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Incarto n.
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Lugano 17 ottobre 2008 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale dipendente da approvazione dei progetti stradali promossa da
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ISEP 1 rappr. dal Dipartimento del territorio, RA 1
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contro |
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Comunione ereditaria __________, composta da: - __________ - __________ - __________ - __________
ed
ora il solo rappr. dall’avv. __________ |
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nell'ambito delle opere di posa di moderazioni del traffico e di formazione di marciapiedi sulla strada cantonale S 106.2 Morbio Superiore - Cabbio - Roncapiano nel Comune di __________, tratto dal centro paese al cimitero,
relativamente al mapp. no. 555 RFD di __________, |
ed ora sulle opposizioni all’espropriazione ed all’anticipata immissione in possesso,
considerato in fatto ed in diritto
- che lo Stato del Cantone Ticino intende procedere
alla posa di moderazioni del traffico ed alla formazione di nuovi marciapiedi
sulla strada cantonale che attraversa il Comune di __________, lungo il tratto
tra il centro del paese ed il cimitero;
- che la realizzazione delle opere comporta l’espropriazione parziale,
rispettivamente l’occupazione temporanea, di alcune proprietà confinanti;
- che tra queste ultime si annovera, in particolare, il mapp. no. 555 ubicato
di fronte alla chiesetta di __________ ed intestato, secondo le risultanze del
RF, ad __________. Il fondo è coinvolto nell’intervento nella misura in cui è
destinato ad accogliere un tratto del nuovo marciapiede ed uno slargo adibito a
punto panoramico verso la valle. A tal fine ne è chiesta l’espropriazione in
ragione di mq 133 e l’occupazione temporanea in ragione di mq 139 contro
versamento di un’indennità di fr. 10.- il mq rispettivamente di fr. 0.20 il mq;
- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr.) e 20
ss della Legge di espropriazione (Lespr.), il progetto e gli atti di
espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007;
- che, appianata l’unica obiezione al progetto pervenuta tempestivamente, il
procedimento espropriativo è stato risolto in forma privata con quasi tutti i
proprietari avendo questi sottoscritto una dichiarazione di accettazione
incondizionata delle tabelle di espropriazione;
- che, per quanto concerne il mapp. no. 555, nei termini di legge non è stata inoltrata
alcuna obiezione al progetto né rivendicazioni di natura espropriativa;
- che il progetto è stato approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del
23.10.2007 (art. 23 cpv. 1 Lstr.);
- che con successivo scritto del 14.1.2008 __________ si è opposto
all’espropriazione dichiarandosi contrario alla formazione del punto panoramico
e chiedendo di inserire un accesso al terreno;
- che il 19.2.2008 lo Stato del Cantone Ticino ha trasmesso l’incarto a questo
Tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr.);
- che con ulteriore scritto del 22.2.2008 l’ente espropriante ha sollecitato
l’anticipata immissione in possesso per il mapp. no. 555, domanda alla quale __________
si è opposto;
- che in data 18.4.2008 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio; in
tale occasione __________ ha confermato le sue opposizioni;
- che, stando agli accertamenti effettuati da questo Tribunale, Iginio ___________
è deceduto il 30.12.1986 lasciando eredi i figli __________, __________, __________
e __________ (cfr. estratto dell’atto di morte 31.7.2008 e certificato
ereditario 3.9.2008).
Mediante contratto di divisione ereditaria stipulato nel 1989 il mapp. no. 555
di __________ è stato assegnato a __________ che, quale contropartita ed a
completa tacitazione dei fratelli, ha versato l’importo di fr. 21.200.- (cfr.
contratto di divisione ereditaria e dichiarazioni degli eredi).
- che sebbene la successione e la conseguente divisione ereditaria non siano (purtroppo)
mai state iscritte a RF, preso atto della documentazione prodotta, questo
Tribunale reputa che __________ abbia sufficientemente comprovato la sua legittimazione
quantomeno in procedura; la volontà dei fratelli di disinteressarsi del fondo
risulta infatti chiaramente e ciò non può che essere interpretato, secondo il principio
della buona fede, come disinteressamento anche della presente procedura
espropriativa;
- che tuttavia è palesemente necessario che egli formalizzi al più presto la
propria qualità di proprietario unico con l’iscrizione a RF del trapasso di
proprietà per successione e, a seguire, per divisione ereditaria; basti dire in
merito che, in assenza di dette iscrizioni, oggi egli non può disporre del (proprio)
fondo (art. 656 cpv. 2 CC);
- che stando alle nuove normative della Legge sulle strade, entrate in vigore
il 1°.1.2007, la costruzione di opere stradali cantonali che comportano
espropriazioni si svolge secondo la procedura di approvazione dei progetti che ha
inizio con la pubblicazione del progetto e degli atti di espropriazione, e
l’invio degli avvisi personali ai titolari dei diritti espropriandi (art. 18 e
19 Lstr.);
- che le opposizioni al progetto devono essere presentate entro il termine di
pubblicazione degli atti con l’indicazione del motivo di contrasto con il
diritto applicabile, pena l’esclusione dal seguito della procedura (art. 20
cpv. 1, 2 e 3 Lstr.);
- che entro lo stesso termine devono pure essere sollevate tutte le obiezioni e
le pretese di natura espropriativa (art. 21 cpv. 1 Lstr.);
- che, all’occorrenza previo esperimento di conciliazione (art. 22 Lstr.), il
Consiglio di Stato approva il progetto stradale decidendo simultaneamente sulle
opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani
(art. 23 cpv. 1 Lstr.). La sua decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni (art. 25 Lstr.);
- che se l’acquisto dei sedimi necessari all’esecuzione dell’opera non avviene
in via amichevole nella predetta fase di approvazione, dopo la crescita in
giudicato della risoluzione del Consiglio di Stato il Dipartimento trasmette gli
atti al Tribunale di espropriazione dinanzi al quale sono discusse solo le
pretese annunciate (art. 26 cpv. 1 e 2 Lstr.);
- che in concreto, previa picchettazione (cfr. doc. fotografica), il progetto e
gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 18.5 al 18.6.2007.
L’avviso di pubblicazione è stato esposto all’albo comunale ed è comparso sul
foglio ufficiale 40/2007 del 18.5.2007 con la diffida a notificare in forma
scritta entro il termine di pubblicazione le opposizioni, le domande di
modifica dei piani, le domande di ampliamento e le pretese di indennità, e con il
richiamo degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr.. Il tutto conformemente all’art. 18
Lstr.;
- che nello stesso avviso di pubblicazione figurava pure l’avvertenza che le
opposizioni, le domande e pretese tardive sarebbero state, di principio,
escluse dal seguito della procedura;
- che un avviso personale è stato notificato a tutti gli espropriati;
- di conseguenza l’opposizione all’espropriazione, sollevata per la prima volta
da __________ con scritto del 14.1.2008, è manifestamente tardiva e quindi
irricevibile;
- che a prescindere da queste considerazioni di ordine formale l’opposizione è
comunque inammissibile per i seguenti motivi;
- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di
proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio
di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al
perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente
privati e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento
dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes,
1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif,
1984, vol. II, p. 727);
- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. l’espropriato ha facoltà di opporsi
all’espropriazione. Tale facoltà è tuttavia affievolita quando la pubblica
utilità dell’opera per la quale si procede all’espropriazione è già stata
riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR
(art. 40 cpv. 2 LALPT). Infatti, in tale evenienza, il giudice non è
confrontato con la sola presunzione derivante dall’art. 2 Lespr. bensì con una
certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è
più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica (Hess/Weibel, op.
cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RtiD I-2006 no. 24);
- che __________ si oppone, in particolare, alla formazione del punto panoramico
asserendo che quest’ultimo non è mai stato oggetto di discussione;
- che la censura verte sulla pubblica utilità dell’opera e quindi non può
essere accolta;
- che difatti i sedimi posti di fronte alla chiesetta di __________, a valle
della strada cantonale, tra cui anche il mapp. no. 555, sono stati esclusi
dalla zona edificabile e contrassegnati con una fascia qualificata come “punti
di vista principali” con il PR approvato il 2.3.1993 (cfr. piano delle zone). Con
una variante approvata il 16.4.2003 nella stessa zona sono stati inseriti un
nuovo tratto di marciapiede e, all’altezza del mapp. no. 555, uno slargo da
adibire a punto panoramico (cfr. piano; risoluzione di approvazione 16.4.2003);
- che né il PR del 1993 né la variante del 2003 sono stati impugnati con
riferimento al mapp. no. 555 (cfr. risoluzioni di approvazione);
- che le opere sono quindi di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art.
40 cpv. 2 LALPT);
- che la presunzione di pubblica utilità si estende anche ai piani costruttivi
dell’opera (cfr. RDAT I-1993 no. 49);
- che di conseguenza in questa sede la pubblica utilità e la proporzionalità
dell’opera non possono essere rimesse in discussione, il tema essendo già stato
definitivamente risolto con l’approvazione degli atti pianificatori;
- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in
sede di applicazione concreta ma soltanto a condizione che, all’atto di
adozione del piano, l’interessato non abbia potuto recepire le restrizioni
imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze
che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II
337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re
L.);
- che in concreto nessuno dei requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame
del PR risulta adempiuto. In effetti la variante è di recentissima approvazione
e non vi è motivo di ritenere che nell’ambito della procedura di approvazione
l’interessato non abbia potuto cogliere e/o contestare la natura e lo scopo
delle restrizioni imposte sul fondo, così come non risulta che, da allora, le
circostanze siano cambiate in modo sostanziale. Prova ne sia l’esecuzione
stessa delle opere in attuazione del PR;
- che giusta l’art. 26 cpv. 3 Lstr. l’anticipata immissione in possesso può
essere autorizzata già sulla base della decisione di approvazione del progetto
definitivo cresciuta in giudicato. Stando a tale normativa l’ente espropriante non
è tenuto a dimostrare l’urgenza del provvedimento, essendo presunto che un ritardo
nell’inizio dei lavori comporterebbe un pregiudizio significativo. Per il resto
si applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.;
- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti;
- che infatti la risoluzione di approvazione del progetto emessa dal Consiglio
di Stato il 23.10.2007 è cresciuta in giudicato;
- che l’opposizione all’espropriazione è respinta in questa sede;
- che dal canto suo l’opponente non ha dimostrato né reso verosimile che il suo
interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di
quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;
- che, d’altra parte, la misura non provoca danni irreparabili all’espropriato,
requisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il
ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la
superficie esproprianda e costituita da semplice sedime prativo inedificabile;
- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà
preclusa la possibilità di procedere all’estimo;
- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere
respinta;
- che i lavori, la cui esecuzione è delegata al Comune di __________ (cfr.
lettera 9.9.2008 della sezione amministrativa immobiliare), sono già in corso;
- che, sebbene questo Tribunale non si fosse ancora pronunciato in merito alla
domanda di anticipata immissione in possesso, di fatto i lavori sono iniziati
anche sul mapp. no. 555 che è stato occupato a partire dall’inizio del mese di
luglio 2008 (cfr. corrispondenza agli atti e in particolare lettera 16.9.2008 ing.
__________);
- che tale circostanza non può essere ignorata poiché altrimenti sarebbe
violato il diritto alla piena indennità (art. 9 Lespr.) e, in particolare, il
principio secondo cui quando il sedime è occupato prima della decisione di
estimo l’indennità dev’essere completata con gli interessi al saggio usuale
(art. 52 cpv. 3 Lespr.). Una mancata o carente coordinazione tra gli uffici
interessati (Stato/Comune/direzione dei lavori) non possono di certo essere
opposti all’espropriato;
- che di conseguenza per l’anticipata immissione in possesso fa stato il
1°.7.2008;
- che dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio
usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);
- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede, salvo
accordo tra le parti.
richiamati gli art. 9 ss Lstr. e 20ss Lespr.
dichiara
e pronuncia 1. Le opposizioni all’espropriazione ed
all’anticipata immissione in possesso sono respinte.
2. L’anticipata immissione in possesso è autorizzata a far tempo dal 1°.7.2008 ed è immediatamente esecutiva.
3. La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 600.- sono a carico dell’ente espropriante.
4. Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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- - __________
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco