|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano 28 novembre 2007 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Eraldo Pianetti |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da
|
|
ISEP 1 rappr. dal RA 1
|
|
|
contro |
|
|
COES 5 rappr. dall’ RA 2
|
|
|
nell'ambito delle opere di rifacimento e moderazione del traffico in Via __________ relativamente ai mapp. no. 461 e 2086 RFD __________ |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato l’inc. no. 20.2006.55-10 inerente il mapp. no. 2112 nel frattempo scorporato dal mapp. no. 461,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il ISEP 1 ha risolto di procedere ad una serie di lavori di sistemazione
stradale in Via __________, strada di quartiere che serve la zone residenziali __________.
L’intervento comporta, previa posa di nuove fognature, l’adeguamento uniforme
del calibro stradale a ml 4.50, la creazione di uno spazio pedonale laterale di
ml 1.20/1.50, il ripristino completo della pavimentazione, la posa di
delimitazioni con mocche o cordonetti ed il potenziamento e l’adeguamento delle
griglie stradali per lo smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre è prevista
la formazione di quattro incroci rialzati a valere quale elementi moderatori in
attesa dell’introduzione del limite di velocità di 30 Km/h.
Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera, stanziato il credito ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa con
risoluzione del 19.12.2005.
Da ciò l’avvio della presente procedura con la pubblicazione del progetto
definitivo e degli atti di espropriazione dal 16.10 al 14.11.2006.
1.2. I mapp. no. 461 e 2086 appartengono a COES 5. Stando alle tabelle
pubblicate i terreni sono coinvolti nell’intervento alle seguenti condizioni:
mapp. no. 461
espropriazione definitiva di mq 289 a fr. 270.- il mq
occupazione temporanea di mq 297 a fr. 0.50 il mq
mapp. no. 2086
espropriazione definitiva di mq 10 a fr. 350.- il mq
occupazione temporanea di mq 30 a fr. 0.50 il mq
Con memoria 14.11.2006 il proprietario ha chiesto che l’espropriazione prevista
al mapp. no. 461 sia ampliata alla superficie di ca. 357 mq racchiusa tra Via __________
e Via __________, e per il caso in cui l’ampliamento non fosse ammesso, ha
postulato per la medesima superficie un’indennità di svalutazione di fr. 420.-
il mq. Egli ha inoltre sollecitato un risarcimento di almeno fr. 420.- il mq
per tutte le superfici espropriate, compresa quella interessata
dall’ampliamento; per quest’ultima, in alternativa, ha proposto la cessione
gratuita contro mantenimento degli indici di edificabilità. L’indennità per
l’occupazione temporanea è invece stata accettata.
All’udienza di conciliazione del 21.3.2007 l’espropriato ha accordato
l’anticipata immissione in possesso; per il resto le parti hanno confermato le
loro rispettive posizioni.
Il progetto definitivo è stato approvato con sentenza del 28.3.2007.
2.L’intesa
raggiunta dalle parti sull’anticipata immissione in possesso e sull’indennità
per l’occupazione temporanea, che risulta dalla memoria 14.11.2006 (p. 6) e dal
verbale di udienza del 21.3.2007, si configura come accordo espropriativo ai
sensi dell’art. 43 Lespr.. Esso ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr.) e
solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito.
3.Il
Tribunale ha preso atto del frazionamento del mapp. no. 461 dal quale è
scaturita la nuova part. no. 2112 ceduta a __________ mediante atto di
compravendita del 15.11.2006. Ciò comporta una riduzione dell’intervento
espropriativo lungo il fronte stradale di ca. mq 45 cosicché la superficie
effettivamente espropriata si riduce da mq 289 a ca. mq 244 (cfr. verbale di
udienza del 21.3.2007 nonché piano di espropriazione).
La nuova particella 2112 è oggetto dell’incarto separato richiamato no.
20.2006.55-10.
4.I
mapp. no. 461 (mq 1185) e 2086 (mq 677) sono entrambi fondi prativi ubicati a
valle di Via __________. Nel vigente PR sono assegnati alla zona residenziale
estensiva R2.
5.5.1.
L’espropriato ha sollecitato l’ampliamento dell’espropriazione del mapp. no.
461 ad una lingua di terreno di ca. 357 mq inserita tra Via __________ e Via __________
per il motivo che, in seguito all’espropriazione, non sarebbe più utilizzabile
razionalmente in alcun modo.
5.2. Giusta l’art. 5 cpv. 1 Lespr. l’espropriato può chiedere l’ampliamento
dell’espropriazione quando l’esproprio parziale ha per effetto di impedire o
comunque rendere difficile l’esercizio dei diritti residui secondo la loro
destinazione.
Tale normativa è un’eccezione al principio della proporzionalità stando al
quale l’espropriazione non deve eccedere quanto è strettamente necessario per
raggiungere lo scopo voluto dall’ente espropriante. L’ampliamento è quindi
subordinato a requisiti assai rigorosi ed è ipotizzabile solo se, a causa
dell’espropriazione parziale, l’uso conforme del fondo fosse pregiudicato o
reso sproporzionatamente difficile (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, 1986, ad art. 12 no. 2 ss; DTF 103 Ib 97; RDAT 1988
no. 67 c. 4, II-1996 no. 42 c.5; TRAM 6.12.2005 N. 50.2004.5-6). Il
concetto di uso conforme traduce quello che è lo sfruttamento razionale di un
terreno; pertanto bisogna stabilire, secondo il buon senso ed in base a
contingenze oggettive, se dopo l’espropriazione permangano prospettive
ragionevoli di sfruttamento del terreno prescindendo da propositi puramente
teorici, affaristici o addirittura speculativi.
5.3. La part. no. 461 (stato originario) è già stata oggetto di quattro frazionamenti
grazie ai quali sono stati scorporati i nuovi mapp. no. 2085, 2106 e 2112 (nel
frattempo ceduti a terzi) ed 2086.
E’ vero che il terreno rimasto presenta una conformazione assai singolare,
tuttavia questa non è dovuta all’intervento espropriativo bensì è in parte
connaturata ed in parte riconducibile ai successivi frazionamenti. Pertanto l’espropriato
non può seriamente pretendere che le conseguenze siano sopportate dal Comune,
anche perché la garanzia della proprietà non è finalizzata a tutelare lo
sfruttamento ottimale di un terreno per averne il massimo vantaggio.
L’area di cui si discute, già di per sé stessa, non è materialmente occupabile e
si presta ad un uso limitato potendo essere destinata a giardino o tutt’al più
a posteggio; nondimeno dispone di indici edificatori sfruttabili sulla parte
più ampia del fondo. L’espropriazione, che peraltro interessa la parte meno
pregiata del fondo, comporta una sensibile riduzione dell’ampiezza di questa
appendice ma di fatto le sue possibilità d’uso non cambiano e tutta la parte rimanente
del fondo, benché condizionata dal profilo delle scelte architettoniche e di
collocazione di futuri edifici – condizionamento che non è però dovuto
all’intervento espropriativo – resta sfruttabile in modo ragionevole.
In queste condizioni la richiesta di ampliamento non può essere accolta.
6.6.1.
L’espropriazione è subordinata al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del
danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al
soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non
avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale
oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe
nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,
p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,
previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,
preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a
fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per
adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e
soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come
anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore
delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II
337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le
eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché
siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14
Lespr.).
L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di
un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto
paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano
analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto
ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT
1985 no. 92, II-1998 no. 27).
In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o
al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a
terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
6.2. L’estimo si fonda sui prezzi ufficiali risultanti da transazioni
immobiliari stipulate negli anni immediatamente precedenti l’anticipata
immissione in possesso (art. 19 Lespr.) – che in concreto risale alla primavera
di quest’anno – e riguardanti terreni liberi con possibilità di sfruttamento
analoghe a quelle del fondo espropriato.
Dall’indagine esperita come d’uso a RF è emerso un ventaglio assai ampio di
transazioni riferibili alla zona R2 che riportano i prezzi seguenti:
nel 2006
- fr. 359.71 il mq per il mapp. no.
2066 di mq 1112, loc. __________ (iscr. a RF il 5.1.2006 al d.g. 107);
- fr. 378.15 il mq per il mapp. no. 2051 di mq 714, loc. __________ (iscr. a RF
il 29.3.2006 al d.g. 2218);
- fr. 454.07 il mq per il mapp. no. 2090 di mq 381, loc. __________ (iscr. a RF
il 24.4.2006 al d.g. 2984). Il trapasso è avvenuto mediante l’esercizio di un
diritto di compera annotato il 25.1.2006;
- fr. 447.30 il mq per il mapp. no. 2091 di mq 389, loc. __________ (iscr. a RF
il 30.5.2006 al d.g. 3985). Il trapasso è avvenuto mediante l’esercizio di un
diritto di compera annotato il 2.3.2006;
- fr. 420.- il mq per mq 420 scorporati dal mapp. no. 461 ed aggiunti al mapp.
no. 2106, loc. __________ (iscr. a RF il 2.6.2006 al d.g. 4068);
- fr. 185.19 il mq per il mapp. no. 913 di mq 135, loc. __________ (iscr. a RF
l’8.6.2006 al d.g. 4184). Il fondo è censito come sedime stradale;
- fr. 350.- il mq per mq 27 scorporati dal mapp. no. 1139 ed aggiunti al mapp.
no. 2111, loc. __________ (iscr. a RF il 10.7.2006 al d.g. 5066). Il trapasso è
avvenuto per espropriazione;
- fr. 455.83 il mq per il mapp. no. 2092 di mq 379, loc. __________ (iscr. a RF
il 3.8.2006 al d.g. 5943). Il trapasso è avvenuto mediante l’esercizio di un
diritto di compera annotato il 14.7.2006;
- fr. 509.39 il mq per il mapp. no. 2081 di mq 1194, loc. __________ (iscr. a
RF il 21.9.2006 al d.g. 7531);
- fr. 487.96 il mq per il mapp. no. 2078 di mq 926, loc. __________ (iscr. a RF
il 21.9.2006 al d.g. 7532);
- fr. 488.41 il mq per il mapp. no. 2080 di mq 690, loc. __________ (iscr. a RF
il 25.9.2006 al d.g. 7607);
- fr. 477.74 il mq per il mapp. no. 2077 di mq 860, loc. __________ (iscr. a RF
il 25.9.2006 al d.g. 7609);
- fr. 510.56 il mq per il mapp. no. 2079 di mq 649, loc. __________ (iscr. a RF
il 27.9.2006 al d.g. 7660);
- fr. 519.48 il mq per il mapp. no. 305 di mq 616, loc. __________ (iscr. a RF
il 20.10.2006 al d.g. 8646);
- fr. 447.41 il mq per il mapp. no. 2089 di mq 405, loc. __________ (iscr. a RF
il 27.10.2006 al d.g. 8904). Il trapasso è avvenuto mediante l’esercizio di un
diritto di compera annotato il 28.9.2006;
- fr. 441.18 il mq per il mapp. no. 2112 di mq 476, loc. __________ (iscr. a RF
il 24.11.2006 al d.g. 10040);
nel 2005
- fr. 309.- il mq per il mapp. no. 2021 di mq 598, loc. __________ (iscr. a
RF il 20.6.2005 al d.g. 4854);
- fr. 397.- il mq per il mapp. no. 2018 di mq 700, compresa una quota di
comproprietà di 31/568 sulla strada coattiva al mapp. no. 1929, loc. __________
(iscr. a RF il 15.4.2005 al d.g. 2968). Il trapasso è avvenuto mediante
l’esercizio di un diritto di compera annotato il 3.2.2005;
- fr. 326.79 il mq per il mapp. no. 1543 di mq 612, compresa una quota di
comproprietà di 1/8 sulla strada coattiva al mapp. no. 1326, loc. __________
(iscr. a RF il 29.11.2005 al d.g. 9521);
nel 2004
- fr. 367.80 il mq per il mapp. no. 1975 di mq 435, loc. __________ (iscr.
a RF il 27.2.2004 al d.g. 1944). Il trapasso è avvenuto mediante l’esercizio di
un diritto di compera annotato il 22.12.2003;
- fr. 471.75 il mq per i mapp. no. 2046 di mq 549 e no. 672 di mq 2457, loc. __________
(iscr. a RF il 19.5.2004 al d.g. 4133). Il mapp. no. 672 interamente boschivo
non è qui considerato nel valore medio;
- fr. 350.- il mq per il mapp. no. 2052 di mq 750, loc. __________ (iscr. a RF
il 1°.9.2004 al d.g. 6875);
- fr. 271.80 il mq per il mapp. no. 279 di mq 699, loc. __________ (iscr. a RF
l’11.10.2004 al d.g. 8040);
- fr. 500.- il mq per il mapp. no. 1921 di mq 761, loc. __________ (iscr. a RF
il 1°.12.2004 al d.g. 9609);
Nel periodo preso in considerazione il panorama generale rivela una certa
costanza nei valori immobiliari interrotta da variazioni puntuali che dipendono
dalla situazione territoriale specifica. Si distinguono così, perché
particolarmente pregiate dal profilo residenziale, le zona di __________ e __________,
ubicate sulla strada che collega __________ con __________, che in effetti
mediamente ravvisano i prezzi più alti (ca. 500.- fr. il mq). Rispetto alle
prime due, le zone __________, __________ e __________, pur godendo di una
posizione tutto sommato favorevole, sono invece disturbate da fonti di rumore
generate da un traffico piuttosto intenso cosicché i valori si situano
mediamente attorno ai 360.-/370.- fr. il mq; ciò analogamente alla zona di __________
anch’essa senz’altro piacevole. __________, ubicata nella parte alta del
comune, è invece una località che per rapporto ai servizi comunali è
periferica.
La zona __________, che qui interessa, è penalizzata dal profilo del panorama e
non presenta pregi particolari ma nel complesso è una zona soleggiata e
gradevole nella quale il prezzo medio si aggira attorno a 450.- fr. il mq. E’
vero che i contratti riferibili a questa zona sono tutti (salvo uno)
conseguenti all’esercizio di diritti compera, ossia a transazioni che di regola
non andrebbero considerate ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit.,
ad art. 19 no. 88). Tuttavia, ritenuto che i diritti di compera sono stati
esercitati al più tardi 3 mesi dopo essere stati annotati, i prezzi stipulati
meritano una certa attenzione, anche perché, come già rilevato, il mercato non
è segnato da variazioni degne di nota e la media è di poco superiore al prezzo
fissato nell’unica normale compravendita (fr. 441.18 il mq).
Tutto sommato e considerate le caratteristiche delle località che possono
essere prese a confronto, si può ritenere che nella primavera di quest’anno il
valore edilizio pieno per terreni R2 ubicati nella zona __________ ammontasse a
fr. 450.- il mq.
6.3. Il mapp. no. 2086 è un fondo libero che, per forma, dimensione e stato di
urbanizzazione si presta senz’altro ad essere edificato conformemente ai
parametri di zona cosicché il valore medio di zona di cui sopra pare del tutto
adeguato.
Il mapp. no. 461, vista la sua ampiezza e l’accessibilità data sui due fronti
stradali verso Via __________ e Via __________, potrebbe anche essere ulteriormente
frazionato senza che ciò comporti particolari opere di urbanizzazione interna.
Tuttavia, come già rilevato in precedenza, la conformazione singolare ne
condiziona parzialmente l’edificabilità e pertanto il suo valore non può
superare i 350.- fr. il mq.
Gli oneri che gravano sulle le particelle non incidono né sul potenziale
edilizio né sulla loro commerciabilità.
Si rammenta ancora che per il mapp. no. 461 la superficie espropriata si riduce
a ca. mq 244 (cfr. consid. 3). La misurazione definitiva avverrà comunque nella
fase esecutiva quando dovrà essere allestito il piano di mutazione per
l’iscrizione a RF (art. 57 cpv. 1 Lespr.).
6.4. L’espropriato ha suggerito la cessione gratuita del sedime al mapp. no.
461 contro mantenimento degli indici di edificabilità. Questa proposta si fonda
sull’art. 38 cpv. 2 Let. c LE la cui applicazione, tuttavia, non è di
competenza di questo Tribunale (art. 37 Lespr.). In effetti quella offerta
dall’art. 38 LE è una semplice facoltà che le parti possono esercitare di
comune accordo derogando al principio del pieno indennizzo da corrispondersi in
denaro (art. 9 e 10 cpv. 1 Lespr.).
In concreto, comunque, la questione nemmeno si pone sia perché le parti non
hanno raggiunto un accordo in merito sia perché l’espropriato ottiene con il
presente giudizio un’indennità pari al valore edilizio pieno della superficie
espropriata.
7.7.1.
Considerato che la richiesta di ampliamento è stata respinta, occorre esaminare
la pretesa di risarcimento dell’espropriato per l’asserita svalutazione
dell’area per la quale l’ampliamento è stato negato dipendente dal fatto che essa
non sarebbe più utilizzabile razionalmente in alcun modo.
7.2. Il riconoscimento di un’indennità per titolo di svalutazione ai sensi
dell’art. 11 let. b Lespr. presuppone che, per effetto dell’espropriazione, la
parte residua del fondo risulti ridotta o deformata al punto da non poter più essere
sfruttata razionalmente oppure che sia privata di un’importante area di sfogo o
di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.
183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1).
In quest’ambito possono valere mutatis mutandis le osservazioni già esposte al
considerando 5.3. In particolare è accertato che l’espropriazione non
pregiudica lo sfruttamento ragionevole della parte restante del mapp. no. 461
né priva la particella di vantaggi influenti sul suo valore. L’espropriazione
non pregiudica neppure in modo significativo l’uso dell’area che si pretende
svalutata poiché di fatto la sua situazione non cambia. Del resto l’adeguamento
stradale e quindi la parziale espropriazione erano prevedibili già solo perché
il tracciato ed il calibro stradale di Via __________ sono sanciti dal piano
viario.
Perciò non è ravvisabile alcun pregiudizio tale da giustificare un indennizzo per
svalutazione ai sensi dell’art. 11 let. b Lespr..
8.Le
indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del
3.5%, fissato dal Tribunale federale, a decorrere dal 21.3.2007 data a far
tempo dalla quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art.
52 cpv. 3 Lespr.).
9.La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73
cpv. 1 Lespr.). L’espropriato, rappresentato da un legale, ha diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà invero contenute della vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le
seguenti indennità:
- fr. 450.- il mq per l’espropriazione formale di mq 10 del mapp. no. 2086;
- fr. 350.- il mq per l’espropriazione formale di mq 244 del mapp. no. 461
oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 21.3.2007.
2.
La richiesta di ampliamento
dell’espropriazione è respinta.
3. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione è respinta.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'300.- per ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco