statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
|
|
ISEP 1 rappr. dal RA 1
|
|
|
contro |
|
|
COES 2
|
|
|
concernente la formazione del marciapiede e la messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale __________ - __________, nel Comune di __________ (ora Comune __________) su Via __________ in zona abitato,
relativamente al mapp. no. 1184 RFD di __________), |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
-
che lo ISEP 1 ha risolto di procedere ad una serie di interventi lungo la strada cantonale che attraversa
l’abitato di __________ allo scopo di migliorare la sicurezza dell’utenza
pedonale nell’attraversamento della carreggiata e di garantire nel contempo la
continuità dei camminamenti pedonali anche a valle della strada dove sono
ubicate alcune importanti strutture d’interesse pubblico;
-
che, in applicazione degli art. 16
ss della Legge sulle strade (Lstr) e degli art. 20 ss della Legge di
espropriazione (Lespr), il progetto e gli atti di espropriazione sono stati
pubblicati dal 30.3 al 28.4.2009;
-
che entro i termini di legge sono
pervenute due opposizioni, una delle quali interposta il 21.4.2009 da COES 2
proprietario del mapp. no. 1184. All’altezza di questo fondo il progetto
prevede la formazione di un marciapiede la cui esecuzione implica l’espropriazione
di 4 mq e l’occupazione temporanea di 8 mq della particella per le quali è offerta,
rispettivamente, un’indennità di fr. 50.- il mq e di fr. 10.- a corpo. Il
proprietario si è limitato a contestare l’intervento espropriativo argomentando
che il sedime interessato è utilizzato come posteggio esterno e ne ha chiesto
la sostituzione con un posto auto sulla part. no. 1182 anch’essa di sua
proprietà;
-
che il Consiglio di Stato ha
approvato il progetto e respinto nel contempo le suddette opposizioni con
risoluzione del 16.9.2009 cresciuta incontestata in giudicato;
-
che l’incarto è quindi stato
trasmesso a questo tribunale per i suoi incombenti (art. 26 cpv. 2 Lstr);
-
che con istanza 19.11.2009 l’ente
espropriante ha chiesto l’anticipata immissione in possesso dal 1°.3.2010,
provvedimento che l’espropriato ha autorizzato con scritto del 3.2.2010;
-
che all’udienza di conciliazione del
21.4.2010 l’espropriato ha dichiarato di accettare le indennità offerte nella
tabella pubblicata, ma ha rivendicato in aggiunta un risarcimento di fr.
60/80'000.- a titolo di svalutazione della proprietà per la perdita di un
posteggio;
-
che l’adesione alle offerte di
indennità per l’espropriazione parziale e l’occupazione temporanea di cui alla
tabella di espropriazione, risultante dal verbale di udienza del 21.4.2010,
costituisce accordo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. Da decidere resta quindi
unicamente la domanda di indennizzo per titolo di svalutazione;
-
che le pretese d’indennità devono
essere inoltrate entro il termine di pubblicazione degli atti (art. 24 cpv. 2
let. d Lespr);
-
che in concreto la domanda è stata
presentata solo all’udienza di conciliazione del 21.4.2010 ed è quindi manifestamente
tardiva;
-
che una pretesa tardiva è
ricevibile a condizione che siano adempiuti i requisiti posti dall’art. 32
Lespr, ciò che non è il caso nella fattispecie in esame. Infatti, l’opposizione
interposta dall’espropriato dimostra come egli fosse perfettamente in grado di
valutare l’incidenza dell’intervento sul mapp. no. 1184; perciò egli avrebbe
potuto (e dovuto) manifestare nel contempo, almeno in via cautelativa o
subordinata, anche la volontà di ottenere un risarcimento per la perdita del
posteggio qualora la sua opposizione non fosse stata accolta;
-
che tanto meno la domanda può essere
valutata d’ufficio non essendo riconducibile ad un diritto accertato nella
tabella o altrimenti notorio (art. 30 Lespr);
-
che pertanto la pretesa
d’indennità per titolo di svalutazione è irricevibile;
-
che a prescindere dalle
considerazioni che precedono essa è comunque anche infondata nel merito;
-
che il sacrificio di posteggi o di
aree destinate a posteggio è indennizzabile sulla base dell’art. 11 let b Lespr
solo a condizione che i posti auto soppressi in seguito all’espropriazione non
fossero abusivi od oggetto di una concessione precaria (TRAM 50.2005.11-12
del 19.2.2007, 50.2005.25 del 1°.12.2006) e purché presentassero almeno le
dimensioni minime prescritte;
-
che in concreto l’area utilizzata
come posteggio è costituita da una striscia irregolare posta a margine della
strada cantonale lungo il muro dell’abitazione al mapp. no. 1184; essa ha una
larghezza variabile da un massimo di ca. m 2.40 ad un minimo di ca. cm 60 ed
una lunghezza di ca. m 5.80 (cfr. documentazione fotografica; piani);
-
che il posteggio non vi è mai stato
formalmente autorizzato. Inoltre, palesemente, il sedime non ha le misure
minime per poter essere destinato a parcheggio e neppure offre lo spazio minimo
affinché le manovre non siano d’intralcio alla circolazione sulla strada
cantonale (cfr. Norma VSS 640 291a, tav. 2 p. 11 ). Il posto auto litigioso è
dunque ben lungi dall’essere conforme
-
che di conseguenza la situazione
non è tutelabile dal profilo espropriativo;
-
che la tassa di giustizia e le
spese del presente giudizio sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv.
1 Lespr). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e
pertanto non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. La richiesta di indennità per titolo di svalutazione
è respinta.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco