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Incarto n.
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Lugano 6 aprile 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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E dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dall’ RA 5
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nell'ambito delle opere di formazione della strada di servizio riservata ai confinanti, con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e degli adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 176 e 200 RFD di ________,
relativamente al mapp. no. 176 RFD di ________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Nel contesto dell’attuazione del Piano Particolareggiato della zona di Via _____________
(PP1) il Comune di __________ intende riscattare la strada privata coattiva al
mapp. no. 287 e procedere al suo allargamento, alla posa di nuove
canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione.
Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera e concesso i crediti per con
risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003).
Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 5.10 al
4.11.2005 previo invio di un avviso personale ai proprietari coinvolti.
1.2. L’intervento coinvolge, tra gli altri, il mapp. no. 176 di proprietà della
ISEP1; il fondo è espropriato in ragione di mq 55, superficie per la quale il
Comune non ha offerto alcuna indennità.
Con memoria 28.10.2005 la proprietaria ha rivendicato una congrua indennità per
la superficie espropriata ed un’equa indennità per titolo di deprezzamento
della frazione residua.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 24.1.2006 con esito negativo ed il
sopralluogo è stato esperito il 14.2.2007.
Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto con sentenza del
12.7.2007 cresciuta incontestata in giudicato.
2.Il
mapp. no. 176 è un fondo di mq 955 ubicato all’angolo tra la strada coattiva al
mapp. no. 287 e Via ___________. Il terreno, piano e di conformazione
rettangolare, nel frattempo è stato edificato.
Stando al Piano Particolareggiato della zona di Via ___________ (PP1),
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14.3.2001, la proprietà è
assegnata alla zona A qualificata come comparto edificabile nel quale è ammessa
un’altezza massima di 403 ms.l.m.; in base alle norme edilizie specifiche, il
fondo dispone di una superficie utile lorda (SUL) massima assegnata di mq 1700
(cfr. piano delle edificabilità; art. 8 pto. 8.2, 9 pto. 9.1 NAPP1).
3.3.1.
Come risulta dalle tabelle pubblicate, il Comune non ha offerto alcuna
indennità per l’espropriazione parziale del mapp. no. 176. All’udienza del
24.1.2006 esso ha addotto due giustificazioni (cfr. verbale).
3.2. Anzitutto il Comune sostiene che la cessione gratuita del sedime è stata
concordata nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. Tale
argomento non è tuttavia pertinente poiché un patto stipulato prima dell’avvio
della procedura espropriativa non si configura come accordo espropriativo ai
sensi degli art. 43 e 44 Lespr. bensì come semplice accordo di diritto privato
privo di forza vincolante per il giudice delle espropriazioni (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3, 12, ad art. 54 no. 1-2; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 762-763; RDAT II-2002
no. 51).
3.3. In secondo luogo il Comune rileva che, grazie alle norme edilizie di zona,
l’espropriazione parziale del fondo non ne compromette l’edificabilità. In
sostanza, quindi, non sarebbe ravvisabile alcun danno che meriti di essere risarcito.
Il principio generale vuole che l’espropriazione abbia luogo mediante piena
indennità (art. 9 Lespr.) e che quest’ultima comprenda tutti i pregiudizi
derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla limitazione dei suoi
diritti (art. 11 Lespr.). L’obbligo di indennizzo presuppone la lesione di un
diritto, il verificarsi di un danno e, tra i due, la sussistenza di nesso di
causalità adeguata (Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, 2001, no. 1129 ss). La questione a sapere se ed in
che misura il danno sia indennizzabile dipende dall’importanza della lesione
medesima. In effetti l’indennità è finalizzata a compensare l’interesse
dell’espropriato a conservare il diritto sottrattogli, e precisamente il
pregiudizio che normalmente avrebbe potuto prevenire o evitare senza l’espropriazione
(Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 17, 20). Pertanto essa copre solamente
il danno che è una ragionevole conseguenza dell’espropriazione affinché il
soggetto colpito non risulti né arricchito né impoverito (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 9, 22; ad art. 16 no. 4).
In concreto bisogna considerare che l’espropriazione avviene in un contesto
unico di riformulazione pianificatoria completa del comparto nell’ambito della
quale, a fronte di determinati vincoli (allargamento della strada privata,
formazione di aree pedonali con servitù a favore del Comune, linee di
arretramento e allineamento) vengono concesse potenzialità edilizie ben
superiori a quella previgenti. Nel PR approvato nel 1978 il mapp. no. 176 era
attribuito alla zona R6 con indice di sfruttamento (IS) di 1.4, e quindi
disponeva di una SUL di mq 1337 (mq 955 x 1.4). Il Piano Particolareggiato
offre invece possibilità di sfruttamento ben più intensive ove si consideri che
al fondo è assegnata, indipendentemente dall’espropriazione, una SUL massima di
mq 1700 che corrisponde ad un IS di ca. 1.78 (mq 1700 : 955) ed è pari ad un
incremento di mq 357 rispetto al PR. Un dato, questo, che non è puramente
teorico poiché, come si evince dalla licenza edilizia, la SUL è realmente
sfruttata in ragione di mq 1694.08 (cfr. domanda di costruzione).
L’espropriazione non incide quindi in alcun modo sulle possibilità d’uso del
fondo considerato che, quand’anche fosse stata conservata, la superficie
esproprianda non avrebbe potuto essere destinata a fini edilizi bensì solamente
ad area verde. L’aumento delle potenzialità edificatorie è tanto consistente da
compensare generosamente tale sacrificio. Ne consegue che, in mancanza di
danno, non è riconosciuta alcuna indennità per l’espropriazione formale di mq
55.
4.4.1.
L’espropriata lamenta una svalutazione della frazione residua per effetto della
riduzione della superficie del fondo e, perciò, rivendica un’equa indennità.
4.2. A norma dell’art. 11 let. b nel caso di espropriazione parziale l’indennità
deve comprendere anche l’eventuale svalutazione della frazione residua purché
sia una conseguenza diretta dell’intervento espropriativo (art. 11 let. b
Lespr.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza
un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora l’espropriazione
compromettesse l’uso del terreno, e cioè se la superficie risultasse ridotta o
deformata al punto da non poter più essere sfruttata razionalmente, oppure qualora il
terreno fosse privato di vantaggi che influiscono sul suo valore e che verosimilmente
avrebbe conservato se non fosse intervenuta l’espropriazione, segnatamente se
perdesse un’importante area di sfogo o uno schermo protettivo contro le
immissioni nocive provenienti dal vicinato (Hess/Weibel, op. cit., ad
art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63 c.
5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).
La questione se la parte residua subisca un pregiudizio al punto da risultare
svalutata, va risolta verificando se permangano possibilità d’uso sensate.
Difatti giacché la garanzia della proprietà non assicura al privato la facoltà di edificare in
maniera ottimale per trarne il massimo vantaggio, per determinare il potenziale edilizio
residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale a dire a
quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive, sono le
prospettive d’uso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici propositi
affaristici o addirittura speculativi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19
no. 192; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii).
4.3. La part. no. 176 è colpita da espropriazione lungo tutto il fronte
stradale verso la coattiva al mapp. no. 287 per una profondità di ca. ml 1.20. L’intervento
è ben lungi dall’incidere sulle possibilità d’uso della proprietà. Come già
evidenziato, grazie ai parametri edilizi indubbiamente favorevoli ed intensivi assegnati
ed effettivamente utilizzati, il terreno resta manifestamente sfruttabile conformemente
alla sua destinazione secondo criteri razionali e finanziariamente ragionevoli.
Affermare il contrario significa negare l’evidenza.
L’espropriazione non priva nemmeno la proprietà di vantaggi influenti sul suo
valore sia perché tali vantaggi risiedono prevalentemente nello sfruttamento
ammesso dal Piano Particolareggiato, sia perché attorno allo stabile resta sufficiente
spazio libero da adibire ad area verde. Lo scorporo espropriato non assolveva,
peraltro, a funzioni di schermo protettivo poiché la vera fonte di inquinamento
ambientale non è individuabile nella strada di servizio bensì, semmai, in Via __________.
Perciò non è ravvisabile alcun pregiudizio tale da giustificare un indennità
per svalutazione ai sensi dell’art. 11 let. b Lespr..
5.La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73
cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà, invero contenute, poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale di mq 55 del mapp.
no. 176 non è riconosciuta alcuna indennità.
2. La richiesta di indennità per svalutazione della frazione residua è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 800.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco