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Incarto n.
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Lugano 22 settembre 2014 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Paolo Barberis arch. Bruno Buzzini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo nella procedura di espropriazione formale successiva a procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da
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ISEP 2 rappr. dal RA 2
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contro |
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COES 1
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in vista delle opere di allargamento della strada comunale al mapp. no. 27 RFD di __________ (Via __________),
relativamente al mapp. no. 15 RFD di __________; |
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1.
Il ISEP 2 ha deciso di procedere ai lavori di allargamento di Via __________
(mapp. no. 27), una strada di servizio ubicata nell’abitato di __________ (MM
04/2011). A tal fine il Consiglio comunale ha dapprima approvato, in data
29.11.2010, un credito di fr. 8'000.- per l’assegnazione di un mandato di
progettazione; in seguito, con risoluzione del 6.6.2011, ha stanziato un credito
di costruzione per l’opera di fr. 130'000.- e nel contempo stabilito il correlato
prelievo di contributi di miglioria in ragione del 70% della spesa. Detta
risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il progetto e gli atti di espropriazioni sono stati pubblicati nel periodo
dal 24.10 al 22.11.2011 in applicazione della Legge sulle strade (Lstr) e della
Legge di espropriazione (Lespr).
Tra le proprietà coinvolte figura il mapp. no. 15 appartenente a COES 1;
l’intervento interessa il lato est della particella ove sono previste l’espropriazione
formale di mq 24 e l’occupazione temporanea di mq 36, superfici per le quali il
Comune ha offerto, rispettivamente, un’indennità metrica di fr. 350.- e di fr.
2.-, oltre a fr. 3'000.- a corpo per la demolizione di una tettoia.
Con tempestiva memoria del 22.11.2011 il proprietario ha interposto opposizione
all’espropriazione e al progetto, e notificato le seguenti pretese: fr. 650.-
il mq per il terreno espropriato, un’ulteriore indennità per titolo di
svalutazione della frazione residua pari al 10% del valore venale e fr. 3'000.-
per la tettoia decurtata con obbligo di ripristino della parte restante oppure
fr. 8'000.- nel caso di demolizione totale del manufatto. L’espropriato ha
chiesto inoltre la ricostruzione del muro perimetrale secondo tipologie
analoghe a quelle attuali e l’esonero dai contributi di miglioria.
Il Municipio ha approvato il progetto stradale con decisione del 18.1.2012
respingendo nel contempo le obiezioni del proprietario. Il conseguente ricorso
presentato da COES 1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del
26.6.2012.
In data 28.9.2012 il Comune ha trasmesso gli atti a questo Tribunale per i suoi
incombenti (art. 26 Lstr).
Le parti sono comparse all’udienza di conciliazione del 22.11.2012 ed al
sopralluogo esperito il 1°.2.2013. L’anticipata immissione in possesso è stata
autorizzata con decreto del 15.3.2013. Sono poi state esperite una udienza di
discussione il 25.6.2013 e il dibattimento finale il 21.1.2014; i relativi
contenuti e le pretese aggiornate dell’espropriato saranno ripresi nel
dettaglio nei considerandi che seguono.
2.Il
mapp. no. 15 (mq 619) di __________, ubicato all’angolo tra Via __________ e
Via __________, è un terreno edificato di forma irregolare, in leggero declivio
da nord verso sud. Sul fondo si ergono una casa di 2 piani fuori terra (sub. A),
attualmente disabitata, con una tettoia sul retro (sub. B), ed un deposito
(sub. C) a sua volta dotato di una tettoia appoggiata sul muro di confine verso
Via __________ (cfr. verbale di sopralluogo del 1°.2.2013 e fotografie allegate).
Nel vigente piano regolatore (PR) di __________ la particella è attribuita alla
zona nucleo.
3.L’espropriazione
formale soggiace al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr) che, a
compensazione di tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito
all’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr), è
finalizzata a restituirgli le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se
l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,
Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). Essa è valutata al giorno dell’anticipata
immissione in possesso o, in difetto, al momento dell’emissione del giudizio di
estimo (art. 19 Lespr).
4.Superficie
espropriata
Ad opera compiuta la superficie espropriata totale risulta essere di mq 27
(anziché 24) ed implica, segnatamente, un maggior arretramento di ca. 39 cm, nel punto massimo, all’angolo con Via __________ (cfr. progetto di mutazione no. 3045 del
15.2.2014; verbale del 25.6.2013 e doc.
D, piano no. 101 del 18.6.2013). Ciò è contestato dall’espropriato, il quale
chiede di definire i confini come da progetto pubblicato e quindi di riposare
il lampione su suolo privato in forma di precario. Tali domande non possono
essere accolte. Intanto bisogna considerare che, di regola, nella fase iniziale
di una procedura espropriativa la superficie esproprianda è stimata per
approssimazione in base alle risultanze delle tabelle, e che la misurazione
definitiva in vista della stesura del piano di mutazione ha luogo invece nella
cosiddetta fase di esecuzione, ovvero al momento del versamento dell’indennità e
dell’iscrizione nel RF del trapasso di proprietà (art. 57 cpv. 1 Lespr; cfr.
anche TRAM 50.2004.4 del 16.9.2004). In concreto poi, rispetto agli atti
pubblicati, la differenza di superficie è minima ed è giustificata dalla
necessità palesatasi in sede di cantiere di migliorare il raggio di curvatura e
quindi anche il raccordo stradale.
5.Valore
venale
5.1. L’indennità comprende l’intero valore venale del diritto espropriato (art.
11 let. a Lespr) che corrisponde al prezzo commerciale oggettivo conseguibile
da un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto nell’ambito di una libera
transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr,
Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol. II, p. 734).
Secondo la giurisprudenza lo strumento prioritario per stabilire il valore
venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato sul
confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe
al terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF
122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no.
52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è
richiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a
paragone dal momento che di eventuali differenze – per posizione, estensione,
stato di urbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto
mediante opportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da
compravendite isolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la
stipulazione non risulti influenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no.
48 c. 2.3). Non sono risolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran
lunga al di sotto o al di sopra della media – né i prezzi corrisposti per
terreni già edificati (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19, no. 87 e 89);
non lo sono nemmeno le semplici offerte di vendita, i diritti di prelazione o i
diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel, op. cit., ad art.
19 no. 88).
Devono essere considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo
espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib
321 c. 3), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del
deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli
aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente
espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3).
Nel fissare l’importo dell’indennità il Tribunale di espropriazione non è
vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr).
5.2. Nella fattispecie il dies aestimandi
risale al 15.3.2013, data del decreto con il quale è stata autorizzata
l’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr). L’indagine esperita, come
di consueto, per appurare i prezzi praticati sul mercato immobiliare è stata
estesa a tutte le transazioni stipulate a partire dal 2000 con oggetto terreni ubicati
nella zona nucleo del ISEP 2. In tal modo sono emersi i dati seguenti:
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località |
mapp .no. |
mq |
fr./mq. |
Iscrizione a RF |
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__________ |
39-41 |
105 |
210.- |
02.10.2001 |
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41 |
25 |
2'000.- |
10.04.2002 |
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39 |
80 |
1'250.- |
08.11.2004 |
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39 |
80 |
5'812.50 |
30.01.2008 |
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41 |
25 |
1'200.- |
23.11.2009 (aggiudicazione) |
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39 |
80 |
5'500.- |
06.06.2013 |
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__________ |
198 |
51 |
294.12 |
08.08.2007 |
Il mapp. no. 198 di __________ è un terreno inedificato
ubicato sul margine nord-ovest del nucleo, accessibile solo pedonalmente. Si
tratta di un fazzoletto di giardino pianeggiante, in un contesto terrazzato,
delimitato da muratura in pietra naturale, ed è complementare a quelli
confinanti. Al momento della compravendita, è andato ad integrarsi in una
proprietà costituita da più fondi ubicati a cavallo delle zone nucleo e
residenziale, di cui uno è edificato; si può quindi presumere che l’acquirente avesse
un certo interesse ad entrarne in possesso.
Le part. no. 39 e 41 di __________ sono fondi contigui ubicati sul lato est di
Via __________, a pochi passi dal mapp. no. 15. Al momento della prima
compravendita, nel 2001, erano già edificati, l’uno con un rustico e l’altro
con una piccola stalla. Visto l’importo metrico pagato a quell’epoca per le due
particelle (fr. 210.- il mq), è lecito ritenere che si riferisse al valore di zona del solo terreno e che non considerasse gli stabili, verosimilmente perché
vetusti; in effetti i valori di stima
erano irrisori ed i prezzi corrisposti negli anni successivi per i fondi
singolarmente sono dati soprattutto dal valore degli edifici che nel frattempo
erano stati riattati.
Tenuto conto sia di un ragionevole rincaro sia del fatto che le proprietà site nei vecchi nuclei sono beni rari
sul mercato immobiliare, nel 2013 il
valore di zona può aver raggiunto un massimo di fr. 350.- il mq.
Nel confinante Comune __________ sono state stipulate, nel corso
dell’ultimo ventennio circa, sedici transazioni di cui solo tre riguardano
fondi inedificati: il mapp. no. 3177 di __________ (mq 355) compravenduto a fr.
253.52 il mq nel 1994, rispettivamente i mapp. no. 1587 (mq 110) e 1368 (mq
461) di __________ compravenduti a fr. 90.91 e 65.08 il mq nel 2011 (d.g. 21571
del 22.12.1994, 14973 del 9.9.2001, 15079 del 13.9.2011). Valori, questi, che
sono improponibili ai fini della presente valutazione, l’uno perché troppo
lontano dal dies aestimandi e gli altri perché inadeguati alla situazione
territoriale del ISEP 2. Quest’ultimo si
compone infatti di località adagiate su un dolce versante solivo, ampio e ben
esposto verso la piana del fiume __________. In ciò si distingue notevolmente
dai Comuni confinanti: sia da quelli di
valle come __________, con le sue sezioni (imbocco della Valle __________), __________ (interno della
Valle __________) ed __________ (interno della Valle __________),
caratterizzati da un territorio piuttosto chiuso e in pendenza, sia da quelli
ubicati invece in pianura come __________
e __________ che si trovano a poca distanza da __________. Il Tribunale non ha quindi ritenuto di estendere l’indagine
alle località vicine, trattandosi di realtà differenti sotto il profilo
geografico/orografico e dei servizi che non permettono un valido confronto.
Di conseguenza il Tribunale ritiene che,
nel mese di marzo del 2013, i terreni liberi ubicati nel nucleo di __________
potessero valere fr. 350.- il mq.
5.3. Il mapp. no. 15 è un buon terreno edilizio, esposto verso sud, urbanizzato
e facilmente accessibile, che può essere sfruttato secondo i parametri edilizi
vigenti nella zona nucleo; le servitù iscritte nel RF non influiscono né sulle
possibilità d’uso né sulla commerciabilità del fondo. Nel complesso si tratta
di una proprietà apprezzabile e consona alla sua destinazione il cui valore
raggiunge la quotazione media stabilita sopra. Un importo superiore, come
quello preteso dall’espropriato (almeno fr. 650.- il mq), non è invece
giustificabile poiché non trova alcun riscontro nei dati ufficiali. Inoltre, al
di là delle qualità già riconosciute, non sono individuabili altri elementi di
ponderazione atti ad accrescere il valore del fondo rispetto a quello medio di
zona, ed il proprietario non può vantare possibilità d’uso più proficue di
quelle offerte dal PR.
Pertanto l’indennità di espropriazione
formale di mq 27 del mapp. no. 15 (come da progetto
di mutazione no. 3045 del 15.2.2014) è
fissata in fr. 350.- il mq.
6.Svalutazione
6.1. L’espropriato ritiene che l’opera di allargamento stradale sia causa di inconvenienti
che ascrive al transito di un numero superiore di veicoli ed alle nuove
immissioni foniche provocate dall’aumento della velocità, dalle manovre delle
auto, dal rumore dei motori in salita e dai freni in discesa. Ciò comporterebbe
una svalutazione della frazione residua del fondo di cui pretende il risarcimento
in ragione del 10% del valore venale.
6.2. Quando sia parzialmente espropriato
un fondo o una proprietà costituita da più fondi economicamente connessi, l’indennità deve comprendere
l’eventuale svalutazione della porzione residua, purché sussista un nesso di
causalità adeguata tra l’evento espropriativo e la riduzione di valore (art. 11
let. b Lespr). Secondo dottrina e
giurisprudenza un deprezzamento potrebbe sussistere qualora l’espropriazione
riducesse o deformasse la superficie al punto da comprometterne lo sfruttamento
razionale, oppure qualora il terreno fosse privato di un’importante area
di sfogo o di uno schermo protettivo contro le immissioni nocive del vicinato (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT
II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1).
6.3. La superficie esproprianda al mapp. no. 15 è formata da una striscia
marginale di terreno occupata, nella porzione a sud, da una siepe e da un muro in
pietra realizzato a secco, ed a nord da un deposito di pietrame, da un cordolo
in cemento e un muretto a secco (cfr. fotografie allegate al verbale di
sopralluogo del 1°.2.2013).
Il sacrificio di quest’area – compensato con la rifusione del valore edilizio
pieno del sedime, già riconosciuto – non pregiudica in alcun modo l’uso
razionale, attuale e futuro, del fondo a fini edilizi. A questo proposito è
doveroso rammentare che la garanzia della proprietà non tutela la facoltà di edificare in maniera ottimale
per trarne il massimo vantaggio; occorre
piuttosto attenersi a quelle che, in base
al buon senso ed alle contingenze oggettive, sono le prospettive d’uso
ragionevoli del terreno (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192;, Kommentar
zum RPG, Riva, ad art. 5 no.
165-166; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii). Ora, nel caso del mapp. no. 15 l’uso
della superficie restante dopo l’espropriazione non solo non sarà impedito, ma
non sarà neppure reso più difficile al punto da giustificare un’indennità; il terreno
resta infatti perfettamente sfruttabile secondo l’uso ammesso dal PR ed in
maniera economicamente razionale. Come già evidenziato, la leggera modifica
all’imbocco di __________ (cfr. considerando 4) implica, nell’angolo sud-est,
un maggior arretramento del muro a confine di 39 cm nel punto massimo: una differenza, questa, che non influisce né sull’uso della particella né sulla
possibilità di eventualmente realizzare un accesso su quel lato. Perciò, sotto questo
profilo, non è ravvisabile alcun danno.
Né comporta pregiudizio il coinvolgimento, nell’esproprio, delle esistenti opere
murarie che hanno funzioni di schermo, oltre che di sostegno della tettoia al
sub. C e di delimitazione del confine. In effetti il Comune ha ricostruito i
manufatti mantenendo i materiali, ed ha così ripristinato lo status quo ante
(cfr. fotografie doc. C).
Per quanto riguarda infine le paventate immissioni si osserva che, stando agli
atti del PR, Via __________ è una strada di servizio a fondo cieco che offre
accesso ad alcune proprietà del nucleo e della zona residenziale, ovvero ad un
comprensorio edificabile e già edificato ben delimitato, a monte del quale si
estende il territorio boschivo. L’opera eseguita dal Comune non è altro che un
correttivo finalizzato ad eliminare una visibile strozzatura ed uniformare il
calibro della carreggiata per migliorare la sicurezza di transito per veicoli e
pedoni. In ordine alle condizioni ambientali non sembra pertanto che il mapp.
no. 15 possa subire un consistente deprezzamento, perlomeno non in seguito all’espropriazione.
In ogni caso, qualora si verificasse un incremento del carico fonico e
atmosferico tale da cagionare una svalutazione, la stessa sarebbe riconducibile
non all’evento espropriativo bensì, semmai, ad eventuali modifiche di
destinazione della zona e/o sviluppi dell’attività edilizia importanti al punto
da ripercuotersi sui volumi di traffico (ipotesi che, ad oggi, sono poco
probabili). Ciò fa sì che tra l’espropriazione e la presunta perdita di valore
non esista un rapporto di causalità sufficiente per giustificare il
riconoscimento di un indennità ex art. 11 let. b Lespr.
6.4. Resta da verificare se il Comune, in qualità di proprietario della strada,
possa essere tenuto a corrispondere un’indennità per il carico ambientale
legato all’uso della strada stessa (DTF 129 II 420 c. 3.1.2).
Secondo la giurisprudenza, quando un fondo di proprietà dell’ente pubblico,
titolare del diritto di espropriazione, generi immissioni eccessive ai sensi
dell’art. 684 CC, connesse con un utilizzo conforme del suolo, e inevitabili o
evitabili soltanto con mezzi sproporzionati, il proprietario colpito può
pretendere un’indennità per titolo di espropriazione formale dei diritti di
vicinato, azione che sostituisce i mezzi di difesa del vicino offerti dal
diritto privato (art. 679 CC). Sono perciò indennizzabili solamente le
immissioni atte a provocare al vicino un danno che sia, cumulativamente, speciale,
grave e imprevedibile (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 5 no. 15; Bovay,
L’expropriation des droits de voisinage, 2000, p. 155 ss; DTF 117 Ib 18
c. 2b, 123 II 481 c. 7b-d, 128 II 331 c. 2.1; TRAM 50.2001.00022 del
2.9.2002).
Nella fattispecie in esame questo Tribunale ritiene che i suddetti requisiti non
siano adempiuti. Considerato che Via __________ è una strada della quale
sostanzialmente usufruiscono solo i residenti – circa una quindicina di abitazioni
secondo la relazione tecnica al progetto (p. 1) – è del tutto improbabile che
l’intervento stradale abbia un’incidenza significativa o si riveli a tal punto
penalizzante dal profilo ambientale da eccedere la soglia del tollerabile e da
cagionare un pregiudizio grave, ovvero una riduzione consistente del valore
commerciale della proprietà. Di conseguenza la pretesa non può essere accolta
nemmeno sulla base dei principi che governano l’espropriazione formale dei
diritti di vicinato.
7.Occupazione
temporanea
7.1. Gli atti di espropriazione contemplano l’occupazione temporanea del mapp.
no. 15 in ragione di 36 mq formanti una striscia larga 1 m lungo quasi tutto il confine est della particella (cfr. piano di esproprio; doc. A: piano di
tracciamento). L’indennità offerta dal Comune ammonta a fr. 2.- il mq per un
totale di fr. 72.-.
La superficie oggetto di occupazione sulla porzione nord del fondo è contestata
e così pure l’indennità. L’espropriato rimprovera al Comune di non essersi
attenuto ai piani pubblicati durante il cantiere. Quest’ultimo, dal canto suo,
rilevato come non sia sempre possibile rispettare esattamente la superficie in
occupazione temporanea, ne ha suggerito l’ampliamento in quell’angolo a mq
2.50. Tale proposta è stata rifiutata dall’espropriato, il quale chiede che
venga considerata l’effettiva superficie occupata essendo stata notata la
presenza di un escavatore e di calcestruzzo sotto il portico, e di attrezzi
dinanzi alla porta. Perciò ritiene inadeguata l’indennità offerta e pretende un
risarcimento di fr. 1'000.- (cfr. verbale del 25.6.2013).
7.2. L’occupazione temporanea è un provvedimento normalmente dettato da
necessità di cantiere. Non è tesa, cioè, ad acquisire la proprietà del bene,
bensì a consentire all’espropriante determinati atti che non siano antitetici
all’esercizio futuro del diritto di proprietà sull’immobile. Essa comporta, per
l’espropriato, solo una privazione temporanea del possesso e, per
l’espropriante, l’obbligo di ripristinare successivamente l’area occupata (RtiD
II-2008 no. 57 c. 7.4). La relativa indennità
è finalizzata a compensare il danno
effettivo derivante al proprietario dalla limitazione d’uso passeggera del
bene, salvo che renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1
Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; DTF 109 Ib 273; RDAT
1989 no. 76, I-1992 no. 45). Di regola l’indennità riconosciuta per
l’occupazione temporanea di sedime edificabile ammonta a 50 cts il mq annui (TRAM
50.2006.5 del 24.4.2008).
7.3. In concreto l’asserito deposito abusivo di materiali e macchinari di
cantiere non è documentato. Risulta quindi impossibile stabilire se ed in che
misura l’area di cantiere abbia effettivamente oltrepassato i limiti fissati,
rispettivamente se ciò sia avvenuto occasionalmente o di continuo. In ogni
caso, anche ammettendo che siano stati invasi (secondo una stima per eccesso) una
parte della tettoia al sub B ed il prato adiacente, ovvero una settantina di mq
in più rispetto ai piani pubblicati, in linea di principio, applicando i canoni
giurisprudenziali, l’indennità totale potrebbe raggiungere un massimo di ca fr.
50.-/55.-. In effetti, premesso che nel valutare l’indennità il Tribunale non è
vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr), non vi è motivo
di scostarsi dai criteri valutativi usuali ritenuto che la proprietà è
disabitata, che il provvedimento non ha compromesso alcun progetto concreto, e
che l’espropriato non ha né dimostrato né reso verosimile alcuna ipotesi di
miglior uso; in realtà nemmeno ha accennato alla possibilità di sfruttare la
superficie di cui è questione in maniera più proficua. Il Comune ha inoltre
ripristinato l’area occupata e così anche il pietrame come richiesto
dall’espropriato (cfr. verbale del 25.6.2013; fotografie doc. F). E’ quindi
evidente che l’importo metrico offerto dal Comune, equivalente al quadruplo del
risarcimento che normalmente avrebbe dovuto essere riconosciuto, copre
ampiamente anche il pregiudizio dipendente dall’occupazione di un’area
superiore a quella prevista nella tabella. Pertanto l’indennità di fr. 72.- è confermata.
8.Altri
pregiudizi
8.1. Giusta l’art. 11 let. c Lespr l’indennità comprende anche il corrispettivo
di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili
secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione.
Sono con ciò intesi tutti quei pregiudizi patrimoniali che potrebbero
manifestarsi oltre alla perdita del diritto espropriato ed all’eventuale
svalutazione della frazione residua. Questa tipologia di danno ha funzione
complementare, ovvero è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad una
piena indennità non sia già soddisfatto con la rifusione dell’intero valore
venale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196 ss; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1184).
8.2. Tettoia al sub. C – gronda – servitù
L’edificio al sub. C è dotato di una tettoia vetusta con copertura in tegole, la
cui carpenteria è composta da una radice, 5 correntini e una trave di colmo;
essa è appoggiata sul muro di confine verso Via __________ e, all’interno, è
messa in sicurezza con 2 puntelli; il sedime sottostante è solo parzialmente
pavimentato e per il resto sterrato (cfr. fotografie 15-23 allegate al verbale di
sopralluogo del 1°.2.2013). La tabella pubblicata prevedeva la demolizione della
tettoia contro versamento di un’indennità di fr. 3'000.-. Su richiesta
dell’espropriato il Comune ha preservato il manufatto adottando i necessari
accorgimenti in fase di cantiere, adeguandone la lunghezza e quindi
riappoggiandolo sul muro di confine (cfr. doc. C: fotografie prodotte
all’udienza del 25.6.2013). L’espropriato rivendica nondimeno un’indennità di
fr. 3'000.- “per la parte di manufatto decurtato”. Tale pretesa non può essere
accolta poiché non è ravvisabile alcun danno che non sia già stato compensato
con il ripristino del manufatto medesimo.
L’espropriato sostiene, inoltre, che i dettagli di costruzione della tettoia non
rispettano la situazione originaria poiché l’acqua piovana non è più scaricata
oltre il muro come in passato, bensì bagna la radice del tetto e infiltra nel
fabbricato. Pertanto egli chiede che siano posati un travetto e una scossalina
in rame o acciaio (cfr. doc. 11: piano 13034-001A), e che sia iscritta nel RF
una servitù di sporgenza di 5 cm. Il Comune, per ovviare all’inconveniente, ha elaborato
due proposte di sistemazione che favoriscono l’evacuazione delle acque
meteoriche direttamente sul campo stradale, e prevedono la posa di 2 file di piode
o di un nuovo canale di gronda in rame (cfr. verbale del 25.6.2013; doc. E: piano
106 del 18.6.2013); esso ha invece rifiutato l’iscrizione di una servitù (doc.
G).
Considerato che l’inconveniente lamentato non è contestato, un’ultima
rifinitura della tettoia pare appropriata. In quest’ottica la proposta del
Comune di chiudere il vano posando 2 – o all’occorrenza 3 – file di piode (come
da variante 1 del piano 106, doc. E) rappresenta la soluzione che più si
avvicina allo status quo ante (cfr. fotografie doc. C), che dal profilo tecnico
è confacente per lo scarico adeguato delle acque ed è finanziariamente
ragionevole. Pertanto è da ratificare. Al contrario, una gronda in rame o
acciaio (prima inesistente) costituisce una vera e propria miglioria, alla quale
l’ente pubblico non è tenuto a provvedere (Hess/Weibel,
op. cit., ad art. 19 no. 45). Un tale elemento costruttivo, così come
l’iscrizione di una servitù di sporgenza, sono inoltre del tutto sproporzionati
alla luce dello stato generale della
tettoia che si presenta vetusta e pericolante (cfr. foto 19-23 allegate al verbale del 1°.2.2013).
8.3. Cordolo in calcestruzzo – cartello di segnalazione
L’espropriato rileva che l’assenza di un legame tra l’elevazione e la
fondazione del nuovo muro di contenimento realizzato in calcestruzzo armato ne compromette
la stabilità. Perciò pretende il rifacimento del manufatto o la limitazione dei
carichi di circolazione, e la posa di un cartello stradale indicante i limiti
di carico dei veicoli in transito.
Il “muro” in questione non è altro che un semplice cordolo di bordura con 3
salti, privo di fondazione e d’armatura. Esso è stato ricostruito senza salti e
completato con una rete metallica conformemente al progetto approvato (cfr.
doc. 10; verbale dell’incontro di cantiere del 10.6.2013; fotografie doc. C). Come
già rilevato dal progettista (cfr. doc. 10), nessun cordolo stradale di bordura
viene realizzato con la pretesa di resistere all’urto di un veicolo. Inoltre il
nuovo manufatto adempie pienamente le
medesime funzioni di quello preesistente ed il risultato è tutt’altro che
pregiudizievole: il sedime si presenta infatti sistemato e delimitato in
maniera impeccabile e consona, anche dal profilo puramente estetico.
L’istituzione di limiti di carico e la segnaletica stradale non rientrano nelle
competenza di questo Tribunale (cfr. art. 37 Lespr).
Di conseguenza le domande sono respinte.
9.Contributi
di miglioria
L’espropriato pretende infine di essere esonerato dal pagamento di contributi
di miglioria per le opere stradali in oggetto. Tale questione esula, tuttavia,
dalla presente vertenza e pertanto la domanda non può che essere respinta.
Restano naturalmente riservati i diritti del proprietario da esercitarsi, se
del caso, quando il Comune avvierà la procedura impositiva a norma della Legge
sui contributi di miglioria.
10.
Interessi
Le indennità espropriative sono
completate con gli interessi al saggio usuale a decorrere dall’anticipata
immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr). Per decisione del Tribunale amministrativo
federale del 9.11.2009, a far tempo dal 1°.1.2010 il saggio usuale corrisponde
al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione. Di conseguenza in
concreto sono dovuti i seguenti interessi:
del 2.25% dal 15.3.2013 al 2.9.2013
del 2% dal 3.9.2013 in poi
11.
Spese processuali
Le spese di procedura sono interamente a carico dell’ente espropriante (art. 73
cpv. 1 Lespr). L’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale e
pertanto non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato le
seguenti indennità in relazione al mapp. no. 15:
- fr. 350.- il mq per l’espropriazione formale di mq 27
- fr. 72.- per occupazione temporanea
oltre interessi ai seguenti saggi:
del 2.25% dal 15.3.2013 al 2.9.2013
del 2% dal 3.9.2013 in poi
2. E’ fatto obbligo all’ente espropriante di
completare la tettoia al sub. C chiudendo il vano e posando 2 o 3 file di piode, come alla variante 1 del piano no.
106 del 18.6.2013.
3. Le restanti pretese dell’espropriato sono respinte.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco