Incarto n.
20.2005.7

 

 

Lugano

16 gennaio 2007

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Presidente del Tribunale di espropriazione

Avv. Margherita De Morpurgo

 

 

Vista l’opposizione agli atti preparatori presentata il 17 gennaio 2005 da

 

 

ISCC 1 composta da:

1. MIST 1

2. MIST 2

rappr. dall’ RA 2

 

 

contro

Comune di R__________

rappr. dal Municipio di R__________

 

 

relativamente al mappale no. 937 RFD di R__________

 

 

Considerato              -     che la fattispecie riguarda un sentiero al mapp. no. 937, di proprietà degli opponenti, gravato da un diritto di passo pubblico pedonale a favore del Comune di R__________ (cfr. RF);

 

                                 -     che nell’opposizione in esame i proprietari hanno chiesto che sia fatto ordine al Comune di R__________ di interrompere ogni e qualsiasi atto preparatorio afferente la procedura di espropriazione della part. no. 937;

 

                                 -     che con scritto 1.2.2005 il Municipio di R__________ ha negato di voler espropriare il fondo o parte del fondo, puntualizzando di aver solo l’intenzione di avviare un progetto di sistemazione del sentiero;

 

                                 -     che l’opposizione può essere evasa sulla base degli atti;

 

                                 -     che, in primo luogo, l’ente pubblico non ha presentato alcuna istanza di pubblicazione di un progetto definitivo vertente sulla sistemazione del sentiero. Per quanto potrebbe essere rivolta a problematiche meramente progettuali, l’opposizione è quindi manifestamente priva d’oggetto;

 

                                 -     che in ogni caso, in virtù della modifica della Legge sulle strade (Lstr.) entrata in vigore il 1°.1.2007, il Tribunale di espropriazione non è più autorità competente ad approvare progetti stradali definitivi (cfr. BU 47/2006 del 20.10.2006 p. 436-446; Messaggio 5361 dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006). In mancanza di un progetto pubblicato entro il 31.12.2006 nemmeno potrebbe essere applicata la norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr.;

 

                                 -     che, in secondo luogo, ad oggi non è stata avviata alcuna procedura espropriativa riguardante il mapp. no. 937;

 

                                 -     che a norma dell’art. 8 cpv. 1 Lespr. gli atti preparatori indispensabili alla progettazione di opere per le quali può essere chiesta l’espropriazione, quali gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le misurazioni, i sondaggi e simili, devono essere tollerati dai proprietari dei fondi interessati, a condizione che l’ente promotore dell’opera ne dia loro comunicazione scritta almeno 30 giorni prima;

 

                                 -     che i proprietari possono opporsi agli atti preparatori, chiedere garanzie o domandare l’apertura di una procedura espropriativa per i soli atti preparatori, ciò entro 15 giorni dalla comunicazione dell’espropriante mediante ricorso al presidente del Tribunale di espropriazione che decide inappellabilmente. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 8 cpv. 3 Lespr.);

 

                                 -     che la norma annovera un elenco non esaustivo di atti preparatori che possono precedere una procedura espropriativa ed istituisce una restrizione di diritto pubblico alla proprietà direttamente fondata sulla legge come anche il principio della piena risarcibilità dei danni (art. 8 cpv. 4) che dovessero derivarne (DTF 115 Ib 415 ss, 119 Ib 334 c. 2b). Lo scopo è, da un canto, che il proprietario colpito non sia limitato oltre il necessario nell’esercizio dei suoi diritti e possa compensare eventuali pregiudizi e, d’altro canto, che l’ente promotore non sia inutilmente ostacolato nell’impostazione dell’opera progettata (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986 ad art. 15 no. 10);

 

                                 -     che gli opponenti contestano una richiesta del Municipio tendente ad ottenere l’estratto del RF per il mapp. no. 937;

 

                                 -     che, innanzitutto, le conseguenze che ne hanno dedotto gli opponenti – specie la paventata espropriazione del fondo – sono verosimilmente dovute ad un malinteso. Infatti il Municipio non ha preannunciato alcuna espropriazione ma si è limitato a citare le normative applicabili in tema di progettazione stradale secondo la legislazione previgente, in particolare l’art. 33 Lstr. che rinviava, per la procedura, alla Lespr.;

 

                                 -     che la richiesta dell’estratto è un atto di per sé stesso modesto ma indispensabile e giustificato, nell’interesse stesso dei proprietari, poiché permette al Comune di delimitare preliminarmente il sedime che potrebbe essere oggetto dei lavori verificando la servitù esistente ed il tracciato del sentiero nell’ottica di una migliore progettazione dell’intervento di sistemazione;

 

                                 -     che ciò non pregiudica in alcun modo i diritti dei proprietari;

                                 -     che per il resto non risulta che il Municipio abbia già compiuto senza il consenso dei proprietari o intenda compiere atti preparatori sul mapp. no. 937;

 

                                 -     che di conseguenza per quanto è genericamente rivolta ad atti preparatori che, ad oggi, non sono individuabili e nemmeno sono stati notificati, l’opposizione è prematura;

 

                                 -     che naturalmente, ed a valere per il futuro, il Comune dovrà rispettare l’obbligo di avviso sancito dall’art. 8 cpv. 1 Lespr. per qualsiasi atto preparatorio che dovesse interessare il mapp. no. 937 affinché il diritto di essere sentiti – ed eventualmente di opporsi – dei proprietari sia convenientemente salvaguardato;

 

                                 -     che, infine, anche nella misura in cui sembra contestare l’intenzione stessa dell’ente pubblico di procedere all’intervento di sistemazione l’opposizione è prematura. Infatti, prima dell’avvio di una procedura di approvazione dei progetti o di espropriazione, le decisioni di principio sull’esecuzione dell’opera possono essere contestate impugnando le risoluzioni degli organi comunali dinanzi al Consiglio di Stato nei termini e nelle forme sanciti dagli art. 208 ss LOC;

 

                                 -     che ovviamente, ed in aggiunta, resta riservato il diritto dei proprietari di far valere le loro ragioni se e quando il Comune riterrà di attuare il progetto giusta i nuovi art. 30 ss Lstr..

 

 

 

Per questi motivi

richiamate la Legge sulle strade e la legge di espropriazione

 

 

ordina:                   1.     L’opposizione è respinta.

 

                                2.     La presente decisione è definitiva.

 

                                3.     Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                  

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

                                                                                  la Presidente                  

 

 

                                                                                  Margherita De Morpurgo