Incarto n.
30.2004.105

LCM 44/03

 

Lugano

27 giugno 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Claudio Morandi

ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 6 giugno 2003 da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 7 maggio 2003 dal Municipio di __________, ora L__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l'allargamento e la sistemazione di Via a__________ ed il potenziamento dell’illuminazione,

relativamente al mapp. no. 243 RFD di L__________

 

 

letti ed esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

 

1.           1.1. Il Comune di __________ – ora, per aggregazione, Comune di L__________ – ha eseguito un intervento di sistemazione stradale in Via a__________ realizzando inoltre un posteggio pubblico al mapp. no. 262 confinante con la strada stessa.
Il Consiglio Comunale, ha stanziato il credito di costruzione ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% per le opere stradali e del 30% per il posteggio con risoluzione del 5.10.1998 (MM 1296 del 25.8.1998).
Le conseguenti procedure di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione avviate dal Comune di __________ sono state risolte nel corso degli anni 1999/2000 (TE inc. no. 49/98 173-179).

1.2. Per le suddette opere il Municipio di __________ ha quindi impostato due distinte procedure di prelievo di contributi di miglioria.
Oggetto del presente procedimento sono i contributi per l’intervento stradale di allargamento e di sistemazione di Via a__________ il cui prospetto è stato pubblicato dal 1° al 30.7.2002 (FU 51/2002 del 25.6.2002) previo invio di un avviso personale a tutti i soggetti imposti.
RI 1 proprietaria del mapp. no. 243, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 37'122.32.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 7.5.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera e sollecita l’ampliamento del comprensorio imposto.
Il Comune, con risposta 20.8.2003, postula la reiezione del gravame.
Nonostante regolari citazioni nessuno è comparso in rappresentanza della ricorrente all’udienza di conciliazione del 9.3.2006 né al sopralluogo esperito il 5.4.2006.


2.           Come di rito (art. 23 LCM e 16 LPamm.) RI 1 è stata citata a due riprese al recapito indicato a RC (cfr. estratto), tuttavia inutilmente. Il ricorso è dunque deciso sulla base degli atti formanti l’incarto e delle risultanze istruttorie senza che ciò arrechi un pregiudizio irreparabile alla ricorrente stessa ritenuto che il procedimento è retto dal principio dell’officialità (art. 13 cpv. 2 LCM; RDAT 1977 no. 34) e che in ogni caso la decisione impugnata non può essere riformata a suo danno (art. 65 cpv. 4 LPamm.).


3.           Il mapp. no. 243, già proprietà di RI 1, è stato ceduto mediante atto di compravendita iscritto a RF il 2.11.2004 (cfr. estratto RF).
A norma dell’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2).
Nel mese di luglio del 2002, quando è stato pubblicato il prospetto dei contributi, RI 1 era ancora titolare dei diritti di proprietà sul mapp. no. 243 ed è pertanto soggetto imponibile giusta l’art. 5 cpv. 2 LCM.
In effetti, stando alla normativa, ai fini dell’assoggettamento la successiva cessione è irrilevante e nemmeno occorre esaminare i termini del contratto specie la questione se l’acquirente abbia assunto l’onere derivante dal contributo: infatti, poiché il debito del contributo è personale, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta al Comune (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).



4.           4.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

4.2. Il requisito del vantaggio particolare va esaminato alla luce dell’opera eseguita e del risultato ottenuto. Ora, la messa in atto del progetto ha comportato l’allargamento e la sistemazione completa di un tronco stradale vetusto, infrastrutture comprese, al quale è stato aggiunto un nuovo marciapiede (lato nord e ovest). L’intervento è completato con un elemento moderatore del traffico ed il potenziamento dell’illuminazione. Il tutto secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il traffico veicolare e pedonale ed esteticamente decorosi. Sotto il profilo della funzionalità l’opera si è dunque rivelata pagante per i fondi serviti traducendosi in una migliore agibilità e qualità di percorrenza e, in genere, in un miglioramento considerevole dell’urbanizzazione ora adeguata alla destinazione ed alle necessità concrete di un quartiere densamente edificato ed abitato. Ed in quest’ottica il vantaggio particolare è presunto.
La ricorrente, dal canto suo, non ha fornito la prova del contrario.
In particolare essa nega di aver tratto un vantaggio poiché, mantenendo lo sbocco di Via a__________ su Via C__________ e congiungendo Via a__________ con Via I__________, il Comune avrebbe creato una circonvallazione rivelatasi fonte di un forte aumento di traffico, di immissioni nocive e di pericoli.


Tuttavia ai fini del contributo di miglioria tale censura è irrilevante non essendo questa la sede per rimettere in discussione l’assetto viario locale che andava contestato, semmai, nell’ambito della procedura pianificatoria di approvazione della variante con la quale è stato istituito un piano particolareggiato per il quartiere Via a__________ e sancita l’attuale situazione viaria (cfr. variante approvata dal Consiglio di Stato il 4.12.1990).
Anche ammettendo l’acutizzarsi di immissioni questo non basta comunque ad invalidare il vantaggio sia perché l’aggravio è contenuto dal momento che il transito veicolare è sostanzialmente limitato a motivi di accesso al quartiere, sia perché si tratta di un inconveniente che chiunque scelga di risiedere in una zona densamente edificata deve sopportare: in altre parole esso non è una conseguenza immediata dell’opera bensì del quadro pianificatorio locale. Un certo traffico parassitario potrebbe essere indotto semmai dal nuovo posteggio, ma in tale evenienza spetterebbe al Comune di adottare le opportune misure preventive o repressive.
Considerato che il beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 243 – che è a diretto confine con Via a__________ e da essa ha l’unico accesso veicolare – il principio dell’imposizione va confermato.


5.           La ricorrente sollecita l’ampliamento del comprensorio imposto, operazione che è tuttavia improponibile ed inattuabile.
Innanzitutto perché non compete al Tribunale di espropriazione di rielaborare ex novo tutto il prospetto dei contributi. In secondo luogo perché l’ampliamento comporterebbe l’inclusione di fondi non imposti rispettivamente la correzione dei parametri applicati ai fondi assoggettati, e quindi la modifica di decisioni che direttamente li concernono e sono cresciute in giudicato; il tutto in manifesta violazione di diritti costituzionalmente garantiti e cioè senza permettere agli interessati di esercitare il diritto di essere sentiti, privandoli del doppio grado di giurisdizione ed a scapito del principio di sicurezza del diritto.
Infine perché la richiesta oltrepassa i limiti dell’oggetto della contestazione che, per la ricorrente, è limitato al suo contributo e certamente non si estende anche al contributo addebitato o addebitabile ad un altro proprietario. In quest’ottica non è nemmeno scontato che la ricorrente possa vantare un interesse legittimo poiché il mancato addebito di un contributo ad un terzo non la tocca in maniera diversa rispetto a qualsiasi altro proprietario incluso nel perimetro.


6.           Visto quanto sopra il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).


 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                  Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                Enzo Barenco