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Incarto n. LALIA 37/04
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Lugano 3 giugno 2009 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Argentino Jermini arch. Alberto Canepa |
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segretaria giurista |
Annalisa Butti |
statuendo sul ricorso presentato in data 28 settembre 2004 da
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo emessa il 31 agosto 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi per la realizzazione di opere di canalizzazione,
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letti
ed esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Con risoluzione del
15.12.1997 il Consiglio Comunale di __________ adottò il Piano generale di
smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 80% della spesa,
quest’ultima indicata in fr. 5'931'557.- al netto dei sussidi. Il tutto come
proposto dal Municipio con MM no. 15/1997 del 1.9.1997.
Il PGS del Comune di __________ – che per aggregazione con i Comuni di __________
è andato a formare l’odierno Comune di __________ – ottenne l’approvazione
della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del
Dipartimento del territorio in data 20.7.1998.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di
contributi di costruzione giusta gli art. 96 ss della Legge di applicazione
della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA) pubblicando il
prospetto dal 15.9 al 14.10.2003 ed inviando un avviso personale a tutti i
contribuenti.
1.3. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 822, 845 e 846 e comproprietario in
ragione di ½ della part. e 868 e di una quota di ½ della strada coattiva al
mapp. no. 823; in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo
complessivo di fr. 10'267.10.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 31.8.2004.
Da ciò il ricorso in esame che conferma i motivi di impugnazione già esposti in
sede di reclamo; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Con risposta del 27.1.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 20.5.2008 con esito negativo. Entrambe
le parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale.
2.
2.1. Il Comune deve imporre contributi
di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione
a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,
96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione
finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e
qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto
del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
2.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di
contributi provvisori. Come attesta il prospetto dei contributi questi sono
stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 6'262’027.- che corrisponde
alla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi già al netto dei sussidi; le
opere a preventivo sono state aggiornate ai costi di costruzione del 2003 (cfr.
prospetto dei contributi, p. 3). Considerata la partecipazione privata dell’80%,
che ammonta a fr. 5'009'622.-, ed accertato il valore di stima complessivo a
fr. 195'631'000.-, l’aliquota di prelievo del singolo contributo è del 2,5 %
del valore di stima dei fondi (cfr. estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quelli prelevati negli anni 1982 e 1988 –
poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda
individuale mapp. no. 822, 823, 845, 846, 868) – bensì ne è complemento:
un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA
entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo
reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e
successivo Rapporto del 23.5.2001).
3.
3.1. Il ricorrente contesta la
percentuale di prelievo dell’80%, poiché considerato che nella procedura di
prelievo espletata negli anni ‘80 sulla base del PGC la percentuale era stata
del 70%, la stessa non poteva più essere riveduta. A torto.
3.2. In effetti, come già rilevato il PGS è stato adottato insieme a tutte le
sue componenti, compreso il piano di finanziamento e quindi anche la
percentuale di prelievo dei contributi di costruzione, dal Consiglio Comunale
durante la seduta del 15.12.1997 ottenendo in seguito la necessaria ratifica
dipartimentale (cfr. consid. 1.1.).
L’adozione del PGS – i cui atti sono pubblici e consultabili presso la
cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di
competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile
soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti
dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P.
421/1997).
Di conseguenza i contenuti del PGS, ed in particolare la quota imponibile,
avrebbero dovuto essere contestati impugnando la risoluzione legislativa del
15.12.1997; in questa sede non sono più sindacabili.
4.
4.1. Secondo il ricorrente nel
calcolo dei costi non possono essere computate le spese per le opere già
eseguite sulla base del PGC.
4.2. Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale
della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente
condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non
avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi
riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133
cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi
per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già
state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e
federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della
sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi
che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005
N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti
quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 822, 823, 845, 846, 868) e non
risulta, né il ricorrente lo sostiene, che il Comune abbia compensato i costi
con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite
sono computabili.
La censura è dunque infondata.
5.
5.1. Il ricorrente sostiene infine
che dal preventivo di spesa devono essere decurtate le spese riguardanti le
opere relative alla separazione delle acque chiare dei ruscelli di __________, poiché
le stesse vanno a beneficio dell’intera collettività e non solo dei soggetti
imposti.
5.2. È principio fondamentale della LALIA che i contributi per la costruzione
delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque non sono percepiti in
rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo
tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel
PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto
del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF
10.1.2005 cit.).
Infatti, da un canto, l’utilità della
canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un
certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle
condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed
all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i
quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto,
per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è
riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel
fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi
di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per
le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento
della loro destinazione.
Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben
determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta
la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello
destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle
costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di
allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).
Anche il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera
stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e
nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. TF
10.1.2005 cit.). Ai fini
dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista
dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato
dal PGS.
In concreto i mapp. 822, 823, 845, 846, 868 sono tutti fondi ubicati
nella frazione di __________, una zona edificabile inclusa nel PGS.
Dall’altra parte le opere relative alla separazione delle acque chiare
dei ruscelli di __________ sono contemplate nel PGS che, come già rilevato, è
stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso quindi anche il
piano esecutivo ed il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la
seduta del 15.12.1997 ottenendo in seguito la ratifica dipartimentale. Perciò
Il preventivo dell’opera, che giusta l’art. 99 cpv. 1 LALIA è alla base del
calcolo dei contributi, è ampiamente documentato ed in questa sede, come tutti
gli atti del PGS, non è più sindacabile. Infatti, considerato che gli atti del
PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2
55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le
opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai,
impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS
nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a
LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997).
6. La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 e ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.-
sono a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti