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Incarto n. LCM 43/04
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Lugano 18 febbraio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli arch. Claudio Morandi |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 4 ottobre 2004 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 1° settembre 2004 dal Municipio di __________,
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
sistemazione e l'allargamento di via R__________ relativamente ai mapp. no. 678 e 990 RFD di __________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
eseguito le opere di sistemazione e di allargamento di Via ___________ lungo il
tratto che si estende tra Via __________ e Via I__________.
Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avvallato il
prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 45% della spesa con
risoluzione del 19.11.1997 (MM 622/97del 30.1.1997).
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal
2.8 al 1.9.1999. Il progetto è stato approvato con sentenze del 10.12.1999,
13.12.1999, 10.1.2000, 27.1.2000 e 11.2.2000, mentre le questioni espropriative
sono state risolte, in prima istanza, con sentenze del 6.12.2000.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di
miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.10 al 7.11 2000
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
La RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 678
e 990 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria
di fr. 145'723.- rispettivamente di fr. 68'417.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 1.9.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente contesta il piano del perimetro.
Con risposta 15.12.2004 il Municipio postula la reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 12.4.2006 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
2.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del
13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la
prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,
piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le
proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria
(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,
op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
2.2. La ricorrente non contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera
e ciò a giusta ragione.
L’opera imposta è l’allargamento e sistemazione della Via __________, strada di
servizio che attraversa la zona residenziale e la zona industriale ed
artigianale della località __________.
Il progetto prevede la realizzazione di un campo stradale con calibro iniziale
di ml 5.50 nella tratta compresa tra Via __________ e Via __________ ridotto a
ml 4.50 nella tratta compresa tra Via __________ e Via __________, nonché la
costruzione a nuovo di un marciapiede di ml 1.50, il quale, essendo nella
tratta compresa tra Via __________ e Via __________ a livello del campo
stradale, è completato con la posa di dadi disposti su tre file combinati con
paracarri, per separare la parte pedonale dal campo viabile e consentire
l’intersezione di mezzi che necessitano una spazio maggiore di ml. 4.50. L’opera
include anche il rifacimento totale delle sotto e soprastrutture, la posa di
una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto stradale, l’illuminazione e le
infrastrutture primarie per l’evacuazione delle acque luride e meteoriche (cfr.
scheda tecnica allegata al doc. G).
Dal profilo funzionale l’intervento concorre a migliorare l’agibilità e qualità
di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura in
tutto il comparto della località __________ ed assolve anche alla necessità di
dotare la zona artigianale ed industriale di un accesso veicolare consono (MM
622/97).
E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le
proprietà servite tra cui si annoverano anche i mapp. no. 678 e 990.
3.
3.1. La ricorrente contesta il
comprensorio imposto e ne chiede l’ampliamento ai mapp. no. 1272, 583, 584 e 587, quest’ultimo totalmente,
che pure traggono beneficio dall’opera, in quanto a suo avviso usufruiscono
anch’essi dell’accesso tramite via __________.
3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono
effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento
fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad
art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo
perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di
suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare
le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer,
op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton
Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
3.3. Dagli atti di causa risulta che il comprensorio imposto concerne
essenzialmente le proprietà racchiuse tra le strade Via __________ e Via __________
che beneficiano direttamente dei vantaggi della sistemazione di Via __________,
in quanto essa rappresenta la loro unica via di accesso. Ad esse si aggiungono
le proprietà confinanti con il tratto di Via __________ non oggetto di
sistemazione (ossia il tratto tra Via S. __________ e Via __________), nonché
quelle lungo Via S. __________ che, a detta del Comune, traggono anch’esse un
benefico dall’opera in quanto tramite la strada in questione hanno un
collegamento più diretto con Via __________.
3.4. I mapp. 583, 584 e 587 sono situati a valle del sedime ferroviario e della
strada cantonale racchiusi tra le strade Via S. __________ e Via __________. Il
mapp. no. 1272 è situato anch’esso a ridosso della ferrovia e della strada
cantonale ed è a confine con l’ultima tratta di Via __________. Tutti i
suddetti mappali non hanno un accesso diretto dalla strada cantonale.
Secondo il Comune detti fondi non sono avvantaggiati dalla sistemazione di Via __________,
poiché il loro accesso è già garantito da Via S. __________ e da Via __________.
Il Municipio osserva inoltre che la loro esclusione dal piano
perimetro è stata determinata anche dal fatto che “nel nuovo PR in fase di
approvazione (vedi messaggio municipale del 15 giugno 2004) via ___________ è
confermata come strada a doppio senso con possibilità di entrata/uscita
dalla/sulla strada cantonale principale”.
Tale tesi non appare condivisibile. L’esclusione dal perimetro delle suddette
proprietà solo sulla base del futuro PR non appare giustificabile, tanto più
che detto PR, ripetutamente emendato a livello comunale, è attualmente in fase
di pubblicazione, ma non ancora formalmente approvato dal Consiglio di Stato.
Dall’affermazione del Municipio sembra inoltre che Via __________ è interamente
percorribile nei due sensi. In realtà la situazione è ben diversa: come risulta
dal piano indicante le direzioni di circolazione da e per la strada cantonale
prodotto dal Comune in data 23 maggio 2006, Via __________ nella sua ultima
tratta, ossia dal confine con la part. no. 1272 fino alla strada cantonale, è
percorribile solo in senso unico. Via S. __________, dalla strada cantonale in
direzione sud-est, è percorribile anch’essa solo in senso unico ed inoltre nei
giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 essa non è transitabile, in quanto vige
un divieto di accesso per tutti gli autoveicoli. Di conseguenza dalla strada
cantonale l’accesso a Via S. __________ non è sempre garantito e a Via ___________
è addirittura precluso per il senso unico. Inoltre, Via S. __________
rappresenta un accesso puramente alternativo, oltretutto scomodo sia per il suo
calibro ridotto, sia per le restrizioni orarie.
Ne consegue che i mapp. no. 1272, 583,
584 e 587 non sono accessibili se non
utilizzando Via __________, almeno nella tratta compresa tra Via __________ e
Via __________. Quindi anche detti fondi traggono un certo vantaggio dall’opera
ancorché minore rispetto ai fondi imposti.
Sotto questo profilo emerge poi una chiara disparità di trattamento con le
proprietà appartenenti a quella parte di comprensorio che ruota intorno al
tratto di Via __________ che non è stato allargato, tra le quali spiccano ad
esempio i mapp. no. 588, 589 e 590. Difatti, seguendo il ragionamento del Municipio,
anch’esse avrebbero dovuto essere escluse poiché direttamente accessibili da
Via S. __________ e Via __________.
Pertanto l’esclusione dal comprensorio dei mapp. no. 1272,
583, 584 e 587, quest’ultimo parzialmente, si rivela discriminante. L’utilizzazione
limitata della Via __________ andava ponderata nell’ambito della ripartizione,
con l’attribuzione ad un classe ridotta di vantaggio ed eventualmente con l’applicazione
di fattori di correzione.
3.5. Considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è
interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, l’estromissione delle
predette proprietà dal piano del perimetro comporta il ribaltamento di una
parte della quota imponibile sulla ricorrente e quindi il pagamento di un
contributo più elevato rispetto a quello che in realtà dovrebbe corrispondere. Ciò
viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
4.
4.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile; così, se non è impugnata
tempestivamente essa passa in forza di cosa giudicata formale e non può essere
più oggetto di contestazione. Raramente una decisione viziata è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
4.2. Nel prospetto pubblicato, è stato riscontrato un vizio che non è di ordine
formale ma di merito. Benché sia rilevante esso non appare a tal punto grave da
imporre l’annullamento dell’intera procedura, ma esige comunque la correzione
del contributo addebitato ai mapp. no. 678 e 990 in ragione della disparità
di trattamento che ne deriva a danno della ricorrente.
Non basta tuttavia rettificare i fattori di calcolo applicati, poiché un tale
adeguamento non ovvierebbe alle lacune del perimetro, così come non sembra
proponibile né opportuna una semplice riduzione percentuale dell’importo in
mancanza di basi per una quantificazione oggettiva.
Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano
pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato
tenendo conto del vizio rilevato. Ora, considerato il diritto al doppio grado
di giurisdizione del contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio margine di autonomia
che spetta all’autorità comunale, tale compito non può essere assunto dal
Tribunale di espropriazione ma dev’essere demandato al Municipio cui
compete in primis l’elaborazione del prospetto (RDAT I-1994 no. 7).
Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza (RtiD-I-2007 no. 29 c.
6.4.3) gli atti sono rinviati al Municipio di __________ affinché proceda, senza nuova
pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano
di ripartizione che sarà in gran parte teorico – perché privo di effetti
concreti sia per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto sia per
quelli che andranno conglobati nel piano del perimetro – ma rispettoso dei
principi costituzionali.
Il contributo che ne risulterà a carico dei mapp. no. 678 e 990 potrà, se del
caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti
dall’art. 13 LCM.
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Municipio di __________ in quanto parte soccombente (art. 23
LCM e 31 LPamm).
per questi motivi
richiamata La legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza la risoluzione 1.9.2004 del Municipio di __________ riguardante i mapp. no. 678 e 990 è annullata e gli atti rinviati al Municipio affinché proceda come ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del Comune di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 1’500.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti