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Incarto n.
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Lugano 12 luglio 2007 |
Approvazione progetto definitivo In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1 |
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contro
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COCO 1 composta da: 1. MCON 1 (mapp. no. 200) rappr. dall’ RA 3 2. MCON 2 (mapp. no. 202) 3.
MCON 3 rappr. dall’ RA 4 4. MCON 4 (mapp. no. 45) rappr. dall’ RA 2
nell’ambito della formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e di adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 200 e 176, |
ed ora sull’opposizione al progetto ed all’espropriazione interposte da MCON 1 e __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
-
che il mapp. no. 287 di __________, di mq 278, è una strada asfaltata a fondo
cieco perpendicolare a Via __________ che serve d’accesso veicolare e pedonale
ai fondi confinanti. Essa è costituita in comproprietà coattiva di pertinenza
per 7/24 della part. no. 45 (PPP), per 3/24 della part. no. 200, per 1/24 della
part. no. 202 (PPP) e per 13/24 della part. no. 231; inoltre è gravata da un
diritto di passo con ogni veicolo a favore della part. no. 212;
- che nel contesto dell’attuazione del Piano Particolareggiato di Via __________
e dell’edificazione privata progettata sul mapp. no. 176, il Comune intende
riscattare la coattiva e procedere al suo allargamento, alla posa di nuove
canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione;
- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, il piano di
espropriazione, le offerte di indennità ed i crediti per l’intervento con
risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003);
- che il Comune ha quindi avviato la presente procedura intesa all’approvazione
del progetto ed all’espropriazione totale del mapp. no. 287 contro versamento
di un’indennità di fr. 30.- il mq;
- che il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 5.10
al 4.11.2005 previo invio di un avviso personale;
- che entro il termine utile MCON 4 si è limitata ha chiedere l’aumento
dell’indennità espropriativa a fr. 150.- il mq mentre MCON 2 non hanno
inoltrato alcuna pretesa. MCON 1 e __________ hanno invece interposto
opposizione al progetto ed all’espropriazione con motivazioni che saranno
riprese nel seguito dell’esposizione;
- che all’udienza di conciliazione del 24.1.2006 le parti hanno integralmente
confermato quanto già esposto per iscritto. MCON 2 non sono comparsi;
- che questi ultimi, alla seconda udienza del 14.2.2007 indetta in applicazione
degli art. 41 cpv. 1 Lespr. e 16 cpv. 1 LPamm., hanno notificato opposizione
all’espropriazione e sollecitato un’indennità di fr. 150.- il mq;
- che il 14.2.2007 è pure stato esperito il sopralluogo in contraddittorio;
- che l’opposizione di MCON 2 è manifestamente tardiva e dunque irricevibile.
La questione non ha comunque grande rilevanza visto che il progetto e
l’espropriazione sono comunque state contestate tempestivamente da altri
comproprietari, contestazioni che implicano l’emissione del presente giudizio;
- che, anzitutto, secondo gli opponenti la presente procedura espropriativa è
irricevibile poiché costituisce il rifacimento di un precedente ed analogo
procedimento definitivamente evaso;
- che, effettivamente, nel 2004 il Comune ha avviato una procedura di
approvazione dei progetti e di espropriazione con oggetto il mapp. no. 287.
Tuttavia non ha esercitato l’anticipata immissione in possesso ed il Tribunale
di espropriazione non si è pronunciato sul merito bensì ha stralciato la causa
dai ruoli con decreto del 27.5.2005 per rinuncia dell’ente espropriante (inc.
20.2004.35 [60/2004];
- che un ente espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione,
purché non abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in possesso,
fino ed entro il termine di 3 mesi dall’intimazione del giudizio definitivo
sull’ammontare dell’indennità (art. 7 cpv. 1 e 2 Lespr.) ed è libero di
riavviare il medesimo procedimento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 14 no.
4);
- che pertanto la censura è infondata;
- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Legge sulle
strade (Lstr.) che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad
approvare progetti definitivi (BU 47/2006 p. 431, 436 ss; Messaggio 5361
dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica
della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi
metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006);
- che in concreto, tuttavia, considerato che il progetto è stato pubblicato
prima dell’emendamento legislativo, sulla base della norma transitoria di cui
al nuovo art. 57 Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore.
Da ciò, e giusta l’art. 33 vLstr., la competenza di questo Tribunale ad
approvare il progetto ed a statuire in via definitiva sulle opposizioni e le
domande di modifica dei piani (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente
la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del
13.3.1991);
- che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei
PR, e in particolare sul principio dell’espropriazione (art. 33 cpv. 3 vLstr.).
Nel tema particolare la cognizione del Tribunale è dunque circoscritta alla
sola verifica della compatibilità del progetto definitivo con l’assetto
pianificatorio disposto dal PR (Messaggio 4275 cit.; Malfanti,
Considerazioni sulle principali modifiche della legge cantonale sulle strade,
in RDAT I-1995 p. 269, 276);
- che, nella sostanza, un principio analogo esiste anche nel diritto
espropriativo. Infatti la facoltà di opporsi all’espropriazione giusta l’art.
24 cpv. 2 let. a Lespr. è affievolita quando la pubblica utilità dell’opera per
la quale si procede all’espropriazione è già stata riconosciuta dal Consiglio
di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). In
tale evenienza il Giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante
dall’art. 2 Lespr. bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per
cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza
giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1
no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49 c. 2; TRAM 23.6.2004 N.
50.2003.16);
- che la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani
costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49);
- che il PR di __________ (revisione 1995) è stato approvato il 12.11.1997 dal
Consiglio di Stato; nel relativo piano del traffico la strada al mapp. no. 287
è segnata come strada di servizio privata di uso pubblico (cfr. piano del
traffico). Nella risoluzione di approvazione del PR è puntualizzato che la
fascia lungo Via __________ è soggetta a piano particolareggiato (PP1) separato
(cfr. ris. del 12.9.1997 p. 10, 13, 24);
- che il Piano Particolareggiato della zona di Via __________ (PP1) è stato
approvato in data 14.3.2001. L’annesso piano delle edificabilità abbraccia, tra
le altre, anche le part. no. 176, 200, 45 e 231 interessate dalla presente
procedura ed il piano del traffico conferisce al mapp. no. 287 lo statuto di
strada di servizio riservata ai confinanti (cfr. PP1 piano delle edificabilità
e piano del traffico);
- che di conseguenza la strada appartiene alla rete viaria comunale (art. 28
cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT) quale strada di servizio al comparto ed è di
riconosciuta ed accertata pubblica utilità (cfr. ris. 14.3.2001, in particolare
p. 25);
- che gli opponenti contestano il progetto sostenendo che il Comune non ha
rispettato né la procedura edilizia né l’art. 7 cpv. 2 Lstr. concernente le
opere di protezione per gli utenti della strada. Essi criticano inoltre le
motivazioni poste alla base dell’espropriazione poiché tendono a favorire
esclusivamente gli interessi della proprietaria del mapp. no. 176 e poiché gli
interventi previsti sulle canalizzazioni si riducono ad un mero pretesto. In
sostanza l’intervento non è sorretto da un interesse pubblico ed è contrario al
principio di proporzionalità;
- che tuttavia, per quanto sono intese a riavviare il dibattito sulla pubblica
utilità e la proporzionalità dell’opera, le opposizioni sono inammissibili
poiché il tema è già stato definitivamente risolto con le approvazioni del PR e
del Piano Particolareggiato della zona di Via __________, risoluzioni che sono
cresciute in giudicato;
- che comunque anche nel merito le opposizioni sono infondate;
- che infatti gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata dalla
Lstr. non soggiacciono a licenza edilizia (art. 1 cpv. 3 let. a LE, art. 3cpv.
1 let. a RLE); nel caso di opere stradali la procedura di pubblicazione dei
progetti dinanzi al Tribunale di espropriazione sostituisce quella usuale di
rilascio del permesso di costruzione (Messaggio 4275 cit.; RDAT
I-2003 no. 42 c. 2). A giusta ragione, quindi, il Comune non ha avviato la
procedura per l’ottenimento di una licenza edilizia. A ciò si aggiunge che il
tracciato ed il calibro della strada, così come previsti dal progetto, sono
fedeli a quanto indicato nel Piano Particolareggiato e ciò basta ai fini del
presente giudizio. In tale ambito gli opponenti rimproverano al Comune di aver
misconosciuto l’art. 7 Lstr. per non aver previsto alcuna opera di protezione per
gli utenti, fra cui i pedoni. Tuttavia, premesso che la censura è del tutto
generica, se gli opponenti alludono alla mancanza di marciapiede o comunque di
uno spazio delimitato riservato ai pedoni, non è questa la sede per dolersene
poiché la questione non può essere risolta dal Tribunale il cui esame, come
detto, è limitato ad una verifica di conformità. Pertanto i proprietari
interessati dovranno rivolgersi direttamente al Comune perorando l’adozione di
provvedimenti opportuni a salvaguardia dei pedoni;
- che procedendo all’espropriazione del sedime ed ai lavori di sistemazione
della strada, comprese le infrastrutture, il Comune altro non fa che attuare la
pianificazione e dar seguito ad un obbligo specifico: quello di equipaggiare le
zone edificabili con opere di urbanizzazione pubbliche (art. 19 LPT; art. 78 e
79 LALPT). In effetti ad esso si riconduce, in genere, la politica di riscatto
delle strade private attuata in tanti comuni onde creare tutte quelle strade di
quartiere o di servizio a fondo cieco che, come il mapp. no. 287, servono solo
i confinanti. Ciò per completare la rete viaria comunale e sollevare
formalmente i privati degli oneri di manutenzioni;
- che l’intervento espropriativo ha, anche, lo scopo di dotare il mapp. no. 176
di un accesso veicolare. In effetti si tratta dell’unico fondo attualmente
libero pronto per essere edificato già secondo i dettami del Piano
Particolareggiato e per il quale quest’ultimo non ammette accessi veicolari da
Via __________ (cfr. art. 47 vLstr.);
- che tale circostanza è però di secondaria importanza poiché la base legale
dell’intervento espropriativo resta comunque lo stesso Piano Particolareggiato;
- che la tesi degli opponenti, secondo cui il mapp. no. 287 non è una strada a
tutti gli effetti poiché i comproprietari potrebbero modificarne la funzione o
limitarla con una barriera, non è ragionevolmente sostenibile. In particolare
mal si comprende quale altra funzione possa essere attribuita al sedime dal
momento che si tratta dell’unico accesso veicolare ai fondi espropriandi mapp.
no. 176, 231, 200 e 45 (cfr. documentazione fotografica, in particolare nri. 7,
8, 10, 11, 12 e 27). D’altra parte la posa di uno sbarramento in definitiva
andrebbe a svantaggio degli stessi proprietari poiché pregiudicherebbe l’accesso
ai mezzi di soccorso e di servizio comunali che, peraltro, già oggi provvedono
alla manutenzione;
- che l’espropriazione è circoscritta al mapp. no. 287 (strada asfaltata)
nonché ad una fascia lungo i mapp. no. 200 (già asfaltata) e 176, ossia alla
superficie minima indispensabile per rendere il tracciato conforme a quello del
Piano Particolareggiato. Perciò l’intervento è conforme al principio di
proporzionalità (DTF 129 I 337 c. 4.2);
- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in
sede di applicazione concreta ma soltanto se, all’atto di adozione del piano,
l’interessato non ha potuto recepire le restrizioni imposte o non ha avuto la
possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate
sono nel frattempo sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT
I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);
- che in concreto il Piano Particolareggiato, che cristallizza disposizioni
precise sulla riqualifica del comparto, è di recente approvazione e nessuno dei
suddetti requisiti, cui è subordinato l’eventuale riesame, risulta adempiuto;
del resto gli opponenti non sostengono il contrario limitandosi ad un generico
rinvio giurisprudenziale sul principio. Difatti essi non affermano di non aver
inteso la portata del piano, né di essersi trovati nell’impossibilità di
contestarlo, e nemmeno che nei sei anni trascorsi dalla sua approvazione le
circostanze siano cambiate. In realtà l’approvazione stessa del Piano
Particolareggiato a corollario del PR e la volontà del Comune di riscattare la
strada e procedere ai lavori dimostrano piuttosto il contrario;
- che tutto ciò considerato le opposizioni devono essere respinte;
- che il giudizio sull’indennità espropriativa e le ripetibili seguirà con
sentenza separata.
per i quali motivi
richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. Le opposizioni sono respinte.
2. I progetti definitivi nell'ambito nell’ambito della formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e di adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 200 e 176, sono approvati.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco