Incarto n.
20.2005.21 - 2

 

 

 

Lugano

21 novembre 2005

Decreto

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Presidente del Tribunale di espropriazione

Margherita De Morpurgo

 

statuendo nella procedura dipendente dal ricorso 14 novembre 2005 presentato da

 

 

 

e Antonietta OP 1

 

 

contro

 

ISEP 1

rappr. da: RA 1

 

 

relativamente alla posa di 4 paletti con catena lungo la strada cantonale, in particolare lungo il marciapiede che, all’altezza del posteggio dell’esercizio pubblico “____________________”

 

 

 

Letti ed esaminati gli atti.

 

 

Ritenuto:                     -   che il 16 marzo 2005 il Municipio di RA 1 ha presentato a questo Tribunale una istanza volta ad ottenere l’approvazione dei progetti definitivi per la posa di 4 paletti con catena lungo la strada cantonale, in particolare lungo il marciapiede che fiancheggia Via __________, all’altezza del posteggio dell’esercizio pubblico “__________”,  e ciò a sensi degli art. 22, 32 e 33 della Legge sulle strade (Lstr.), nonché degli art. 20 e segg. della Legge di espropriazione (Lespr.);

 

                                    -   che gli atti relativi alla suddetta procedura, ovvero il progetto dell’opera, la relazione tecnica e il preventivo, sono stati esposti presso la Cancelleria comunale di __________ dal 1. giugno 2005 al 30 giugno 2005, dopo che l’avviso di pubblicazione dei piani è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 41 di martedì 24 maggio 2005;

 

                                    -   che durante il periodo di pubblicazione non è stata formulata nessuna opposizione o domanda di modifica dei piani;

 

                                    -   che di conseguenza i progetti definitivi sono stati approvati con decreto 13 luglio 2005 di questo Tribunale;

 

                                    -   che di seguito il Municipio di RA 1 ha provveduto a concretizzare l’opera conformemente ai progetti definitivi approvati;

 

                                    -   che avverso questa opera OP 1, __________, sono insorti mediante ricorso 14 novembre 2005 innanzi a questo Tribunale, chiedendo in sostanza che, in via principale “… la decisione venga annullata con conseguente allontanamento dei paletti decisi in via espropriativa.”, in via subordinata “… un equa indennità”.
A sostegno di questa loro richiesta i ricorrenti adducono motivi di ordine formale (l’ente pubblico non avrebbe informato personalmente i proprietari interessati così come vorrebbe l’art. 25 Lespr. e la posa dei paletti avrebbe dovuto soggiacere anche ad una notifica edilizia), motivi di utilità rispettivamente di pericolosità dell’opera (i paletti posati non gioverebbero a nessuno e si presenterebbero pericolosi anche per i ciclisti), nonché motivi di disparità di trattamento (a mente dei ricorrenti il Municipio ometterebbe di posare dei paletti anche in altre analoghe situazioni presunte pericolose e inerenti ad altri esercizi pubblici);

 

                                    -   che già di primo acchito il ricorso presentato appare irricevibile in ordine in quanto tardivo, essendo stato presentato abbondantemente oltre il periodo di pubblicazione dei piani scaduto il 30 giugno 2005;

 

                                    -   che, nei casi in cui il ricorso si riveli inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità di ricorso può decidere immediatamente, con breve motivazione, di respingere il medesimo (art. 48 LPamm);

 

                                    -   che, in via abbondanziale e con riguardo alle censure sollevate, occorre avantutto rilevare come l’avviso personale previsto dall’art. 25 Lespr., a cui fanno riferimento i ricorrenti, è intimato solo ai titolari di diritti espropriandi - e quindi ai proprietari di fondi e/o beneficiari di diritti figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti - quando l’opera prevede, per la sua realizzazione, degli espropri definitivi (parziali o totali) o delle occupazioni temporanee. Nella fattispecie concreta detta norma non può trovare applicazione in virtù del fatto che l’opera come tale non prevedeva né espropriazioni né occupazioni temporanee;

 

                                    -   che ogni opera eseguita sul sedime stradale pubblico o aperto al pubblico soggiace alla Legge sulle strade (Lstr.). Quest’ultima stabilisce tra l’altro la competenza del Tribunale di espropriazione di decidere in via definitiva le domande intese ad ottenere l’approvazione di progetti definitivi. In altre parole significa che, per l’attuazione dell’opera, il Municipio di RA 1 non necessitava di ulteriori decisioni oltre a quella di cui i ricorrenti oggi chiedono l’annullamento, ritenuto che la procedura sancita dalla Lstr. sostituisce quella usualmente prevista per il rilascio del permesso di costruzione (cfr. Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);

 

                                    -   che il rimprovero mosso dai ricorrenti sulla pericolosità dell’opera neppure può trovare in qualche modo considerazione, in quanto censura troppo generica, non specifica e non convenientemente motivata;

 

                                    -   che neanche rientra nelle competenze del Tribunale di espropriazione disquisire sull’utilità di un’opera o sul fatto che questo tipo di intervento sia stato programmato solo in una determinata zona piuttosto che in un’altra, rimanendo la decisione in questo ambito di sola competenza dell’ Autorità comunale;

 

                                    -   che anche la richiesta alternativa di attribuzione di un’equa indennità, oltre a non essere motivata, appare pretestuosa e priva di giustificazioni;

 

                                    -   che infine il ricorso qui in esame neppure può aver valenza di istanza di revisione giusta gli art. 35 segg. LPamm in quanto privo dei necessari requisiti.

 

 

Per questi motivi,        

richiamati gli art.             22, 32 e 33 Lstr.

                                        20 segg. Lespr.

                                        la LPamm

                                       

 

decreta:                 1.     Il ricorso 14 novembre 2005 dei signori OP 1, __________, è irricevibile.

 

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

 

                                3.     La presente decisione è definitiva.

 

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

                                                                                  la Presidente

 

 

                                                                                  Margherita De Morpurgo