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Incarto n. LCM 118/02
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Lugano 21 aprile 2005 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Claudio Morandi |
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segretaria giurista |
Paola Carcano |
statuendo sul ricorso interposto il 16 settembre 2002 da
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RI
1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 20 agosto 2002 dal Municipio di S__________ nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per i lavori di sistemazione e di allargamento di Via Bristol,
relativamente al mapp. no. 146 RFD di S__________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di S__________ è
promotore delle opere di sistemazione e di allargamento di Via B__________ (già
Via al Cimitero).
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione degli
interventi e l’acquisto dei sedimi necessari ed ha ratificato il prelievo di
contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa nel corso della seduta
del 11.12.2000 (MM 261 del 23.10.2000).
Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sopracenerino
con sentenza del 6.3.2001 (inc. no. AP.01.595) mentre la procedura
espropriativa si è risolta con decreti di stralcio pure del 6.3.2001 (inc. no.
EF.01.595/2-7).
1.2. Il Municipio di S__________ ha avviato la procedura d’imposizione di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.8 al 25.9.2001 ed
inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 146 ed in tale veste è stato assoggettata al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 30'905.95 (progr. no. 33) e di
fr. 5'265.80 (progr. no. 34). Il reclamo tempestivamente interposto contro il
prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 20.8.2002.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta il vantaggio
particolare ed il calcolo del contributo.
Il Comune, con risposta 13.12.2003, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 19.11.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
2.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la
nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
2.2. Le opere soggette a contributi di miglioria riguardano Via B__________ che
serve la zona residenziale a sud del nucleo e collega perpendicolarmente la
cantonale Via L__________ con le comunali Via A__________ e Via __________. Nel
PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi,
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 12.4.1988, Via B__________
è segnata come strada di raccolta SR 7.5 con un campo stradale di ml 6 ed un
marciapiede di ml 1.50 (cfr. piano del traffico). Per quanto possa interessare,
la revisione del PR adottata dal Consiglio Comunale il 7/8.3.2005 non ne ha
modificato l’assetto.
Scopo dichiarato dell’opera, che ha connotazione di urbanizzazione generale
(art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM), è di sanare lo stato precario della strada e di
aumentare la sicurezza del pedone verificando nel contempo l’ipotesi di una
riduzione del calibro stradale rispetto a quello sancito nel PR. A tal fine e
per tutta la sua lunghezza (155 ml) la strada è stata allargata da ca. ml 4 a
ml 5.50, calibro questo comprensivo del campo stradale di ml 3.50 e di una
fascia rialzata per pedoni di m 1.50 raccordati con una linea di cubotti. L’intervento
ha comportato la ricostruzione a nuovo dello strato di fondazione, la posa di
un nuovo sistema di condotta e tombinatura per la raccolta delle acque
meteoriche, il parziale rinnovo della canalizzazione esistente per le acque
chiare e l’installazione di 3 nuovi candelabri per l’illuminazione. Sono pure
inclusi l’adeguamento rispettivamente il rifacimento a nuovo di altre
infrastrutture (cavi elettrici e relativi armadietti, cavi telefonici e televisivi)
i cui costi sono però assunti totalmente o in parte dalle Aziende competenti. L’opera
è completata con la pavimentazione a nuovo di tutta la carreggiata, la sistemazione
dei raccordi e la posa di delimitazioni costituite, a seconda delle necessità, da
mocche, muretti o cordonetti in granito (cfr. relazione tecnica e planimetrie).
2.3. Secondo la ricorrente l’opera non influirebbe in alcun modo sull’urbanizzazione
della part. no. 146 e verrebbe utilizzata solo saltuariamente sia per la
sovrabbondanza di accessi preesistenti, sia per la pericolosità dell’imbocco di
Via B__________ su Via L__________. Perciò il fondo non avrebbe conseguito
alcun vantaggio particolare.
Tuttavia, benché sia accertato – e del resto non è contestato – che il fondo
fosse accessibile già prima dell’intervento, le contestazioni ricorsuali non
bastano per invalidare il conseguimento di un vantaggio particolare,
trattandosi di argomenti che sono pertinenti, semmai, alla fase di riparto dei
contributi (art. 8 LCM).
Infatti il vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla
creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere
conseguenza del miglioramento e dell’ampliamento di un’opera esistente (art. 3
cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nell’allargamento di una strada
con il risanamento della pavimentazione e la sistemazione delle infastrutture poiché
si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Crespi, op. cit., p.
61-62, 67; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso
alla strada e a dotarla di una conveniente illuminazione, dal profilo funzionale
i lavori hanno consolidato le sopra e sottostrutture migliorando l’agibilità e
la qualità di percorrenza di Via B__________, rendendo la circolazione più
sicura ed adeguando la situazione viaria alla destinazione ed alle esigenze della
zona. In tale ambito l’asserita pericolosità dell’imbocco su Via L__________,
priva di riscontri oggettivi, non è condivisibile; in realtà esso non si
distingue da tanti altri incroci o imbocchi con visibilità soddisfacente su
strade cantonali – o anche comunali – caratterizzate da un traffico mediamente
intenso e che qualsiasi conducente affronta senza particolari difficoltà e con
la dovuta prudenza.
Complessivamente l’urbanizzazione è stata corretta secondo standard minimi – con
il preciso intento di collaudarne ulteriormente gli effetti specie nell’ottica
della sicurezza ed operando un risparmio sui costi – senza pregiudicare
l’eventuale costruzione futura di un marciapiede come indicato nel PR.
Pertanto l’opera si traduce in un vantaggio particolare per le proprietà che
appartengono al comprensorio servito tra cui si annovera anche la part. no. 146
poiché, pur non essendo a confine con Via B__________, quest’ultima garantisce un
accesso veicolare libero e diretto al fondo. Poco importa che la struttura sia
utilizzata di frequente o solo occasionalmente e che la situazione preesistente
fosse ritenuta soddisfacente dalla proprietaria essendo questi elementi a
connotazione puramente soggettiva e quindi irrilevanti ai fini del giudizio.
Contano piuttosto le circostanze oggettivamente accertate ossia la concreta
possibilità d’uso della strada ed il fatto che è stata corretta in maniera
efficace.
Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,
ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso
concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,
p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;
DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. Nella
fattispecie concreta il metodo adottato per la ripartizione dei contributi non
è di immediata comprensibilità sia perché il prospetto è piuttosto carente di
spiegazioni, sia perché ad un esame accurato emerge qualche svista. Ciò non ha
comunque impedito al Tribunale di verificare ed accertare i dati di base.
Posta la spesa determinante totale (art. 6 LCM) di fr. 490'000.- – comprensiva,
cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi
necessari – la quota imponibile del 30%, percentuale votata dal Consiglio
Comunale e ridotta al minimo legale (art. 7 cpv. 1 LCM), corrisponde a fr. 147'000.-.
Nel prospetto (p. 1) è specificato che da questo importo sono stati dedotti fr.
14'000.- e cioé il contributo forfetario ascritto alle part. no. 974, 654, 116
e 177 che sono occupate da infrastrutture pubbliche. In definitiva ai
contribuenti è quindi stata addebitata solo la rimanenza che ammonta a fr.
133'000.- (e non a fr. 147'000.- come erroneamente indicato nelle schede
individuali).
La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta innanzitutto sulla base
della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi, rispettivamente, per
quanto interessa la zona del nucleo e le particelle site al di fuori della zona
edificabile, della superficie necessaria per la costruzione degli edifici
esistenti. Inoltre, per qualificare singolarmente gli oggetti, sono stati
adottati i criteri dell’interesse all’opera, della distanza e del rumore, ciascuno
integrato con un fattore di correzione dipendente dalle caratteristiche intrinseche
di ogni fondo (cfr. fascicolo prospetto contributi di miglioria).
Nel complesso – e riservato quanto ancora si dirà riguardo alla proprietà in
esame – il metodo di calcolo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su
parametri di riparto realistici e comunemente ammessi quali la superficie
utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e
l’effettiva situazione di ogni particella, grazie ai quali è stata attuata una
corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i
fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a
tutti i contribuenti.
3.3. Il mapp. no. 146 è in assoluto il più vasto tra tutti i terreni inclusi
nel comprensorio, circostanza che è tutt’altro che trascurabile. Infatti, poiché
la superficie è un elemento del calcolo (art. 8 cpv. 2 LCM), ovviamente
influenza proporzionalmente, ed all’occorrenza anche in modo considerevole,
l’ammontare del contributo.
Il terreno ha un’estensione complessiva di mq 24871 di cui, tuttavia, solo una
parte è edificabile e liberamente sfruttabile a fini privati trovandosi a
cavallo tra la zona del nucleo tradizionale NV (lato nord-ovest) e la zona
residenziale estensiva R3b (lato nord-ovest e porzione sud-est); la parte
restante è invece attribuita alla zona per attrezzature ed edifici d’interesse
pubblico AP-EP e destinata alla costruzione di un centro scolastico/culturale
(cfr. estratto piano delle zone). Il sedime vincolato dal PR è attualmente
oggetto di un procedimento di espropriazione formale innescato dal Comune di S__________
(cfr. TE inc. no. 488/98).
L’area esproprianda vincolata AP-EP, giustamente, non è stata imposta mentre
per la parte restante il Comune ha predisposto due schede separate numerate con
i progressivi 33 e 34. Le relative legende, al di là dell’errore già indicato
concernente la spesa imponibile, non specificano tuttavia come si sia giunti a
stabilire le superfici imposte.
Ora, partendo dal presupposto che la
suddivisione sia avvenuta a dipendenza delle differenti possibilità di
sfruttamento, l’area computata per il sedime appartenente al nucleo (mq 338
progr. 34) è verificabile sull’estratto del RF e corrisponde alla somma dei
sub. A e B ossia alla superficie degli edifici esistenti; pertanto è corretta e
conforme alla prassi giurisprudenziale (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2; TE
sott. 25.3.1999 in re S./Comune di B., 14.8.2001 in re T./Comune di B.).
Viceversa, per quanto riferita a mq 8831 (progr. 33), la questione non è
risolvibile per deduzione salvo rischiare interpretazioni che potrebbero
rivelarsi errate. Per ricostruire la situazione il Tribunale reputa quindi di
fondarsi sulle misurazioni effettuate dal geometra revisore nell’ambito delle
procedura espropriativa che offrono i seguenti risultati (cfr. lettera
30.9.2003 dell’ing. Calastri ed allegata proposta di mutazione; sentenza TE
18.12.2003 sull’anticipata immissione in possesso e conseguenti sentenze del
TRAM del 19.9.2004 N. 50.2004.4 e del TF del 28.1.2005 N. 1P.477/2004):
- mq 15699 zona AP-EP
- mq 952 zona nucleo tradizionale (lato nord-ovest)
- mq 6440 zona R3b (lato nord-ovest)
- mq 1780 zona R3b (lato sud-est)
mq 24871 totale
Dal momento che mq 1780 non sono stati inclusi nel piano del perimetro (cfr. fascicolo prospetto contributi di miglioria, piano del
comprensorio soggetto a contributo), la superficie computabile ai fini del
contributo è di mq 6440.
La scheda di calcolo dovrà quindi essere corretta di conseguenza.
3.4. Oltre alla superficie ed all’indice di sfruttamento, il calcolo annovera
una serie di fattori valutativi che rispondono alla necessità di caratterizzare
ed individualizzare le singole situazioni.
Il fattore interesse è graduato da un massimo di 1 ad un minimo di 0.3 ed è
funzione dell’ubicazione dei fondi e dell’esistenza di altre vie di accesso
oltre a Via B__________. La porzione appartenente al nucleo del mapp. no. 146
(progr. 34) è stata gravata con un fattore 0.7, identico quindi a quello
applicato alla zona nucleo di Via __________ in direzione nord ed è
condivisibile. Di contro, laddove lo stesso fattore risulta nella scheda
pertinente alla superficie restante (progr. 33), si pone in manifesta contraddizione
con il prospetto nel quale è espressamente riservato il fattore 0.4 (pto. 4.1
p. 2-3). Anche su questo punto la scheda dovrà quindi essere corretta ed il
fattore ridotto, per l’appunto, a 0.4. Il fattore correzione interesse è
motivato dall’accessibilità preesistente ed è riconosciuto in ragione di 0.5 a
tutti i fondi imposti.
Il fattore distanza 1 di per sé stesso non è caratterizzante. Lo è però il
relativo correttivo che oscilla tra 1 e 0.5 e che considera lo stato dei fondi
e più particolarmente la necessità di eventuali opere di urbanizzazione
interna. In quest’ottica l’applicazione del coefficiente correttivo 1 al mapp.
no. 146 si rivela discriminatoria poiché trascura che l’edificazione del fondo
– maggior ragione rispetto al altri terreni imposti viste le sue dimensioni –
comporta inevitabilmente interventi di urbanizzazione interna. Non è meno
importante, inoltre, che il fattore distanza si rifà per definizione alla
posizione del fondo rispetto all’opera ed alla percorrenza dell’opera stessa da
parte del contribuente: altra circostanza che nel caso del mapp. no. 146 è
stata ignorata. Ne siano prova ed esempio i coefficienti ridotti 0.7 e 0.5 riconosciuti
a taluni fondi e manifestamente riconducibili alla loro ubicazione per rapporto
a Via B__________. Per motivi di parità di trattamento il correttivo va quindi
ridotto da 1 a 0.8.
Non v’è nulla da recriminare, infine, riguardo al fattore rumore poiché
giustamente una riduzione è stata riconosciuta solo ai diretti confinanti ed ai
fondi siti di fronte all’imbocco di Via B__________ su Via __________.
3.5. Considerato quanto sopra i pesi e quindi i contributi a carico della part.
no. 146 sono così corretti e ridotti:
progr. 33
peso 464 contributo fr. 10'309.40
progr. 34
peso 190 contributo fr. 4'221.50
4.
L’addebito della tassa di
giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31
LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza i contributi a carico del mapp. no. 146 sono così ridotti:
- progr. 33 a fr. 10'309.40
- progr. 34 a fr. 4'221.50
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune di S__________ verserà alla ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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- __________ - |
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Paola Carcano