statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione progetti definitivi promossa da
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ISEP 1 RA 1
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contro |
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COCE 1 composta da: 1. MCON 1 rappr. dall’ RA 3 2. MCON 2 3. MCON 3 entrambi
rappr. dal sig. RA 4 5. __________, __________ entrambi rappr. dal sig. RA 4, __________
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nell'ambito delle opere di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di Via __________ nel Comune di __________, relativamente al mapp. no. 381 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.Lo
Stato del Canton Ticino è promotore delle opere di messa in sicurezza dei passaggi
pedonali di Via __________, nel Comune di __________, lungo il tratto tra gli
incroci __________ e __________.
Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dall’11.5 all’11.6.2007
giusta gli art. 16 e ss della Legge sulle strade. Essi coinvolgono parzialmente
il mapp. no. 381 già di proprietà della COCE 1 e sede, tra l’altro, di un ufficio postale; all’altezza del fondo il progetto prevede infatti l’inserimento di un
isolotto spartitraffico, che richiede un allargamento delle carreggiata, e lo spostamento
di 20 m verso valle del passaggio pedonale esistente. Da ciò la necessità di
espropriare una striscia di mq 5 del fondo per i quali l’ente espropriante ha
offerto un’indennità di fr. 700.- il mq.
Con tempestiva memoria dell’11.6.2007 gli espropriati hanno interposto
opposizione al progetto ed all’espropriazione e notificato una richiesta di
indennizzo di fr. 50'000.- comprensiva tanto del valore venale dell’area
espropriata quanto del danno dipendente dalla perdita di un posteggio e dalla
conseguente svalutazione della proprietà.
Il Consiglio di Stato ha respinto la suddetta opposizione ed approvato il
progetto con risoluzione del 10.10.2007 che i proprietari hanno impugnato dinanzi
la Tribunale cantonale amministrativo; quest’ultimo ha respinto le loro obiezioni
con sentenza del 2.6.2008 cresciuta incontestata in giudicato.
Gli atti sono quindi stati trasmessi a questo Tribunale per i suoi incombenti
in applicazione dell’art. 26 della Legge sulle strade.
Nel maggio del 2008 il mapp. no. 381 è stato costituito in proprietà per piani
(d.g. 12136 del 16.5.2008), dopo di che, aderendo alla richiesta dell’ente
espropriante, i proprietari hanno autorizzato l’anticipata immissione in
possesso dal 1°.8.2008.
All’udienza di conciliazione del 15.1.2009 gli espropriati hanno accettato
l’indennità di fr. 700.- il mq per il terreno mantenendo invece le richieste di
indennizzo di fr. 25'000.- per la soppressione di un posteggio e di fr.
21'500.- per la svalutazione dell’immobile; pretese che l’ente espropriante ha
contestato.
Le parti sono comparse all’udienza finale del 10.5.2011 per riconfermarsi nelle
rispettive posizioni.
2.Il
Tribunale ha accertato che, in costanza di procedura, le quote di PPP al mapp.
no. 381 sono state assegnate mediante divisione ereditaria (cfr. d.g. 1598 del
22.01.2009) ad __________ (fogli PPP 28434, 28435, 28437, 28440, 28441, 28444 e
28446), __________ (fogli PPP 28432, 28433, 28436, 28438, 28439, 28442 e 28443)
e __________ (foglio PPP 28445).
Nel febbraio del 2010 __________ ha ceduto per donazione due quote di PPP (fogli
PPP 28440 e 28444) ai figli __________ (d.g. 4581 del 26.2.2010) ed __________
(d.g. 4579 del 26.2.2010). Nei relativi contratti di donazione il cedente non si
è riservato il diritto di restare parte nel procedimento espropriativo motivo
per cui i nuovi titolari subentrano di diritto (Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 17; DTF 122 I 168
c. 1). Essi hanno entrambi esercitato il
diritto di essere sentiti all’udienza finale allineandosi alle pretese già
formulate da chi li aveva preceduti.
3.Gli
espropriati hanno accettato l’indennità offerta di fr. 700.- il mq per il
terreno (cfr. verbale d’udienza del 15.1.2009); ciò costituisce accordo ai
sensi degli art. 43 e 44 Lespr e solleva questo Tribunale dalla relativa
decisione di merito. Tale importo è da versare per una superficie espropriata
di mq 4 come si evince dalle misurazioni effettuate ad opera eseguita (cfr.
piano di mutazione no. 6140 del 18.2.2009).
4.Il
mapp. no. 381 è ubicato all’angolo tra Via __________ e Via __________ ed ha
una superficie di mq 955. Il fondo è occupato, nella sua porzione meridionale,
da una casa di abitazione, un’autorimessa ed un piazzale (sub A, D e b). Nella
parte lungo Via __________ sorge invece uno stabile di 5 piani (sub C) nel
quale, a livello della strada, sono insediati una farmacia, un fiorista e
l’ufficio postale; l’area antistante lo stabile é utilizzata quale posteggio
(cfr. documentazione fotografica).
Stando al vigente PR di __________, approvato in data 2.12.1997, il fondo è
assegnato alla zona mista amministrativa commerciale AC1 per la cui
edificazione è fissata una linea di costruzione obbligatoria lungo la quale è
ammessa una profondità massima di 15 m (art. 15 NAPR).
5.5.1.
Gli espropriati rilevano che sull’area antistante lo stabile, a lato di Via __________,
sono ubicati 5 posteggi, uno dei quali verrà a mancare in ragione della costruzione
del nuovo passaggio pedonale. Per questo motivo sollecitano un’indennità di fr.
25’000.-.
5.2. Nell’ambito di un’espropriazione formale il sacrificio di posteggi può
costituire un pregiudizio indennizzabile sulla base dell’art. 11 let. b Lespr (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 192). Tuttavia, ritenuto che la formazione di un
posteggio e l’utilizzo di un’area a tal fine soggiacciono al rilascio di un
permesso di costruzione, secondo la giurisprudenza l’ente pubblico non può
essere costretto ad indennizzare l’esproprio di posteggi abusivi, realizzati
cioè senza autorizzazione o utilizzati in modo non conforme al permesso
ottenuto (TRAM 19.2.2007 N. 50.2005.11-12). Sempre secondo la
giurisprudenza non è risarcibile, inoltre, la perdita di posteggi autorizzati
in forma di precario, essendo quest’ultimo finalizzato ad evitare che l’ente
pubblico, al momento dell’attuazione di un’opera pubblica, debba indennizzare
un impianto precedentemente eseguito dal privato in deroga ad uno specifico
regime giuridico (TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25; Scolari,
Commentario, 1996, ad art. 2 LE no. 698).
5.3. La possibilità di utilizzare l’area antistante lo stabile come posteggio è
stata apparentemente concordata con il Comune di __________ oltre quarant’anni
or sono, ma dell’accordo non sono rimaste tracce scritte (cfr. lettera del
Comune del 18.3.2011). Successivamente, sempre con il consenso del Comune, è
stata adottata la soluzione di demarcare 5 posti auto obliqui, uno dei quali è
toccato dalla linea di esproprio (cfr. scambio di corrispondenza risalente al
2007/2008 e planimetria 1:500 del 27.5.98 prodotti dal Comune; documentazione
fotografica). Soluzione che è riportata anche nel piano no. 201.040 P/003 del
progetto. Tuttavia, al di là del fatto che il Comune non ha mai rilasciato una formale
licenza edilizia ai proprietari, dagli atti, specie dalla documentazione
pianificatoria, risulta che l’occupazione della superficie con posteggi è in
contrasto sia con il vigente PR sia con la variante approvata in data 17.9.2008
che ne stabiliscono la destinazione a marciapiede/campo stradale. Dal profilo
espropriativo la situazione non è dunque tutelabile.
Non è peraltro decisivo che l’uso perdurante sia stato assecondato dal Comune e
che le competenti autorità cantonali non abbiano mai sollevato obiezioni poiché
ciò non significa ancora che i posteggi esistenti adempiano i requisiti di un
impianto regolamentare. E’ quindi doveroso rammentare che gli stalli collocati
obliquamente devono avere una dimensione minima variabile a seconda
dell’inclinazione (qui molto marcata) e della lunghezza di manovra (qui
inesistente) di ml 2.45/4.70 x ml 4.10/5.30 (Norma VSS 640 291a tab. 3 pag. 13);
inoltre ognuno degli stalli dev’essere accessibile liberamente affinché le manovre
di parcheggio non compromettano la sicurezza e la circolazione sulla strada
pubblica (Norma VSS 640 291a pto. 7 pag.6, pto. 9.4 pag. 9; Norma VSS 640 050
pag. 2).
L’area in questione ha una superficie di ca. 120 mq e quindi non si presta ad accogliere
5 posti auto conformi: in effetti gli stalli esistenti misurano ciascuno soltanto
ml 2.20 x ml 4.30 e dunque non sono regolamentari (cfr. planimetria 1:500 del
27.5.98 prodotta dal Comune). Per di più essi invadono uno spazio di transito pedonale
e, trovandosi tutti a filo del marciapiede non vi è margine sufficiente per
eseguire le manovre in piena sicurezza: basti pensare ai pericoli dell’uscita
in retromarcia. Lo stallo interessato dall’espropriazione è addirittura
collocato in corrispondenza con lo sbocco di Via __________ e quindi intralcia
anche la visuale di chi si immette su Via __________. Una situazione, questa,
nella quale i rischi, per i pedoni e per il traffico motorizzato, notoriamente
intenso, paiono evidenti. Ne consegue che la pretesa d’indennizzo degli
espropriati non può essere accolta.
6.6.1.
Gli espropriati sostengono che il pregio dello stabile è dato anche dalla possibilità
di sosta immediata e quindi particolarmente vantaggiosa per i servizi che vi
sono insediati, specie per l’ufficio postale. Dovendo rinunciare ad un
posteggio in ragione dell’intervento espropriativo, la proprietà risulterebbe
meno attrattiva e quindi rivendicano un indennizzo di fr. 21'500.- per titolo
di svalutazione.
6.2. Nell’ipotesi di un’espropriazione parziale l’indennità espropriativa deve comprendere
l’eventuale svalutazione della frazione residua purché sia una conseguenza
diretta dell’intervento espropriativo (art. 11 let. b Lespr).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza
un deprezzamento potrebbe sussistere qualora l’espropriazione riducesse o
deformasse la superficie al punto da comprometterne lo sfruttamento razionale,
oppure qualora il terreno fosse privato di vantaggi che influiscono sul suo
valore e che verosimilmente avrebbe conservato se non fosse intervenuto
l’esproprio, segnatamente se perdesse un’importante area di sfogo o uno schermo
protettivo contro le immissioni nocive del vicinato (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT
II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).
6.3. L’espropriazione di una striscia di mq 4 non vanifica alcuna concreta prospettiva
edilizia e neppure influisce o limita in qualche modo le possibilità di sfruttare
razionalmente il terreno. Del resto gli espropriati non pretendono di aver
subito un danno dal profilo edilizio, bensì ascrivono il preteso deprezzamento
dello stabile alla perdita di un posteggio. Se non che, viste le osservazioni di
cui sopra, la tesi non può essere accolta. In effetti, alla luce della
situazione pianificatoria e considerate le carenze tecniche degli stalli, atte
a pregiudicare la circolazione, l’autorizzazione al posteggio poteva comunque
essere revocata in ogni tempo senza versamento di indennità, quand’anche
l’esproprio non avesse avuto luogo (art. 9 del Regolamento concernente le
autorimesse e i posteggi lungo le strade cantonali del 22.12.1967). In
quest’ottica la proprietà non può essere stata privata di alcun vantaggio che
verosimilmente avrebbe conservato senza l’intervento.
In ogni caso il posteggio continua indisturbato: l’area antistante lo stabile è
tutt’ora a disposizione degli utenti per la sosta di modo che i commerci
ubicati nello stabile, compreso l’ufficio postale, restano raggiungibili. In
queste condizioni non v’è alcun motivo per ritenere che l’immobile abbia subito
una svalutazione. Pertanto non può essere riconosciuta alcuna indennità.
7.
L’indennità espropriativa di fr.
700.- il mq è completata con gli interessi al saggio usuale a decorrere
dall’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr). Il tasso, già
fissato periodicamente dal Tribunale federale amministrativo, corrisponde con effetto
dal 1°.1.2010 al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione.
Pertanto, in concreto, gli interessi sono calcolati come segue:
- del 3.5% dal 1°.8.2008 al 31.12.2009
- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010
- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi
8.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.).
Gli espropriati che si sono avvalsi della consulenza dell’avv. __________
hanno diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza
offerta ed alle difficoltà della causa.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale di mq 4 del mapp.
381 l’ente espropriante verserà agli espropriati fr. 700.- il mq oltre
interessi ai saggi seguenti:
- del 3.5% dal 1°.8.2008 al 31.12.2009
- del 3% dal 1°.1.2010 al 1°.12.2010
- del 2.75% dal 2.12.2010 in poi
2. Le
restanti pretese degli espropriati sono respinte.
3. La
tassa di giustizia e le spese in fr. 750.- sono a carico dell’ente espropriante
con obbligo di rifondere agli espropriati __________ fr. 1’500.- per
ripetibili.
4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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-Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare, Bellinzona -avv. RA 3, __________ -sig. RA 4, __________ |
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti