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Incarto n. LALIA 54/04
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Lugano 20 settembre 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Eraldo Pianetti arch. Ferruccio Robbiani |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2004 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa l'8 novembre 2004 dal M__________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella primavera del 1981 il
Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA),
avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione
delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano
generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio
Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi
al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC
mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990
accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986,
1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i
rimanenti crediti contributivi.
1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________
adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il
progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa,
quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come proposto
dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne l’approvazione
della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del
Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.
Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi
provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati
dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del
28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi
rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto
tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento
della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale
sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione
provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare
uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv.
2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).
1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi,
con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti
interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali
acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i
contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure
considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un
interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo
prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un
avviso personale.
1.4. RI 1, in veste di proprietario del mapp. no. 1079 è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di fr. 7'419.45.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione dell’8.11.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale è chiesto l’annullamento del contributo.
Con risposta del 30.12.2004 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
2.
2.1. La competenza del Tribunale
di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) dal
proprietario, soggetto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43
LPamm.), è ricevibile in ordine.
2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami
improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate
al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di
esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa
all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,
rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio
alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso
la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede
sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo
applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per
motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione
formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di
pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.
3.
3.1. Il Comune deve imporre
contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la
partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque
(art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi
eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5
LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
3.2. La procedura in esame è manifestamente finalizzata al prelievo di
contributi provvisori. Come attesta la tabella riassuntiva questi sono stati
conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto deducendo
dalla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi (fr. 17'919’714.-) i
sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata la partecipazione privata del 70%, che
ammonta a fr. 10'176'342.60, ed accertato un valore di stima complessivo di fr.
551'339'408.97, calcolato applicando la riduzione lineare del 30% disposta dal
Consiglio di Stato ed entrata in vigore il 1°.1.1999, la quota individuale
risultante è pari all’1.845749% del valore di stima dei fondi (cfr. tabella
riassuntiva; estratti individuali del prospetto).
Il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 – poiché i
tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale
mapp. no. 1079; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no. 53, 534
ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita
dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la
base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e
100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
4.
Sono soggetti imponibili tutti i
proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure
i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del
loro diritto (art. 97 LALIA).
Debitore del contributo è il proprietario iscritto come tale a RF al momento
della pubblicazione del prospetto (TE sott. 6.9.1995 in re S.; vedi
anche RDAT II-1994 no. 26 in fine).
Nel 2003, quando è stato pubblicato il prospetto, RI 1 era ancora titolare dei
diritti di proprietà sul mapp. no. 1079 ed è pertanto soggetto imponibile
giusta l’art. 97 LALIA. Poco importa che in seguito il fondo sia stato ceduto
mediante atto di donazione (cfr. estratto RF).
5.
Riguardo al merito non si può fare
a meno di rilevare che il ricorso è esposto piuttosto confusamente, tanto che i
motivi d’impugnazione traspaiono ma solo vagamente; i contenuti del reclamo del
26.9.2003 sono altrettanto generici.
Se ne può dedurre, comunque, che il ricorrente, appellandosi in parte alla
legge sui contributi di miglioria (LCM), contesta sostanzialmente che il
rifacimento delle canalizzazioni comporti un aumento di valore degli immobili
e, in quest’ambito, è dell’avviso che il Municipio non abbia dimostrato la
necessità di dover rifare le canalizzazioni. Egli rimprovera pure all’esecutivo
il mancato prelievo di contributi dagli anni ’70 in poi e, di riflesso, la
mancata costituzione di accantonamenti per il rifacimento delle canalizzazioni;
infine reputa abusivo il prelievo di contributi per opere non ancora eseguite e
nemmeno approvate dal Consiglio Comunale.
6.
Come detto il ricorrente si
appella in parte ai principi che governano la LCM. A torto.
In effetti il procedimento in esame è fondato non sulla LCM bensì sugli art. 96
ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un adeguamento parziale in
funzione delle nuove normative federali istituite con la Legge federale sulla
protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il 1°.11.1992. Le modifiche
alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli riguardanti i sussidi federali
ed il piano cantonale di risanamento e perciò sono irrilevanti ai fini del
presente giudizio (cfr. Messaggi del Consiglio di Stato no. 4127 e 4127°
del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la modifica della LALIA nonché il
successivo Rapporto del 15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle
canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni
imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4
ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a
legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della
partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di
causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i
costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere
sostenuti da chi ne è causa.
Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la
materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF
128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus
rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che cristallizza
criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi e sul loro
conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
Ciò considerato i principi della LCM non sono pertinenti; a giusta ragione il
Municipio ha rilevato che la stessa LALIA all’art. 96 cpv. 6 testualmente
dichiara come inapplicabile la LCM alla procedura di prelievo di contributi di
costruzione per opere di canalizzazione, inapplicabilità si estende tanto alla
LCM dell’8.3.1971 quanto alla LCM del 24.4.1990 (TF 10.1.2005 N.
2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33; Rapporto del
13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della legge federale sulla
protezione delle acque, p. 1168 pto. 14; Messaggio del 13.6.1984
concernente la nuova LCM, pto. 1.1).
Le censure ricorsuali saranno quindi vagliate alla luce dei principi
contemplati dalla LALIA.
7.
7.1. Il ricorrente sostiene che il
rifacimento delle canalizzazioni non comporti un aumento di valore degli
immobili e che il Municipio non abbia dimostrato la necessità di dover rifare
le canalizzazioni
La censura è infondata.
7.2. E’ principio fondamentale della LALIA che i contributi per la costruzione
delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque non sono percepiti in
rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo
tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal
PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto
del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF
10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33).
Infatti, da un canto, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la
costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo ed inteso ad urbanizzarlo, ma
si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è
allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono
convogliate le acque di rifiuto senza i quali il singolo tratto di fognatura
non potrebbe funzionare. D’altro canto, per una canalizzazione nuova, ripristinata
o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di
sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel
PGS, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente
miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma
edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione.
Due sono le conseguenze.
Innanzitutto al momento del prelievo dei contributi il beneficio non può
validamente essere messo in discussione. In particolare il mapp. no. 1079 è un
fondo ubicato in località S__________, una zona residenziale edificabile
inclusa nel PGS, ciò che basta ai fini dell’assoggettamento.
In secondo luogo dal momento che le opere imposte sono espressamente previste
dal PGS comunale adottato ed approvato dalle autorità competenti, ai fini
dell’emissione di contributi non occorre che il Municipio dimostri la necessità
di rifare le canalizzazioni. Infatti i documenti inerenti il PGS distinguono le
opere comunali e consortili esistenti, quelle progettate e quelle da sostituire
o da risanare con il relativo preventivo; quest’ultimo, giustamente, non
include i costi di manutenzione poiché, per dichiarazione espressa
dell’esecutivo, sono recuperabili attraverso la tassa d’uso (cfr. inc. PGS in
particolare pian1 4/113B74, 4/113B77; MM 12/96 del 17.4.1996). Considerato che
gli atti del PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale
(art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in
particolare le opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere
contestati, semmai, impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio
Comunale ha adottato il PGS nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art.
208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997).
In questa sede il PGS non è più sindacabile.
8.
8.1. Il ricorrente è dell’avviso
che il prelievo di contributi per opere non ancora eseguite e nemmeno approvate
dal Consiglio Comunale sia abusivo. Inoltre egli rimprovera all’esecutivo il mancato
prelievo di contributi dagli anni ’70 in poi, ciò che ha precluso la costituzione
di accantonamenti per il rifacimento delle canalizzazioni.
Tali argomenti non sono condivisibili.
8.2. In concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori o
cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il
vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti
comunali di evacuazione e depurazione delle acque.
L’imponibilità di opere future è uno dei principi fondamentali della LALIA in
base alla quale i contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione
delle opere per consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del
preventivo totale ed in proporzione al valore di stima.
Ne consegue che il prelievo non è condizionato né all’avvenuto compimento
dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno specifico bacino
imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla canalizzazione. Ai fini
dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista
dal PGS ed il fondo imposto sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato
dal PGS medesimo (cfr. TF 10.1.2005 cit.).
Non vi è dunque nulla di abusivo nell’imposizione di opere future.
In concreto le opere eseguite e da eseguire sono contemplate dal PGS che, come
già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti dal Consiglio
Comunale durante la seduta del 16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria
ratifica dipartimentale. Perciò, contrariamente a quanto sostiene il
ricorrente, il fatto che le opere imposte siano state approvate è ampiamente
attestato.
L’approvazione del PGS, che è requisito imprescindibile per il prelievo di
contributi di costruzione, non va confusa con l’approvazione dei piani di dettaglio
che concerne invece la fase esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in
effetti, l’elaborazione di un piano definitivo e di un preventivo per ogni
intervento o tratta di canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e
sussidi) devono essere approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio
Comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). ). Il preventivo e, ad
intervento eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano
finanziario riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio
Comunale (art. 13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).
La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura
d’imposizione poiché, come già rilevato, il contributo non è calcolato in
rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo
tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal
PGS.
E’ vero, d’altra parte, che per garantire la copertura immediata dei costi il
legislatore ha previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo
per il tratto di canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio
al momento dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile
(art. 106 cpv. 1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi
successive ed a seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il
Comune ma è una semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi
non indifferenti. Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase
dell’incasso dei contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che
poggia sul beneficio derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla
ripartizione che secondo la vigente legislazione avviene in funzione del
finanziamento globale della rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo
dei contributi non sono quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i
conti preventivi totali votati dal legislativo comunale nell’ambito
dell’adozione del PGS ed approvati dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99
LALIA; TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no.
33; Rapporto del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).
9.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico del ricorrente.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco