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Incarto n.
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Lugano 28 maggio 2008 |
Decisione In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti ing. Luciano Sulmoni |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
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ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1
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contro |
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COCE
1 composta da: tutti rappr. dal sig. RA 4
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nell'ambito delle opere di realizzazione di un nuovo marciapiede su Via __________ e la sistemazione dell'incrocio con Via __________ nel territorio dei Comuni di __________ e __________,
relativamente al mapp. no. 108 RFD di __________, |
ed ora sull’opposizione all’anticipata immissione in possesso,
considerato in fatto ed in diritto
- che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ai lavori di sistemazione di Via __________, strada che si estende tra i Comuni di __________
e __________. L’intervento, che implica espropriazioni varie, comprende la
costruzione di un nuovo marciapiede, la posa di un dosso e di un’isola
spartitraffico in prossimità dell’area scolastica e l’inserimento di una
banchina all’incrocio con Via __________ /Via __________;
- che, in applicazione degli art. 16 ss della Legge sulle strade (Lstr.) e 20
ss della Legge di espropriazione (Lespr.), il progetto e gli atti di esproprio
sono stati pubblicati dal 7.9 all’8.10.2007 previo invio di un avviso personale
ai proprietari coinvolti;
- che, stando alle tabelle pubblicate, il mapp. no. 108 di __________ è espropriato
definitivamente in ragione di mq 101 ed è occupato temporaneamente per mq 146
contro versamento di un’indennità di fr. 300.- il mq, rispettivamente di fr.
0.50 il mq;
- che con scritto 8.10.2007 i comproprietari, senza opporsi all’espropriazione,
hanno rivendicato un’indennità di fr. 600.- il mq; essi hanno inoltre sollecitato
il ripristino dell’accesso veicolare e la costruzione di un muro di sostegno in
luogo della prevista scarpata;
- che con risoluzione del 27.2.2008, cresciuta incontestata in giudicato, il
Consiglio di Stato ha approvato il progetto così come pubblicato (art. 23 cpv.
1 Lstr.). Con riferimento al mapp. no. 108 in particolare, l’esecutivo ha rilevato che per quanto riguarda l’accesso la domanda dei proprietari risulta già
soddisfatta mentre la costruzione di un muro di sostegno non appare
giustificata da alcun motivo tecnico-strutturale o di sicurezza;
- che con scritto 17.4.2009 l’ente espropriante ha chiesto l’anticipata
immissione in possesso, domanda alla quale gli espropriati si sono opposti
negando che l’esecuzione dell’opera sia urgente (lettera del 29.4.2008);
- che il 19.5.2008 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio; in tale
occasione l’opposizione è stata confermata;
- che stando alle nuove normative della Legge sulle strade, entrate in vigore
il 1°.1.2007, la costruzione di opere stradali cantonali che comportano
espropriazioni è soggetta alla procedura di approvazione dei progetti (art. 18 –
21 Lstr.);
- che il progetto è approvato dal Consiglio di Stato la cui risoluzione è
impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30
giorni (art. 22, 23 e 25 Lstr.);
- che se l’acquisto dei sedimi necessari all’esecuzione dell’opera non avviene
in via amichevole nella fase di approvazione, dopo la crescita in giudicato
della risoluzione del Consiglio di Stato il Dipartimento trasmette gli atti al
Tribunale di espropriazione dinanzi al quale sono discusse solo le pretese
annunciate (art. 26 cpv. 1 e 2 Lstr.);
- che giusta l’art. 26 cpv. 3 Lstr. il Tribunale di espropriazione può
autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della decisione di
approvazione del progetto stradale cresciuta in giudicato. Si presume che,
senza l’anticipata immissione in possesso, l’espropriante subirebbe un
significativo pregiudizio. Per il resto si applicano gli art. 51, 52 e 53
Lespr.;
- che, stando a tale normativa, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 51
cpv. 1 Lespr., l’ente espropriante non è quindi tenuto a dimostrare l’urgenza
del provvedimento, la stessa essendo presunta per legge (cfr. Messaggio
5361 dell’11.2.2003 sulla Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica
della Legge edilizia cantonale del 13.3.1991, della Legge sulle strade del
23.3.1983, della Legge cantonale sulle foreste del 21.4.1998 e della Legge
sulle funi metalliche del 3.12.1912, ad art. 26 Lstr.; Rapporto parziale
2 del 23.3.2006, ad art. 26 Lstr.; Socchi, Commento alla nuova Legge sul
coordinamento delle procedure e alla revisione della Legge sulle strade, in
RtiD I-2007 p. 275 ss, 339);
- che in concreto i requisiti per l’ottenimento dell’anticipata immissione in
possesso sono adempiuti;
- che infatti, come già rilevato, la risoluzione di approvazione del progetto
emessa dal Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato;
- che la misura non provoca danni irreparabili agli espropriati (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94), la superficie
esproprianda essendo costituita da semplice sedime prativo;
- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà
preclusa la possibilità di procedere all’estimo;
- che d’altronde gli opponenti, unici proprietari ad aver negato l’anticipata immissione
in possesso, non si sono opposti all’espropriazione né si sono avvalsi di
validi argomenti che dimostrino che il loro interesse privato al mantenimento
del possesso meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla
puntuale esecuzione dell’opera;
- che quest’ultima, peraltro, è già in corso di esecuzione;
- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere
respinta;
- che comunque dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi
al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);
- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede;
per i quali motivi,
richiamati gli art. 18 ss Lstr. e 20 ss Lespr.
dichiara
e pronuncia 1. L’opposizione è respinta.
2. L’anticipata immissione in possesso del mapp. no. 108 è autorizzata a far tempo dalla data del presente giudizio. Essa è immediatamente esecutiva.
3. La tassa di giustizia e le spese per il
presente giudizio in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante.
4. Contro
la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco