Incarto n.
20.2005.46 1

 

 

Lugano

12 luglio 2007

Approvazione progetto definitivo

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da

 

 

ISEP 1

rappr. dal RA 1

 

 

                                        contro

 

 

COCO 1 composta da:

1.  MCON 1  (mapp. no. 200)

    rappr. dall’  RA 3

2.  MCON 2  (mapp. no. 202)

3. MCON 3
   
ora
    __________
,________ (mapp. no. 231)

    rappr. dall’  RA 4 

4.  MCON 4  (mapp. no. 45)

    rappr. dall’  RA 2 

 

nell’ambito della formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e di adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 200 e 176,

    

 

 

ed ora sull’opposizione al progetto ed all’espropriazione interposte da MCON 1 e __________,

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,

 

 

 

 

considerato                     in fatto ed in diritto

 

                                        - che il mapp. no. 287 di __________, di mq 278, è una strada asfaltata a fondo cieco perpendicolare a Via __________ che serve d’accesso veicolare e pedonale ai fondi confinanti. Essa è costituita in comproprietà coattiva di pertinenza per 7/24 della part. no. 45 (PPP), per 3/24 della part. no. 200, per 1/24 della part. no. 202 (PPP) e per 13/24 della part. no. 231; inoltre è gravata da un diritto di passo con ogni veicolo a favore della part. no. 212;

- che nel contesto dell’attuazione del Piano Particolareggiato di Via __________ e dell’edificazione privata progettata sul mapp. no. 176, il Comune intende riscattare la coattiva e procedere al suo allargamento, alla posa di nuove canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione;

- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, il piano di espropriazione, le offerte di indennità ed i crediti per l’intervento con risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003);

- che il Comune ha quindi avviato la presente procedura intesa all’approvazione del progetto ed all’espropriazione totale del mapp. no. 287 contro versamento di un’indennità di fr. 30.- il mq;

- che il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 5.10 al 4.11.2005 previo invio di un avviso personale;

- che entro il termine utile MCON 4 si è limitata ha chiedere l’aumento dell’indennità espropriativa a fr. 150.- il mq mentre MCON 2 non hanno inoltrato alcuna pretesa. MCON 1 e __________ hanno invece interposto opposizione al progetto ed all’espropriazione con motivazioni che saranno riprese nel seguito dell’esposizione;

- che all’udienza di conciliazione del 24.1.2006 le parti hanno integralmente confermato quanto già esposto per iscritto. MCON 2 non sono comparsi;

- che questi ultimi, alla seconda udienza del 14.2.2007 indetta in applicazione degli art. 41 cpv. 1 Lespr. e 16 cpv. 1 LPamm., hanno notificato opposizione all’espropriazione e sollecitato un’indennità di fr. 150.- il mq;

- che il 14.2.2007 è pure stato esperito il sopralluogo in contraddittorio;

- che l’opposizione di MCON 2 è manifestamente tardiva e dunque irricevibile. La questione non ha comunque grande rilevanza visto che il progetto e l’espropriazione sono comunque state contestate tempestivamente da altri comproprietari, contestazioni che implicano l’emissione del presente giudizio;

- che, anzitutto, secondo gli opponenti la presente procedura espropriativa è irricevibile poiché costituisce il rifacimento di un precedente ed analogo procedimento definitivamente evaso;

- che, effettivamente, nel 2004 il Comune ha avviato una procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione con oggetto il mapp. no. 287. Tuttavia non ha esercitato l’anticipata immissione in possesso ed il Tribunale di espropriazione non si è pronunciato sul merito bensì ha stralciato la causa dai ruoli con decreto del 27.5.2005 per rinuncia dell’ente espropriante (inc. 20.2004.35
[60/2004];

- che un ente espropriante ha la facoltà di rinunciare all’espropriazione, purché non abbia ottenuto ed esercitato l’anticipata immissione in possesso, fino ed entro il termine di 3 mesi dall’intimazione del giudizio definitivo sull’ammontare dell’indennità (art. 7 cpv. 1 e 2 Lespr.) ed è libero di riavviare il medesimo procedimento (Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 14 no. 4);

- che pertanto la censura è infondata;

- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Legge sulle strade (Lstr.) che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare progetti definitivi (BU 47/2006 p. 431, 436 ss; Messaggio 5361 dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006);

- che in concreto, tuttavia, considerato che il progetto è stato pubblicato prima dell’emendamento legislativo, sulla base della norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore. Da ciò, e giusta l’art. 33 vLstr., la competenza di questo Tribunale ad approvare il progetto ed a statuire in via definitiva sulle opposizioni e le domande di modifica dei piani (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);

- che non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei PR, e in particolare sul principio dell’espropriazione (art. 33 cpv. 3 vLstr.). Nel tema particolare la cognizione del Tribunale è dunque circoscritta alla sola verifica della compatibilità del progetto definitivo con l’assetto pianificatorio disposto dal PR (Messaggio 4275 cit.; Malfanti, Considerazioni sulle principali modifiche della legge cantonale sulle strade, in RDAT I-1995 p. 269, 276);

- che, nella sostanza, un principio analogo esiste anche nel diritto espropriativo. Infatti la facoltà di opporsi all’espropriazione giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. è affievolita quando la pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione è già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). In tale evenienza il Giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr. bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49 c. 2; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);

- che la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49);

- che il PR di __________ (revisione 1995) è stato approvato il 12.11.1997 dal Consiglio di Stato; nel relativo piano del traffico la strada al mapp. no. 287 è segnata come strada di servizio privata di uso pubblico (cfr. piano del traffico). Nella risoluzione di approvazione del PR è puntualizzato che la fascia lungo Via __________ è soggetta a piano particolareggiato (PP1) separato (cfr. ris. del 12.9.1997 p. 10, 13, 24);

- che il Piano Particolareggiato della zona di Via __________ (PP1) è stato approvato in data 14.3.2001. L’annesso piano delle edificabilità abbraccia, tra le altre, anche le part. no. 176, 200, 45 e 231 interessate dalla presente procedura ed il piano del traffico conferisce al mapp. no. 287 lo statuto di strada di servizio riservata ai confinanti (cfr. PP1 piano delle edificabilità e piano del traffico);

- che di conseguenza la strada appartiene alla rete viaria comunale (art. 28 cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT) quale strada di servizio al comparto ed è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (cfr. ris. 14.3.2001, in particolare p. 25);

- che gli opponenti contestano il progetto sostenendo che il Comune non ha rispettato né la procedura edilizia né l’art. 7 cpv. 2 Lstr. concernente le opere di protezione per gli utenti della strada. Essi criticano inoltre le motivazioni poste alla base dell’espropriazione poiché tendono a favorire esclusivamente gli interessi della proprietaria del mapp. no. 176 e poiché gli interventi previsti sulle canalizzazioni si riducono ad un mero pretesto. In sostanza l’intervento non è sorretto da un interesse pubblico ed è contrario al principio di proporzionalità;

- che tuttavia, per quanto sono intese a riavviare il dibattito sulla pubblica utilità e la proporzionalità dell’opera, le opposizioni sono inammissibili poiché il tema è già stato definitivamente risolto con le approvazioni del PR e del Piano Particolareggiato della zona di Via __________, risoluzioni che sono cresciute in giudicato;

- che comunque anche nel merito le opposizioni sono infondate;

- che infatti gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata dalla Lstr. non soggiacciono a licenza edilizia (art. 1 cpv. 3 let. a LE, art. 3cpv. 1 let. a RLE); nel caso di opere stradali la procedura di pubblicazione dei progetti dinanzi al Tribunale di espropriazione sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione (Messaggio 4275 cit.; RDAT I-2003 no. 42 c. 2). A giusta ragione, quindi, il Comune non ha avviato la procedura per l’ottenimento di una licenza edilizia. A ciò si aggiunge che il tracciato ed il calibro della strada, così come previsti dal progetto, sono fedeli a quanto indicato nel Piano Particolareggiato e ciò basta ai fini del presente giudizio. In tale ambito gli opponenti rimproverano al Comune di aver misconosciuto l’art. 7 Lstr. per non aver previsto alcuna opera di protezione per gli utenti, fra cui i pedoni. Tuttavia, premesso che la censura è del tutto generica, se gli opponenti alludono alla mancanza di marciapiede o comunque di uno spazio delimitato riservato ai pedoni, non è questa la sede per dolersene poiché la questione non può essere risolta dal Tribunale il cui esame, come detto, è limitato ad una verifica di conformità. Pertanto i proprietari interessati dovranno rivolgersi direttamente al Comune perorando l’adozione di provvedimenti opportuni a salvaguardia dei pedoni;

- che procedendo all’espropriazione del sedime ed ai lavori di sistemazione della strada, comprese le infrastrutture, il Comune altro non fa che attuare la pianificazione e dar seguito ad un obbligo specifico: quello di equipaggiare le zone edificabili con opere di urbanizzazione pubbliche (art. 19 LPT; art. 78 e 79 LALPT). In effetti ad esso si riconduce, in genere, la politica di riscatto delle strade private attuata in tanti comuni onde creare tutte quelle strade di quartiere o di servizio a fondo cieco che, come il mapp. no. 287, servono solo i confinanti. Ciò per completare la rete viaria comunale e sollevare formalmente i privati degli oneri di manutenzioni;

- che l’intervento espropriativo ha, anche, lo scopo di dotare il mapp. no. 176 di un accesso veicolare. In effetti si tratta dell’unico fondo attualmente libero pronto per essere edificato già secondo i dettami del Piano Particolareggiato e per il quale quest’ultimo non ammette accessi veicolari da Via __________ (cfr. art. 47 vLstr.);

- che tale circostanza è però di secondaria importanza poiché la base legale dell’intervento espropriativo resta comunque lo stesso Piano Particolareggiato;

- che la tesi degli opponenti, secondo cui il mapp. no. 287 non è una strada a tutti gli effetti poiché i comproprietari potrebbero modificarne la funzione o limitarla con una barriera, non è ragionevolmente sostenibile. In particolare mal si comprende quale altra funzione possa essere attribuita al sedime dal momento che si tratta dell’unico accesso veicolare ai fondi espropriandi mapp. no. 176, 231, 200 e 45 (cfr. documentazione fotografica, in particolare nri. 7, 8, 10, 11, 12 e 27). D’altra parte la posa di uno sbarramento in definitiva andrebbe a svantaggio degli stessi proprietari poiché pregiudicherebbe l’accesso ai mezzi di soccorso e di servizio comunali che, peraltro, già oggi provvedono alla manutenzione;

- che l’espropriazione è circoscritta al mapp. no. 287 (strada asfaltata) nonché ad una fascia lungo i mapp. no. 200 (già asfaltata) e 176, ossia alla superficie minima indispensabile per rendere il tracciato conforme a quello del Piano Particolareggiato. Perciò l’intervento è conforme al principio di proporzionalità (DTF 129 I 337 c. 4.2);

- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto se, all’atto di adozione del piano, l’interessato non ha potuto recepire le restrizioni imposte o non ha avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate sono nel frattempo sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16);

- che in concreto il Piano Particolareggiato, che cristallizza disposizioni precise sulla riqualifica del comparto, è di recente approvazione e nessuno dei suddetti requisiti, cui è subordinato l’eventuale riesame, risulta adempiuto; del resto gli opponenti non sostengono il contrario limitandosi ad un generico rinvio giurisprudenziale sul principio. Difatti essi non affermano di non aver inteso la portata del piano, né di essersi trovati nell’impossibilità di contestarlo, e nemmeno che nei sei anni trascorsi dalla sua approvazione le circostanze siano cambiate. In realtà l’approvazione stessa del Piano Particolareggiato a corollario del PR e la volontà del Comune di riscattare la strada e procedere ai lavori dimostrano piuttosto il contrario;

- che tutto ciò considerato le opposizioni devono essere respinte;

- che il giudizio sull’indennità espropriativa e le ripetibili seguirà con sentenza separata.




 

 

 

per i quali motivi

richiamati                        gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Le opposizioni sono respinte.

                                2.     I progetti definitivi nell'ambito nell’ambito della formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e di adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 200 e 176, sono approvati.

                                       

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante.

                                       

                                4.     La presente decisione è definitiva.

                                       

                                5.     Intimazione a:

 

-    

-  

-     

-     

-     

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                             Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                           Enzo Barenco