|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. LCM 44/03
|
Lugano 27 giugno 2006 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
arch. Claudio Morandi ing. Eraldo Pianetti |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 6 giugno 2003 da
|
|
RI 1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emessa il 7 maggio 2003 dal Municipio di __________, ora
L__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di
miglioria per l'allargamento e la sistemazione di Via a__________ ed il potenziamento
dell’illuminazione,
|
letti ed esaminati gli atti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ –
ora, per aggregazione, Comune di L__________ – ha eseguito un intervento di sistemazione
stradale in Via a__________ realizzando inoltre un posteggio pubblico al mapp.
no. 262 confinante con la strada stessa.
Il Consiglio Comunale, ha stanziato il credito di costruzione ed ha ratificato
il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% per le opere
stradali e del 30% per il posteggio con risoluzione del 5.10.1998 (MM 1296 del
25.8.1998).
Le conseguenti procedure di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione
avviate dal Comune di __________ sono state risolte nel corso degli anni 1999/2000
(TE inc. no. 49/98 173-179).
1.2. Per le suddette opere il Municipio di __________ ha quindi impostato due
distinte procedure di prelievo di contributi di miglioria.
Oggetto del presente procedimento sono i contributi per l’intervento stradale di
allargamento e di sistemazione di Via a__________ il cui prospetto è stato
pubblicato dal 1° al 30.7.2002 (FU 51/2002 del 25.6.2002) previo invio di un
avviso personale a tutti i soggetti imposti.
RI 1 proprietaria del mapp. no. 243, è stata assoggettata al pagamento di un contributo
di miglioria di fr. 37'122.32.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 7.5.2003.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente contesta di aver tratto un
vantaggio particolare dall’opera e sollecita l’ampliamento del comprensorio
imposto.
Il Comune, con risposta 20.8.2003, postula la reiezione del gravame.
Nonostante regolari citazioni nessuno è comparso in rappresentanza della
ricorrente all’udienza di conciliazione del 9.3.2006 né al sopralluogo esperito
il 5.4.2006.
2.
Come di rito (art. 23 LCM e 16 LPamm.)
RI 1 è stata citata a due riprese al recapito indicato a RC (cfr. estratto), tuttavia
inutilmente. Il ricorso è dunque deciso sulla base degli atti formanti
l’incarto e delle risultanze istruttorie senza che ciò arrechi un pregiudizio
irreparabile alla ricorrente stessa ritenuto che il procedimento è retto dal
principio dell’officialità (art. 13 cpv. 2 LCM; RDAT 1977 no. 34) e che
in ogni caso la decisione impugnata non può essere riformata a suo danno (art.
65 cpv. 4 LPamm.).
3.
Il mapp. no. 243, già proprietà di
RI 1, è stato ceduto mediante atto di compravendita iscritto a RF il 2.11.2004
(cfr. estratto RF).
A norma dell’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di
diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere
derivi un vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare
del diritto alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2).
Nel mese di luglio del 2002, quando è stato pubblicato il prospetto dei
contributi, RI 1 era ancora titolare dei diritti di proprietà sul mapp. no. 243
ed è pertanto soggetto imponibile giusta l’art. 5 cpv. 2 LCM.
In effetti, stando alla normativa, ai fini dell’assoggettamento la successiva
cessione è irrilevante e nemmeno occorre esaminare i termini del contratto
specie la questione se l’acquirente abbia assunto l’onere derivante dal
contributo: infatti, poiché il debito del contributo è personale, una simile
clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta al
Comune (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem
Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach
dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).
4.
4.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la
nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,
op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,
1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
4.2. Il requisito del vantaggio particolare va esaminato alla luce dell’opera
eseguita e del risultato ottenuto. Ora, la messa in atto del progetto ha
comportato l’allargamento e la sistemazione completa di un tronco stradale
vetusto, infrastrutture comprese, al quale è stato aggiunto un nuovo
marciapiede (lato nord e ovest). L’intervento è completato con un elemento
moderatore del traffico ed il potenziamento dell’illuminazione. Il tutto
secondo criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il traffico veicolare e
pedonale ed esteticamente decorosi. Sotto il profilo della funzionalità l’opera
si è dunque rivelata pagante per i fondi serviti traducendosi in una migliore
agibilità e qualità di percorrenza e, in genere, in un miglioramento considerevole
dell’urbanizzazione ora adeguata alla destinazione ed alle necessità concrete
di un quartiere densamente edificato ed abitato. Ed in quest’ottica il
vantaggio particolare è presunto.
La ricorrente, dal canto suo, non ha fornito la prova del contrario.
In particolare essa nega di aver tratto un vantaggio poiché, mantenendo lo
sbocco di Via a__________ su Via C__________ e congiungendo Via a__________ con
Via I__________, il Comune avrebbe creato una circonvallazione rivelatasi fonte
di un forte aumento di traffico, di immissioni nocive e di pericoli.
Tuttavia ai fini del contributo di miglioria tale censura è irrilevante non essendo
questa la sede per rimettere in discussione l’assetto viario locale che andava
contestato, semmai, nell’ambito della procedura pianificatoria di approvazione della
variante con la quale è stato istituito un piano particolareggiato per il
quartiere Via a__________ e sancita l’attuale situazione viaria (cfr. variante
approvata dal Consiglio di Stato il 4.12.1990).
Anche ammettendo l’acutizzarsi di immissioni questo non basta comunque ad
invalidare il vantaggio sia perché l’aggravio è contenuto dal momento che il
transito veicolare è sostanzialmente limitato a motivi di accesso al quartiere,
sia perché si tratta di un inconveniente che chiunque scelga di risiedere in
una zona densamente edificata deve sopportare: in altre parole esso non è una
conseguenza immediata dell’opera bensì del quadro pianificatorio locale. Un
certo traffico parassitario potrebbe essere indotto semmai dal nuovo posteggio,
ma in tale evenienza spetterebbe al Comune di adottare le opportune misure
preventive o repressive.
Considerato che il beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 243
– che è a diretto confine con Via a__________ e da essa ha l’unico accesso
veicolare – il principio dell’imposizione va confermato.
5.
La ricorrente sollecita l’ampliamento
del comprensorio imposto, operazione che è tuttavia improponibile ed inattuabile.
Innanzitutto perché non compete al Tribunale di espropriazione di rielaborare
ex novo tutto il prospetto dei contributi. In secondo luogo perché
l’ampliamento comporterebbe l’inclusione di fondi non imposti rispettivamente
la correzione dei parametri applicati ai fondi assoggettati, e quindi la
modifica di decisioni che direttamente li concernono e sono cresciute in
giudicato; il tutto in manifesta violazione di diritti costituzionalmente
garantiti e cioè senza permettere agli interessati di esercitare il diritto di
essere sentiti, privandoli del doppio grado di giurisdizione ed a scapito del
principio di sicurezza del diritto.
Infine perché la richiesta oltrepassa i limiti dell’oggetto della contestazione
che, per la ricorrente, è limitato al suo contributo e certamente non si
estende anche al contributo addebitato o addebitabile ad un altro proprietario.
In quest’ottica non è nemmeno scontato che la ricorrente possa vantare un
interesse legittimo poiché il mancato addebito di un contributo ad un terzo non
la tocca in maniera diversa rispetto a qualsiasi altro proprietario incluso nel
perimetro.
6.
Visto quanto sopra il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco