statuendo sul ricorso presentato in data 16 giugno 2004 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 3
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 18 maggio 2004 dal Municipio di
S__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di
miglioria per la sistemazione di Via R__________,
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letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di S__________ ha
proceduto ad un intervento completo di sistemazione su Via R__________, strada
che collega Via M__________ con Via M__________ e che divide la zona
edificabile da quella agricola. Più particolarmente sono stati eseguiti il risanamento
del fondo, la pavimentazione con miscela bituminosa e la delimitazione con
bordure, inoltre sono state posate una serie di caditoie per la raccolta delle
acque meteoriche e le infrastrutture.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito ed ha ratificato il prelievo di
contributi di miglioria nell’ordine del 70% del costo delle opere con
risoluzione del 3.4.2000 (MM 34/99).
Il progetto, che non ha comportato espropriazioni né ha sollevato opposizioni, è
stato approvato dal Tribunale di espropriazione sottocenerino con sentenza del
1°.12.2000 (inc. no. 43/2000).
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha quindi impostato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.8 al 25.9.2003 ed inviando
di un avviso personale ai soggetti imposti.
La RI 1 è proprietaria del mapp. no. 831 ed in tale veste è stata assoggettata
ad un contributo di miglioria di fr. 36'543.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 18.5.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha contestato il piano del
perimetro, i parametri di calcolo del contributo e la natura dell’opera.
Con risposta del 14.7.2004 il Comune ha postulato la reiezione del gravame.
In esito all’udienza del 20.6.2006 ed in via conciliativa il Tribunale ha
suggerito di chiudere la vertenza con il pagamento di un contributo ridotto a
fr. 29'000.-, proposta che il Comune ha accettato ma che la ricorrente ha
rifiutato.
2.
La ricorrente contesta la natura
dell’opera individuando nell’intervento una semplice manutenzione non soggetta
al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).
La censura è tuttavia inconsistente poiché trascura che per prassi acquisita il
Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul
prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Di contro la natura
dell’opera e la quota imponibile sfuggono al suo sindacato poiché si tratta di
posizioni che sono parte integrante del piano finanziario e che si annoverano tra
le competenze esclusive del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 Let. g LOC).
Eventuali contestazioni in merito vanno dunque sollevate dinanzi al Consiglio
di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC. In questa
sede sono manifestamente tardive (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b,
II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).
3.
3.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
3.2. Il progetto, incluso nelle opere di risanamento della collina di M__________,
era finalizzato alla sistemazione completa di Via R__________, una strada
preesistente ma in stato precario con un fondo instabile ed eroso. Gli
interventi eseguiti, che vanno ben al di là di una normale manutenzione, hanno
comportato il risanamento totale del fondo, la realizzazione di un nuovo strato
di fondazione e la posa contestuale delle infrastrutture, mentre in superficie
si è proceduto alla posa di una nuova pavimentazione con miscela bituminosa e
di una serie di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche (cfr. relazione
tecnica).
Ciò considerato il vantaggio particolare non è seriamente contestabile. In
effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di
un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del
miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in
particolare, nella sistemazione di una strada con il risanamento dell’asfaltatura
e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer,
op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29
c. 6b).
In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al
tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri
tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture,
ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione
più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di
strada di servizio. Pertanto l’opera si traduce in un vantaggio particolare per
le proprietà servite.
3.3. Il mapp. no. 831 è un terreno d’angolo situato alla confluenza di Via R__________
e Via M__________ ed ospita una costruzione a suo tempo adibita a clinica; la destinazione
del fondo è vincolata all’esercizio socio-sanitario.
La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare argomentando innanzitutto
che l’unica via d’accesso effettivamente utilizzata per raggiungere la
proprietà sarebbe Via M__________ e non Via R__________.
Tuttavia il fatto, meramente soggettivo, di ritenere sufficiente l’accesso da
Via M__________ non basta ad invalidare la presunzione del vantaggio
particolare e va soppesato, semmai, nella fase di riparto dei contributi (art.
8 LCM). Conta piuttosto il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale
l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi offrendo
una seconda e consona possibilità di accesso.
La ricorrente sostiene inoltre che in ragione dei condizionamenti posti
dall’esistente vincolo di destinazione il fondo non sarebbe edificabile; da
ciò, ed al pari di un terreno agricolo, l’assenza di beneficio, tanto più che
l’attività socio-sanitaria in loco è stata interrotta da tempo.
Secondo il vigente PR il mapp. no. 831 è attribuito ad una zona nella quale
nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni o ampliamenti degli edifici
esistenti sono ammessi soltanto per la continuazione dell’attività
socio-sanitaria; la superficie utile lorda (SUL) complessivamente disponibile è
di mq 2'600 e l’altezza massima consentita è di m 11 (art. 14 let. d NAPR).
Stando così le cose l’edificabilità del sedime o la ristrutturazione
dell’edificio esistente non sono compromesse, motivo per cui il fondo va
considerato come edificabile a tutti gli effetti. In quest’ottica il vincolo di
destinazione non invalida il vantaggio particolare anche perché la ricorrente è
tuttora iscritta a RC con lo scopo di gestire istituti di cura e nulla
impedisce la vendita del fondo a terzi che abbiano finalità analoghe ad un
prezzo che certamente non corrisponderebbe a quello di un terreno agricolo.
Detto questo, il terreno ha un ampio fronte stradale su Via R__________, fronte
che, nel contesto di una costruzione a nuovo o della ristrutturazione
dell’edificio esistente, si presterebbe senz’altro alla realizzazione di un
secondo accesso veicolare, perlomeno nella parte verso il confinante mapp. no.
830 dove il sedime è ridotto ad una modesta scarpata (cfr. verbale 20.6.2006).
Di conseguenza la proprietà va annoverata tra quelle che hanno tratto un
vantaggio particolare dall’opera ed è dunque assoggettabile al contributo di
miglioria.
4.
4.1. La ricorrente contesta il
comprensorio imposto rimproverando al Municipio di aver escluso dal piano del perimetro
i fondi a destinazione agricola che pure avrebbero tratto beneficio dall’opera.
4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro indica i fondi o la parte di fondi che risultano
effettivamente avvantaggiati dall’opera di urbanizzazione e che sono quindi sottoposti
a contributo. La delimitazione del piano dipende da un apprezzamento di fatto
di natura prevalentemente tecnica (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22),
operazione che non sempre è tra le più facili. Il fatto che la normativa non
fissi alcun criterio direttivo – limitandosi ad accennare ad una possibile
suddivisione in classi di vantaggio – indica che l’ente pubblico è autonomo e
gode di un ampio potere di apprezzamento nel fissare il comprensorio imponibile
(cfr. Reitter, op. cit., 95). Ovviamente ciò non lo dispensa dal dovere
di considerare che l’elemento determinante ai fini dell’obbligo contributivo è
il vantaggio particolare, motivo per cui vanno ponderati tutti i fattori che
possono rivelarsi importanti per individuare o negare questo vantaggio e
garantire l’imprescindibile parità di trattamento ai contribuenti. Ne consegue
che il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo.
Di principio nella valutazione delle possibilità d’uso di un’opera e dei
vantaggi che ne derivano non vi è motivo di favorire terreni non edificabili
rispetto a quelli edificabili. Nulla impedisce quindi di inserire nel perimetro
anche fondi non appartenenti alla zona edificabile purché l’opera conferisca
loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad esempio, per
fondi edificati agricoli o ad ubicazione vincolata (cfr. Blumer, op. cit.,
p. 52; RDAT I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3). Diversa è invece la
situazione dei terreni che oltre ad essere inedificabili sono anche inedificati
poiché per questa tipologia di terreni ben difficilmente la creazione di un
accesso veicolare o l’adeguamento dell’accesso esistente inducono un vantaggio
particolare (cfr. Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit.,
p. 50).
Nella fattispecie in esame i fondi cui si riferisce la ricorrente sono tutti
agricoli ed inedificati. In rapporto alle loro possibilità di sfruttamento la
strada preesistente era ampiamente sufficiente e sotto il profilo della
funzionalità l’opera qui imposta non ha cambiato in alcun modo la situazione. Non
ha, cioè, né incrementato il valore né modificato le possibilità di sfruttamento
dei fondi che peraltro, oggettivamente, non hanno alcun interesse alla migliore
viabilità poiché non sono destinabili all’edificazione. Di conseguenza l’aver
escluso il territorio agricolo dal comprensorio imponibile non è contrario al
principio della parità di trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,
ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso
concreto (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl
1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT
I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
5.2. Nella fattispecie concreta posta una spesa determinante di fr. 319'163.05,
che si compone solo delle spese vive di costruzione, la quota imponibile del
70% votata dal Consiglio Comunale corrisponde a fr. 223'414.15 (art. 6 e 7 cpv.
1 LCM).
La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base del rapporto
tra la superficie edificabile ed un fattore di ponderazione dettato
dall’interesse all’opera 0.5 o 1; la superficie imponibile lorda risultante
dall’operazione è poi stata moltiplicata per il fattore SUL di PR 0.3.
Al mapp. no. 831 è stato riservato un calcolo particolare in merito al quale si
impongono due osservazioni. La prima è che nella scheda di calcolo la voce SUL
di PR è rimasta vuota; dal profilo matematico questo vuoto non può essere
assimilato ad un fattore 0, perché ciò avrebbe azzerato il contributo, bensì
indica che il fattore effettivamente applicato è 1 ossia più del triplo
rispetto agli altri contribuenti. In secondo luogo, se per gli altri
contribuenti alla voce superficie edificabile è stata inserita la superficie
totale risultante a RF, di contro il mapp. no. 831 sembrerebbe essere stato
favorito nella misura in cui si è considerato solo 1/3 di quella complessiva ossia
il sedime corrispondete a quello disponibile secondo le NAPR. Tuttavia il
vantaggio è solo apparente e, rispetto agli altri contribuenti, il fondo è
stato penalizzato poiché in definitiva l’utilizzo di una superficie ridotta è
vanificato dalla mancata applicazione del fattore SUL di PR.
A ciò si aggiunge che il fattore di ponderazione limitato ai due parametri 0.5
ed 1 non differenzia a sufficienza la microregolazione del contributo e per il
mapp. no. 831 si rivela discriminatorio. In pratica con l’applicazione generica
del fattore 0.5 i fondi sono trattati come se non presentassero differenze
particolari quando, per rapporto al mapp. no. 831, un distinguo più marcato
potrebbe già essere fatto, ad esempio, rispetto ai mapp. no. 1662 e 1663 che
non adoperano Via R__________ in ragione del dislivello del terreno e sono
serviti da una strada privata in comproprietà coattiva che sbocca a valle su
Via P__________ (mapp. no. 840). Lo stesso potrebbe valere per il mapp. no. 984
servito da Via M__________. Altrettanto, e forse più evidente ancora, è la
differenza rispetto al mapp. no. 954 che pure è un terreno d’angolo e che
ospita il __________; infatti quest’ultima proprietà adopera effettivamente Via
R__________ poiché ha un ingresso ed un piazzale sul retro cui si accede
direttamente dalla strada; accesso diretto che il mapp. no. 831, pur essendo
confinante con la strada, attualmente non ha.
Ciò considerato, per apprezzamento e confronti con altri terreni, il Tribunale
reputa adeguata una correzione del 20% che riduce il contributo ad un importo
arrotondato di fr. 29'000.-.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 831 è ridotto a fr. 29'000.-.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.- sono per 3/4 a carico della ricorrente e per 1/4 del Comune. Quest’ultimo verserà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco