Incarto n.
30.2004.157

LALIA 53/04

 

Lugano

20 settembre 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

 

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti

arch. Ferruccio Robbiani

 

segretario giudiziario

Enzo Barenco

 

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 30 novembre 2004 da

 

 

1. RI 1

2. RI 2

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa l'8 novembre 2004 dal Municipio di M__________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mapp. no. 681 RFD di M__________,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

1.           1.1. Nella primavera del 1981 il Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990 accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986, 1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i rimanenti crediti contributivi.

1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________ adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa, quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come proposto dal
Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.
Il
Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del 28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).

1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi, con scritto del 22.1.2003, il
Municipio comunicò a tutti i contribuenti interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un avviso personale.

1.4. RI 2 e RI 1 sono comproprietari del mapp. no. 681 in ragione di ½ ciascuno ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo complessivo di fr. 8'382.-.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione dell’8.11.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale sono prospettati vari motivi di impugnazione che saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Con risposta del 30.12.2004 il
Municipio ha postulato la reiezione del gravame.




2.           2.1. La competenza del Tribunale di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) da soggetti legittimati a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43 LPamm.), è ricevibile in ordine.

2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi, rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.


3.           Un commento va rivolto innanzitutto al richiamo, figurante nel ricorso, di varie normative previste dalla Legge sui contributi di miglioria (LCM).
In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4 ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere sostenuti da chi ne è causa.
Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF 128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).


In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
Ciò considerato i numerosi rinvii dei ricorrenti alla LCM non sono pertinenti; a giusta ragione il Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv. 6 testualmente dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di contributi di costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si estende tanto alla LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, pto. 1.1).
Le censure ricorsuali saranno quindi vagliate alla luce dei principi contemplati dalla LALIA.


4.           4.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).

4.2. I ricorrenti – che invero argomentano in maniera alquanto confusa – sostengono che in ragione della procedura di prelievo espletata negli anni ’80, il contributo in oggetto andrebbe qualificato come definitivo e quindi censurano il fatto che il Municipio non abbia proceduto preventivamente ad una revisione delle stime come stabilito dall’art. 99a cpv. 2. In ogni caso, quand’anche non si volesse ammettere questa tesi, motivi di ordine etico avrebbero dovuto indurre l’esecutivo ad attendere l’esito della revisione generale delle stime prima dell’emissione dei contributi.



La contestazione è priva di fondamento poiché nella fattispecie concreta la procedura è manifestamente finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (si veda ad es. schede individuali mapp. no. 1079, 53, 534 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
Del resto dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle canalizzazioni è in corso, i contributi per opere eseguite dopo il 31.12.1968 (art. 133 cpv. 4 LALIA) e per opere ancora da eseguire sono prelevabili solo in forma provvisoria sulla base del preventivo. Quand’anche un Comune optasse per la formula dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi provvisori (art. 8 cpv. 3 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977
[DELALIA]).
Di conseguenza il Municipio non era tenuto ad una revisione delle stime nel Comune poiché questa è obbligatoria solo per i contributi definitivi (art. 99a cpv. 2 LALIA), così come non era neppure tenuto, giuridicamente, ad attendere i risultati della revisione generale delle stime immobiliari nel Cantone ordinata dal Consiglio di Stato nel 1997 ed entrata in vigore il 1°.1.2005 (Decreti esecutivi 19.12.1997 e 7.12.2004). La questione se un temporaneo rinvio del prelievo fosse opportuno o si imponesse per ragioni etiche esula, ovviamente, dalle competenze di questo Tribunale.


5.           5.1. I ricorrenti hanno sollevato l’eccezione di perenzione del diritto d’imporre contributi per le opere comunali e consortili già eseguite di cui alla prima ed alla seconda voce della tabella riassuntiva. Quale base legale è indicato l’art. 16 LCM e la giurisprudenza del Tribunale di espropriazione sottocenerino.

5.2. Come già rilevato la LCM non è applicabile al procedimento in esame; perciò anche le sentenze citate dai ricorrenti del 17.1.1996 (TE sott. inc. no. 4-5/94) e del 27.2.1996 (TE sott. inc. no. 29-31, 34-45/95) – che riguardano i contributi di miglioria prelevati per la costruzione di due strade a M__________ l’una in zona P__________ e l’altra cosiddetta P__________ e che sono state emesse in applicazione della LCM – non sono pertinenti.

5.3. Il contributo di costruzione appartiene alla famiglia degli oneri preferenziali (sul concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c. 5b, 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) e, in effetti, è un tributo di miglioria nella misura in cui è finalizzato a compensare il vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di evacuazione e depurazione delle acque.
Tuttavia, diversamente da quanto è previsto nella LCM, i contributi di costruzione non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
Di conseguenza, considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già state imposte.
Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).

5.4. In concreto è noto che nell’ambito della procedura in oggetto i contributi prelevati negli ’80 sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 931) e non risulta che il Comune abbia compensato i costi con la riscossione di altri tributi.
La censura è dunque infondata.


6.           6.1. Nel ricorso si sostiene che per quanto concerne le opere comunali e consortili di cui alla terza ed alla quarta voce della tabella riassuntiva mancherebbero i requisiti posti dagli art. 11, 12 e 17 LCM.

6.2. A prescindere dall’inapplicabilità – qui ribadita – della LCM, la contestazione tradisce una certa confusione tra la fase esecutiva dell’opera, l’esigibilità del contributo e l’obbligo contributivo. Un chiarimento è dunque doveroso.
Come detto, in concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti comunali di evacuazione e depurazione delle acque.



I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione (cfr. RtiD I-2005 no. 33). Perché sia dato l’onere contributivo occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.
D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal PGS che, come già rilevato, e stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. In particolare il preventivo, quantificato in fr. 14'537'632.-, non comprende i costi di manutenzione che l’esecutivo ha espressamente dichiarato come recuperabili attraverso la tassa d’uso (MM cit. p. 8). Considerato che gli atti del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai, impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997). In questa sede il PGS non è più sindacabile.

6.3. Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio che concerne invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti, l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42 cpv. 2, 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).
La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura d’imposizione poiché, come già rilevato, il contributo non è calcolato in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal PGS.
E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).
Di conseguenza non è ravvisabile alcuna lacuna di ordine documentale o procedurale.


7.           7.1. Al Municipio si rimprovera una violazione degli art. 99 cpv. 4 LALIA, 8 cpv. 3 e 9 LCM per aver calcolato il contributo unicamente sul valore di stima senza ponderare né l’inquinamento prodotto dalle singole proprietà né l’indice di sfruttamento, per la mancanza di un piano del perimetro e per aver omesso di distinguere il reale vantaggio tratto da ciascun fondo.
L’argomento non è condivisibile.

7.2. Ancora una volta occorre premettere che i criteri d’imposizione sanciti dalla LCM non valgono per i contributi di costruzione.
Innanzitutto il piano del perimetro è un atto estraneo al tema dei contributi di canalizzazione che conosce invece il cosiddetto comprensorio d’imposizione. Quest’ultimo, a differenza del primo, non è circoscritto ad un numero ben determinato di fondi a dipendenza dell’opera eseguita, bensì si estende alla zona delimitata dal PGS, ossia a tutto il territorio edificabile ed a quello destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure alle costruzioni e attrezzature situate al di fuori del PGS con obbligo di allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA). Perciò ai fini dell’assoggettamento non occorre l’allacciamento effettivo; è necessario, ma è anche sufficiente, che un fondo sia incluso nel PGS oppure che, se ubicato esternamente, sia allacciato o sussista un obbligo di allacciamento alla rete.
D’altra parte l’art. 99 cpv. 1 LALIA contempla un solo criterio di calcolo disponendo che il contributo provvisorio è calcolato in proporzione al valore ufficiale di stima di cui non può superare il 3%. E’ ammesso un unico correttivo – la cui applicazione è soggetta ad un regime assai restrittivo – in forma di aumento o diminuzione del contributo nell’ipotesi di una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (art. 99 cpv. 4 LALIA): ossia qualora a fronte di un alto valore di stima il fondo avesse effetti contaminanti ridotti sulle acque, oppure, al contrario, ad un valore di stima contenuto si contrapponesse un carico inquinante considerevole (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1171 no. 14.4.4; RDAT II-1997 no. 41, II-1999 no. 42 c. 2.1).
Posto che il vantaggio economico ricavato da un servizio pubblico non è di facile determinazione concreta, la giurisprudenza invalsa riconosce al Comune un’ampia autonomia nel definire l’onere contributivo ammettendo che il contributo per la costruzione delle canalizzazioni possa essere fissato anche ricorrendo a criteri di calcolo schematici fondati su dati di esperienza e di semplice applicazione, purché siano compatibili con il principio della parità di trattamento ed il risultato sia sostenibile, giustificabile e non crei disparità che non siano fondate su motivi ragionevoli (DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 128 I 46 c. 4a; RDAT I-2000 no. 45).

7.3. Nella fattispecie in esame la percentuale imponibile è pari all’1.845749% del valore di stima e dunque, considerato che i contributi riscossi negli anni ’80 sono dedotti, rispetta i limiti sanciti dall’art. 99 LALIA; gli elementi del conteggio, agevolmente verificabili nella documentazione assunta agli atti, sono conformi alla risoluzione del legislativo, rispondono ai dati del piano finanziario del PGS e rispettano i valori ufficiali di stima in vigore alla momento della pubblicazione del prospetto comprensivi della riduzione lineare del 30% entrata in vigore il 1°.1.1999. Parimenti conforme è il comprensorio imponibile poiché è fedele ai limiti del PGS (cfr. PGS piani 4/113B83 e 4/113B74; comprensorio d’imposizione piano LV400.01): al contributo sono state assoggettate le proprietà situate entro il PGS, rispettivamente quelle esterne allacciate o allacciabili alla rete delle canalizzazioni.
L’operazione non trascura quindi né i canoni normativi né lo stato dei singoli fondi. Infatti è importante annotare che il contributo di costruzione non è prelevato solo in funzione delle possibilità di sfruttamento dell’impianto, bensì soprattutto per i vantaggi che ne derivano: per i fondi inclusi nel PGS esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità, mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.
Questi criteri d’imposizione sono stati applicati anche alla proprietà __________ al mapp. no. 681; il fondo è ubicato nella località Z__________, una zona residenziale edificabile inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.
Vero è che pur disponendo di un ampio margine di autonomia nell’elaborazione dei contributi i Comuni sono tenuti, nondimeno, ad istituire un sistema che consideri la quantità d’acqua usata da evacuare. Infatti il criterio del consumo adempie agli obiettivi del principio di causalità laddove l’addebito dei costi all’utente è un deterrente all’inquinamento e quindi concorre a ridurre l’uso delle installazioni e ad accrescere l’efficacia delle misure di protezione dell’ambiente. Questo duplice obiettivo finanziario ed ecologico esige quindi che una tassa d’uso periodica integri un parametro che sia in rapporto con l’utilizzazione effettiva dell’installazione (DTF 128 I 46 c. 5b/bb-c). Nel Comune di M__________ questo parametro trova puntuale riscontro nella tassa d’uso prelevata annualmente in funzione dei quantitativi d’acqua consumati (art. 110 LALIA; art. 38 del Regolamento comunale delle canalizzazioni).
In questa sede, tuttavia, è oggetto di prelievo non la tassa d’uso periodica bensì un contributo di costruzione, ossia un onere preferenziale concepito come tributo unico (DTF 121 II 138 c. 3a, 129 I 346 c. 5.1 p. 354; RtiD I-2005 no. 33;
Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b). Il criterio del consumo ha quindi una valenza affievolita e va ponderato, semmai, nell’ottica del correttivo sancito dall’art. 99 cpv. 4 LALIA. Per la verità l’argomento è stato sollevato nel ricorso ma in maniera tanto generica da non poter essere accolto stando al regime assai restrittivo cui è soggetta l’applicazione della norma. Infatti la contestazione è del tutto priva di spunti qualificanti ed il relazione alla proprietà in esame non è stata dimostrata né oggettivamente risulta alcuna manifesta ed insostenibile divergenza dal normale rapporto tra il valore di stima e gli equivalenti abitanti.

Infine, non a caso la legge istituisce il valore di stima quale unica base di calcolo prescindendo invece da altri criteri quali, ad esempio, l’indice di sfruttamento o il fatto che un fondo sia o non sia edificato (art. 99 cpv. 1 LALIA; cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.2). L’ovvia ragione è che il valore di stima già considera le peculiarità del fondo (cfr. art. 15 ss della legge sulla stima ufficiale
[Lst.] e Regolamento di applicazione) e di conseguenza, nell’ambito del calcolo di un contributo provvisorio, non occorre attuare ulteriori distinzioni a seconda dello stato dei terreni oppure in funzione del loro sfruttamento, siano essi residenziali, industriali, artigianali o prativi. Dopotutto le canalizzazioni non servono soltanto gli scarichi della fognatura (acque luride), bensì sono finalizzati anche ad assorbire le acque meteoriche (acque chiare) che possono provenire da semplici tettoie, da sedimi prativi, da superfici adibite a strada o posteggio. Perciò è inimmaginabile che il Comune elabori ed attui un progetto sulla sola base delle sollecitazioni che provengono dai fondi ad un dato momento senza considerare gli edifici allacciati o allacciabili al di fuori della zona edificabile e l’evoluzione edilizia futura di un comprensorio che, se è incluso nel PGS, è anche edificabile (art. 19 LALIA). In altri termini occorre che la rete sia calibrata in rapporto al potenziale carico inquinante (cfr. DTF 125 I 1 c. 2b/bb), pena il superamento del contingente e l’inevitabile non conformità delle infrastrutture.


8.           La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.).

 

 

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico dei ricorrenti in solido.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

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per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

 

 

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco