statuendo sul ricorso presentato in data 30 novembre 2004 da
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa l'8 novembre 2004 dal Municipio di
M__________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi provvisori
di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella primavera del 1981 il Municipio di M__________,
in applicazione degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge
federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), avviò una procedura di
prelievo di contributi provvisori per la realizzazione delle opere di evacuazione
e depurazione delle acque previste dal Piano generale delle canalizzazioni
(PGC); questo era stato adottato dal Consiglio Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi
al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC
mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990
accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986,
1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i
rimanenti crediti contributivi.
1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________
adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il
progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa, quest’ultima
indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come proposto dal Municipio con
MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne l’approvazione della competente
Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del Dipartimento del territorio
in data 11.2.1997.
Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di
contributi provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi
approdati dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con
sentenze del 28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i
contributi rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano
mantenuto tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al
momento della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base
legale sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione
provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare
uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv.
2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).
1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi,
con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti interessati che gli
importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali acconti e che i
proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i contributi emessi
nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure considerarli anch’essi come
acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo
prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un
avviso personale.
1.4. RI 2 e RI 1 sono comproprietari del mapp. no. 681 in ragione di ½ ciascuno
ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo
complessivo di fr. 8'382.-.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione dell’8.11.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale sono prospettati vari motivi di
impugnazione che saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
Con risposta del 30.12.2004 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
2.
2.1. La competenza del Tribunale
di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetti
legittimati a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in
ordine.
2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami
improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate
al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di
esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa
all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,
rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio
alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso
la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede
sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo
applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per
motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione
formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di
pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.
3.
Un commento va rivolto
innanzitutto al richiamo, figurante nel ricorso, di varie normative previste
dalla Legge sui contributi di miglioria (LCM).
In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96
ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in
funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla
protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla
legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il
piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente
giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del
2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il
successivo Rapporto del 15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle
canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni
imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4
ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a
legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della
partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di
causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i
costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere
sostenuti da chi ne è causa.
Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la
materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF
128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus
rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che
cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e
sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
Ciò considerato i numerosi rinvii dei ricorrenti alla LCM non sono pertinenti;
a giusta ragione il Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv.
6 testualmente dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di
contributi di costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si
estende tanto alla LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF
10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto
del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla
protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984
concernente la nuova LCM, pto. 1.1).
Le censure ricorsuali saranno quindi vagliate alla luce dei principi
contemplati dalla LALIA.
4.
4.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
4.2. I ricorrenti – che invero argomentano in maniera alquanto confusa –
sostengono che in ragione della procedura di prelievo espletata negli anni ’80,
il contributo in oggetto andrebbe qualificato come definitivo e quindi
censurano il fatto che il Municipio non abbia proceduto preventivamente ad una
revisione delle stime come stabilito dall’art. 99a cpv. 2. In ogni caso,
quand’anche non si volesse ammettere questa tesi, motivi di ordine etico
avrebbero dovuto indurre l’esecutivo ad attendere l’esito della revisione
generale delle stime prima dell’emissione dei contributi.
La contestazione è priva di fondamento poiché nella fattispecie concreta la
procedura è manifestamente finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come
attesta la tabella riassuntiva questi sono stati conteggiati sulla base di un
preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo dalla spesa globale per opere
eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata
la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato
un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la
riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore
il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore
di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del
prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i
tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (si veda ad es. schede
individuali mapp. no. 1079, 53, 534 ecc.) – bensì ne è complemento:
un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA
entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo
reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo
Rapporto del 23.5.2001).
Del resto dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle
canalizzazioni è in corso, i contributi per opere eseguite dopo il 31.12.1968
(art. 133 cpv. 4 LALIA) e per opere ancora da eseguire sono prelevabili solo in
forma provvisoria sulla base del preventivo. Quand’anche un Comune optasse per
la formula dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e
della messa in funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi
provvisori (art. 8 cpv. 3 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle
canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977 [DELALIA]).
Di conseguenza il Municipio non era tenuto ad una revisione delle stime nel Comune
poiché questa è obbligatoria solo per i contributi definitivi (art. 99a cpv. 2
LALIA), così come non era neppure tenuto, giuridicamente, ad attendere i
risultati della revisione generale delle stime immobiliari nel Cantone ordinata
dal Consiglio di Stato nel 1997 ed entrata in vigore il 1°.1.2005 (Decreti
esecutivi 19.12.1997 e 7.12.2004). La questione se un temporaneo rinvio del
prelievo fosse opportuno o si imponesse per ragioni etiche esula, ovviamente,
dalle competenze di questo Tribunale.
5.
5.1. I ricorrenti hanno sollevato
l’eccezione di perenzione del diritto d’imporre contributi per le opere
comunali e consortili già eseguite di cui alla prima ed alla seconda voce della
tabella riassuntiva. Quale base legale è indicato l’art. 16 LCM e la
giurisprudenza del Tribunale di espropriazione sottocenerino.
5.2. Come già rilevato la LCM non è applicabile al procedimento in esame; perciò
anche le sentenze citate dai ricorrenti del 17.1.1996 (TE sott. inc. no.
4-5/94) e del 27.2.1996 (TE sott. inc. no. 29-31, 34-45/95) – che riguardano i
contributi di miglioria prelevati per la costruzione di due strade a M__________
l’una in zona P__________ e l’altra cosiddetta P__________ e che sono state
emesse in applicazione della LCM – non sono pertinenti.
5.3. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri
preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c.
5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di
miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante
dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di
evacuazione e depurazione delle acque.
Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella LCM, i contributi di
costruzione non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia
per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì
indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro
complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del
13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005
N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
Di conseguenza, considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul
finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione delle opere
sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se
il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata
annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente
ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente
contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non
siano già state imposte.
Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo
cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e
l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo
globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz.
pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
5.4. In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi
prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp.
no. 931) e non risulta che il Comune abbia compensato i costi con la
riscossione di altri tributi.
La censura è dunque
infondata.
6.
6.1. Nel ricorso si sostiene che
per quanto concerne le opere comunali e consortili di cui alla terza ed alla
quarta voce della tabella riassuntiva mancherebbero i requisiti posti dagli
art. 11, 12 e 17 LCM.
6.2. A prescindere dall’inapplicabilità – qui ribadita – della LCM, la
contestazione tradisce una certa confusione tra la fase esecutiva dell’opera,
l’esigibilità del contributo e l’obbligo contributivo. Un chiarimento è dunque
doveroso.
Come detto, in concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori
o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il
vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti
comunali di evacuazione e depurazione delle acque.
I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per
consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale
ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né
all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno
specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla
canalizzazione (cfr. RtiD I-2005 no. 33). Perché sia dato l’onere
contributivo occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS
ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.
D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal
PGS che, come già rilevato, e stato adottato insieme a tutte le sue componenti,
compreso il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del
16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. In
particolare il preventivo, quantificato in fr. 14'537'632.-, non comprende i
costi di manutenzione che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come
recuperabili attraverso la tassa d’uso (MM cit. p. 8). Considerato che gli atti
del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42
cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare
le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai,
impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS
nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a
LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997). In questa sede il PGS non è
più sindacabile.
6.3. Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio che concerne
invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti,
l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta
di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono
essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42
cpv. 2, 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad
intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano
finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio
Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).
La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura
d’imposizione poiché, come già rilevato, il contributo non è calcolato in
rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo
tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal
PGS.
E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha
previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di
canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento
dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.
1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a
seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una
semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.
Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei
contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio
derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo
la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della
rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono
quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali
votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati
dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 N.
2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del
13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).
Di conseguenza non è ravvisabile alcuna lacuna di ordine documentale o
procedurale.
7.
7.1. Al Municipio si
rimprovera una violazione degli art. 99 cpv. 4 LALIA, 8 cpv. 3 e 9 LCM per aver
calcolato il contributo unicamente sul valore di stima senza ponderare né
l’inquinamento prodotto dalle singole proprietà né l’indice di sfruttamento,
per la mancanza di un piano del perimetro e per aver omesso di distinguere il
reale vantaggio tratto da ciascun fondo.
L’argomento non è condivisibile.
7.2. Ancora una volta occorre premettere che i criteri d’imposizione sanciti
dalla LCM non valgono per i contributi di costruzione.
Innanzitutto il piano del perimetro è un atto estraneo al tema dei contributi
di canalizzazione che conosce invece il cosiddetto comprensorio d’imposizione.
Quest’ultimo, a differenza del primo, non è circoscritto ad un numero ben
determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende alla
zona delimitata dal PGS, ossia a tutto il territorio edificabile ed a quello
destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure alle costruzioni
e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di allacciamento alla
rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA). Perciò ai fini dell’assoggettamento non
occorre l’allacciamento effettivo; è necessario, ma è anche sufficiente, che un
fondo sia incluso nel PGS oppure che, se ubicato esternamente, sia allacciato o
sussista un obbligo di allacciamento alla rete.
D’altra parte l’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un solo criterio di calcolo disponendo
che il contributo provvisorio è calcolato in proporzione al valore ufficiale di
stima di cui non può superare il 3%. E’ ammesso un unico correttivo – la cui applicazione
è soggetta ad un regime assai restrittivo – in forma di aumento o diminuzione
del contributo nell’ipotesi di una manifesta divergenza dal normale rapporto
tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4
LALIA): ossia qualora a fronte di un alto valore di stima il fondo avesse
effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure, al contrario, ad un valore di
stima contenuto si contrapponesse un carico inquinante considerevole (cfr. Rapporto
del 13.3.1975 cit. p. 1171 no. 14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no.
42 c. 2.1).
Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di
facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune
un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il
contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche
ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di
semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità
di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei
disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c.
2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).
7.3. Nella fattispecie in esame la percentuale imponibile è pari all’1.845749%
del valore di stima e dunque, considerato che i contributi riscossi negli anni
’80 sono dedotti, rispetta i limiti sanciti dall’art. 99 LALIA; gli elementi
del conteggio, agevolmente verificabili nella documentazione assunta agli atti,
sono conformi alla risoluzione del legislativo, rispondono ai dati del piano
finanziario del PGS e rispettano i valori ufficiali di stima in vigore alla
momento della pubblicazione del prospetto comprensivi della riduzione lineare
del 30% entrata in vigore il 1°.1.1999. Parimenti conforme è il comprensorio
imponibile poiché è fedele ai limiti del PGS (cfr. PGS piani 4/113B83 e
4/113B74; comprensorio d’imposizione piano LV400.01): al contributo sono state
assoggettate le proprietà situate entro il PGS, rispettivamente quelle esterne
allacciate o allacciabili alla rete delle canalizzazioni.
L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo stato dei singoli
fondi. Infatti è importante annotare che il contributo di costruzione non è
prelevato solo in funzione delle possibilità di sfruttamento dell’impianto,
bensì soprattutto per i vantaggi che ne derivano: per i fondi inclusi nel PGS
esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità, mentre per le
proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della
loro destinazione.
Questi criteri d’imposizione sono stati applicati anche alla proprietà __________
al mapp. no. 681; il fondo è ubicato nella località Z__________, una zona
residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini
dell’assoggettamento.
Vero
è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia nell’elaborazione dei
contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire un sistema che
consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il criterio del
consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove l’addebito
dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi concorre a ridurre
l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle misure di
protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed ecologico
esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che sia in
rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF 128 I 46
c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale
riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi
d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle
canalizzazioni).
In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica
bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale concepito come
tributo unico (DTF 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no.
33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b). Il
criterio del consumo ha quindi una valenza affievolita e va ponderato, semmai,
nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. Per la verità
l’argomento è stato sollevato nel ricorso ma in maniera tanto generica da non
poter essere accolto stando al regime assai restrittivo cui è soggetta
l’applicazione della norma. Infatti la contestazione è del tutto priva di
spunti qualificanti ed il relazione alla proprietà in esame non è stata
dimostrata né oggettivamente risulta alcuna manifesta ed insostenibile
divergenza dal normale rapporto tra il valore di stima e gli equivalenti
abitanti.
Infine, non a caso la legge istituisce il valore di stima quale unica base di
calcolo prescindendo invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di
sfruttamento o il fatto che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1
LALIA; cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il
valore di stima già considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della
legge sulla stima ufficiale [Lst.] e
Regolamento di applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un
contributo provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni a seconda
dello stato dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi
residenziali, industriali, artigianali o prativi. Dopotutto le canalizzazioni
non servono soltanto gli scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono
finalizzati anche ad assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono
provenire da semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada
o posteggio. Perciò è inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto
sulla sola base delle sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato
momento senza considerare gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori
della zona edificabile e l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che,
se è incluso nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini
occorre che la rete sia calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante
(cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb), pena il superamento del contingente e
l’inevitabile non conformità delle infrastrutture.
8.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico dei ricorrenti in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico dei ricorrenti in solido.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco