Incarto n.
30.2004.132

LCM 24/04

 

Lugano

14 febbraio 2007

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Dario Medici

arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 14 giugno 2004 da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 18 maggio 2004 dal Municipio di S__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione del primo tratto di Via U__________,

relativamente al mappale no. 543 RFD di S__________

 

 

letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

richiamato l’inc. no. 30/2000 di questo Tribunale riguardante l’approvazione del progetto definitivo per le opere di moderazione del traffico in Via U__________,

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Comune di S__________ ha curato i lavori di sistemazione del primo tratto di Via U__________ consistiti, sostanzialmente, nella posa di un nuovo arredo stradale. Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 50% della spesa con risoluzioni del 3.4.2000 e del 7.10.2002 (MM 35/1999 e 13/2002).
Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo con sentenza del 24.11.2000 (inc. no. 30/2000).

1.2. Per le suddette opere il
Municipio ha quindi impostato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.8 al 25.9.2003 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1, quali proprietari del mapp. no. 543, sono stati assoggettati ad un contributo di miglioria di fr. 1'499.95.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 18.5.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale si contesta che l’opera abbia procurato un vantaggio particolare al fondo.
Con risposta del 14.7.2004 il Comune postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 20.6.2006 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande.


2.           Il Tribunale ha preso atto che il 31.3.2006 la proprietà al mapp. no. 543 è stata ceduta a terzi mediante atto di compravendita (cfr. estratto RF). Il trapasso è qui menzionato per scrupolo di motivazione ma non è decisivo ai fini del giudizio. In effetti posto che a norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal proprietario iscritto come tale a RF alla data di pubblicazione del prospetto e che nel 2003 i ricorrenti erano proprietari della part. no. 543, essi sono soggetti imponibili. Non occorre, peraltro, esaminare i termini dell’atto di compravendita ed il particolare se l’acquirente si sia assunto l’onere di eventuali tributi futuri poiché il debito del contributo è personale e di conseguenza, quand’anche fosse stata inserita nel contratto, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta al Comune in questa sede (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).


3.           3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. L’intervento per il quale sono percepiti i contributi di miglioria interessa Via U__________ fino all’incrocio con Via B__________ – una strada di accesso al nucleo vecchio di S__________ piuttosto trafficata – ed ha lo scopo di migliorare la sicurezza dei pedoni (cfr. MM35/1999 p. 4).
In sunto l’opera eseguita consiste nella posa di una pavimentazione differenziata in selciato laterale, trasversale e centrale finalizzata ad influenzare la percezione che il conducente ha dello spazio libero con effetto moderatore e deterrente alla velocità eccessiva di circolazione (cfr. relazione tecnica; MM 35/1999).
Detto questo, occorre rammentare che un vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada poiché si riflette positivamente sulla viabilità sia pedonale che veicolare (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).
In concreto oltre a conferire un aspetto esteticamente decoroso alla strada, dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la percorrenza; ovviamente, trattandosi di una strada all’interno del nucleo, il margine di sicurezza che si vuole e si può raggiungere è il massimo consentito compatibilmente con la situazione dei luoghi e le costruzioni esistenti. Le misure di moderazione rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre l’automobilista ad una guida assennata a vantaggio di una maggiore sicurezza sua, degli altri utenti e dei pedoni: è infatti notorio che alla riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico ed un minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale ai pedoni, limita comunque le virtuali situazioni di pericolo.
Sotto questo profilo l’opera si traduce dunque in un vantaggio particolare per le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 543 direttamente affacciato su Via U__________. Le contestazioni dei ricorrenti riguardano, essenzialmente, i contenuti del progetto ed in quanto tali non sono pertinenti e non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare; semmai, avrebbero dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di approvazione del progetto medesimo. Ad abundantiam sia detto che l’intervento non ha modificato in alcun modo la funzionalità della strada, limitandosi a pure migliorie ai sensi dell’art. 39a vLstr., motivo per cui non può aver generato alcun aumento del traffico.


4.           La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).



 

 

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono carico dei ricorrenti in solido con l’obbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 500.- per ripetibili.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

Per il Tribunale di espropriazione

La Presidente                                                                            Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                           Enzo Barenco