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Incarto n.
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Lugano 19 settembre 2007 |
Approvazione progetto definitivo In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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nell'ambito della realizzazione della strada SS1b ad __________ in territorio del ISEP 1, Sezione di __________ |
ed ora sull’opposizione e la domanda di modifica dei piani presentata da
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OP 6 rappr. dall’ RA 2
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letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
- che il ISEP 1 intende costruire la
nuova strada di servizio SS1b nella località di __________ che costituisce la
continuazione della strada esistente al mapp. no. 646 ed è intesa ad
urbanizzare un comprensorio edificabile assegnato dal PR alla zona residenziale
estensiva Re. L’opera non comporta espropriazioni;
- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito di
costruzione ed avallato il principio del prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 70% della spesa con risoluzione del 19.6.2006 (MM 3/2006);
- che il Comune ha quindi avviato la presente procedura giusta la Legge sulle
strade (Lstr.) intesa all’approvazione dei progetti definitivi pubblicando gli
atti dal 27.11 al 27.12.2006;
- che OP 6 è proprietaria del mapp. no. 681, fondo censito come prato di mq 409
posto a confine ed all’altezza dell’imbocco della progettata strada;
- che con memoria 21.12.2006 OP 6 ha contestato la livelletta stradale poiché
impedirebbe l’accesso veicolare al fondo, rispettivamente comporterebbe spese
considerevoli per la realizzazione di un accesso, e comunque si ripercuoterebbe
sulla superficie utilizzabile; da ciò la contestuale domanda di modifica dei
piani intesa a ridurre la pendenza della strada. Per il caso in cui tale
modifica non fosse accolta l’opponente ha inoltre notificato una pretesa
d’indennizzo di fr. 62'000.- per titolo di svalutazione del fondo sulla base dell’art.
28 Lespr.;
- che all’udienza di conciliazione del 14.3.2007 il Comune si è dichiarato
disposto a rivedere il progetto nell’ottica della postulata modifica;
- che in esito a tale riesame il Comune ha proposto l’abbassamento della
livelletta stradale di ca. 75 cm nelle sezioni 03 e 06 e di ca. 105 cm nelle
sezioni 04 e 05, e meglio come risulta nelle planimetrie prodotte con scritto
del 12.6.2007;
- che, preso atto della variante, l’opponente ha sollecitato un ulteriore
abbassamento della livelletta di cm 20 nella sezione 05 (cfr. lettere
dell’11.6/16.7.2007), richiesta che il Comune ha rifiutato poiché comporterebbe
un aumento della pendenza stradale al 15%, aumento ritenuto eccessivo
specialmente per i problemi che potrebbero sorgere durante la stagione
invernale (cfr. lettera 20.6.2007);
- che la nuova strada è catalogata nel PR come strada di servizio SS1b. Di
conseguenza essa appartiene alla rete viaria comunale (art. 28 cpv. 1, cpv. 2
let. p LALPT), è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2
LALPT) ed è soggetta alla Legge sulle strade (art. 1 cpv. 1 Lstr.);
- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Legge sulle
strade che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare
progetti definitivi (BU 47/2006 p. 431, 436 ss; Messaggio 5361
dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica
della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi
metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006);
- che in concreto, tuttavia, considerato che il progetto è stato pubblicato
entro il 2006, sulla base della norma transitoria di cui al nuovo art. 57
Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore. Da ciò, e giusta
l’art. 33 vLstr., la competenza di questo Tribunale ad approvare il progetto ed
a statuire in via definitiva sulle opposizioni e le domande di modifica dei
piani (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT
del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);
- che a norma dell’art. 33 cpv. 3 vLstr. non sono ammesse opposizioni su
oggetti già decisi con l’approvazione dei PR. Perciò la cognizione del
Tribunale è circoscritta alla sola verifica della compatibilità del progetto
definitivo con l’assetto pianificatorio disposto dal PR (Messaggio 4275
cit.; Malfanti, Considerazioni sulle principali modifiche della legge
cantonale sulle strade, in RDAT I-1995 p. 269, 276);
- che, per sua stessa ammissione, l’opponente non contesta né l’esecuzione dell’opera
né il tracciato, limitandosi a sollecitare una modifica dei piani;
- che, tuttavia, di principio la presunzione di pubblica utilità di un’opera si
estende anche ai piani costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993
no. 49);
- che, come già indicato, la variante proposta dal Comune implica un
abbassamento della livelletta stradale tra le sezioni 01 e 08 e, più
particolarmente, di ca. cm 75 nelle sezioni 03 e 06 e di ca. cm 105 nelle
sezioni 04 e 05 con una conseguente pendenza del 13% (cfr. piani allegati allo
scritto 12.6.2007);
- che a norma dell’art. 7 vLstr. Le strade pubbliche devono essere concepite
secondo metodi tecnici progrediti e criteri economici; in particolare devono
essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone, dei
beni così come devono essere curati gli elementi tecnico-architettonici e
limitate al massimo le cause di disturbo del traffico e di molestia per
l’ambiente ed il paesaggio;
- che per rendere scorrevole il traffico e quindi migliorare la sicurezza e gli
effetti nocivi è preferibile evitare pendenze importanti come pure cambiamenti
di pendenza frequenti ed incisivi. In quest’ottica per le strade percorse a
velocità contenuta è consigliata una pendenza massima del 12% (cfr. Norma VSS
640110 pto. B/3, tab. 1);
- che la pendenza del 13% risultante con la variante proposta dal Comune già
supera, quindi, quella massima consigliata;
- che l’abbassamento più marcato della livelletta, come voluto dall’opponente, è
inteso unicamente a ridurre l’impatto sul mapp. no. 681 ed è dunque motivato
solo da interessi privati e non pubblici. Inoltre si ripercuote sulla pendenza
aumentandola ulteriormente al 15% ciò che non migliora l’opera né per rapporto
alla sicurezza veicolare né sotto l’aspetto tecnico; anzi, le conseguenze
presagibili sono svantaggiose;
- che in effetti un progetto dev’essere concepito e messo in atto secondo
criteri globalmente lineari ed unitari; di conseguenza ben difficilmente è
possibile intervenire all’altezza di un’unica sezione senza compromettere tale
linearità, soprattutto quando, come in concreto, l’esecuzione dell’opera è in
parte condizionata dalla morfologia dei luoghi e da una strada preesistente. Ora,
la variante proposta dal Comune interessa il primo tratto della strada (sez. 01-08)
ed è frutto di una ragionevole ponderazione di interessi nella misura in cui,
da un canto, favorisce l’opponente senza pregiudicare eccessivamente la
percorribilità della strada e, d’altro canto, permette il raccordo con la piazzuola
esistente al termine della strada al mapp. no. 646 il cui livello non può
essere alterato poiché ciò si rifletterebbe sugli accessi preesistenti dei
fondi posti a monte ed a valle della stessa piazzuola e quindi anche sui costi
di costruzione. Viceversa la modifica proposta dall’opponente, essendo riferita
ad un’unica sezione, si rivela arrischiata poiché creerebbe una conca troppo
accentuata a discapito della circolazione veicolare e della sicurezza specie
nell’ipotesi di interventi con mezzi di soccorso, del passaggio di mezzi
pesanti e durante la stagione invernale;
- che di conseguenza tale modifica non è condivisibile;
- che del resto il proprietario confinante con una strada non può invocare la
garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 cpv. 1 CF per opporsi a
regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile né pregiudicano in
modo insostenibile l’utilizzo del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF
131 I 12 ss );
- che la stessa garanzia della proprietà non conferisce peraltro al suo
titolare il diritto di edificare secondo criteri ottimali per trarne il massimo
vantaggio. Per definire le possibilità d’uso di un terreno la dottrina e la
giurisprudenza invalsa si attengono al concetto di sfruttamento razionale e
conforme; bisogna cioè attenersi a quelle che, secondo il buon senso ed in base
alle contingenze oggettive, sono le prospettive d’uso ragionevoli del terreno
(cfr. Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 165-166);
- che in concreto, anche considerando il dislivello esistente tra la strada ed
il mapp. no. 681, lo sfruttamento razionale di quest’ultimo e la sua
accessibilità non sono compromessi. Certo è vero che, proporzionalmente, più
bassa sarà la strada, minore sarà l’altezza del muro di contenimento all’area
destinabile a posteggio privato (cfr. piani allegati alla lettera del
16.7.2007). Tuttavia questo elemento non è decisivo ai fini del giudizio
ritenuto che il privato non può avvalersi della garanzia della proprietà per
contenere o ridurre i propri costi di costruzione;
- che tutto ciò considerato il progetto va approvato con la nota variante
proposta dal Comune come risultante in dettaglio nei piani allegati allo
scritto 12.6.2007;
- che, infine, la richiesta di indennizzo per asserita svalutazione della
proprietà è irricevibile. Infatti, premesso che in concreto non è stata avviata
alcuna procedura di espropriazione formale per cui l’art. 28 Lespr. è
inapplicabile, e prescindendo dalla formulazione assolutamente generica della
pretesa, quest’ultima non può essere vagliata e tanto meno risolta nell’ambito
di una procedura di approvazione dei progetti che si conclude con il presente giudizio
definitivo. Dovrà essere notificata, semmai, separatamente ed in conformità ai
disposti di Legge;
- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del Comune (art. 33 cpv. 2
vLstr, art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, che si è avvalsa della consulenza
di un legale, ha diritto al rimborso delle ripetibili commisurate alla
prestazioni offerte ed alle difficoltà, invero contenute, della vertenza.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. I progetti definitivi per la realizzazione
della strada SS1b ad __________ in territorio del ISEP 1, Sezione di __________
sono approvati con la variante che prevede l’abbassamento della livelletta
stradale tra le sezioni 01 e 08, di ca. cm 75 nelle sezioni 03 e 06, e di ca.
cm 105 nelle sezioni 04 e 05, e meglio come ai piani allegati allo scritto
12.6.2007.
2. La pretesa d’indennizzo per titolo di
svalutazione è irricevibile.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1 con l’obbligo di rifondere all’opponente fr. 1'000.- per ripetibili.
4. La presente decisione è definitiva.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco