Incarto n.
30.2004.147

LALIA 37/04

 

Lugano

3 giugno 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini

arch. Alberto Canepa

segretaria giurista

Annalisa Butti

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 28 settembre 2004 da

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 31 agosto 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi per la realizzazione di opere di canalizzazione,


relativamente ai mapp. no. 822, 823, 845, 846, 868 RFD di __________

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Con risoluzione del 15.12.1997 il Consiglio Comunale di __________ adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, la relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 80% della spesa, quest’ultima indicata in fr. 5'931'557.- al netto dei sussidi. Il tutto come proposto dal Municipio con MM no. 15/1997 del 1.9.1997.
Il PGS del Comune di __________ – che per aggregazione con i Comuni di __________ è andato a formare l’odierno Comune di __________ – ottenne l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del Dipartimento del territorio in data 20.7.1998.

1.2. Il
Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di contributi di costruzione giusta gli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA) pubblicando il prospetto dal 15.9 al 14.10.2003 ed inviando un avviso personale a tutti i contribuenti.

1.3. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 822, 845 e 846 e comproprietario in ragione di ½ della part. e 868 e di una quota di ½ della strada coattiva al mapp. no. 823; in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo complessivo di fr. 10'267.10.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 31.8.2004.
Da ciò il ricorso in esame che conferma i motivi di impugnazione già esposti in sede di reclamo; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Con risposta del 27.1.2005 il
Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 20.5.2008 con esito negativo. Entrambe le parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale.


2.           2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

2.2. Nella fattispecie concreta la procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta il prospetto dei contributi questi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 6'262’027.- che corrisponde alla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi già al netto dei sussidi; le opere a preventivo sono state aggiornate ai costi di costruzione del 2003 (cfr. prospetto dei contributi, p. 3). Considerata la partecipazione privata dell’80%, che ammonta a fr. 5'009'622.-, ed accertato il valore di stima complessivo a fr. 195'631'000.-, l’aliquota di prelievo del singolo contributo è del 2,5 % del valore di stima dei fondi (cfr. estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quelli prelevati negli anni 1982 e 1988 – poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 822, 823, 845, 846, 868) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).


3.           3.1. Il ricorrente contesta la percentuale di prelievo dell’80%, poiché considerato che nella procedura di prelievo espletata negli anni ‘80 sulla base del PGC la percentuale era stata del 70%, la stessa non poteva più essere riveduta. A torto.

3.2. In effetti, come già rilevato il PGS è stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso il piano di finanziamento e quindi anche la percentuale di prelievo dei contributi di costruzione, dal Consiglio Comunale durante la seduta del 15.12.1997 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale (cfr. consid. 1.1.).
L’adozione del PGS – i cui atti sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997).
Di conseguenza i contenuti del PGS, ed in particolare la quota imponibile, avrebbero dovuto essere contestati impugnando la risoluzione legislativa del 15.12.1997; in questa sede non sono più sindacabili.


4.           4.1. Secondo il ricorrente nel calcolo dei costi non possono essere computate le spese per le opere già eseguite sulla base del PGC.

4.2. Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 822, 823, 845, 846, 868) e non risulta, né il ricorrente lo sostiene, che il Comune abbia compensato i costi con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite sono computabili.
La censura è dunque infondata.


5.           5.1. Il ricorrente sostiene infine che dal preventivo di spesa devono essere decurtate le spese riguardanti le opere relative alla separazione delle acque chiare dei ruscelli di __________, poiché le stesse vanno a beneficio dell’intera collettività e non solo dei soggetti imposti.

5.2. È principio fondamentale della LALIA che i contributi per la costruzione delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 cit.).
Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.
Ne consegue che il comprensorio imponibile non è circoscritto ad un numero ben determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende a tutta la zona delimitata dal PGS, ossia al territorio edificabile ed a quello destinato all’urbanizzazione entro i 15 anni a venire, come pure alle costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA).
Anche il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr.
TF 10.1.2005 cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.
In concreto i
mapp. 822, 823, 845, 846, 868 sono tutti fondi ubicati nella frazione di __________, una zona edificabile inclusa nel PGS.
Dall’altra parte
le opere relative alla separazione delle acque chiare dei ruscelli di __________ sono contemplate nel PGS che, come già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso quindi anche il piano esecutivo ed il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del 15.12.1997 ottenendo in seguito la ratifica dipartimentale. Perciò Il preventivo dell’opera, che giusta l’art. 99 cpv. 1 LALIA è alla base del calcolo dei contributi, è ampiamente documentato ed in questa sede, come tutti gli atti del PGS, non è più sindacabile. Infatti, considerato che gli atti del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai, impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997).


6.           La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

 

 

 

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 e ss LALIA

 

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-   

-  

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti