Incarto n.
20.2008.4-5

 

 

 

Lugano

17 ottobre 2008

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

ing. Luciano Sulmoni

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo nella procedura di espropriazione formale dipendente da approvazione dei progetti stradali promossa da

 

 

ISEP 1

rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1 

 

 

contro

 

Comunione ereditaria __________, composta da:

- __________

- __________

- __________

- __________

 

ed ora il solo
__________

rappr. dall’avv. __________

 

 

 

nell'ambito delle opere di posa di moderazioni del traffico e di formazione di marciapiedi sulla strada cantonale S 106.2 Morbio Superiore - Cabbio - Roncapiano nel Comune di __________, tratto dal centro paese al cimitero,

 

relativamente al mapp. no. 555 RFD di __________,

 

 

ed ora sulle opposizioni all’espropriazione ed all’anticipata immissione in possesso,

 

 

considerato                     in fatto ed in diritto

 

- che lo Stato del Cantone Ticino intende procedere alla posa di moderazioni del traffico ed alla formazione di nuovi marciapiedi sulla strada cantonale che attraversa il Comune di __________, lungo il tratto tra il centro del paese ed il cimitero;

- che la realizzazione delle opere comporta l’espropriazione parziale, rispettivamente l’occupazione temporanea, di alcune proprietà confinanti;

- che tra queste ultime si annovera, in particolare, il mapp. no. 555 ubicato di fronte alla chiesetta di __________ ed intestato, secondo le risultanze del RF, ad __________. Il fondo è coinvolto nell’intervento nella misura in cui è destinato ad accogliere un tratto del nuovo marciapiede ed uno slargo adibito a punto panoramico verso la valle. A tal fine ne è chiesta l’espropriazione in ragione di mq 133 e l’occupazione temporanea in ragione di mq 139 contro versamento di un’indennità di fr. 10.- il mq rispettivamente di fr. 0.20 il mq;

- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr.) e 20 ss della Legge di espropriazione (Lespr.), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007;

- che, appianata l’unica obiezione al progetto pervenuta tempestivamente, il procedimento espropriativo è stato risolto in forma privata con quasi tutti i proprietari avendo questi sottoscritto una dichiarazione di accettazione incondizionata delle tabelle di espropriazione;

- che, per quanto concerne il mapp. no. 555, nei termini di legge non è stata inoltrata alcuna obiezione al progetto né rivendicazioni di natura espropriativa;

- che il progetto è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 23.10.2007 (art. 23 cpv. 1 Lstr.);

- che con successivo scritto del 14.1.2008 __________ si è opposto all’espropriazione dichiarandosi contrario alla formazione del punto panoramico e chiedendo di inserire un accesso al terreno;

- che il 19.2.2008 lo Stato del Cantone Ticino ha trasmesso l’incarto a questo Tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr.);

- che con ulteriore scritto del 22.2.2008 l’ente espropriante ha sollecitato l’anticipata immissione in possesso per il mapp. no. 555, domanda alla quale __________ si è opposto;

- che in data 18.4.2008 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio; in tale occasione __________ ha confermato le sue opposizioni;

- che, stando agli accertamenti effettuati da questo Tribunale, Iginio ___________ è deceduto il 30.12.1986 lasciando eredi i figli __________, __________, __________ e __________ (cfr. estratto dell’atto di morte 31.7.2008 e certificato ereditario 3.9.2008).
Mediante contratto di divisione ereditaria stipulato nel 1989 il mapp. no. 555 di __________ è stato assegnato a __________ che, quale contropartita ed a completa tacitazione dei fratelli, ha versato l’importo di fr. 21.200.- (cfr. contratto di divisione ereditaria e dichiarazioni degli eredi).

- che sebbene la successione e la conseguente divisione ereditaria non siano (purtroppo) mai state iscritte a RF, preso atto della documentazione prodotta, questo Tribunale reputa che __________ abbia sufficientemente comprovato la sua legittimazione quantomeno in procedura; la volontà dei fratelli di disinteressarsi del fondo risulta infatti chiaramente e ciò non può che essere interpretato, secondo il principio della buona fede, come disinteressamento anche della presente procedura espropriativa;

- che tuttavia è palesemente necessario che egli formalizzi al più presto la propria qualità di proprietario unico con l’iscrizione a RF del trapasso di proprietà per successione e, a seguire, per divisione ereditaria; basti dire in merito che, in assenza di dette iscrizioni, oggi egli non può disporre del (proprio) fondo (art. 656 cpv. 2 CC);

- che stando alle nuove normative della Legge sulle strade, entrate in vigore il 1°.1.2007, la costruzione di opere stradali cantonali che comportano espropriazioni si svolge secondo la procedura di approvazione dei progetti che ha inizio con la pubblicazione del progetto e degli atti di espropriazione, e l’invio degli avvisi personali ai titolari dei diritti espropriandi (art. 18 e 19 Lstr.);

- che le opposizioni al progetto devono essere presentate entro il termine di pubblicazione degli atti con l’indicazione del motivo di contrasto con il diritto applicabile, pena l’esclusione dal seguito della procedura (art. 20 cpv. 1, 2 e 3 Lstr.);

- che entro lo stesso termine devono pure essere sollevate tutte le obiezioni e le pretese di natura espropriativa (art. 21 cpv. 1 Lstr.);

- che, all’occorrenza previo esperimento di conciliazione (art. 22 Lstr.), il Consiglio di Stato approva il progetto stradale decidendo simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani (art. 23 cpv. 1 Lstr.). La sua decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni (art. 25 Lstr.);

- che se l’acquisto dei sedimi necessari all’esecuzione dell’opera non avviene in via amichevole nella predetta fase di approvazione, dopo la crescita in giudicato della risoluzione del Consiglio di Stato il Dipartimento trasmette gli atti al Tribunale di espropriazione dinanzi al quale sono discusse solo le pretese annunciate (art. 26 cpv. 1 e 2 Lstr.);

- che in concreto, previa picchettazione (cfr. doc. fotografica), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007. L’avviso di pubblicazione è stato esposto all’albo comunale ed è comparso sul foglio ufficiale 40/2007 del 18.5.2007 con la diffida a notificare in forma scritta entro il termine di pubblicazione le opposizioni, le domande di modifica dei piani, le domande di ampliamento e le pretese di indennità, e con il richiamo degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr.. Il tutto conformemente all’art. 18 Lstr.;

- che nello stesso avviso di pubblicazione figurava pure l’avvertenza che le opposizioni, le domande e pretese tardive sarebbero state, di principio, escluse dal seguito della procedura;

- che un avviso personale è stato notificato a tutti gli espropriati;

- di conseguenza l’opposizione all’espropriazione, sollevata per la prima volta da __________ con scritto del 14.1.2008, è manifestamente tardiva e quindi irricevibile;

- che a prescindere da queste considerazioni di ordine formale l’opposizione è comunque inammissibile per i seguenti motivi;

- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privati e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);

- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. l’espropriato ha facoltà di opporsi all’espropriazione. Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica utilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione è già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT). Infatti, in tale evenienza, il giudice non è confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr. bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24);

- che __________ si oppone, in particolare, alla formazione del punto panoramico asserendo che quest’ultimo non è mai stato oggetto di discussione;

- che la censura verte sulla pubblica utilità dell’opera e quindi non può essere accolta;

- che difatti i sedimi posti di fronte alla chiesetta di __________, a valle della strada cantonale, tra cui anche il mapp. no. 555, sono stati esclusi dalla zona edificabile e contrassegnati con una fascia qualificata come “punti di vista principali” con il PR approvato il 2.3.1993 (cfr. piano delle zone). Con una variante approvata il 16.4.2003 nella stessa zona sono stati inseriti un nuovo tratto di marciapiede e, all’altezza del mapp. no. 555, uno slargo da adibire a punto panoramico (cfr. piano; risoluzione di approvazione 16.4.2003);

- che né il PR del 1993 né la variante del 2003 sono stati impugnati con riferimento al mapp. no. 555 (cfr. risoluzioni di approvazione);

- che le opere sono quindi di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT);

- che la presunzione di pubblica utilità si estende anche ai piani costruttivi dell’opera (cfr. RDAT I-1993 no. 49);

- che di conseguenza in questa sede la pubblica utilità e la proporzionalità dell’opera non possono essere rimesse in discussione, il tema essendo già stato definitivamente risolto con l’approvazione degli atti pianificatori;

- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto a condizione che, all’atto di adozione del piano, l’interessato non abbia potuto recepire le restrizioni imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);

- che in concreto nessuno dei requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame del PR risulta adempiuto. In effetti la variante è di recentissima approvazione e non vi è motivo di ritenere che nell’ambito della procedura di approvazione l’interessato non abbia potuto cogliere e/o contestare la natura e lo scopo delle restrizioni imposte sul fondo, così come non risulta che, da allora, le circostanze siano cambiate in modo sostanziale. Prova ne sia l’esecuzione stessa delle opere in attuazione del PR;

- che giusta l’art. 26 cpv. 3 Lstr. l’anticipata immissione in possesso può essere autorizzata già sulla base della decisione di approvazione del progetto definitivo cresciuta in giudicato. Stando a tale normativa l’ente espropriante non è tenuto a dimostrare l’urgenza del provvedimento, essendo presunto che un ritardo nell’inizio dei lavori comporterebbe un pregiudizio significativo. Per il resto si applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.;

- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti;

- che infatti la risoluzione di approvazione del progetto emessa dal Consiglio di Stato il 23.10.2007 è cresciuta in giudicato;

- che l’opposizione all’espropriazione è respinta in questa sede;

- che dal canto suo l’opponente non ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;

- che, d’altra parte, la misura non provoca danni irreparabili all’espropriato, requisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la superficie esproprianda e costituita da semplice sedime prativo inedificabile;

- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà preclusa la possibilità di procedere all’estimo;

- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;

- che i lavori, la cui esecuzione è delegata al Comune di __________ (cfr. lettera 9.9.2008 della sezione amministrativa immobiliare), sono già in corso;

- che, sebbene questo Tribunale non si fosse ancora pronunciato in merito alla domanda di anticipata immissione in possesso, di fatto i lavori sono iniziati anche sul mapp. no. 555 che è stato occupato a partire dall’inizio del mese di luglio 2008 (cfr. corrispondenza agli atti e in particolare lettera 16.9.2008 ing. __________);

- che tale circostanza non può essere ignorata poiché altrimenti sarebbe violato il diritto alla piena indennità (art. 9 Lespr.) e, in particolare, il principio secondo cui quando il sedime è occupato prima della decisione di estimo l’indennità dev’essere completata con gli interessi al saggio usuale (art. 52 cpv. 3 Lespr.). Una mancata o carente coordinazione tra gli uffici interessati (Stato/Comune/direzione dei lavori) non possono di certo essere opposti all’espropriato;

- che di conseguenza per l’anticipata immissione in possesso fa stato il 1°.7.2008;

- che dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);

- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede, salvo accordo tra le parti.



 

 

 

richiamati                        gli art. 9 ss Lstr. e 20ss Lespr.

 

dichiara

e pronuncia           1.     Le opposizioni all’espropriazione ed all’anticipata immissione in possesso sono respinte.

                                2.     L’anticipata immissione in possesso è autorizzata a far tempo dal 1°.7.2008 ed è immediatamente esecutiva.

                                       

                                3.     La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 600.- sono a carico dell’ente espropriante.

                                       

                                4.     Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                       

                                5.     Intimazione a:

 

-   

- __________

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco