Incarto n.
30.2004.136

LCM 43/04

 

Lugano

18 febbraio 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli

arch. Claudio Morandi

segretaria giurista

Annalisa Butti

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 4 ottobre 2004 da

 

 

RI 1 

rappr. dall’   RA 1 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 1° settembre 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione e l'allargamento di via R__________

relativamente ai mapp. no. 678 e 990 RFD di __________

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Il Comune di __________ ha eseguito le opere di sistemazione e di allargamento di Via ___________ lungo il tratto che si estende tra Via __________ e Via I__________.
Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avvallato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 45% della spesa con risoluzione del 19.11.1997 (MM 622/97del 30.1.1997).
Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 2.8 al 1.9.1999. Il progetto è stato approvato con sentenze del 10.12.1999, 13.12.1999, 10.1.2000, 27.1.2000 e 11.2.2000, mentre le questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze del 6.12.2000.

1.2. Il
Municipio ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.10 al 7.11 2000 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
La
RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 678 e 990 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 145'723.- rispettivamente di fr. 68'417.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 1.9.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente contesta il piano del perimetro.
Con risposta 15.12.2004 il
Municipio postula la reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 12.4.2006 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.

2.           2.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La ricorrente non contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera e ciò a giusta ragione.
L’opera imposta è l’allargamento e sistemazione della Via __________, strada di servizio che attraversa la zona residenziale e la zona industriale ed artigianale della località __________.
Il progetto prevede la realizzazione di un campo stradale con calibro iniziale di ml 5.50 nella tratta compresa tra Via __________ e Via __________ ridotto a ml 4.50 nella tratta compresa tra Via __________ e Via __________, nonché la costruzione a nuovo di un marciapiede di ml 1.50, il quale, essendo nella tratta compresa tra Via __________ e Via __________ a livello del campo stradale, è completato con la posa di dadi disposti su tre file combinati con paracarri, per separare la parte pedonale dal campo viabile e consentire l’intersezione di mezzi che necessitano una spazio maggiore di ml. 4.50. L’opera include anche il rifacimento totale delle sotto e soprastrutture, la posa di una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto stradale, l’illuminazione e le infrastrutture primarie per l’evacuazione delle acque luride e meteoriche (cfr. scheda tecnica allegata al doc. G).
Dal profilo funzionale l’intervento concorre a migliorare l’agibilità e qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura in tutto il comparto della località __________ ed assolve anche alla necessità di dotare la zona artigianale ed industriale di un accesso veicolare consono (MM 622/97).
E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite tra cui si annoverano anche i mapp. no. 678 e 990.

3.           3.1. La ricorrente contesta il comprensorio imposto e ne chiede l’ampliamento ai mapp. no. 1272, 583, 584 e 587, quest’ultimo totalmente, che pure traggono beneficio dall’opera, in quanto a suo avviso usufruiscono anch’essi dell’accesso tramite via __________.

3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al
Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

3.3. Dagli atti di causa risulta che il comprensorio imposto concerne essenzialmente le proprietà racchiuse tra le strade Via __________ e Via __________ che beneficiano direttamente dei vantaggi della sistemazione di Via __________, in quanto essa rappresenta la loro unica via di accesso. Ad esse si aggiungono le proprietà confinanti con il tratto di Via __________ non oggetto di sistemazione (ossia il tratto tra Via S. __________ e Via __________), nonché quelle lungo Via S. __________ che, a detta del Comune, traggono anch’esse un benefico dall’opera in quanto tramite la strada in questione hanno un collegamento più diretto con Via __________.

3.4. I
mapp. 583, 584 e 587 sono situati a valle del sedime ferroviario e della strada cantonale racchiusi tra le strade Via S. __________ e Via __________. Il mapp. no. 1272 è situato anch’esso a ridosso della ferrovia e della strada cantonale ed è a confine con l’ultima tratta di Via __________. Tutti i suddetti mappali non hanno un accesso diretto dalla strada cantonale.
Secondo il Comune detti fondi non sono avvantaggiati dalla sistemazione di Via __________, poiché il loro accesso è già garantito da Via S. __________ e da Via __________.
Il
Municipio osserva inoltre che la loro esclusione dal piano perimetro è stata determinata anche dal fatto che “nel nuovo PR in fase di approvazione (vedi messaggio municipale del 15 giugno 2004) via ___________ è confermata come strada a doppio senso con possibilità di entrata/uscita dalla/sulla strada cantonale principale”.
Tale tesi non appare condivisibile. L’esclusione dal perimetro delle suddette proprietà solo sulla base del futuro PR non appare giustificabile, tanto più che detto PR, ripetutamente emendato a livello comunale, è attualmente in fase di pubblicazione, ma non ancora formalmente approvato dal Consiglio di Stato.
Dall’affermazione del
Municipio sembra inoltre che Via __________ è interamente percorribile nei due sensi. In realtà la situazione è ben diversa: come risulta dal piano indicante le direzioni di circolazione da e per la strada cantonale prodotto dal Comune in data 23 maggio 2006, Via __________ nella sua ultima tratta, ossia dal confine con la part. no. 1272 fino alla strada cantonale, è percorribile solo in senso unico. Via S. __________, dalla strada cantonale in direzione sud-est, è percorribile anch’essa solo in senso unico ed inoltre nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 essa non è transitabile, in quanto vige un divieto di accesso per tutti gli autoveicoli. Di conseguenza dalla strada cantonale l’accesso a Via S. __________ non è sempre garantito e a Via ___________ è addirittura precluso per il senso unico. Inoltre, Via S. __________ rappresenta un accesso puramente alternativo, oltretutto scomodo sia per il suo calibro ridotto, sia per le restrizioni orarie.
Ne consegue che i mapp. no.
1272, 583, 584 e 587 non sono accessibili se non utilizzando Via __________, almeno nella tratta compresa tra Via __________ e Via __________. Quindi anche detti fondi traggono un certo vantaggio dall’opera ancorché minore rispetto ai fondi imposti.
Sotto questo profilo emerge poi una chiara disparità di trattamento con le proprietà appartenenti a quella parte di comprensorio che ruota intorno al tratto di Via __________ che non è stato allargato, tra le quali spiccano ad esempio i mapp. no. 588, 589 e 590. Difatti, seguendo il ragionamento del
Municipio, anch’esse avrebbero dovuto essere escluse poiché direttamente accessibili da Via S. __________ e Via __________.
Pertanto l’esclusione
dal comprensorio dei mapp. no. 1272, 583, 584 e 587, quest’ultimo parzialmente, si rivela discriminante. L’utilizzazione limitata della Via __________ andava ponderata nell’ambito della ripartizione, con l’attribuzione ad un classe ridotta di vantaggio ed eventualmente con l’applicazione di fattori di correzione.

3.5. Considerato che il contributo a carico di ogni singolo interessato è interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti, l’estromissione delle predette proprietà dal piano del perimetro comporta il ribaltamento di una parte della quota imponibile sulla ricorrente e quindi il pagamento di un contributo più elevato rispetto a quello che in realtà dovrebbe corrispondere. Ciò viola i principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

4.           4.1. Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile; così, se non è impugnata tempestivamente essa passa in forza di cosa giudicata formale e non può essere più oggetto di contestazione. Raramente una decisione viziata è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

4.2. Nel prospetto pubblicato, è stato riscontrato un vizio che non è di ordine formale ma di merito. Benché sia rilevante esso non appare a tal punto grave da imporre l’annullamento dell’intera procedura, ma esige comunque la correzione del contributo addebitato ai mapp. no. 678 e
990 in ragione della disparità di trattamento che ne deriva a danno della ricorrente.
Non basta tuttavia rettificare i fattori di calcolo applicati, poiché un tale adeguamento non ovvierebbe alle lacune del perimetro, così come non sembra proponibile né opportuna una semplice riduzione percentuale dell’importo in mancanza di basi per una quantificazione oggettiva.
Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato tenendo conto del vizio rilevato. Ora, considerato il diritto al doppio grado di giurisdizione del contribuente (art. 13 LCM) e l’ampio margine di autonomia che spetta all’autorità comunale, tale compito non può essere assunto dal Tribunale di espropriazione ma dev’essere demandato al
Municipio cui compete in primis l’elaborazione del prospetto (RDAT I-1994 no. 7).
Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza (RtiD-I-2007 no. 29 c. 6.4.3) gli atti sono rinviati al
Municipio di __________ affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico – perché privo di effetti concreti sia per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto sia per quelli che andranno conglobati nel piano del perimetro – ma rispettoso dei principi costituzionali.
Il contributo che ne risulterà a carico dei mapp. no. 678 e 990 potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

5.           La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Municipio di __________ in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm).

 

 

 

per questi motivi

richiamata                       La legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto.

                                        1.1. Di conseguenza la risoluzione 1.9.2004 del Municipio di __________ riguardante i mapp. no. 678 e 990 è annullata e gli atti rinviati al Municipio affinché proceda come ai considerandi.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del Comune di __________ con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 1’500.- per ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-     

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti