Incarto n.
30.2004.118

LALIA 10/04

 

Lugano

9 giugno 2010

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

ing. Eraldo Pianetti

segretaria giurista

Annalisa Butti

 

 

statuendo sul ricorso presentato da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 23 marzo 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi per la realizzazione di opere di canalizzazione,

relativamente ai mapp. no. 655 e 405 (quota parte) RFD di __________

 

 

letti ed esaminati gli atti, assunte le necessarie prove

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 29.4.2002 l’Assemblea Comunale di __________ – ora, per aggregazione, Comune di __________ – ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ed ha autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60%, cosi come proposto nel Messaggio Municipale del 2.4.2002. In data 20.9.2002 il PGS ha ottenuto l’approvazione della competente Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.

1.2. A norma degli art. 96 e ss della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque pubblicando il prospetto dal 10.6. al 10.7.2003 previo invio di un avviso personale ai contribuenti.
RI 1
è proprietaria del mapp. no. 655 e comproprietaria di una quota di 4/20 della coattiva al mapp. no. 405; in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo complessivo di fr. 4'394.80.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 23.3.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, in sintesi, la ricorrente contesta l’aliquota applicata.
Con risposta 23.6.2004 il Municipio chiede la reiezione del gravame.
Le parti hanno entrambe rinunciato a comparire all’udienza di conciliazione, rimettendosi al giudizio del Tribunale (cfr. scritto 5.11.2009).

2.           2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 lett. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

2.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Stando agli atti pubblicati i contributi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo al netto dei sussidi di fr. 957'704.90. posto a carico dei privati in ragione del 60%, e quindi per un ammontare di fr. 574'623.-. Per coprire l’importo totale il Comune avrebbe dovuto prelevare il 3.20% del valore di stima complessivo determinante (fr. 17'936'448.30). Ritenuto, tuttavia che il contributo provvisorio non può superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1 LALIA), esso ha applicato quest’ultima percentuale e quindi limitato il prelievo su fr. 538'094.70.

3.           3.1. La ricorrente contesta l’aliquota applicata del 3%, in quanto a suo, dire dopo l’aggregazione di __________ nel nuovo Comune di __________ occorreva, per garantire la parità di trattamento, unificare i tre comprensori di PGS e calcolare l’aliquota sommando i costi di costruzione e considerando valori di stima dei tre comprensori.
La censura non può essere accolta.

3.2. L’aggregazione del Comune di __________ nel nuovo Comune di __________ è avvenuta con decreto legislativo del 3.11.2003 (cfr. estratto FU no. 89/2003 del 7.11.2003), quindi solo posteriormente alla pubblicazione del prospetto dei contributi (avvenuta dal 10.6. al 10.7.2003).
Ne consegue che il Municipio di __________ poteva tranquillamente imporre i contributi sulla base dei valori ufficiali di stima in vigore al momento della pubblicazione del prospetto.
Non vi è inoltre alcuna disparità di trattamento in quanto sono stati considerati il comprensorio e i costi validi al momento delle pubblicazione del prospetto. In particolare, il comprensorio imponibile è fedele ai limiti del PGS del Comune di __________; i costi sono conformi alla risoluzione del legislativo e rispondono ai dati del piano finanziario del PGS.
I mapp. no. 405 e 605 di proprietà della ricorrente sono fondi ubicati nella località Valle di __________, una zona residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.

4.           Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.

 

 

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti