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Incarto n.
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Lugano 6 ottobre 2006 |
Approvazione progetto definitivo In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
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statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi avviata da
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ISEP 1rappr. dal RA 1
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nell'ambito della realizzazione di misure di moderazione del traffico in zona "E__________ ", "E__________ ", Via alle S__________ e Via V__________, |
ed ora sull’opposizione al progetto interposta da
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OP 1
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letti ed esaminati gli atti, ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
- che il Comune di C__________ intende
realizzare una serie di misure di moderazione del traffico su strade locali
accompagnate dall’introduzione del limite di velocità di 30 Km/h. Sono
previsti, in particolare, alle E__________ restringimenti della carreggiata
mediante bande colorate orizzontali, in Via alle S__________ restringimenti
mediante nuovi posteggi ed in Via V__________ la posa di dossi. L’opera non
comporta espropriazioni;
- che i progetti definitivi sono stati
pubblicati dal 15.2 al 16.3.2006;
- che con memoria 16.3.2006 OP 1 si è
opposto al progetto sollevando varie censure che saranno riprese in dettaglio
nel seguito dell’esposizione;
- che all’udienza di conciliazione
indetta come di rito per il 25.4.2006 l’opponente non è comparso ritenendo
inutile la riunione (cfr. lettera del 7.4.2006);
- che il 31.5.2006 il Comune ha prodotto
la documentazione richiamata dal Tribunale a completamento di quella già agli
atti. L’istante, invitato a presentare eventuali osservazioni, ne ha preso atto
senza particolari commenti (cfr. ordinanza 2.6.2006, lettera del 19.6.2006);
- che anche la seconda citazione, emessa
giusta l’art. 41 cpv. 1 Lespr. con la comminatoria di cui all’art. 16 cpv. 1
LPamm., è rimasta infruttuosa. In effetti l’opponente non è comparso
all’udienza del 3.10.2006, motivo per cui il Tribunale ha dichiarato chiusa
l’istruttoria presumendo confermata l’opposizione;
- che di principio qualsiasi attività
d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in
particolare, per quanto attiene la rete viaria comunale, almeno il tracciato e
le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR o nel PG
(art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT; art. 12 e 13 Lstr.);
- che, stando alla vigente legislazione,
ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico la Lstr., dichiarando
applicabile la Lespr., assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che
sostituisce quella usuale di rilascio della licenza edilizia – tutti i progetti
definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la
validità al giudizio definitivo ed all’approvazione del Tribunale di
espropriazione (art. 33 Lstr; Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la
modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del
13.3.1991);
- che, invero, con risoluzione del 12.4.2006
il Gran Consiglio ha approvato una modifica della Lstr. che, tra l’altro,
solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare i progetti
stradali definitivi (FU 31/2006 del 18.4.2006; Messaggio 5361
dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica
della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi
metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006). Tuttavia,
poiché il Consiglio di Stato ancora non ha decretato la data di entrata in
vigore dell’emendamento legislativo, questo Tribunale è competente a statuire
sul progetto in esame; lo resterebbe comunque anche il base al nuovo diritto
vista la norma transitoria di cui al nuovo art. 57;
- che le sole eccezioni tendenti ad
attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida
applicazione dell’obbligo di pianificare concernono i lavori di semplice
manutenzione, che hanno prevalentemente scopi conservativi, e gli interventi di
miglioria;
- che infatti gli interventi di
miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove
esigenze tecniche, di sicurezza e di protezione dell’ambiente senza modificarne
in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente
alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.) e non a quella
pianificatoria;
- che in applicazione di tale normativa
eventuali contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto sono decise in
via definitiva dal Tribunale di espropriazione. Quest’ultimo effettua d’ufficio
e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto nell’ottica dei suoi
contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando
che l’esame non si estende al sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine
di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla
norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio;
- che le vie interessate dal progetto
sono strade comunali aperte al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto
soggiacciono alla Lstr. (art. 1 Lstr.);
- che sono soggette ad approvazione
tanto le costruzioni, gli arredi urbani e le moderazioni del traffico che
servono direttamente alla circolazione stradale agevolandola o vietandola,
quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi ma che
interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto
previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT II-1993 no. 39,
I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);
- che il progetto in esame prevede la
realizzazioni di dossi e restringimenti della carreggiata, interventi che, per
definizione e finalità influiscono sul traffico veicolare e pedonale, tuttavia
senza modificare sostanzialmente l’assetto e la funzionalità delle strade
comunali. Di conseguenza si configurano come migliorie ai sensi dell’art. 39a
Lstr.;
- che ha diritto ad interporre
opposizione chiunque sia toccato dalla decisione impugnata ed abbia un
interesse legittimo all’annullamento o alla modifica della decisione stessa.
Requisito imprescindibile è l’esistenza di una relazione rilevante o speciale
tra l’opponente e l’oggetto della contestazione mentre non occorre che vi sia
una lesione di diritti soggettivi. Basta che il soggetto possa prevalersi di un
interesse personale, immediato ed attuale ad ottenere un giudizio più
favorevole (Messaggio 4275 cit.; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 no. 2 e rif.);
- che in materia di interventi stradali,
secondo la giurisprudenza, il soggetto non può limitarsi ad una contestazione
generica del progetto, bensì occorre che dimostri concretamente in che termini,
nella sua sfera, il progetto violi la legislazione (DTF 112 Ib 543 c. 1d
p. 550, 118 Ib 206 c. 8b p. 214, 120 Ib 59 c. 1c-d, 431);
- che l’opponente è residente a C__________,
circostanza che, tuttavia, di per sé stessa non è necessariamente fonte di un
rapporto speciale con il progetto pubblicato. D’altra parte egli esprime
censure del tutto generiche e non specifica in che modo la sua personale
situazione ne risulti pregiudicata e quindi si distingua dalla condizione di
qualsiasi altro utente o cittadino del Comune o diretto confinante. Non è
trascurabile, infine, che nessun altro ha sollevato obiezioni al progetto;
- che in quest’ottica è perlomeno dubbio
che l’opponente sia colpito più di qualunque terzo dai provvedimenti litigiosi
ed è quindi altrettanto dubbio che possa vantare un interesse legittimo;
- che la questione può restare indecisa
ritenuto che l’opposizione è comunque infondata e da respingere nel merito;
- che le opere eseguite a cura della
pubblica amministrazione devono essere sorrette da un interesse pubblico e
rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che
siano preordinate al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a
quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si configurino come mezzo
idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito;
- che lo scopo dichiarato del progetto è
di offrire una maggiore sicurezza ai pedoni, specie ai bambini che si recano a
scuola, a fronte della velocità di circolazione eccessiva dei veicoli e del
traffico parassitario che si riversa sulle strade all’interno dell’abitato
(cfr. relazione tecnica);
- che le misure di moderazione del
traffico rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre
l’automobilista ad una guida disciplinata e prudente a vantaggio di una
maggiore sicurezza sua, degli altri conducenti e dei pedoni. E’ noto, infatti,
che alla riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte
ottico ed un minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale
agli utenti della strada, limita comunque le virtuali situazioni di pericolo;
- che il rialzamento verticale della
carreggiata (dosso) è un provvedimento collaudato e dichiaratamente tra i più
efficaci per rallentare la velocità (IREC, Le temps des rues, 1990, p. 25;
Norma VSS 640 213 pto. 9 e Norma VSS no. 640 285). Considerazioni analoghe
valgono per i restringimenti laterali della carreggiata, siano essi fisici
(aiuole, paracarri, posteggi o altro) o costituiti da semplici demarcazioni
orizzontali, che influenzano la percezione che il conducente ha dello spazio
libero con funzione di valido deterrente alla velocità di transito (IREC, p.
36, Norma VSS 640 213 p. 17-19, Norma VSS 640 283);
- che in quest’ottica il progetto, che
consiste in un insieme coerente di accorgimenti atti a richiamare per tempo
l’attenzione dei conducenti, assolve certamente allo scopo del Comune ed è
sorretto da un sufficiente interesse pubblico;
- che nel dettaglio e con riferimento
alle censure sollevate dall’opponente si impongono le seguenti osservazioni;
- che l’opponente lamenta innanzitutto
varie carenze di ordine formale ed in particolare la lacunosità della relazione
tecnica, l’assenza di modine, la mancata approvazione del progetto e della
spesa da parte del Consiglio Comunale e l’omissione, nel preventivo, della
segnaletica relativa al limite di velocità;
- che, tuttavia, il Comune ha completato
tutti gli atti esattamente come richiesto all’udienza del 25.4.2006 e demarcato
i dossi (cfr. lettera del 31.5.2006). D’altra parte, nell’istanza di
pubblicazione dell’11.11.2005, il Municipio ha dichiarato che l’intervento è
interamente finanziato dalla gestione corrente annuale, affermazione che trova
conferma nel MM no. 26/2006 sul preventivo 2006, approvato al legislativo, nel
quale fr. 25'000.- sono destinati alla manutenzione di strade e piazze con la
specificazione che l’importo è comprensivo della spesa per la posa di misure di
moderazione. Di conseguenza, con il voto sul preventivo 2006 il Municipio ha
ottenuto l’autorizzazione implicita ad affrontare l’intervento e non necessita
di una specifica approvazione giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC; a ciò si
aggiunge che il Municipio è comunque autorizzato a fare spese correnti non
preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all’importo annuo di
fr. 10'000.- (art. 115 LOC; art. 69 Reg. comunale). Infine, la segnaletica è
stata omessa non per motivi di opportunità, bensì perché l’approvazione è di
competenza del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni e non
del Tribunale di espropriazione (art. 1 cpv. 2 let. c, 104 OSStr.; art. 23 Reg.
sulla circolazione stradale del 2.3.1999);
- che per il resto e per quanto riferite
ad asserite carenze progettuali le restanti contestazioni sono pretestuose;
- che con riferimento alle E__________
l’opponente censura l’assenza di indicazioni dettagliate sull’intervento e la
violazione della Norma VSS 640 213;
- che stando al piano 2418-012a la
larghezza attuale del campo stradale è di 5 ml. L’intervento, che consiste
nella posa di strisce laterali rosse, interessa due tratti lunghi 20 ml e
restringe le carreggiate a 3 ml, rispettivamente a 4 ml. Trattandosi di
semplici bande orizzontali che non modificano in alcun modo le quote della
strada, le pendenze longitudinali sono del tutto irrilevanti; poco importa,
quindi che non siano indicate;
- che con riferimento a Via V__________
l’opponente contesta la distanza tra un dosso e l’altro, la larghezza dei
dossi, la pericolosità del manufatto rispetto alla corsia ciclabile e l’assenza
di dati circa le pendenze longitudinali e lo scolo delle acque;
- che stando al piano 2418-014a i
quattro dossi arrotondati hanno uno spessore massimo di 8 cm, una lunghezza di
4 ml, una larghezza di ml 5 e sono posati ad un centinaio di metri l’uno
dall’altro. Si tratta dunque di elementi conformi alla Norma VSS 640 213, che
prevede uno spessore da 6 a 12 cm ed una lunghezza da 3.4 a 4 ml (p. 12), nei
quali, tenuto conto delle dimensioni e dell’ingombro, non si ravvisa peraltro
un’effettiva fonte di pericolo per i ciclisti. Quanto alla distanza non va
trascurato che questa va determinata in funzione delle condizioni locali (id.)
e che in concreto la moderazione è combinata con l’introduzione del limite di
velocità di 30 Km/h. Quindi, senza essere errata la maggiore distanza tra i
dossi, rispetto a quella consigliata, permette all’occorrenza ed una volta
verificata l’efficacia di completare l’intervento con altri elementi
moderatori. Infine, anche in questo caso, l’intervento non modifica le quote
della strada ed i dossi non creano ristagni, anzi la conformazione arrotondata
facilita il deflusso delle acque. Del tutto superflui, quindi, sia il profilo
longitudinale sia l’esame dell’evacuazione delle acque;
- che con riferimento a Via alle S__________,
il progetto è contestato nella misura in cui non specifica né se sono previste
bordure di delimitazione oppure semplici demarcazioni orizzontali, né
l’ampiezza della carreggiata disponibile. L’opponente afferma inoltre che
l’intervento non è conforme alle normative VSS e censura il fatto che siano
stati trascurati gli attraversamenti pedonali, questi ultimi pericolosi per la
presenza dei posteggi;
- che la delimitazione degli stalli è
prevista mediante semplice demarcazione orizzontale. Stando al piano 2418-013a
ciascun posteggio misura ml 6.30 x 2.30 e lo spazio rimanente per il passaggio
è di ml 3.70: il tutto in perfetta consonanza con le misure minime previste per
posteggi simili del tipo I di cui alla Norma VSS 640 291 (p. 2). La distanza
dalle intersezioni è, rispettivamente, di ca. 33 e 36 ml, ed è dunque
ampiamente sufficiente a fronte di quella minima consigliata di 6 m (Norma VSS
640 213 p. 11). Ancora una volta va rilevato che l’intervento mira a moderare
il traffico ai fini di una migliore convivenza con riduzione della velocità e
precedenza al pedone. In quest’ottica e considerato che la strada è rettilinea
ed offre una buona visuale, l’attraversamento pedonale non è compromesso. In
ogni caso qualora, nonostante le moderazioni, i limiti di velocità ancora non
fossero rispettati, il Municipio potrebbe intervenire mediante controlli di
polizia;
- che l’opponente rimprovera
genericamente al Municipio di non aver previsto nulla per l’illuminazione. La
questione esula dal progetto;
- che, infine, l’opponente sostiene che
l’introduzione del limite di velocità è incompleta. Come già rilevato la
problematica non è di competenza di questo Tribunale.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 32, 33 e 39a Lstr. e gli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. I progetti definitivi nell'ambito della realizzazione di misure di moderazione
del traffico in zona "E__________, "E__________, Via alle S__________
e Via V__________ sono approvati.
2. L’opposizione
di OP 1 è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
OP 1
RA 1
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco