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Incarto n.
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Lugano 27 giugno 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dall’ RA 2
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nell'ambito delle opere di realizzazione della strada in zona __________,
relativamente al mapp. no. 552 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il Comune di __________ intende urbanizzare la zona edificabile __________
costruendo, in sostituzione dell’attuale sentiero, una nuova strada di
quartiere che s’innesta lungo la cantonale e termina con una piazza di giro.
Il Consiglio Comunale ha approvato i progetti definitivi e concesso il credito
con risoluzione del 23.1.2006 (MM 9/2005); contestualmente ha pure avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa.
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
29.5 al 27.6.2006.
1.2. La messa in atto del progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no.
552 di proprietà di COES 1. Stando alle tabella pubblicate il fondo è
espropriato in ragione di ca. mq 58 contro versamento di un’indennità di fr.
100.- il mq.
Con notifica del 27.6.2006 l’espropriato ha chiesto una modifica dei piani che
consiste nello sbancamento di una striscia di terreno supplementare, rispetto
ai piani pubblicati, larga 4 m e nella costruzione di un muro di controriva di
30 ml lungo il fronte stradale. Inoltre, per il caso in cui tali modifiche non
fossero accolte, egli ha sollecitato un’indennità di fr. 50'000.- per i
maggiori oneri di edificazione del fondo determinati dall’opera pubblica.
All’udienza di conciliazione del 14.11.2006 il proprietario ha accettato
l’indennità offerta per la superficie esproprianda ed ha concesso l’anticipata
immissione in possesso. Di comune accordo le parti hanno inoltre stabilito che
il Comune risarcirà il proprietario dei costi equivalenti la ricostruzione del
muro di sostegno e che nell’ambito di una futura domanda di costruzione sarà
considerata come quota del terreno naturale quella attuale (cfr. verbale di
udienza pti 1 e 2).
Conformemente a quanto discusso all’udienza il Municipio ha poi dichiarato il
proprio assenso alla futura edificazione di nuove fabbriche ad una distanza
minima di 4 ml dal ciglio esterno della costruenda strada (cfr. verbale di
udienza pto. 3; lettere del 14/22.11.2006).
Risolte le problematiche progettuali, le parti hanno intavolato una trattativa privata
vertente sul risarcimento del muro di sostegno; come emerge dalla
corrispondenza agli atti essa ha avuto esito negativo poiché le parti non sono
riuscite ad accordarsi sull’ammontare.
Con sentenza del 1°.3.2007 il Tribunale ha approvato il progetto; la sentenza è
cresciuta incontestata in giudicato.
2.L’intesa
raggiunta dalle parti risultante dal verbale del 14.11.2006 e dalle lettere
14/22/27.11.2006) risolve le contestazioni sul progetto e l’edificabilità
futura del fondo ed attesta l’adesione dell’espropriato all’indennità per la
superficie espropriata ed all’anticipata immissione in possesso. Essa si
configura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44
Lespr.) e che solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito.
Litigiosa e quindi da valutare resta l’indennità per la demolizione del muro di
sostegno.
3.Il
risarcimento contestato si riconduce all’art. 11 let. c Lespr. stando al quale
l’indennità espropriativa comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri
pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso
ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione.
Il mapp. no. 552 è ubicato al termine della nuova strada e presenta lungo il
fronte stradale un muro di sostegno in pietrame alto ca. 80/90 cm e lungo ca. 30
ml.
Considerato che l’esecuzione dell’opera pubblica ne comporta la demolizione e
che l’espropriato ne ha rifiutato il ripristino, il muro dev’essere risarcito.
L’ente espropriante ha presentato un preventivo di spesa indennizzabile di fr.
14'965.- (cfr. lettera del 19.12.2006). L’espropriato ha rifiutato la proposta
e, fondandosi su un preventivo richiesto privatamente alla ditta __________ che
quantifica i costi in fr. 21'140.15, ha sollecitato invece il versamento di un
importo medio di fr. 18'000.- (cfr. lettera del 10.1.2007). Nella
corrispondenza successiva le parti hanno confermato le loro posizioni.
I due preventivi convergono sulle dimensioni del manufatto mentre si
differenziano quo ai prezzi unitari esposti. Da un’analisi di dettaglio il
preventivo prodotto dal Comune appare del tutto ragionevole e sostenibile; vero
è che è condizionato dai vantaggi derivanti dal cantiere già aperto per la
costruzione della strada, ma ciò non è altro che la conseguenza del principio
secondo cui l’ammontare dell’indennità dev’essere stimato sulla base del costo
verosimile per la ricostruzione del muro alla data dell’anticipata immissione
in possesso (art. 19 Lespr.) e non di ipotetiche spese future. In quest’ottica
le cifre indicate sono prezzi d’offerta non prezzi stimati; ciò significa che
quand’anche vi fosse un aumento o una riduzione dei quantitativi, l’impresa è
comunque tenuta ad applicare i prezzi esposti nel capitolato d’appalto e nel
modulo d’offerta.
Di conseguenza il Tribunale reputa di poter condividere la proposta dell’ente
espropriante e fissa l’indennità espropriativa ad un importo arrotondato di fr.
15'000.-.
4.L’indennità
espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato
dal Tribunale federale a decorrere dal 14.11.2006, data in cui è stata
accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. Per la demolizione del muro di sostegno al
mapp. no. 552 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità a corpo
di fr. 15'000.- oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 14.11.2006.
2. Le questioni risolte con accordo sono stralciate dai ruoli.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'500.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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- - RA 2
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco