Incarto n.
30.2004.101

LCM 24/03

 

Lugano

19 luglio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giorgio Caprara

arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 29 aprile 2003 da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 20 marzo 2003 dal Municipio di A__________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la formazione di una chiusa e la sistemazione del riale T__________,

relativamente al mapp. no. 853 RFD di A__________

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Comune di A__________ è promotore dei lavori di sistemazione del riale T__________ comprendenti la costruzione di una chiusa nella zona a monte del ponte di C__________, tra il ponte della G__________ e la briglia esistente.
Il Consiglio Comunale ha approvato il piano di finanziamento, concesso il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa con risoluzione del 30.9.1999 (MM 101/99 del 30.8.1999).

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 4.6 al 4.7.2002 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietaria del mapp. no. 853 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 1'596.35.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 20.3.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale sono contestati il riparto dei contributi, il comprensorio imposto ed i parametri di calcolo.
Con risposta 13.6.2003 il Comune postula la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 22.3.2005; le parti hanno entrambe rinunciato a comparire al dibattimento finale riconfermandosi nelle rispettive tesi.


2.           La ricorrente sostiene che le opere di miglioria sono intese primariamente a scongiurare e prevenire eventi naturali che potrebbero anche coinvolgere una parte non irrilevante del cono di A__________. Perciò, tenuto conto del principio della solidarietà tra cittadini, a suo avviso i contributi dovrebbero essere ripartiti tra tutti gli abitanti del Comune.
L’argomentazione – che insinua, sostanzialmente, che le opere eseguite dal Comune appartengano alle categorie delle opere comunitarie o di base – mira manifestamente a rimettere in discussione le basi della procedura di prelievo trascurando, tuttavia, che le decisioni sul principio dell’imposizione, sul piano di finanziamento e sulla quota prelevabile sono di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) e sono impugnabili soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3).
In questa sede la censura è dunque irricevibile.


3.           La ricorrente contesta l’utilizzazione della carta di pericolo di alluvionamento dell’aprile 1996 quale base per la delimitazione del comprensorio imposto. A suo avviso per definire le aree a rischio imponibili avrebbero dovuto essere considerati anche gli avvenimenti occorsi nel 1998, anno particolarmente critico durante il quale i danni provocati dalla T__________ avrebbero coinvolto maggiormente la sponda destra. Da ciò la domanda intesa ad ottenere una ridefinizione del comprensorio di pericolo più aderente alla realtà.
La censura, oltre ad essere palesemente generica, non è condivisibile.
La carta citata è frutto di un’analisi assai dettagliata consegnata in un rapporto – richiamato ed assunto agli atti (cfr. verbale 22.3.2005) – commissionato allo studio d’ingegneria __________ allo scopo di esaminare il pericolo di alluvinamento legato ai corsi d’acqua nel territorio comunale di A__________ con un’attenzione particolare per il riale T__________. Il solo fatto (asserito ma contestato dal Comune) che l’anno 1998 sarebbe stato particolarmente critico in tema di alluvioni ancora non significa che le zone di pericolo delineate nel rapporto non riflettessero fedelmente la situazione e fossero quindi una base non abbastanza attendibile per tracciare il perimetro d’imposizione; anche perché le zone di pericolo indicate nel rapporto si fondano, tra l’altro, sullo scenario di una piena centenaria ossia su uno stato di emergenza estremo. D’altra parte le ipotesi di lavoro formalizzate nel rapporto sono servite nell’ambito della revisione del PR là dove, inizialmente, le zone di pericolo sono state riprese nel piano del paesaggio; finalmente in sede di approvazione del PR esse hanno potuto essere stralciate grazie alla nuova briglia che nel frattempo era stata costruita ed al conseguente accresciuto grado di sicurezza contro gli eventi di piena (cfr. Rapporto sulle zone di pericolo di alluvionamento, ing. __________ aprile 1996; Carta delle zone esposte a pericoli naturali, SUPSI 1998; Piano del paesaggio comparto fondovalle, marzo 2001; ris. no. 2284 del 14.5.2002 del Consiglio di Stato di approvazione del PR pto. 4.1.6 p. 14).
Trattandosi dunque di una fonte ufficialmente riconosciuta, questo Tribunale non ha alcun motivo di sindacarne i contenuti né la valenza ai fini del perimetro contributivo.
Sia aggiunto comunque, per inciso, che se non risulta alcuna giustificazione valida all’ampliamento del perimetro come postulato dalla ricorrente, viceversa al momento della pubblicazione del prospetto poteva ragionevolmente essere ipotizzata una riduzione del comprensorio limitandolo ai fondi più vulnerabili (tra i quali si annovera anche il mapp. no. 853 per la sua posizione) ciò che di riflesso avrebbe però comportato inevitabilmente l’aumento dei singoli contributi di miglioria. Di fatto quindi il perimetro pubblicato si rivela vantaggioso nella misura in cui, essendo alquanto vasto, i contribuenti ne hanno beneficiato al momento della ripartizione.


4.           La ricorrente contesta infine i parametri di calcolo poiché a suo dire questi avvantaggiano eccessivamente le zone non edificabili già favorite da un valore di stima ridotto.
Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). A tal fine nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Rhinow/Krähenmann, Schw. Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). Poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.1986, p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
In concreto la ripartizione del prelevabile è avvenuta sulla base della superficie, dello statuto pianificatorio e della posizione dei fondi a seconda dell’inclusione nell’una o nell’altra delle tre zone di pericolo (elevato, medio, basso). Giustamente l’operazione prescinde dal valore di stima, essendo questo un criterio inapplicabile nel contesto dei contributi di miglioria (cfr. RDAT I-2001 no. 36 c. 6.3).
Nel complesso il metodo giunge a risultati ragionevoli poiché è fondato su criteri di riparto realistici e comunemente ammessi grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondi inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti. Sotto questo profilo i parametri applicati ai fondi edificabili e non edificabili sono condivisibili ritenuto che in ragione delle diverse possibilità di sfruttamento, l’onere non poteva che essere differenziato. Di conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 853 risulta proporzionato.



5.           Tutto ciò considerato il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.).


 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                  Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                Enzo Barenco