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Incarto n. LCM 24/04
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Lugano 14 febbraio 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 14 giugno 2004 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 18 maggio 2004 dal Municipio di
S__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di
miglioria per la sistemazione del primo tratto di Via U__________,
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letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamato l’inc. no. 30/2000 di questo Tribunale riguardante l’approvazione del progetto definitivo per le opere di moderazione del traffico in Via U__________,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di S__________ ha
curato i lavori di sistemazione del primo tratto di Via U__________ consistiti,
sostanzialmente, nella posa di un nuovo arredo stradale. Il Consiglio Comunale ha
stanziato il credito e ratificato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 50% della spesa con risoluzioni del 3.4.2000 e del 7.10.2002
(MM 35/1999 e 13/2002).
Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo con sentenza
del 24.11.2000 (inc. no. 30/2000).
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha quindi impostato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.8 al 25.9.2003 ed
inviando un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1, quali proprietari del mapp. no. 543, sono stati assoggettati ad un
contributo di miglioria di fr. 1'499.95.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 18.5.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale si contesta che l’opera abbia procurato un
vantaggio particolare al fondo.
Con risposta del 14.7.2004 il Comune postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 20.6.2006 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
Il Tribunale ha preso atto che il
31.3.2006 la proprietà al mapp. no. 543 è stata ceduta a terzi mediante atto di
compravendita (cfr. estratto RF). Il trapasso è qui menzionato per scrupolo di
motivazione ma non è decisivo ai fini del giudizio. In effetti posto che a
norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal proprietario iscritto
come tale a RF alla data di pubblicazione del prospetto e che nel 2003 i
ricorrenti erano proprietari della part. no. 543, essi sono soggetti imponibili.
Non occorre, peraltro, esaminare i termini dell’atto di compravendita ed il
particolare se l’acquirente si sia assunto l’onere di eventuali tributi futuri poiché
il debito del contributo è personale e di conseguenza, quand’anche fosse stata
inserita nel contratto, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e
non potrebbe essere opposta al Comune in questa sede (cfr. Knecht,
Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p.
76).
3.
3.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi,
op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale,
1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
3.2. L’intervento per il quale sono percepiti i contributi di miglioria
interessa Via U__________ fino all’incrocio con Via B__________ – una strada di
accesso al nucleo vecchio di S__________ piuttosto trafficata – ed ha lo scopo
di migliorare la sicurezza dei pedoni (cfr. MM35/1999 p. 4).
In sunto l’opera eseguita consiste nella posa di una pavimentazione
differenziata in selciato laterale, trasversale e centrale finalizzata ad
influenzare la percezione che il conducente ha dello spazio libero con effetto
moderatore e deterrente alla velocità eccessiva di circolazione (cfr. relazione
tecnica; MM 35/1999).
Detto questo, occorre rammentare che un vantaggio particolare non è subordinato
necessariamente alla creazione di un’opera nuova bensì può anche essere
conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è
ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada poiché si
riflette positivamente sulla viabilità sia pedonale che veicolare (cfr. Blumer,
op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29
c. 6b).
In concreto oltre a conferire un aspetto esteticamente decoroso alla strada,
dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la percorrenza;
ovviamente, trattandosi di una strada all’interno del nucleo, il margine di
sicurezza che si vuole e si può raggiungere è il massimo consentito compatibilmente
con la situazione dei luoghi e le costruzioni esistenti. Le misure di
moderazione rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre
l’automobilista ad una guida assennata a vantaggio di una maggiore sicurezza
sua, degli altri utenti e dei pedoni: è infatti notorio che alla riduzione
della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico ed un
minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale ai pedoni,
limita comunque le virtuali situazioni di pericolo.
Sotto questo profilo l’opera si traduce dunque in un vantaggio particolare per
le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 543
direttamente affacciato su Via U__________. Le contestazioni dei ricorrenti riguardano,
essenzialmente, i contenuti del progetto ed in quanto tali non sono pertinenti
e non sovvertono la presunzione del vantaggio particolare; semmai, avrebbero
dovuto essere sollevate nell’ambito della procedura di approvazione del
progetto medesimo. Ad abundantiam sia detto che l’intervento non ha modificato
in alcun modo la funzionalità della strada, limitandosi a pure migliorie ai
sensi dell’art. 39a vLstr., motivo per cui non può aver generato alcun aumento
del traffico.
4.
La tassa di giustizia e le spese
sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono carico dei ricorrenti in solido con l’obbligo di rifondere al Comune di S__________ fr. 500.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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Per il Tribunale di espropriazione
La Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco