|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 8 giugno 2007 |
Approvazione progetto definitivo In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Claudio Morandi |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi presentata da
|
|
ISEP 1 rappr. dal RA 1
|
|
|
nell'ambito della realizzazione di interventi di moderazione del traffico lungo Via __________, Via __________ e __________, |
ed ora sulle opposizioni interposte da
|
|
1. OP 1 2. OP 2 3. OP 3
|
letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto ed in diritto
- che il ISEP 1 si propone di attuare una serie di misure di moderazione del
traffico accompagnate dall’introduzione del limite di velocità di 30 Km/h. In
Via __________ è prevista la riduzione ottica della carreggiata con la
demarcazione di una fascia pedonale laterale di colorazione rosso-porfido e con
paletti di protezione. In Via __________ è pure prevista la riduzione del campo
stradale tuttavia con l’inserimento di un’alberatura all’esterno del
marciapiede esistente; inoltre, all’incrocio con Via __________, si intende
allargare il marciapiede per creare una fermata per l’autobus e posare 4
contenitori interrati per la raccolta separata dei rifiuti. L’intervento è
completato con la sistemazione del __________;
- che lo scopo dichiarato del progetto è di moderare la velocità del traffico
motorizzato e di incrementare la sicurezza degli utenti più deboli;
- che il Consiglio Comunale ha concesso i crediti per la realizzazione delle
opere nel corso della seduta dell’8.6.2006 (MM 5/2006 del 10.4.2006);
- che il progetto definitivo è stato pubblicato dall’11.9 al 10.10.2006;
- che nei termini di legge sono pervenute al Tribunale di espropriazione tre
opposizioni da parte dei proprietari dei mapp. no. 650, 604 e 1817, tutte
rivolte contro l’intervento previsto all’incrocio tra Via __________ e Via __________.
A loro avviso l’ampliamento del marciapiede con la realizzazione della fermata
per l’autobus e la posa dei contenitori per i rifiuti creano problemi di
sicurezza stradale e di circolazione oltre che esalazioni maleodoranti e rumori
molesti;
- che all’udienza di conciliazione del 13.12.2006 le opposizioni sono state
confermate;
- che il 16.5.2007 è stato esperito un sopralluogo;
- che le strade oggetto degli interventi in esame sono aperte al pubblico ai
sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiacciono alla Lstr.;
- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Lstr. che solleva
il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare progetti stradali
definitivi;
- che in concreto, tuttavia, il progetto è stato pubblicato entro il 2006. Di
conseguenza, stando alla norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr., alla
procedura resta applicabile il diritto anteriore;
- che sono soggette ad approvazione tanto le costruzioni, gli arredi urbani e
le moderazioni del traffico che servono direttamente alla circolazione
stradale, agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono
destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione in quanto
previste sull’area stradale definita dal PR (RDAT II-1993 no. 39, I-1999
no. 33, I-2000 no. 37). Tra queste ultime si annoverano, tra l’altro, i
contenitori per i rifiuti (sul tema specifico cfr. RDAT I-2003 no. 42,
I-2005 no. 31);
- che gli interventi contemplati dal progetto in esame influiscono sul traffico
veicolare e pedonale, tuttavia senza modificare in modo sostanziale l’assetto e
la funzionalità delle strade, configurandosi come migliorie (v. art. 39a cpv. 1
Lstr.). Di conseguenza le contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto
sono decise in via definitiva dal Tribunale di espropriazione (v. art. 39a cpv.
2 Lstr.);
- che le opere eseguite a cura della pubblica amministrazione devono essere
sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità.
Occorre cioè, da un canto, che siano preordinate al perseguimento di fini
pubblici preponderanti rispetti a quelli meramente privati e, d’altro canto,
che si configurino come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo
prestabilito;
- che giustamente gli opponenti rilevano che il piano no. 02 riguardante la
sistemazione di Via __________ ed il piano di dettaglio sull’incrocio tra Via __________
e Via __________ non riportano la situazione reale: in effetti i mapp. no. 604,
1817, 1818 e 603 ubicati immediatamente a sud del mapp. no. 605 sono edificati.
Benché, sotto questo profilo, gli atti si rivelino parzialmente carenti, la
restante documentazione e gli accertamenti effettuati in sede di sopralluogo
permettono comunque l’emissione di un giudizio con piena cognizione di causa;
- che le misure di moderazione del traffico rompono la prospettiva della strada
con l’obiettivo di indurre l’automobilista ad una guida disciplinata e prudente
a vantaggio di una maggiore sicurezza sua, degli altri conducenti e dei pedoni.
E’ noto, infatti, che alla riduzione della velocità fanno riscontro un
ampliamento dell’orizzonte ottico ed un minore spazio di frenata ciò che, senza
garantire immunità totale agli utenti della strada, limita comunque le virtuali
situazioni di pericolo;
- che nell’ottica di una semplice moderazione del traffico la rottura
orizzontale mediante l’allargamento di un marciapiede ed il conseguente
spostamento dell’asse stradale può essere una misura logica e funzionale atta a
ridurre la velocità di transito. Una tale misura può essere combinata con elementi
di arredo che concorrono a richiamare l’attenzione dei conducenti, ad esempio
paracarri, paletti, fioriere o altro, purché la visuale non ne risulti
intralciata e la circolazione resti fluida (cfr. sulle rotture orizzontali agli
incroci UPI, Misure di moderazione, 1995, p. 27; Norma VSS 640 213 p. 13, 640
284);
- che in concreto, tuttavia, la misura di moderazione individuabile nell’allargamento
del marciapiede non è accompagnata da semplici elementi di arredo bensì è cumulata
con impianti privi di qualsiasi funzione moderatrice; lo stesso marciapiede
ampliato è infatti destinato ad accogliere ben 4 contenitori per i rifiuti e,
immediatamente accanto, una fermata per l’autobus. Questa combinazione non è
convincente né pagante poiché genera ulteriore traffico con soste obbligate ed
interrompe la visuale a discapito della circolazione che, altrimenti, potrebbe
essere scorrevole;
- che, infatti, con un campo stradale rimanente largo ca. ml 4.20/4.40 (cfr.
verbale di sopralluogo) l’arresto dell’autobus alla fermata ostruisce
completamente la carreggiata nei due sensi di marcia; per di più il mezzo
pubblico rischia di invadere o quantomeno di compromettere l’incrocio con Via __________,
strada che costituisce l’accesso a vari servizi comunali;
- che un ragionamento analogo vale per i contenitori dei rifiuti nella misura
in cui, peggio ancora, l’autocarro che provvede allo svuotamento è forzatamente
costretto ad una sosta prolungata impedendo il passaggio. A ciò si aggiunge che
la presenza dei contenitori inevitabilmente genera traffico e che, non
essendovi aree di sosta per lo scarico dei sacchi, anche gli utenti
automobilisti sono indotti a fermarsi sulla strada; una situazione, questa, che
mal si concilia con la normativa di cui all’art. 18 cpv. 3 ONC;
- che, complessivamente, l’intervento sovraccarica l’area dell’incrocio, blocca
la visuale e quindi congestiona in maniera inaccettabile la circolazione;
- che pertanto esso non risponde agli orientamenti comunemente ammessi in tema
di moderazioni del traffico stando ai quali simili misure devono comunque
sempre garantire la percorribilità della strada senza ostacolare o
compromettere le normali condizioni di circolazione (cfr. Direttiva 2004 sugli
interventi di moderazione del traffico p. 7; UPI, Misure di moderazione, 1995,
p. 14);
- che di riflesso nemmeno è sorretto da un valido interesse pubblico né conforme
al principio di proporzionalità;
- che sulla base di queste considerazioni il Tribunale non può approvare il
progetto, nemmeno gli interventi che non sono stati contestati poiché l’opera
va considerata complessivamente;
- che gli opponenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale e di
conseguenza non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. Le opposizioni sono accolte e di conseguenza i progetti definitivi nell'ambito della realizzazione di interventi di moderazione del traffico lungo Via __________, Via __________ e __________ non sono approvati.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.- sono a carico del ISEP 1.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
|
|
- - - - (con restituzione dell’incarto all’istante) |
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco