstr.);
-
che ai fini dell’attuazione
concreta del piano del traffico, la Lstr., dichiarando applicabile la Lespr.,
assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di
rilascio del permesso di costruzione giusta la LE – tutti i progetti esecutivi
riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità al
giudizio definitivo ed all’approvazione del Tribunale di espropriazione (art.
33 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del
23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
-
che la norma vieta di opporsi ad
opere previste dal PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.) vincolando il potere cognitivo del
Tribunale. Pertanto in sede di approvazione possono assurgere a motivo di
contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che differiscono
o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio cit. p. 24).
Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale gli aspetti definiti nel PR che,
in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono emendabili
soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista per la
sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);
-
che le sole eccezioni tendenti ad
attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida
applicazione dell’obbligo di pianificare concernono i lavori di semplice
manutenzione, che hanno prevalentemente scopi conservativi, e gli interventi di
miglioria;
-
che infatti gli interventi di
miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove
esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne
in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno
unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.);
-
che in applicazione di tale normativa
ed in ossequio al principio di sicurezza giuridica ed al diritto di essere
sentito, a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di
espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare
d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto nell’ottica della
pubblica utilità e della proporzionalità, ritenuto tuttavia che tale esame non
si estende anche ad un sindacato di opportunità in ragione dell’ampio margine
di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla
norma che disciplina la concezione delle strade (art. 7 Lstr.) e dal divieto di
arbitrio;
-
che Via __________ e Via __________
sono strade comunali aperte al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiacciono
alla Lstr. (art. 1 Lstr.);
-
che sono soggette all’approvazione
del Tribunale di espropriazione, tanto le costruzioni, gli arredi urbani e di
moderazione del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale,
agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri
scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei
pedoni, in quanto previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT
II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);
-
che il progetto in esame comporta
l’esecuzione di elementi che, per definizione e finalità, influiscono sul
traffico veicolare e pedonale senza modificare sostanzialmente l’assetto e la
funzionalità delle due strade. Di conseguenza sono soggetti al vaglio del Tribunale
in applicazione dell’art. 39a Lstr.;
-
che ha diritto ad interporre
opposizione chiunque sia toccato dalla decisione impugnata ed abbia un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della decisione
stessa. Requisito imprescindibile è l’esistenza di una relazione rilevante o
speciale tra l’opponente e l’oggetto della contestazione mentre non occorre che
vi sia una lesione di diritti soggettivi. Basta che il soggetto possa
prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale ad ottenere un
giudizio più favorevole (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 43 no. 2 e rif.);
-
che in materia di interventi
stradali è inoltre principio giurisprudenziale acquisito che il soggetto non
possa limitarsi ad una contestazione generica del progetto, bensì che debba
dimostrare concretamente in che termini, nella sua sfera, il progetto violi la
legislazione (DTF 112 Ib 543 c. 1d p. 550, 118 Ib 206 c. 8b p. 214, 120
Ib 59 c. 1c-d, 431);
-
che l’opponente è residente a __________,
circostanza che, tuttavia, di per sé stessa non è necessariamente fonte di un
rapporto speciale con il progetto pubblicato. D’altra parte egli esprime
censure del tutto generiche e non specifica in che modo la sua personale
situazione ne risulti particolarmente pregiudicata e quindi si distingua, non
solo da quella di qualsiasi altro utente o cittadino del Comune, ma più
specificatamente dalla condizione dei diretti confinanti con Via __________ e
Via __________, nessuno dei quali, peraltro, ha sollevato obiezioni al
progetto;
-
che in quest’ottica l’opponente non
pare colpito più di un qualunque terzo dal provvedimento litigioso e quindi
nemmeno può vantare un interesse legittimo;
-
che pertanto l’opposizione si
rivela irricevibile;
-
che a prescindere dalle suddette
considerazioni l’opposizione è comunque infondata e quindi da respingere anche
nel merito;
-
che le opere eseguite a cura della
pubblica amministrazione devono essere sorrette da un interesse pubblico e
rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che
siano preordinate al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a
quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si configurino come mezzo
idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito rimanendo entro i limiti di
quanto è strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 339-357; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. I, Nr. 58; Moor, Droit
administratif, vol. I, 2e ed.,
p. 387 ss, 416 ss);
-
che Via __________ è una strada
principale urbana fronteggiata sui due lati da edifici residenziali e
commerciali ed ha quindi ruolo, non solo di via di collegamento con il nucleo,
ma anche di servizio. Via __________, più periferica, serve invece una zona
prevalentemente residenziale. Nel PR sono individuate, rispettivamente, come
strada SC2 ed SC con moderazione del traffico (cfr. piano del
traffico). Pertanto il progetto è compatibile con l’assetto pianificatorio
locale e con la funzione delle due strade;
-
che lo scopo del progetto è in
linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali intesi
ad offrire all’utenza pedonale la protezione massima consentita dalle
circostanze nell’ottica di una rivalorizzazione complessiva del ruolo sociale
della strada quale spazio destinato ad una “coabitazione pacifica” (cfr. Norme
VSS 640 211 pto. 5 e 640 213 pto. 3; IREC, Le temps des rues, 1990 p. 14-15;
VCÖ, Verkehrsclub Österreich, Vorrang für Fussgänger, p. 59);
-
che le misure di moderazione del
traffico rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre
l’automobilista ad una guida disciplinata e prudente a vantaggio di una maggior
sicurezza sua, degli altri conducenti e dei pedoni. E’ noto, infatti, che alla
riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico
ed un minor spazio di frenata, ciò che senza garantire immunità totale agli
utenti della strada limita comunque le virtuali situazioni di pericolo;
-
che il rialzamento verticale della
carreggiata è uno dei provvedimenti dichiaratamente più efficaci per rallentare
la velocità (IREC, p. 25; Norme VSS 640 213 pto. 9 e 640 285);
-
che la velocità localmente fissata
a 50 Km/h è quella massima consentita e non quella che necessariamente
dev’essere mantenuta dai conducenti;
-
che dai rilevamenti effettuati dal
gruppo TCS è risultato che su __________ il 25% degli utenti non rispetta il
limite di velocità; in Via __________ la percentuale dei trasgressori sale
addirittura al 40% (cfr. doc. prodotta);
-
che pertanto l’introduzione di
misure di moderazione è giustificabile. A maggior ragione se si considera che
le due strade sono rettilinee ed offrono una visuale abbastanza buona, quasi rappresentando
un invito ad aumentare la velocità;
-
che del resto l’effetto deterrente
indotto dalle prescrizioni sulla velocità è tendenzialmente destinato ad
affievolirsi nel tempo e dovrebbe, di conseguenza, accompagnarsi a misure
costruttive complementari (VSS 640 213 pto. 5);
-
che le dimensioni dei rialzamenti
sono conformi ai dettami VSS 640 213. Tali norme non assurgono al rango di
norme edilizie vincolanti ma constano di un insieme di prescrizioni, frutto di
esperienze vissute, volte ad uniformare la prassi ed orientare l’apprezzamento
delle autorità (RDAT I-1995 no. 39). Pertanto costituiscono una valida
base di giudizio dalla quale il Tribunale non ha ragione di scostarsi;
-
che la particolarità del progetto
in esame è data dall’inclinazione dei rialzamenti, rispetto all’asse della
strada principale, determinata dall’asse della strada secondaria. La differenza
di inclinazione (ca. m 1.80/2.50: cfr. piano tipo 011/PD) varia a seconda della
maggiore o minore obliquità della stessa strada secondaria;
-
che l’inclinazione, di per sé
stessa, ha una valenza prevalentemente estetica ed è impercettibile per
l’automobilista prudente poiché l’altezza del dosso (cm 10) è diluita sulla
profondità delle rampe in selciato;
-
che, viceversa, potrebbe creare
contraccolpi per chi arrivasse a velocità sostenuta e frenasse improvvisamente;
-
che, manifestamente, da ciò deriva
la sua efficacia;
-
che in quest’ottica l’opera
progettata – che consiste in un insieme coerente di accorgimenti atti a
richiamare per tempo l’attenzione del conducente ed a fungere quale valido
deterrente ad una velocità eccessiva – assolve certamente allo scopo del Comune
ed è sorretta da un sufficiente interesse pubblico.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 33 e 39a Lstr., 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. L’opposizione è respinta.
2. I progetti definitivi concernenti l’esecuzione di opere di moderazione del traffico in Via __________ e Via __________, sono approvati.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
- ISEP 1
- OP 1
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco