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Incarto n.
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Lugano 27 aprile 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COES 1 rappr. dall’ RA 2
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nell'ambito delle opere di formazione del marciapiede in Via __________ a __________, Comune di __________,
relativamente ai mapp. no. 3438 e 3439 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Lo ISEP 1 ha risolto di procedere alla formazione (completamento) di un
marciapiede lungo Via __________, strada cantonale di sponda destra del fiume __________,
nella frazione di __________ nel territorio del Comune di __________.
Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dall’8.5 al
6.6.2007 conformemente agli art. 17 ss della Legge sulle strade, ed il
Consiglio di Stato ha approvato il progetto medesimo con risoluzione del 28.8.2007
cresciuta in giudicato.
1.2. L’opera coinvolge parzialmente i confinanti mapp. no. 3438 e 3439 di
proprietà di COES 1. Stando alle tabelle pubblicate i fondi sono espropriati
lungo il fronte stradale, rispettivamente, in ragione di mq 11 e di mq 37, superfici
per le quali l’ente espropriante ha offerto un’indennità di fr. 300.- il mq; a
quest’ultima si aggiungono fr. 7'355.- per la soppressione di vegetali vari.
Con memoria del 1°.6.2007 l’espropriata ha notificato le seguenti richieste di
indennizzo:
- fr. 600.- il mq per la superficie espropriata
- fr. 12'000.- a corpo per la soppressione di un cancello e della ringhiera o,
in subordine, il loro ripristino
- fr. 45'000.- a corpo per la soppressione di 3 posteggi al mapp. no. 3438
- un’equa indennità per mq 15 già occupati da oltre 55 dal sedime stradale
- fr. 10'000.- a corpo per inconvenienti
In data 7.3.2008 è stato esperito un sopralluogo in occasione del quale le
parti hanno trovato un accordo in merito alle opere di ripristino e
l’espropriata ha autorizzato l’anticipata immissione in possesso. Alla
successiva udienza del 20.11.2008, avvenuta ad intervento terminato,
l’espropriata ha insinuato le seguenti domande di risarcimento:
- fr. 600.- il mq per la superficie espropriata
- fr. 2'400.- a corpo quale perdita di proventi da locazione
- fr. 4'000.- a corpo per manufatti di recinzione
- fr. 45'000.- a corpo per la soppressione di 3 posteggi al mapp. no. 3438
- fr. 600.- il mq capitalizzati per la durata di 55 anni per mq 15 già occupati
da oltre 55 dal sedime stradale
- fr. 10'000.- a corpo per inconvenienti
L’ente espropriante ha invece confermato le tabelle pubblicate contestando integralmente
le restanti pretese avanzate dall’espropriata.
2.L’espropriata
ha accettato l’indennità di fr. 7'355.- per l’estirpazione di vegetali vari
(cfr. verbale 20.11.2008). Ciò costituisce accordo ai sensi degli art. 43 e 44
Lespr. e solleva questo Tribunale dalla relativa decisione di merito.
3.I
mapp. no. 3438 e 3439 sono due fondi piani ubicati nella frazione di __________
in località __________ lungo Via __________.
Il mapp. no. 3439 misura mq 411 ed è edificato con uno stabile abitativo di due
piani fuori terra composto da due appartamenti di cui uno è locato a terzi; per
il resto il terreno è costituito da giardino. Il confinante mapp. no. 3438, di
mq 138, è un piazzale asfaltato e parzialmente coperto con una tettoia utilizzato
come posteggio accessorio allo stabile (cfr. documentazione fotografica).
Entrambe le particelle sono libere da servitù fondiarie.
Stando al vigente PR i due terreni sono assegnati alla zona D residenziale
semi-estensiva nella quale sono ammessi un indice di sfruttamento 0.6 ed
un’altezza massima di ml 10.50 (art. 46 NAPR).
4.Valore
venale
4.1. L’espropriazione formale è subordinata al versamento di una piena
indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto
dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito
le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto
luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).
Per la valutazione dell’indennità è decisiva la data dell’anticipata immissione
in possesso o, in difetto, quella di emissione del giudizio di estimo (art. 19
Lespr.).
L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto
espropriato (art. 11 let. a Lespr.); quest’ultimo corrisponde al prezzo
commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto potrebbe
conseguire nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die
Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit
administratif, 1984, vol. II, p. 734).
Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo in base
al quale il valore venale è stabilito per confronti con i prezzi di vendita
ufficialmente registrati, di preferenza negli anni immediatamente precedenti il
dies aestimandi, e riferibili a fondi analoghi al terreno espropriando (Hess/Weibel,
op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF 115 Ib 408 c. 2c, 122 I 168 c. 3a; RDAT
II-1998 no. 27).
L’applicazione di questo metodo presuppone la disponibilità di un campione di
raffronto adeguato che costituisca una testimonianza valida e ragionevole dell’andamento
del mercato immobiliare. Non potendosi, tuttavia, porre esigenze troppo severe
al confronto, un’identità perfetta con gli oggetti paragonati non è richiesta;
in effetti di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di
urbanizzazione e possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante
opportuni adeguamenti del prezzo. E’ anche possibile trarre spunto da
compravendite isolate, purché i prezzi di acquisto siano esaminati con cura e
la stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no.
48).
Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al di
sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già
edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89). Non lo sono
nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i diritti di
compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.
88).
Ai fini dell’estimo devono essere considerate le eventuali possibilità di
miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1
Lespr.), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del
deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr.). Non è invece tenuto conto degli aumenti
e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente
espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr.).
4.2. In concreto l’indennità è stimata con valuta 7.3.2008, data a far tempo
dalla quale è stata autorizzata l’anticipata immissione in possesso (art. 19
Lespr.; verbale 7.3.2008).
L’indagine esperita come d’uso a RF in merito alle transazioni stipulate nel
Comune di __________ negli otto anni precedenti quella data ed aventi per
oggetto terreni ubicati nella zona D
residenziale semi-estensiva, offre i
seguenti risultati:
sponda sinistra del fiume __________:
2000
- fr. 418.50 il mq per il mapp. no. 5765 di mq 454, loc. a __________
(iscr. a RF il 24.11.2000 al d.g. 9368);
- fr. 187.32 il mq per i mapp. no. 6258 e 6259 di complessivi mq 694, loc. i __________
(iscr. a RF il 22.12.2000 al d.g. 10247). Il trapasso è avvenuto in seguito
all’esercizio di un diritto di compera annotato il 13.7.2000;
- fr. 401.36 il mq per il mapp. no. 6257 di mq 294, loc. __________ (iscr. a RF
il 19.12.2000 al d.g. 10052/3);
- fr. 426.54 il mq per il mapp. no. 5924 di mq 422, loc. __________ (iscr. a RF
il 30.6.2000 al d.g. 5314/5);
2002
- fr. 450.- il mq per il mapp. no. 4160 di mq 610, loc. __________ (iscr. a RF
il 30.7.2002 al d.g. 5986);
2003
- fr. 462.66 per lo stesso mapp. no. 4160 (iscr. a RF il 6.11.2003 al d.g.
8601);
- fr. 427.93 il mq per il mapp. no. 1755 di mq 444, loc. __________ (iscr. a RF
il 3.3.2003 al d.g. 1468);
2004
- fr. 573.51 il mq per il mapp. no. 491 di mq 959, loc. a __________ (iscr. a
RF il 29.12.2004). Il trapasso è avvenuto in seguito all’esercizio di un
diritto di compera annotato il 16.6.2004;
- fr. 573.61 il mq per i mapp. no. 1814 e 1809 di complessivi mq 523, loc. __________
(iscr. a RF il 29.4.2004 al d.g. 3240);
2006
- fr. 730.22 il mq per il mapp. no. 831 di mq 493, loc. __________ (iscr. a RF
il 13.6.2006 al d.g. 4682);
- fr. 613.35 il mq per il mapp. no. 6078 di mq 644, loc. __________ (iscr. a RF
il 23.6.2006 al d.g. 4927);
2007
- fr. 716.18 il mq per il mapp. no. 1659 di mq 309, loc. __________ (iscr. a RF
il 20.12.2007 al d.g. 10075);
2008
- fr. 516.75 il mq per il mapp. no. 4829 di mq 1761, loc. __________ (iscr. a
RF il 12.2.2008 al d.g. 1107);
sponda destra del fiume __________
2000
- fr. 200.- il mq per il mapp. no. 6253 di mq 49, loc. __________ (iscr. a RF
il 31.7.2000 al d.g. 6265). Il fondo, già di proprietà del __________, è stato
acquistato dal Comune di __________;
2002
- fr. 92.27 il mq per i mapp. no. 3483 (RFD) e 555.1 (RFP) di complessivi mq
867, loc. __________ (iscr. a RF il 12.7.2002 al d.g. 5418);
2004
- fr. 121.95 il mq per i mapp. no. 3500 (RFD) e 8191 (RFP) di complessivi mq
205, compresa una quota di comproprietà di 1/3 sulla coattiva al mapp. no.
8189, loc. in __________ (iscr. a RF il 15.10.2004 al d.g. 8456);
- fr. 318.18 il mq per il mapp. no. 3336 di mq 660, loc. __________ (iscr. a RF
il 18.10.2004 al d.g. 8509);
2005
- fr. 155.- il mq per il mapp. no. 3326 di mq 654, loc. __________ (iscr. a RF
il 14.9.2005 al d.g. 7083);
- fr. 316.59 il mq per il mapp. no. 3461 di mq 458, loc. __________ (iscr. a RF
il 21.6.2005 al d.g. 4812);
2006
- fr. 300.- il mq per il mapp. no. 4255 di mq 136, loc. __________ (iscr. a RF
il 5.5.2006 al d.g. 3706);
- fr. 305.- il mq per il mapp. no. 3341 di mq 221, loc. __________ (iscr. a RF
il 9.10.2006 al d.g. 7936);
- fr. 451.88 il mq per il mapp. no. 6431 di mq 415, compresa una quota di
comproprietà di 1/6 sulla coattiva al mapp. no. 3335, loc. __________ (iscr. a
RF il 22.12.2006 al d.g. 10252);
- fr. 410.- il mq per il mapp. no. 6426 di mq 433, loc. __________ (iscr. a RF
il 22.12.2006 al d.g. 10251);
- fr. 350.- il mq per il mapp. no. 6410 di mq 63, loc. __________ (iscr. a RF
il 22.9.2006 al d.g. 7401);
2007
- fr. 182.06 il mq per una quota di comproprietà di ½ sul mapp. no. 4649 di mq
769, compresa una quota di comproprietà di 1/3 sulla coattiva al mapp. no.
3430, loc. __________ (iscr. a RF l’8.2.2007 al d.g. 1085);
- fr. 528.02 il mq per il mapp. no. 6417 di mq 351, compresa una quota di
comproprietà di 1/6 sulla coattiva al mapp. no. 3314, loc. __________ (iscr. a
RF il 25.10.2007 al d.g. 8270);
- fr. 530.54 il mq per il mapp. no. 6418 di mq 322, compresa una quota di
comproprietà di 1/6 sulla coattiva al mapp. no. 3314, loc. __________ (iscr. a
RF il 25.10.2007 al d.g. 8272);
- fr. 533.56 il mq per il mapp. no. 6414 di mq 293, compresa una quota di
comproprietà di 1/6 sulla coattiva al mapp. no. 3314, loc. __________ (iscr. a
RF il 25.10.2007 al d.g. 8271);
- fr. 533.57 il mq per il mapp. no. 6413 di mq 293, compresa una quota di
comproprietà di 1/6 sulla coattiva al mapp. no. 3314, loc. __________ (iscr. a
RF il 25.10.2007 al d.g. 8269);
Le transazioni riscontrate sulla sponda sinistra del fiume appaiono poco indicative
nel caso di specie poiché le proprietà interessate appartengono a settori
residenziali differenti e più pregiati di quello in esame: e precisamente ad
aree collinari note per essere ambite e di alta qualità abitativa (__________, __________,
__________), rispettivamente a zone ubicate sul piano a nord del campo di
calcio (__________rasso), nei dintorni della __________ (__________) e nei
pressi del cimitero (__________) che si caratterizzano per la presenza di
abitazioni unifamiliari ed un ambiente complessivamente poco disturbato e tranquillo.
Sulla sponda destra sono da scartare, o comunque da valutare con estrema
prudenza, le compravendite dei mapp. no. 6413, 6414, 6417 e 6418. Frutto di una
lottizzazione avvenuta nell’ottobre del 2007, le particelle sono infatti state
cedute ancora nel corso dello stesso mese ad un prezzo medio di ca. fr. 532.- che
costituisce il massimo assoluto accertato in zona. Considerata la posizione
tutt’altro che favorevole dei fondi, ubicati accanto all’autostrada e quasi a
ridosso dei ripari fonici, l’operazione sembra marcata da certa connotazione
speculativa.
Trattandosi di situazioni particolari, hanno inoltre valenza ridotta ai fini
dell’estimo le compravendite con oggetto le seguenti proprietà: i mapp. no. 3483/555.1,
3500/8191 e 3326 perché ravvisano i prezzi minimi e per la collocazione
svantaggiata a confine con l’autostrada; il mapp. no. 6253 poiché si tratta di
una stipulazione tra due enti pubblici e la superficie è di soli mq 49; il
mapp. no. 4649 perché è raggiungibile solo attraverso la coattiva al mapp. no.
3430 che ad oggi è costituita da sedime prativo.
I prezzi che si evincono dalle transazioni restanti oscillano tra fr. 300.- e fr.
450.- circa il mq e si riferiscono, da un
canto, ad un terreno ubicato lungo la strada cantonale poco più a nord della
proprietà COES 1 (mapp. no. 3461) e, d’altro canto, ad un gruppo di fondi siti
invece a sud del nucleo di __________ (mapp.
no. 3336, 4255, 3341, 6431, 6426, 6419). E’ pur vero che questi ultimi sono
anch’essi il risultato di un frazionamento; tuttavia, a differenza dell’operazione
commentata sopra, in questo caso i valori appaiono tutto sommato ragionevoli ed
attendibili non solo a fronte dell’ubicazione, delle dimensioni e della
situazione generale dei terreni, ma anche per confronti con il mapp. no. 3461.
Sulla base delle osservazioni che
precedono l’indennità pretesa dall’espropriata (fr. 600.- il mq) si rivela
eccessiva sia perché nell’ammontare si avvicina ai prezzi massimi soluti per
terreni che hanno ben altre qualità e non sono direttamente paragonabili, sia
perché la mancanza di dati affidabili posteriori al 2006 denota un certo
rallentamento del mercato locale e tendenzialmente comporta un ribasso dei
valori o quanto meno ne impedisce un incremento significativo. Perciò l’indennità
non può di certo oltrepassare i limiti delle quotazioni ritenute oggettivamente
valide nel comprensorio; senza contare che le due particelle si differenziano
per ampiezza e potenzialità di sfruttamento con la conseguenza che il loro
valore non è parificabile.
Il mapp. no. 3439 è un terreno piano,
urbanizzato, di conformazione regolare, servito ed accessibile che, come
dimostra l’edificio esistente, si presta ad essere utilizzato in modo razionale
nel pieno rispetto dei parametri edilizi di zona. Al pari del mapp. no. 3461, esso
è collocato a diretto confine con la strada cantonale ed è quindi pregiudicato
dal profilo ambientale. Ciò considerato nel marzo del 2008 il suo valore non
poteva superare fr. 350.- il mq. A tanto ammonta pertanto l’indennità per l’espropriazione
formale di mq 37.
Il confinante mapp. no. 3438 ha invece una superficie di soli mq 138 e quindi,
pur disponendo di indici, non è edificabile se non con un accessorio; il
miglior uso ipotizzabile è quello attuale. Questo fattore incide sul suo valore
nell’ordine stimato del 30% circa, sicché l’indennità per l’espropriazione di
mq 11 è fissata in fr. 250.- il mq.
5.Svalutazione
e immissioni moleste
5.1. L’espropriata lamenta una svalutazione della proprietà dipendente dalla
riduzione definitiva del canone locativo già corrisposto dai suoi inquilini;
tale riduzione ammonta a fr. 1'200.- all’anno ed è intervenuta con effetto dal 1°.4.2008.
Di conseguenza essa rivendica un’indennità di pari importo all’anno per la durata
restante del contratto (2 anni), per complessivi fr. 2'400.-.
L’espropriata chiede inoltre un’indennità di fr. 10'000.- a compensazione sia dell’avvicinamento
del sedime stradale all’abitazione, sia delle spese di tinteggio sostenute a
causa della polvere sollevata durante il cantiere.
5.2. L’indennità espropriativa deve comprendere tutti i pregiudizi derivanti
all’espropriato in seguito all’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti
ed in particolare, nel caso di espropriazione parziale, anche l’eventuale
svalutazione della frazione residua purché sia una conseguenza diretta dell’intervento
espropriativo (art. 11 let. b Lespr.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza
un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora l’espropriazione
compromettesse l’uso del terreno, e cioè se la superficie risultasse ridotta o
deformata al punto da non poter più essere sfruttata razionalmente, oppure qualora il
terreno fosse privato di vantaggi che influiscono sul suo valore e che
verosimilmente avrebbe conservato se non fosse intervenuta l’espropriazione,
segnatamente se perdesse un’importante area di sfogo o uno schermo protettivo
contro le immissioni nocive provenienti dal vicinato (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT
II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).
5.3. Il mapp. no. 3439 è toccato dall’espropriazione lungo tutto il fronte
stradale per una profondità di ca. ml 1.20/1.80.
L’espropriazione parziale non vanifica alcuna concreta prospettiva di miglior
uso e non influisce sulle possibilità di sfruttamento del fondo che già è
edificato in modo razionale. E’ inoltre poco plausibile che la proprietà
subisca un incremento del carico fonico ed ambientale tanto da risultarne
deprezzata. Infatti, premesso che l’intervento stradale non implica una
modifica delle funzioni della strada, come si evince dal progetto pubblicato il
sedime espropriato è destinato alla costruzione di un nuovo marciapiede per cui
l’effettiva distanza tra la proprietà e la carreggiata, vera fonte di
inquinamento, rimane pressoché immutata. In ogni caso un cambiamento delle
condizioni ambientali, qualora si verificasse, non potrebbe essere imputato
all’evento espropriativo bensì, semmai, ai flussi di traffico sulla strada
cantonale. In altre parole il pregiudizio si produrrebbe comunque anche se il
fondo non fosse colpito da espropriazione formale, con la conseguenza che tra l’eventuale
minor valore e l’espropriazione non sussiste alcun nesso di causalità.
Infine l’espropriazione non incide neppure sui diritti che spettano agli
inquilini in base al contratto di locazione stipulato il 1°.4.2001, quanto meno
non in misura tale da giustificare la riduzione definitiva del canone locativo.
In effetti l’uso conforme dell’appartamento al primo piano non è pregiudicato
in alcun modo. Lo stesso vale per i posteggi, di cui nel contratto non è
specificato il numero ma solo la collocazione (“posteggi coperti”), ove si
consideri, conformemente al PR, un fabbisogno di 1-2 posti auto (cfr. art. 53
NAPR). Né è compromessa, perlomeno non in maniera grave, la possibilità di
usufruire del giardino poiché la vegetazione ed il piccolo orto già messi a
dimora lungo la fascia antistante lo stabile possono essere ricostituiti, e la
cassetta per la sabbia è ripristinabile altrove (cfr. documentazione
fotografica p. 8 e 9).
Pertanto non può essere riconosciuta alcuna indennità per titolo di
svalutazione.
5.4. Resta da verificare se le pretese dell’espropriata possano essere
accordate sulla base dei principi che governano l’espropriazione dei diritti di
vicinato (DTF 129 II 426 c. 3.1.2).
In effetti, secondo la giurisprudenza, se lo sfruttamento o la costruzione di
un’opera pubblica, al cui proprietario (ente pubblico) compete il diritto di
espropriare, genera immissioni eccessive inevitabili o che potrebbero essere
evitate ma con una spesa sproporzionata, ai mezzi di difesa del vicino offerti
dal diritto privato (art. 679 CC) si sostituiscono i diritti sanciti dalla
Legge federale di espropriazione, la quale prevede espressamente all’art. 5
che, tra gli altri, possano formare oggetto di espropriazione formale anche i
diritti risultanti dalla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato
(DTF 132 II 434 c. 3 e rinvii).
Benché nella legge cantonale i diritti di vicinato non siano menzionati (cfr. art.
1 Lespr.), la giurisprudenza ammette che possano essere espropriati formalmente
alle medesime condizioni poste dalla giurisprudenza federale (RtiD
I-2006 no. 23).
5.4.1. Il vicino può pretendere un’indennità per le immissioni dipendenti dallo
sfruttamento di un’opera pubblica (vale a dire dal traffico stradale, aereo o ferroviario)
a condizione che queste appaiano eccessive ai sensi dell’art. 684 CC e cioè qualora
siano atte a provocare un danno cumulativamente speciale, grave ed
imprevedibile (DTF 128 II 331 c. 2.1). Il danno è speciale quando le
immissioni raggiungono un’intensità tale da superare il limite dell’usuale e
del tollerabile, esso è grave quando comporta un deprezzamento significativo
della proprietà, ed infine è imprevedibile quando il vicino colpito non poteva
né doveva presumere di subire un pregiudizio a causa delle immissioni provocate
dall’uso di un’opera pubblica esistente, ampliata o di nuova costruzione (Bovay,
L’expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 156 ss; DTF 117 Ib 18
c. 2b, 123 II 490 c. 7; TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).
Come già rilevato il mapp. no. 3439 non è ubicato in una zona appartata e
tranquilla, bensì è a diretto confine con la strada cantonale, posizione che di
per sé stessa è già penalizzante e fonte di disagi. Nulla indica comunque – né
l’espropriata sostiene – che le immissioni indotte dal traffico superino attualmente
i valori limite.
E’ quindi difficilmente immaginabile o quanto meno dubbio che la sola aggiunta
di un marciapiede possa comportare un aggravio del carico ambientale a tal
punto rilevante da eccedere la soglia del tollerabile. E comunque, quand’anche
dovesse derivarne un incremento del traffico e di immissioni, si tratta di
inconvenienti che certamente l’espropriata non ignorava, essendosene
espressamente lamentata (cfr. doc. 5 lettera del 16.1.2008), e che pertanto poteva
prevedere. Se non altro perché le capacità insediative del comprensorio
residenziale circostante non sono ancora esaurite, motivo per cui gli utenti della
strada sono destinati ad aumentare. Ma anche e specialmente perché la strada
cantonale – ripetutamente denunciata in passato come pericolosa per
l’inadeguatezza del calibro e la mancanza di marciapiedi (cfr. relazione
tecnica al progetto) – rappresenta l’unico collegamento tra le frazioni della
sponda destra del fiume Ticino. Perciò l’espropriata doveva aspettarsi da tempo
l’intervento stradale, in quanto inteso ad attuare il PR, ed era ben consapevole
dell’intensificazione del traffico e dei disagi che ne sarebbero derivati (Bovay,
op. cit., p. 164; DTF 121 II 330 c. 5a,b).
Di conseguenza, difettando perlomeno i requisiti della specialità e
dell’imprevedibilità del danno, nessuna indennità può essere riconosciuta per
le immissioni cagionate dal traffico stradale.
5.4.2. Il vicino può pretendere un’indennità anche per le immissioni generate
dalla costruzione di un’opera pubblica. In quest’ambito, per giudicare il
carattere eccessivo, la prassi si ispira per analogia ai principi del diritto
civile derivanti dall’art. 684 CC che vietano al proprietario di esercitare sul
vicino ingerenze dannose e ingiustificate. Posto che la distinzione tra
immissioni lecite ed illecite dipende dall’intensità dei loro effetti, occorre
procedere ad una ponderazione oggettiva e complessiva dei contrapposti
interessi e valutare, sulla base del grado di sensibilità di un qualsiasi
soggetto ragionevole, se superino i limiti della tolleranza dovuta tra vicini,
tenuto conto dell’uso locale, della situazione e della natura del fondo (DTF
117 Ib 19 c. 2c, 126 III 223 c. 4a). Un’indennità sarà così dovuta solo se gli
effetti pregiudizievoli indotti dal cantiere sono, per loro natura intensità e
durata, eccezionali e causano al vicino un danno considerevole, mentre non sono
indennizzati, di regola, gli inconvenienti temporanei (Bovay, op. cit.,
p. 24, 26 ss; Ender, Die Verantwortlichkeit des Bauherrn für
unvermeidbare übermässige Bauimmissionen, Diss. 1995, no. 977, 985-988; Zen-Ruffinen/Guy
Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no.
1147; DTF 132 II 435 c. 3).
Il cantiere all’altezza della proprietà COES 1 è rimasto aperto a partire dal
25.3.2008 per poco meno di due mesi (cfr. lettera __________ 28.5.2008; email __________
14.5.2008).
Dagli atti di causa non risulta che durante i lavori l’espropriata si sia mai
lamentata per un eccesso di polvere, né che abbia preannunciato la necessità di
provvedere al tinteggio di facciate, gelosie e porte, e tanto meno che abbia sottoposto
un preventivo all’ente espropriante. Essa si è limitata a presentare una fattura
di fr. 6'800.- ad intervento eseguito (cfr. fattura 1.10.2008).
Ora, se l’ente pubblico dovesse essere tenuto a risarcire indistintamente tutti
gli inconvenienti dipendenti da un cantiere stradale, nella maggior parte dei
casi si troverebbe nell’impossibilità di intraprendere i lavori (cfr. DTF
121 II 330 c. 5a). In concreto, anche ammettendo che il cantiere abbia provocato
qualche disturbo dovuto alla polvere, è del tutto inverosimile che quest’ultima
possa aver assunto proporzioni tali da obbligare l’espropriata a tinteggiare le
parti esterne dello stabile. Considerati i lavori eseguiti, la loro durata ed i
macchinari utilizzati, non v’è nulla di diverso da una normale e temporanea situazione
di cantiere che ha colpito in ugual modo anche altri fondi edificati confinanti.
Al deposito di polvere poteva facilmente essere ovviato mediante una semplice
pulizia, non da ultimo perché l’espropriato ha il dovere di evitare o limitare il
danno (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 185; DTF 112 Ib 529
c. 1, 117 Ib 19).
Pertanto non è dovuta alcuna indennità nemmeno per le immissioni provocate dal
cantiere stradale.
6.Posteggi
al mapp. no. 3438
6.1. L’espropriata sostiene che il posteggio al mapp. no. 3438 consta di 6
posti auto, distribuiti su due file (cfr. doc. 2), di cui 3 saranno soppressi in
seguito alla costruzione del marciapiede. Per questa ragione sollecita un’indennità di fr. 45'000.- (fr.
15’000.- x 3).
6.2. In ambito espropriativo il sacrificio di un’area destinata a posteggio si
annovera, normalmente, tra i pregiudizi indennizzabili in applicazione
dell’art. 11 let. b Lespr., purché non si tratti di una costruzione o di un
impianto abusivi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192, ad art. 25;
TRAM 6.6.1995 N. 50.95.00001, 1.12.2006 N. 50.2005.25).
Il danno soggettivo per l’espropriato è individuabile nella perdita del valore
a reddito del posteggio. Dovendo escludere l’indebito cumulo di indennità, è
rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal valore venale del diritto
espropriato. Perciò esso è calcolato detraendo il valore venale della
superficie espropriata dal valore di locazione capitalizzato del posteggio: l’indennità
corrisponde alla differenza che ne risulta, sempre che sia positiva (RDAT
II-1996 no. 44; TRAM 21.11.2005 N. 50.2005.7). Non sono invece risarcibili
i costi dipendenti dalla creazione di posteggi in sostituzione di quelli persi.
6.3. Il posteggio al mapp. no. 3438 è stato realizzato grazie ad una convenzione
precaria rilasciata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni il 13.2.1978 e
menzionata a RF. Stando alla documentazione prodotta, i posti auto autorizzati
sono 2-3 al massimo (cfr. convenzione precaria 13.2.1978 nonché licenza
edilizia 3.3.1978). L’aggiunta di 3 veicoli sistemati in seconda fila (cfr.
doc. 2), com’è prassi dichiarata dall’espropriata, è dunque abusiva ed in
quanto tale non può essere tutelata.
Anche a voler prescindere dalla suddetta convenzione l’area non si presta
comunque ad essere occupata con 6 posti auto poiché vi si oppongono evidenti
motivi tecnici e di sicurezza. Anzitutto, considerato che la dimensione minima
di uno stallo perpendicolare è di ml 2.35 x ml 5.00 (Norma VSS 640 291a tab. 3
pag. 13) e che il piazzale ha un’ampiezza misurata di ml 10.57 x ml 10.45 (cfr.
verbale 7.3.2008), in profondità esso può accogliere non più di 3 posti auto
conformi. Secondariamente bisogna considerare che ogni stallo dev’essere
liberamente accessibile e che le manovre di accesso e di parcheggio non devono
compromettere né la sicurezza né la circolazione sulla strada pubblica (art. 54
NAPR; Norma VSS 640 291a pto. 7 pag. 6, pto. 9.4 p. 9; Norma VSS 640 050 p. 2).
Ne consegue che il posteggio di 6 veicoli, di cui 3 a filo della strada
cantonale, non risponde alle esigenze minime. Oltre a non offrire uno spazio
sufficiente di passaggio e di manovra, compromette manifestamente il traffico
sulla cantonale: una situazione, questa, di palese pericolo tanto per il
privato quanto per gli altri utenti della strada che di certo non sarebbe stata
autorizzata nemmeno presentando una licenza edilizia in sanatoria.
In definitiva l’espropriazione incide sulla profondità del fondo in ragione di ml
1/1.50 misurati dal confine, e dunque non comporta la soppressione di alcun
posteggio né pregiudica l’uso di quelli autorizzati a titolo precario. Pertanto
non è dovuta alcuna indennità.
7.Altri
pregiudizi
7.1. L’espropriata osserva che la
ringhiera preesistente lungo il muretto al mapp. no. 3439 è stata rimpiazzata
con una rete metallica, e che quest’ultima, all’altezza del cancello d’ingresso
al giardino, non è stata posata secondo le regole dell’arte (cfr. fotografia
doc. 1). Perciò essa rivendica un’indennità di fr. 4'000.-.
L’espropriata rileva inoltre che una striscia di mq 15 lungo il fronte del
mapp. no. 3439 è già occupata da oltre 55 anni dalla strada cantonale. A
compensazione essa chiede un’indennità di fr. 600.- il mq capitalizzata per la
durata di 55 anni.
7.2. A norma dell’art. 11 let. c Lespr. l’indennità comprende il corrispettivo
di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato, in quanto siano
prevedibili, nel corso ordinario delle cose, come conseguenza
dell’espropriazione.
Trattandosi di un’indennità a carattere complementare, il danno è risarcibile
solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità non fosse già
soddisfatto con la rifusione dell’intero valore venale e, beninteso, a
condizione che sussista un nesso di causalità con l’espropriazione (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 196 e 197).
7.3. Per quanto riguarda i manufatti già a confine del mapp. no. 3439, si
rileva che in occasione del sopralluogo esperito il 7.3.2008 le parti hanno, di
comune accordo, deciso il ripristino del muro in pietrame preesistente
puntualizzando che un eventuale maggior costo sarebbe stato assunto
dall’espropriata. Contestualmente esse hanno pure optato per la sostituzione
della ringhiera con una rete metallica (cfr. verbale). L’espropriata non ha
quindi motivo di dolersi del rimpiazzo di una recinzione che essa stessa ha
liberamente convenuto. Vero è, invece, che l’intervento eseguito dall’ente
espropriante non è convenientemente rifinito (cfr. documentazione fotografica
dopo i lavori); infatti l’ultima piantana della rete metallica doveva essere
posata con una saetta evitando l’ancoraggio alla piantana del cancello. Per la
sistemazione del difetto, che comprende la fornitura e la posa di una saetta, è
riconosciuto un costo globale stimato in fr. 500.-.
Per l’occupazione pregressa del sedime non può essere ammessa alcuna indennità
essendo essa intervenuta prima del deposito degli atti espropriativi. L’area in
questione è comunque parte integrante della superficie espropriata ed è
indennizzata al valore edilizio secondo i principi precedentemente esposti
8.Le
indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del
3.5% fissato dal Tribunale federale amministrativo; essi decorrono dalla data
dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), vale a dire dal
7.3.2008 in poi.
9.La
tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73
cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla
rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle
difficoltà della causa.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le
seguenti indennità:
- fr. 350.- il mq per l’espropriazione formale di mq 37 del mapp. no. 3439
- fr. 250.- il mq per l’espropriazione formale di mq 11 del mapp. no. 3438
- fr. 500.- per la sistemazione della rete metallica
oltre interessi al 3.5% a far tempo dal 7.3.2008.
2. Le restanti pretese dell’espropriata sono respinte.
3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'500.- per ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco