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Incarto n. LCM 47/04
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Lugano 3 febbraio 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Argentino Jermini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 25 ottobre 2004 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 6 ottobre 2004 dal Municipio di M__________, nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della strada di PR "B__________ ",
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richiamato l’inc. no. 39/03 del Tribunale di espropriazione concernente la procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione per la realizzazione della strada “B__________”,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di M__________ è
promotore delle opere di costruzione del secondo tratto della strada di PR
denominata “B__________” che si snoda a monte della casa comunale ed il cui
sedime è stato assegnato al Comune nell’ambito della procedura di
raggruppamento terreni (RT) svoltasi nella seconda metà degli anni ’90.
Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito per la realizzazione dell’opera
ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 35%
della spesa nel corso della seduta del 29.4.2002 (MM 1/2002 del 25.3.2002); un
credito supplementare è stato concesso il 30.6.2004 (MM 5/2004 del 3.5.2004).
Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo e risolto
mediante stralcio le procedure espropriative, limitate all’occupazione
temporanea dei terreni confinanti per ragioni di cantiere, con decreti del
7.11.2003 (inc. no. 39/03).
1.2. Il Municipio di M__________ ha avviato la procedura d’imposizione di
contributi di miglioria per l’opera eseguita pubblicando il prospetto dal 30.3
al 28.4.2004 (FU 26/2004 del 30.3.2004) ed inviando un avviso personale ai
soggetti imposti.
RI 1 è proprietario dei mapp. no. 243, 247, 248 e 263 ed in tale veste è stato
assoggettato al pagamento dei seguenti contributi di miglioria:
mapp. no. 243 fr. 14’756.-
mapp. no. 247 fr. 2’622.-
mapp. no. 248 fr. 1’302.-
mapp. no. 263 fr. 2’802.-
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 6.10.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente solleva vari motivi di
impugnazione che saranno ripresi nel seguito dell’esposizione.
Il Comune, con risposta 6.1.2005, postula la reiezione del gravame.
All’udienza del 20.11.2005 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
2.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la
nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
2.2. La strada B__________ si biforca dalla strada cantonale ad ovest del
nucleo vecchio di M__________ e serve una zona a tratti piuttosto impervia posta
a monte della casa comunale e catalogata a PR come residenziale semi-intensiva.
Il primo tratto della strada che è compreso tra l’imbocco ed il mapp. no. 274 e
che misura all’incirca 150 ml, è già stato realizzato alla fine degli anni ‘80.
Qui soggetto al prelievo di contributi di miglioria è il prolungamento della
strada fino al confine orientale del mapp. no. 249.
Nel PR vigente al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi,
approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione dell’11.7.2000, la strada B__________
è segnata come strada di servizio (cfr. piano del traffico); per quanto possa
qui interessare, le varianti approvate in data 12.10.2005 non ne hanno
modificato l’assetto.
Sono due gli scopi dichiarati dell’opera che, vista la quota imponibile del 35%,
ha connotazione di urbanizzazione generale (art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 1 LCM). Il
primo è di aprire una zona residenziale assai pregiata favorendone
l’edificazione con nuove abitazioni primarie. Il secondo è di assicurare un
nuovo accesso carrozzabile alla parte alta del nucleo di M__________ C__________
(cfr. MM 1/2002).
Il tratto stradale è stato interamente costruito a nuovo sostituendo un
sentiero su proprietà private gravate da un diritto di passo pubblico pedonale
(cfr. doc. fotografica). Esso è la continuazione del tratto esistente e quindi
mantiene linearmente un calibro di 3 ml snodandosi su un percorso di 260 ml che
peraltro comprende, verso la sua parte terminale, una piazza di giro (tra i
mapp. no. 264 e 249) ed un posteggio per 4 vetture (al mapp. no. 249). Il
progetto prevede la realizzazione di tutte le infrastrutture, ossia la
canalizzazione per le acque luride, la tombinatura con tubazione separata, la
condotta per l’acqua potabile e l’illuminazione nonché, in superficie, la
preparazione del sottofondo e la posa della pavimentazione con miscela bituminosa.
Esso è completato, infine, con un intervento di premunizione al riale B__________
e cioè con la pulizia ed il consolidamento dei muri d’argini (cfr. relazione
tecnica e piani inc. no. 39/03; MM 1/2002).
L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed
esteticamente decorosi, ma ha pure creato le premesse per l’edificazione della
maggior parte dei fondi serviti (accesso carrabile ed infrastrutture) e quindi
per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19 e 22 LPT;
art. 67 cpv. 2 let. b, tt cpv. 1 LALPT).
2.3. Per quanto concerne il mapp. no. 243 le rimostranze del ricorrente non
toccano il principio dell’imposizione bensì soltanto la quantificazione del
contributo. L’argomento sarà quindi affrontato nel capitolo dedicato al riparto
(consid. 3).
Viceversa egli contesta e nega che le part. no. 247, 248 e 263 abbiano
conseguito un qualsiasi vantaggio dall’attuazione dell’opera. Inoltre il Comune
sarebbe incorso in un’evidente disparità di trattamento laddove ha incluso nel
perimetro solo i confinanti con la nuova strada trascurando che anche i terreni
della parte alta del nucleo traggono un beneficio.
2.4. La problematica va introdotta riassumendo innanzitutto la situazione
pianificatoria dei mapp. no. 247 e 248 che, a differenza di quasi tutti gli altri
fondi inclusi nel perimetro, non appartengono alla zona residenziale semi
intensiva (Rsi).
In base al PR del 1977 la part. no. 247 – che prima del RT formava insieme alla
246 il mapp. no. 638 – era edificabile mentre la part. no. 248 non lo era. Nell’ambito
della revisione del PR, che si sovrappose alla procedura di RT, questi fondi furono
coinvolti in un progetto che prevedeva la definizione di comparti edificabili per
il completamento del tessuto edilizio tradizionale e che comprendevano alcune
aree degli orti tradizionali; il Comune proponeva l’attribuzione dei due
terreni alla zona edificabile.
Il Consiglio di Stato annunciò l’intenzione di non approvare il progetto pianificatorio
ed invitò i diretti interessati ad esprimersi (cfr. ris. 2291 dell’11.7.2000 p.
18-23 e disp. 5). Quindi, preso atto delle loro osservazioni e dichiarata come
sovrabbondante la zona edificabile, ammise l’edificabilità per il solo mapp.
no. 638 poiché nel frattempo era stato edificato, mentre per il resto ingiunse
al Comune di adottare le opportune rettifiche (cfr. ris. no. 1547 del 3.4.2001
p. 3, 15 e 16).
Una delle conseguenti varianti ha definitivamente attribuito il mapp. no. 247
alla zona nucleo ed il mapp. no. 248 alla zona ambienti agricoli integrati ai
contesti dei nuclei; tali azzonamenti non sono stati impugnati dal proprietario
(ris. no. 4784 del 12.10.2005 e piano delle zone edificabili).
Mapp. no. 247
Il fondo, ubicato alla fine della strada, è in forte declivio, misura 126 mq ed
ospita una costruzione in mattoni di cemento grezzo che occupa 22 mq; l’area
restante è prativa. La proprietà è raggiungibile dal nucleo attraverso un viottolo
piuttosto ripido e dissestato (mapp. no. 41); quest’ultimo serve un comprensorio
terrazzato che forma una sorta di cuscinetto rispetto alle prime costruzioni
del nucleo e che è prevalentemente occupato da una serie di piccoli orti.
Secondo il PR la particella appartiene alla zona nucleo ed è quindi soggetta al
relativo piano particolareggiato (art. 17 pto. 1.1. NAPR) nel quale la
costruzione al mapp. no. 247 è marcata come edificio esistente ricostruibile
con eventuale maggiore superficie occupata nell’ambito di un intervento di
riordino planivolumetrico, mentre il sedime prativo è da lasciarsi libero da
costruzioni principali (cfr. piano particolareggiato). La normativa non
contempla indici edificatori (di sfruttamento e di occupazione) e rinvia
genericamente ad una valutazione che il Municipio dovrebbe effettuare nel
singolo caso specifico qualora si presentasse l’eventualità di una maggiore
estensione della superficie occupata (art. 17 pto. 3.2. NAPR). Nondimeno pone
alcune prescrizione edilizie che individuano gli obiettivi minimi da perseguire
(art. 17 pto. 3.2. NAPR), indicano l’altezza massima ammessa di m 10.50 e le
distanze da rispettare (art. 17 pto. 3.2.) ed autorizzano la possibilità di
computare parzialmente gli spazi liberi (art. 17 pto. 4.2. NAPR).
Pur considerando che, per effetto del citato rinvio, l’edificazione non
potrebbe quindi che essere verificata al momento della progettazione effettiva,
concretamente le predette normative ammettono uno sfruttamento intensivo del
terreno al tal punto che quest’ultimo è destinabile alla costruzione di
un’abitazione.
E’ opinione del ricorrente che, siccome la particella non confina direttamente
con l’opera, essa non risponderebbe al criterio adottato dal Comune per la
delimitazione del perimetro e che quindi debba essere esonerata.
Il prospetto dei contributi specifica che “il perimetro racchiude unicamente i
fondi che hanno un accesso diretto alla strada”. Per il mapp. no. 247 il
requisito può dirsi adempiuto nella misura in cui, senza essere perfettamente
attiguo, il fondo è ubicato al termine del tracciato stradale, ne è separato da
una distanza irrisoria (soli 4/5 m) e vi ha un accesso diretto. Una situazione,
questa, del tutto simile a quella del soprastante mapp. no. 250 il cui fronte
stradale non confina non l’opera. Pertanto l’argomento legato alla distanza non
è invalidante.
D’altra parte, considerato che in passato la proprietà era raggiungibile da
ovest soltanto attraverso un sentiero gravato da un diritto di passo pubblico, e
dal nucleo attraverso il viottolo al mapp. no. 41, la nuova opera, che
costituisce l’unico accesso veicolare, rappresenta indubbiamente un vantaggio
specie a fronte della sfruttabilità a fini edilizi del terreno.
Il ricorrente sostiene pure che l’esclusione dal perimetro di altre particelle
site nella parte alta del nucleo, che nondimeno beneficerebbero dell’opera,
costituisca una disparità di trattamento.
Vi è disparità di trattamento quando l’autorità amministrativa dà luogo a
discriminazioni arbitrarie ossia quando, senza motivi ragionevoli, tratta allo
stesso modo situazioni diverse tra loro oppure tratta differentemente
situazioni similari (DTF 121 II 198 c. 4a, 123 I 1 c. 6a, 123 II 9 c.
3a, 125 I 166 c. 2a).
In concreto si censura l’esonero delle “abitazioni del nucleo”, rispettivamente
di “innumerevoli altri stabili agricoli situati nelle vicinanze della strada”,
senza specificare quali siano gli oggetti presi a paragone e senza indicare in
che cosa consistano, al di là della posizione geografica, le pretese
similitudini di cui l’estensore del perimetro non avrebbe tenuto conto. Sotto
questo profilo e per quanto riferita al mapp. no. 247, la contestazione si
rivela dunque troppo generica e non permette un confronto puntuale e realistico.
Ciò nonostante, come ancora si vedrà nel capitolo dedicato al riparto, la
critica non è del tutto priva di fondamento se esaminata alla luce dei criteri
che, complessivamente, sono alla base del prospetto pubblicato.
Mapp. no. 248 e 263
Il mapp. no. 248 è anch’esso ubicato al termine della strada di fronte al
mapp. no. 247 e ad una quota superiore rispetto al viottolo al mapp. no. 41. Si
tratta di un terreno terrazzato sostenuto da muri a secco e per lo più prativo
che misura 626 mq ed ospita un pollaio di 16 mq oltre che un prefabbricato in
legno per attrezzi; lungo il muro di sostegno verso il mapp. no. 41 è messo a
dimora un filare di viti.
La zona di appartenenza del mapp. no. 248 è utilizzata con funzioni ricreative
e di svago oltre che per piccole coltivazioni e comprende le aree degli orti
situati antro il perimetro del nucleo dove la conduzione agricola è
determinante per la protezione e la valorizzazione del nucleo stesso (art. 19
NAPR). La normativa rinvia, per quanto riguarda le sole costruzioni esistenti,
all’art 17 NAPR (art. 19 let. c NAPR): se ne desume che sul mapp. no. 248 non
sono ammesse nuove costruzioni salvo quelle accessorie con un’estensione max.
di 6 mq ed un’altezza max. di m 2.30 (NAPR 17 pto. 4.4). Di fatto sono quindi
autorizzati unicamente lo sfruttamento agricolo e piccoli depositi per attrezzi
o stalle per animali da cortile: né più né meno dell’uso attuale del fondo.
Dal canto suo il mapp. no. 263, come tutta la fascia a monte del nucleo di M__________,
appartiene alla zona forestale ed in effetti è interamente costituito da
superficie boschiva alquanto ripida ed a tratti rocciosa.
Il ricorrente contesta che l’opera abbia influito in modo significativo
sull’urbanizzazione dei due fondi.
A giusta ragione.
In effetti il vantaggio particolare presuppone una correlazione diretta tra la
funzionalità dell’opera soggetta a contributi e le possibilità di sfruttamento
del fondo imposto. Ora, visti sia lo statuto pianificatorio sia la destinazione
attuale dei mapp. no. 248 e 263 e considerato che qualsiasi ipotesi di miglior
uso è esclusa, sarebbe irragionevole concludere che i fondi abbiano tratto un
beneficio. Ammettere il contrario significherebbe privilegiare considerazioni puramente
accademiche e quindi prive di concretezza, oltre che inopportune, a dispetto
dei principi che governano il prelievo di contributi di miglioria ed in base ai
quali il vantaggio dev’essere non solo particolare, bensì anche economico e
realizzabile o, quantomeno, tradursi in un alleggerimento da oneri (cfr. Reitter,
op. cit., p. 59-60). A fronte delle possibilità d’uso assai limitate dei fondi
tale requisito non è adempiuto così come non è ravvisabile nemmeno un particolare
interesse, sia esso oggettivo o soggettivo, all’opera dal momento che questa
non ha influito in alcun modo sullo sfruttamento – ciò a differenza dei fondi
assegnati al comprensorio residenziale Rsi per i quali, invece, l’interesse
alla strada ed alle sottostrutture è manifesto e l’intervento di traduce di un
altrettanto palese guadagno giacché ha creato le premesse per l’edificazione
(cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, tt cpv. 1 LALPT).
Ne consegue che i contributi di miglioria per i mapp. no. 248 e 263 sono
annullati per carenza di vantaggio particolare.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma
restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto
(Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. In concreto posta la spesa determinante totale (art. 6 LCM) di fr.
599'830.-, la quota imponibile del 35% corrisponde a fr. 210'000.-.
Secondo quanto enunciato nel prospetto la ripartizione del prelevabile è
avvenuta sulla base della superficie totale dei fondi indicata nei registri
provvisori di RT e del criterio dell’interesse all’opera integrato con un
fattore di correzione.
L’operazione è opinabile sotto vari aspetti.
Anzitutto perché, contrariamente a quanto sostenuto, l’analisi di dettaglio del
prospetto svela che non per tutte le particelle è stata considerata la
superficie totale. Con riferimento ai terreni edificabili o edificati si
evince, in particolare, che il sedime occupato dai fabbricati esistenti è stato
tralasciato per i mapp. no. 244 e 246 (fattore interesse e correttivo 0),
mentre è stato computato per i mapp. no. 271, 247 e 250 oltre che per i mapp.
no. 248 e 1274 che ospitano semplici costruzioni accessorie. Tale conteggio non
è motivato né è spiegabile per deduzione e quindi, alla luce dell’art. 8 cpv. 2
LCM, crea un’ingiustificata disparità di trattamento.
In secondo luogo perché è stata utilizzata la sola superficie del fondo
trascurando l’indice di sfruttamento e quindi la superficie utile lorda (SUL).
L’omissione potrebbe non avere alcuna rilevanza se i fondi inclusi nel
perimetro fossero tutti soggetti al medesimo regime edilizio ma in concreto non
lo sono. In particolare il riparto ne soffre già solo per il fatto che per le
particelle escluse dalla zona residenziale Rsi avrebbe dovuto essere
considerata solo la superficie necessaria per l’edificazione delle costruzioni
esistenti (cfr. RDAT I-1999 no. 42 c. 4.2).
In terzo luogo il calcolo è fondato su un coefficiente unico, quello
dell’interesse, associato esclusivamente all’accessibilità diretta dei fondi
dalla strada. Si tratta quindi di un criterio generico, oltretutto esposto al
rischio di apprezzamenti soggettivi, che nella sua applicazione pratica comporta
inevitabilmente un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato o
controbilanciato da elementi di ponderazione specifici che potrebbero
concorrere a meglio qualificare i fondi singolarmente (cfr. Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 305 ss).
Un ultimo appunto va mosso, infine, al piano del perimetro. In effetti ponendo
l’accessibilità diretta alla strada quale unico elemento caratterizzante, la
delimitazione del piano è incompatibile con uno dei due obiettivi dell’opera ossia
quello di offrire un accesso veicolare alla parte alta del nucleo. Di
conseguenza delle due l’una: o questo scopo è solo apparente – ma allora non
avrebbe dovuto figurare nel MM ed il perimetro avrebbe dovuto essere
circoscritto alla sola zona residenziale effettivamente urbanizzata – oppure è
reale ed in questo caso, per essere concretizzato, i limiti del comprensorio
imposto avrebbero dovuto includere, almeno per una certa superficie, anche il
nucleo eventualmente con una riduzione del contributo progressiva e
proporzionale alla distanza dall’opera. In quest’ottica, considerate le
possibilità di sfruttamento ed a fronte della funzionalità dell’opera, il
trattamento diverso riservato a superfici boschive alquanto estese (incluse)
rispetto agli orti (esclusi) non è dunque giustificabile.
A corollario di queste considerazioni critiche di ordine generale vanno poi
rilevati errori o imprecisioni di calcolo là dove, singolarmente, sono stati
applicati criteri di dubbia valenza. Ad esempio, il fattore di correzione 1 per
il mapp. no. 1274 è sproporzionato ed iniquo se paragonato a quello del mapp. no.
278 (0.7) ritenuto che i fondi presentano una morfologia perfettamente simile e
quantomeno problematica e che i rispettivi proprietari dovranno assumersi in
modo analogo importanti oneri per creare un accesso veicolare. Parimenti il
fattore interesse 1 riconosciuto, ad esempio, ai mapp. no. 275, 269 o 266, che
già erano serviti dal primo tratto stradale, non è proporzionato se si
considera che lo stesso coefficiente è stato applicato anche ai fondi che non
avevano alcun accesso prima della costruzione del secondo tratto; in tale
ambito i rispettivi fattori di correzione non bastano a distinguere i fondi poiché
si rivelano confusi: mal si comprende, segnatamente, il correttivo 1.10
applicato indistintamente ai mapp. no. 277, 276, 268 e 264 quando la percorrenza
è diversa.
In sostanza il quadro generale non solo è indicativo di una certa
schematizzazione ma addirittura denota una semplificazione all’eccesso priva di
rigore e tale da creare lacune incolmabili in questa sede. Infatti, al di là
che al Tribunale non competente di rielaborare ex novo tutto il prospetto, qualsiasi
tentativo di correggere anche solo i contributi contestati significherebbe
aggravare le disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche
rispetto agli altri contribuenti.
Stando così le cose i contributi devono essere annullati.
4.
L’addebito della tassa di
giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Poiché
il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano
ripetibili.
per questi motivi
richiamata la legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i
contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 243, 247, 248 e 263 sono
annullati.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono carico del Comune di M__________. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco