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Incarto n.
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Lugano 12 novembre 2013 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli arch. Lucia Montorfani Giovanzana |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione progetti definitivi promossa da
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ISEP 1 rappr. dal RA 1
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contro |
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COES 3 rappr. dall’ RA 3 __________
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in relazione alla formazione del nuovo percorso ciclabile-pedonale __________, nel territorio dei Comuni di __________ e __________,
relativamente al mapp. no. 268 RFD di __________, |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.
Lo Stato del Cantone Ticino ha
promosso la costruzione di una passeggiata pedonale-ciclabile lungo il lago __________,
tra la località __________ nel Comune di __________ e quella di __________ nel
Comune di __________. L’opera, la cui esecuzione comporta espropriazioni varie,
è prevista dal Piano dei trasporti del __________ e dal Piano direttore
cantonale. Il tracciato della nuova passeggiata si sviluppa su terra e su
passerella parallelo alla linea ferroviaria __________; esso ha una lunghezza
di 576 m, una larghezza di 3 m ed è completato con due banchine laterali di 30 cm. Il credito di costruzione ammonta a fr. 3'800'000.- e rientra nel credito stanziato con
decreto legislativo del 18.9.2001 per la progettazione delle opere prioritarie
di 1a fase del Piano dei trasporti del __________.
Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati nel periodo dal
29.2 al 29.3.2008 in applicazione della Legge sulle strade (Lstr) e della Legge
di espropriazione (Lespr).
Tra le proprietà coinvolte figura il mapp. no. 268 di __________ appartenente a
COES 3, fondo del quale la tabella prevede l’espropriazione totale contro
versamento di un’indennità di fr. 20.- il mq.
Con memoria del 31.3.2008 il proprietario ha interposto opposizione al progetto
ed all’espropriazione, ha chiesto una modifica dei piani e notificato una
pretesa di indennizzo di fr. 1'000.- il mq.
Il Consiglio di Stato ha approvato il progetto con risoluzione del 25.8.2009
respingendo contestualmente l’opposizione e la domanda di modifica dei piani
dell’espropriato. Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato. Gli
atti sono poi stati trasmessi a questo Tribunale per i suoi incombenti a norma
dell’art. 26 Lstr.
L’espropriato ha autorizzato l’anticipata immissione in possesso a far tempo
dal 17.5.2010.
L’udienza di conciliazione si è svolta il 24.9.2010 con esito infruttuoso,
seguita da un sopralluogo il 18.10.2010. Terminata l’istruttoria, e ad opera
eseguita, le parti sono comparse all’udienza finale del 24.9.2013 per
riconfermarsi nelle rispettive tesi e domande.
2.
Il mapp. no. 268 di __________ (mq
407) è una striscia di terreno pianeggiante e di larghezza irregolare ubicato
in località __________, lungo la riva del lago, a lato della linea ferroviaria __________
(mapp. no. 156). Il fondo, fino a prima dell’inizio dei lavori di costruzione
della passeggiata, era in stato di completo abbandono, invaso da vegetazione
incolta e canneti (cfr. documentazione fotografica a futura memoria del gennaio
2009 del dott. __________, foto no. 9-11). Nella parte più ampia esiste una
darsena scoperta le cui pareti sono costituite da muri a secco fatiscenti. Quello
settentrionale è stato ripristinato con massi ciclopici (cfr. verbale del
18.10.2010 ed annessa documentazione fotografica) sulla base di una licenza
edilizia rilasciata il 9.8.2010, ambito nel quale il Cantone, oltre ad ordinare
al proprietario di mantenere e preservare l’esistente canneto protetto giusta
l’art. 21 LPN, ha posto la condizione che gli interventi di risanamento e
ripristino dei muri perimetrali della darsena fossero limitati al minimo
indispensabile e non si traducessero in alcun caso nel loro completo
rifacimento. Unitamente alla licenza edilizia il Cantone ha rilasciato una
concessione per l’uso del demanio cantonale, e meglio per la sistemazione e il
mantenimento della darsena per un periodo di 20 anni (doc. 2B; concessione n.
2.095.0460).
La particella è priva di accesso veicolare; l’unico adito giuridicamente
garantito da una servitù iscritta nel RF, risalente al 1940, è un passaggio
pedonale dalla soprastante strada cantonale (mapp. no. 155) attraverso i mapp.
no. 156 e 1166. Secondo quanto ha dichiarato l’espropriato, di fatto è però
utilizzato, ormai da tempo, un sentiero lungo la riva a partire dal mapp. no.
269 (__________), terreno il cui attraversamento è sempre stato tollerato dai
precedenti proprietari e non ha mai generato obiezioni neppure da parte del
Cantone che lo ha acquisito nel 1995.
Il vigente Piano regolatore di __________, approvato il 17.12.2002, assegna il
mapp. no. 268 al territorio senza destinazione specifica.
3.
L’espropriazione formale soggiace al
versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a compensazione di tutti
i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla
limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è finalizzata a restituirgli le
condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo,
senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). Essa è valutata al giorno dell’anticipata
immissione in possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di
estimo (art. 19 Lespr).
L’indennità comprende l’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11
let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un
qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nell’ambito di una libera
transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr,
Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).
Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore
venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul
confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe
al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF
122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no.
52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è
richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a
paragone: di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di
urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante
opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da compravendite
isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti
influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19
no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono
risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al
di sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di
vendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 88).
Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo
espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib
321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del
deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli
aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente
espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).
Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è
vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).
4.
Nella fattispecie in esame
l’indennità è valutata al 17.5.2010, data per la quale è stata autorizzata
l’anticipata immissione in possesso. Posto che il mapp. no. 268 è
inedificabile, l’estimo deve fondarsi sui prezzi
soluti per terreni ubicati al di fuori della zona edificabile. L’indagine
esperita a tal fine dal Tribunale copre all’incirca un decennio ed include
anche le transazioni stipulate in altri Comuni affacciati sul golfo di __________.
In tal modo sono stati reperiti i seguenti dati:
Comune di __________
|
mapp. nr. |
mq |
ubicazione |
fr./mq. |
Iscrizione a RF |
|
1743 |
110 |
|
50.- |
28.08.2000 |
|
421, 451, 457 |
2’596 |
|
2.31 |
09.03.2000 |
|
741, 751 |
251 (esproprio) |
|
30.- |
14.03.2002 |
|
12 |
4’502 |
|
55.53 |
04.11.2002 |
|
65, 206 |
9’372 |
|
108.87 |
03.10.2005 |
|
461, 921, 982 |
2’790 |
|
0.72 |
12.10.2006 |
|
247 |
2’626 |
|
0.23 |
13.07.2006 |
|
1397 |
4’500 |
|
3.09 |
13.07.2006 |
|
1141 |
705 |
|
18.44 |
03.04.2007 |
|
547, 548 |
2’548 |
|
153.06 |
29.01.2008 |
|
199 |
3’895 |
|
1.28 |
15.06.2010 |
I suddetti fondi sono tutti ubicati in collina o comunque ad una certa distanza
dal lago. Dall’elenco vanno esclusi i prezzi minimi stipulati tra parenti
stretti (mapp. no. 247, 1397), rispettivamente per terreni assegnati alla zona
boschiva o comunque a carattere prevalentemente boscato (mapp. no. 421/451/457,
461/921/982, 199). A quest’ultima tipologia appartiene invero anche il mapp.
no. 1141, il cui prezzo – di gran lunga superiore sia ai valori minimi
accertati che a quelli normalmente attribuiti ai sedimi boschivi – pare
influenzato da un certo interesse soggettivo dell’acquirente, il quale ha
comperato anche i confinanti mapp. no. 1871 e 1142 entrambi edificati. Prive di
rilevanza ai fini dell’estimo sono inoltre le transazioni riguardanti terreni
già edificati al momento dell’acquisto (mapp. no. 12 e 206 quest’ultimo
acquistato con la part. no. 65 di natura boschiva), o situati a cavallo della
zona edificabile (mapp. no. 547 e 548, il secondo è oggi edificato).
Nelle due transazioni rimanenti è intervenuto il Cantone, rispettivamente quale
acquirente di una striscia del mapp. no. 1743 servita per un allargamento stradale,
e quale ente espropriante (mapp. no. 741 e 751) nel contesto della costruzione
della rotonda in zona __________ (TE inc. no. 47/99). Il valore medio corrisposto
per le superficie è di fr. 40.- il mq.
Comune di __________
|
mapp. nr. |
mq |
ubicazione |
fr./mq. |
Iscrizione a RF |
|
630 |
1’104 |
|
8.- |
15.03.2000 |
|
458 |
1’757 |
|
25.79 |
25.06.2001 |
|
453 |
1’555 |
|
9.- |
11.01.2001 |
|
419 |
1’202 |
|
20.80 |
29.04.2002 |
|
348 |
3’238 |
|
6.18 |
22.06.2004 |
|
890 (ora estinto) |
2’321 |
|
4.31 |
13.10.2004 |
|
607 |
4’409 |
|
6.80 |
02.10.2006 |
|
476 |
11’101 |
|
9.82 |
30.05.2006 |
|
470 |
1’962 |
|
9.73 |
29.11.2006 |
Le particelle sono quasi tutte situate nel territorio meridionale del comune, tra
la strada della __________ e la __________. Alcune sono state acquistate da chi
già era proprietario di fondi confinanti edificati (mapp. no. 458, 419, 348),
sicché anche in questo caso le transazioni sono poco significative poiché
verosimilmente influenzate da fattori soggettivi. Tolte poi le superfici
boschive (mapp. no. 630, 453) ed il prezzo minimo (mapp. no. 890), restano tre
transazioni (mapp. no. 607, 476, 470) il cui valore medio raggiunge all’incirca
fr. 9.- il mq
Comune di __________
|
mapp. nr. |
mq |
ubicazione |
fr./mq. |
Iscrizione a RF |
|
256 |
2’344 |
|
0.99 |
17.05.2001 |
|
1590 |
1’584 |
|
6.31 |
05.06.2001 |
|
2169 |
97 (esproprio) |
|
20.- |
22.12.2003 |
|
350 |
3’620 |
|
2.- |
06.02.2003 |
|
6 |
1’265 |
|
7.11 |
03.02.2004 |
|
228 |
212 |
|
70.75 |
22.09.2005 |
|
666 |
1’308 |
|
11.47 |
14.07.2005 |
|
239 |
1’350 |
|
18.52 |
13.07.2006 |
|
134 |
3’152 |
|
1.90 |
14.09.2006 |
|
952, 961 |
17’155 |
|
2.51 |
06.12.2006 |
|
830 |
4’129 |
|
7.27 |
20.07.2006 |
|
257 |
1’325 |
|
20.- |
30.08.2006 |
|
1566 |
792 |
|
75.76 |
31.03.2006 |
|
1859 |
967 |
|
139.61 |
15.03.2007 |
|
1649 |
454 |
|
22.03 |
20.02.2007 |
|
1216 (ora estinto) |
2’739 |
__________ |
29.21 |
03.04.2008 |
Le proprietà sono per lo più costituite da superfici boschive, salvo il mapp.
no. 1859 occupato da un rustico e un diroccato. Alcune si distinguono perché
ubicate nella fascia immediatamente a monte della strada litoranea (mapp. no.
1590, 830, 1566, 1216), mentre le altre sono tutte situate in località
collinari sui due versanti della __________ e fin sul __________. Gli importi più alti sono stati pagati da privati che
già erano proprietari di fondi contermini edificati (mapp. no. 228, 1566). Per
il resto i prezzi non superano i 30.- fr. il mq.
Comune di __________
|
mapp. nr. |
mq |
ubicazione |
fr./mq. |
Iscrizione a RF |
|
68 |
741 |
|
250.- |
25.06.2008 |
|
55 |
4’373 |
|
0.46 |
22.04.2008 |
|
45 |
2’092 |
|
0.72 |
24.02.2009 |
I mapp. no. 55 e 45 sono parte del comprensorio forestale collinare. Il mapp.
no. 68 è anch’esso assegnato alla zona boschiva ma è ubicato direttamente a
lago, lungo la strada cantonale __________, sul confine tra __________ e __________.
5. 5.1. I fondi elencati sopra, già
solo per l’ubicazione, appartengono quasi tutti a realtà territoriali molto
diverse sia tra loro che rispetto a quella in esame. La sola eccezione è data dal mapp. no. 68 di __________
che, come la proprietà __________, è rivierasco. Questa peculiarità pone
entrambi i terreni tra gli oggetti particolari e assai rari sul mercato
immobiliare, il cui pregio fondamentale è di offrire un accesso diretto al lago,
sia pure solo a fini ricreativi. Ambedue le particelle sottostanno inoltre alle normative federali che sanciscono il principio
della salvaguardia e valorizzazione delle rive dei laghi e della vegetazione
che vi è a dimora (art. 3 cpv. 2 let. c, d LPT; art. 18 cpv. 1bis, 21 cpv. 1
LPN; cfr. inoltre piano direttore cantonale, scheda P7 del 2.4.2012 dato
acquisito). La transazione merita
pertanto una certa attenzione.
Il mapp. no. 68 è una comproprietà,
alcuni titolari della quale sono comproprietari, peraltro, della proprietà per
piani al mapp. no. 1819, fondo situato sull’altro lato della strada, quasi
prospiciente, ma nella sezione di___________. Il terreno, di conformazione
allungata, è delimitato verso la strada da una siepe, oltre la quale, ad una
quota inferiore rispetto alla strada, si estende una fascia prativa
pianeggiante, abbastanza spaziosa, con qualche albero ad alto fusto; la riva
vera e propria è sorretta da un muro dotato di due pontili; rivolto verso nord-ovest,
esso è ben soleggiato e comodamente accessibile. In sostanza si tratta di un
terreno gradevole che offre ai comproprietari il privilegio di usufruire di
un’area direttamente a lago per lo svago e la balneazione.
La transazione che ha interessato la particella nel 2008 ha per oggetto una quota di comproprietà di 140/741, unitamente alla quale l’acquirente ha
comperato, dietro pagamento di fr. 770'000.-, anche una quota della PPP al
mapp. no. 1819 con diritto esclusivo su un’autorimessa (foglio 5277), nonché il
mapp. no. 1207 di __________, situato a pochi passi di distanza, sul quale
sorge uno stabile abitativo (cfr. d.g. 16072/3 del 25.6.2008). Considerata la
situazione complessiva del mapp. no. 68 ed i vantaggi che offre per la sua
posizione favorevole, l’importo metrico di fr. 250.- pare ragionevole. Ciò che
non si può dire invece del prezzo pagato per altre quote dello stesso fondo (di
70/741 e 60/741), compravendute singolarmente negli anni 1998 e 2012, e per le
quali gli acquirenti – l’uno detentore di altre proprietà nei dintorni e
l’altro di una boa di ancoraggio – hanno entrambi sborsato fr. 60'000.-, pari rispettivamente
a fr. 850.- e fr. 1'000.- il mq (cfr. d.g. 14759 del 10.7.1998, 29333 del
19.12.1012). Si tratta in effetti di importi che, obiettivamente, sono cospicui,
se non addirittura spropositati. E’ vero che disporre di un accesso diretto al
lago è una prerogativa fattuale della quale pochi possono godere, per cui
l’unicità di un tale oggetto determina, per esperienza, una certa rivalutazione
rispetto a quelli situati in altro luogo. Tuttavia un incremento di queste
proporzioni è sintomatico di una sovrastima riconducibile ad interessi spiccatamente
soggettivi che hanno probabilmente indotto gli acquirenti a dimostrare una
maggiore disponibilità nella stipula del prezzo. Dopo tutto il mapp. no. 68 è
sì una proprietà piacevole, ma resta comunque una striscia di terreno inedificata,
inedificabile e direttamente confinante con una strada cantonale trafficata.
5.2. La part. no. 268 è, per quanto riguarda la posizione, tutto sommato
paragonabile al suddetto mapp. no. 68, tenendo conto che è rivolta a sud-est ed
ha quindi un’esposizione migliore, ma è priva di accesso veicolare. Le
immissioni ambientali sono pressoché analoghe dato che, in entrambi i casi, la
strada è soprastante, mentre il rumore proveniente dalla ferrovia, che corre a
lato della proprietà __________, è discontinuo e non comporta disagi degni di
nota. La particella è costituita da una superficie pianeggiante di
conformazione allungata irregolare che si presta senz’altro allo svago ed alla
balneazione, e nella parte più ampia comprende una darsena per un natante. Quest’ultima
è un elemento che caratterizza il terreno sotto il profilo della fruizione
possibile e, pertanto, dev’essere ponderato ai fini dell’estimo, sebbene non si
possa trascurare che la concessione d’uso è stata rilasciata 3 mesi circa dopo
il dies aestimandi, e che un tale impianto singolo si pone in contrasto con gli
obiettivi del Piano direttore cantonale, tendenti, tra l’altro, a riordinare le
infrastrutture a lago concentrando i natanti in impianti di stazionamento
collettivi (cfr. scheda di PD P7 del 2.4.2012 dato acquisito; art. 25 del Regolamento
della legge cantonale d’applicazione alla legge federale sulla navigazione
interna del 31.3.1993 [RCNav]; TRAM
52.2003.232 del 6.2.2004 e rinvii). Di conseguenza questo Tribunale ritiene che
nel mese di maggio del 2010 il valore del mapp. no. 268 non potesse superare
l’importo di fr. 260.- il mq.
L’espropriato afferma che la particella non è da valutare come entità a sé
stante bensì, secondo una visione più ampia, quale importante sfogo a lago
delle proprietà che possiede in collina, in località __________ (mapp. no. 272,
1768, 1851 e 1852). Egli rileva che tali particelle formano un complesso
immobiliare di ca. 38'000 mq, di notevole pregio, per il quale è imminente il
rilascio di un permesso di costruzione. Perciò, a suo avviso, il valore e
l’importanza strategica che la spiaggia avrebbe assunto per le future unità
abitative sarebbero evidenti al punto da giustificare l’indennità rivendicata
di fr. 1'000.- il mq.
Esaminando tali argomenti occorre anzitutto ribadire che la valutazione
dell’indennità deve fondarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente
al momento in cui è stata autorizzata l’anticipata immissione in possesso, e
cioè nel mese di maggio del 2010. In secondo luogo è bene puntualizzare che i
fondi collinari hanno trovato una collocazione pianificatoria definitiva solo
nel 2011 con l’approvazione di una variante di PR che ha istituito un piano di
quartiere all’interno del quale l’edificabilità è circoscritta al mapp. no.
272, unica particella già edificata (cfr. variante concernente la località __________
approvata dal Consiglio di Stato l’11.5.2011 nonché pregressa sentenza del TRAM
90.2003.21-104 del 27.1.2005). Tale azzonamento, intervenuto posteriormente al
dies aestimandi, non interessa in alcun modo il mapp. no. 268, già assegnato al
territorio senza destinazione specifica.
Fatte queste premesse, si rammenta che una connessione funzionale ed economica
tra fondi costituenti un’unica proprietà potrebbe essere ravvisata qualora essi
appartengano ad una medesima impresa o azienda, bastando comunque che la loro
utilizzazione, anche differenziata, sia tesa a raggiungere uno scopo comune;
una tale connessione può inoltre essere presunta quando ne derivi un incremento
del valore dei fondi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 184; Grisel, op. cit., p. 729; DTF 106 Ib 381 c. 3b).
Ora, considerando gli insediamenti ad __________, è possibile che un tempo
esistesse un certo legame tra le proprietà formanti i nuclei collinari e le
zone del lago, di cui si fruiva per necessità o per diletto. E’ anche possibile
che un sentiero attraverso la collina e il bosco collegasse le proprietà __________
con la strada cantonale, dalla quale, grazie al diritto di passo sulle part.
156 e 1166 costituito nel 1940, era dato accesso alla spiaggia; un tragitto,
questo, invero poco agevole, quanto meno perché segnato a tratti da sedime
roccioso e differenze di quota considerevoli. In ogni caso, tale quadro storico
è ampiamente superato non soltanto in ragione della distanza e delle evidenti
barriere fisiche, ma anche perché l’espropriato medesimo ha dichiarato di servirsi
ormai da tempo, indisturbato, di un passaggio attraverso la proprietà __________
(mapp. no. 269) per accedere pedonalmente alla spiaggia: segno evidente che il
sentiero nel bosco – se mai è stato adoperato – è caduto in disuso. Bisogna poi
considerare che l’accesso solitamente utilizzato non è giuridicamente garantito
mediante servitù (cfr. art. 731 cpv. 1 CC) e che neppure è data disponibilità
di un posteggio pubblico o di proprietà dell’espropriato nelle vicinanze. Di
conseguenza mal si comprende come si possa attribuire al mapp. no. 268 una
qualsiasi funzione di servizio rispetto alle proprietà a monte. Si aggiunga poi
che la darsena è regolarmente affittata (cfr. verbale del 24.9.2010, doc.
11A-13A), circostanza che depone a favore di un uso autonomo o comunque non indispensabile
ai fini dello sfruttamento delle proprietà collinari. Infine non è trascurabile
lo stato di abbandono nel quale versava il mapp. no. 268 ancora poco prima
dell’inizio dei lavori pubblici (cfr. consid. 2), poiché contraddice la sua presunta
“importanza strategica”; non è di rilievo, e tanto meno può configurarsi come possibilità
di miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr, l’intenzione esternata dall’espropriato
di sistemare definitivamente il terreno nel contesto dell’edificazione delle
proprietà collinari, poiché nel mese di maggio del 2010 detto progetto edilizio
era ben lungi dall’essere attuabile. In definitiva, quindi, la tesi di una
correlazione funzionale ed economica tra le proprietà collinari ed il mapp. no.
268 non regge.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’indennità per l’esproprio
formale totale del mapp. no. 268 è fissata in fr. 260.- il mq.
6.
L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio
usuale a decorrere dal 17.5.2010 (art. 52 cpv. 3 Lespr). Detto saggio usuale corrisponde,
per decisione del 9.11.2009 del Tribunale amministrativo federale, al tasso
ipotecario di riferimento nei contratti di locazione con effetto dal 1°.1.2010.
Pertanto in concreto sono dovuti i seguenti interessi:
- del 3% dal 17.5.2010 al 1°12.2010
- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011
- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012
- del 2.25% dal 2.6.2012 al 2.9.2013
- del 2% dal 3.9.2013 in poi
7.
La tassa di giustizia e le spese sono interamente a carico dell’ente
espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr). L’espropriato, rappresentato da un legale,
ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta
ed alle difficoltà poste dalla vertenza.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale totale del mapp.
no. 268 RFD di __________ l’ente espropriante verserà all’espropriato
un’indennità di fr. 260.-il mq oltre interessi ai seguenti saggi annui:
- del 3% dal 17.5.2010 al 1°12.2010
- del 2.75% dal 2.12.2010 al 1°.12.2011
- del 2.5% dal 2.12.2011 al 1°.6.2012
- del 2.25% dal 2.6.2012 al 2.9.2013
- del 2% dal 3.9.2013 in poi
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 4'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco