statuendo sul ricorso presentato in data 18 dicembre 2004 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa l'8 novembre 2004 dal Municipio di M__________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi provvisori di costruzione per
opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
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letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella primavera del 1981 il
Municipio di M__________, in applicazione degli art. 96 ss della Legge di
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA),
avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori per la realizzazione
delle opere di evacuazione e depurazione delle acque previste dal Piano
generale delle canalizzazioni (PGC); questo era stato adottato dal Consiglio
Comunale il 27.2.1980.
Nell’ambito di quella procedura quattro proprietari interposero ricorso dinanzi
al Tribunale di espropriazione sottocenerino il quale, appurato che al PGC
mancava la necessaria approvazione dipartimentale, con sentenze del 21.11.1990
accolse i gravami ed annullò i contributi contestati (cfr. inc. no. 14/1986,
1/1988, 35/1988, 1/1990).
A quel punto l’esecutivo sospese ogni attività tendente all’incasso di tutti i
rimanenti crediti contributivi.
1.2. Con risoluzione no. 1570 del 16.9.1996 il Consiglio Comunale di M__________
adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il
progetto di massima, il piano di manutenzione delle canalizzazioni, la
relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il
prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 70% della spesa,
quest’ultima indicata in fr. 14'537'632.- dedotti i sussidi. Il tutto come
proposto dal Municipio con MM no. 12/96 del 17.4.1996. Il PGS ottenne
l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua
del Dipartimento del territorio in data 11.2.1997.
Il Municipio impostò quindi una seconda procedura di prelievo di contributi
provvisori pubblicando il prospetto dal 5.1 al 3.2.1998. I ricorsi approdati
dinanzi al Tribunale di espropriazione furono tutti accolti con sentenze del
28.8.2002 dichiarative di nullità della procedura stessa poiché i contributi
rimasti incontestati nella procedura di riscossione del 1981 avevano mantenuto
tutta la loro validità e l’art. 99 cpv. 1 LALIA, in vigore nel 1998 al momento
della pubblicazione del secondo prospetto, non costituiva una base legale
sufficiente per il prelievo reiterato del contributo di costruzione
provvisorio. In epilogo il Tribunale rammentò comunque la facoltà di avviare
uno o più nuovi procedimenti di imposizione conformemente al nuovo art. 99 cpv.
2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. inc. no. 78-179/98).
1.3. In esito a quanto sopra ed in vista di una nuova emissione di contributi,
con scritto del 22.1.2003, il Municipio comunicò a tutti i contribuenti
interessati che gli importi già versati negli anni ’80 sarebbero valsi quali
acconti e che i proprietari che avevano pagato parzialmente o totalmente i
contributi emessi nel 1998 potevano chiederne la restituzione oppure
considerarli anch’essi come acconti nel qual caso sarebbe stato riconosciuto un
interesse annuo del 3%.
L’esecutivo diede poi avvio alla procedura in esame pubblicando un nuovo
prospetto dal 1° al 30.9.2003 (FU 69/2003 del 29.8.2003) previo invio di un
avviso personale.
1.4. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 53 ed in tale veste è stata assoggettata
al pagamento di un contributo di fr. 6'124.50.-.
Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione dell’8.11.2004.
Da ciò il ricorso in esame nel quale è chiesto l’annullamento della procedura e
del contributo per carenza di base legale.
Con risposta del 30.12.2004 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
2.
2.1. La competenza del Tribunale
di espropriazione a statuire sui ricorsi in materia di contributi per opere di
canalizzazione e depurazione delle acque è data dall’art. 104 cpv. 1 LALIA.
Il gravame, interposto tempestivamente (art. 104 cpv. 1 LALIA) dalla
proprietaria, soggetto legittimato a ricorrere (art. 104 cpv. 1 LALIA e 43
LPamm.), è ricevibile in ordine.
2.1. Nel procedimento in oggetto il Municipio si è pronunciato sui reclami
improntando le decisioni su considerazioni analoghe – all’occorrenza adeguate
al caso concreto – ma comunque sufficienti così da consentire ai destinatari di
esercitare il diritto di essere sentiti e quindi di deferire la causa
all’istanza superiore.
I contribuenti ed il Comune hanno ampiamente avuto modo di esprimersi,
rispettivamente, nelle memorie ricorsuali e nelle conseguenti risposte.
Il Tribunale di espropriazione ha completato l’incarto richiamando d’ufficio
alcuni documenti, tutti atti ufficiali pubblici o comunque consultabili presso
la cancelleria comunale. La risoluzione della vertenza, peraltro, non richiede
sopralluoghi.
Ciò premesso, considerato che il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo
applicando d’ufficio il diritto (art. 104 LALIA e art. 18 cpv. 1 Lpamm.), per
motivi di economia processuale in questa sede si prescinde dall’istruzione
formale della causa ritenuto che gli atti formanti l’incarto consentono di
pronunciarsi con piena ed adeguata cognizione di causa.
3.
Il procedimento in oggetto è
fondato sugli art. 96 ss della LALIA. Quest’ultima è stata oggetto di un
adeguamento parziale in funzione delle nuove normative federali istituite con
la Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) entrata in vigore il
1°.11.1992. Le modifiche alla legge cantonale hanno coinvolto i capitoli
riguardanti i sussidi federali ed il piano cantonale di risanamento e perciò
sono irrilevanti ai fini del presente giudizio (cfr. Messaggi del
Consiglio di Stato no. 4127 e 4127° del 2.7.1993 e del 16.3.1994 concernenti la
modifica della LALIA nonché il successivo Rapporto del 15.4.1994).
Conta invece che per quanto concerne il tema del finanziamento delle
canalizzazioni pubbliche, da eseguirsi conformemente alle disposizioni
imperative fissate in materia di protezione delle acque (art. 10 LPAc, art. 4
ss OPAc), e quello dei relativi contributi la Confederazione ha rinunciato a
legiferare limitandosi a sancire agli art. 3a e 60a LPAc i concetti base della
partecipazione ai costi obbligatoria per gli utenti e del principio di
causalità, peraltro già contemplato dall’art. 2 LPAmb. e secondo il quale i
costi dei provvedimenti adottati in applicazione della legge devono essere
sostenuti da chi ne è causa.
Ne consegue che i Comuni godono di una certa autonomia nel disciplinare la
materia del finanziamento delle installazioni per l’evacuazione delle acque (DTF
128 I 46 c. 1b/bb; Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus
rechtlicher Sicht, in URP/DEP 1999/6 p. 540 ss).
In particolare, poiché le nuove normative federali non comportano alcuna
riforma né dell’obbligo contributivo né delle modalità di computo e di prelievo
dei contributi di costruzione, in punto alla metodologia la LALIA costituisce
ad oggi la base legale autonoma (cfr. RDAT I-1995 no. 16) che
cristallizza criteri esaustivi e vincolanti sulle diverse tipologie di tributi
e sul loro conteggio (RDAT I-2000 no. 45).
4.
Il Comune deve imporre contributi
di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione
a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c,
96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione
finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e
qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto
del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1).
La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del
preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non
possono superare il 3% del valore di stima.
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La
percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre
all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98
LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
5.
5.1. La ricorrente lamenta la
confusione creata dal Municipio per aver avviato la procedura in esame senza
prima revocare o annullare quella del 1981. L’odierna procedura non
distinguerebbe le opere contemplate dal PGC e quelle nuove previste dal PGS e comporterebbe
quindi oneri contributivi già addebitati parzialmente con la procedura esperita
negli anni ’80 di cui costituirebbe almeno in parte un duplicato.
La censura non è condivisibile.
5.2. La procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Questi
sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 14'537'632 ottenuto
deducendo dalla spesa globale (fr. 17'919’714.-) i sussidi (fr. 3'382'082.-). Considerata
la partecipazione privata del 70%, che ammonta a fr. 10'176'342.60, ed
accertato un valore di stima complessivo di fr. 551'339'408.97, calcolato applicando
la riduzione lineare del 30% disposta dal Consiglio di Stato ed entrata in vigore
il 1°.1.1999, la quota individuale risultante è pari all’1.845749% del valore
di stima dei fondi (cfr. tabella riassuntiva; estratti individuali del
prospetto).
La distinzione tra le opere già eseguite e quelle da eseguire è attestata dalla
tabella riassuntiva allestita ai fini del prelievo oltre che dal MM 12/96 del
17.4.1996. Ciò basta ai fini del prelievo poiché è principio fondamentale della
LALIA che i contributi per la costruzione delle opere di canalizzazione e
depurazione delle acque non sono percepiti in rapporto ad un particolare
intervento bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal PGS poiché solo
nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del
13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; TF 10.1.2005
N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33). Dal canto suo il PGS
include, ovviamente, l’insieme della rete fognaria ossia tanto gli interventi già
eseguiti quanto le infrastrutture che ancora devono essere realizzate.
Come già rilevato, nell’ambito della procedura di riscossione avviata negli
anni ’80 solo i contributi espressamente impugnati furono annullati mentre
quelli incontestati crebbero in giudicato; ciò è peraltro stato rammentato dal
Municipio nello scritto già citato del 22.1.2003, inviato a tutti i
contribuenti, con il quale le modalità di riscossione, la deduzione dei
precedenti contributi e gli eventuali interessi sono stati ampiamente chiariti.
La questione se, in esito alle sentenze emesse il 21.11.1990, fosse necessario
od opportuno revocare l’intera procedura del 1981 non è di competenza di questo
Tribunale.
In ogni caso il contributo non si aggiunge a quello prelevato negli anni ’80 –
poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda
individuale mapp. no. 53; inoltre si veda ad es. schede individuali mapp. no.
1079, 534 ecc.) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente
consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha
creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e
100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
6.
6.1. La ricorrente rileva che
buona parte delle opere sono già state attuate, tuttavia senza che sia stato prodotto
alcun preventivo o consuntivo e senza che sia dato a sapere quando tali opere siano
state realizzate. Considerato che giusta l’art. 99 LALIA il contributo
dev’essere prelevato sulla base del preventivo, le suddette opere non sarebbero
imponibili. Inoltre il costo del PGS non sarebbe addebitabile ai privati.
La censura è infondata.
6.2. Innanzitutto occorre rilevare che la contestazione confonde i requisiti
posti all’obbligo contributivo con quelli posti alla fase esecutiva dei lavori.
Un chiarimento è dunque doveroso.
Come detto, in concreto il giudizio verte sul prelievo di contributi provvisori
o cosiddetti oneri preferenziali. Questi sono finalizzati a compensare il
vantaggio derivante dalla costruzione a nuovo o dal risanamento degli impianti
comunali di evacuazione e depurazione delle acque.
I contributi provvisori sono percepiti prima della conclusione delle opere per
consentirne il finanziamento e sono calcolati sulla base del preventivo globale
ed in proporzione al valore di stima. Il prelievo non è condizionato né
all’avvenuto compimento dell’opera stessa, né all’appartenenza del fondo ad uno
specifico bacino imbrifero e nemmeno all’allacciamento effettivo alla
canalizzazione (cfr. TF 10.1.2005 cit.). Ai fini dell’assoggettamento occorre,
ma è anche sufficiente, che l’opera sia prevista dal PGS ed il fondo imposto
sia incluso nel comprensorio imponibile delimitato dal PGS.
In concreto il mapp. no. 53 è un fondo ubicato in località M__________, edificato,
allacciato alla fognatura ed incluso nel PGS. I requisiti posti all’obbligo contributivo
sono dunque adempiuti (art. 97 LALIA).
D’altra parte le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono contemplate dal
PGS che, come già rilevato, è stato adottato insieme a tutte le sue componenti,
compreso il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del
16.9.1996 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale. Perciò Il
preventivo dell’opera, che giusta l’art. 99 cpv. 1 LALIA è alla base del
calcolo dei contributi, è ampiamente documentato ed in questa sede, come tutti
gli atti del PGS, non è più sindacabile. Infatti, considerato che gli atti del
PGS sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2
55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC), i suoi contenuti, ed in particolare le
opere ed il piano finanziario, avrebbero dovuto essere contestati, semmai,
impugnando la risoluzione con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il PGS
nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a
LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997).
6.3. Tutt’altra cosa è l’approvazione dei piani di dettaglio – cui
verosimilmente si riferisce la ricorrente – che concerne invece la fase
esecutiva dei lavori. Quest’ultima presuppone, in effetti, l’elaborazione di un
piano definitivo e di un preventivo per ogni intervento o tratta di
canalizzazione; il progetto ed il preventivo (credito e sussidi) devono essere
approvati e stanziati di volta in volta dal Consiglio Comunale (art. 42 cpv. 2,
13 cpv. 1 let. g LOC; art. 112 ss LALIA). Il preventivo e, ad intervento
eseguito, il relativo consuntivo sono voci che figurano nel piano finanziario
riguardante la gestione corrente annualmente votato dal Consiglio Comunale (art.
13 cpv. 1 let. c, e, f LOC).
La fase esecutiva, però, non ha nulla a che vedere con la presente procedura
d’imposizione poiché, come già annotato, il contributo non è calcolato in
rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo
tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse dal
PGS.
E’ vero che, per garantire la copertura immediata dei costi, il legislatore ha
previsto la possibilità di prelevare (incassare) il contributo per il tratto di
canalizzazione da realizzare ed il corrispondente comprensorio al momento
dell’inizio dei lavori, data dalla quale il credito è esigibile (art. 106 cpv.
1 LALIA, art. 8 cpv. 3 DELALIA). Tuttavia il prelievo in fasi successive ed a
seconda dell’avanzamento dei lavori non è obbligatorio per il Comune ma è una
semplice facoltà che peraltro creerebbe oneri amministrativi non indifferenti.
Soprattutto, però, questa facoltà è riferita alla fase dell’incasso dei
contributi e non incide né sull’obbligo contributivo, che poggia sul beneficio
derivante dall’intera opera prevista dal PGS, né sulla ripartizione che secondo
la vigente legislazione avviene in funzione del finanziamento globale della
rete delle canalizzazioni. Decisivi per il calcolo dei contributi non sono
quindi i costi riferibili alla singola tratta bensì i conti preventivi totali
votati dal legislativo comunale nell’ambito dell’adozione del PGS ed approvati
dal Dipartimento (art. 20, 96 cpv. 1 e 99 LALIA; TF 10.1.2005 cit.; Rapporto
del 13.3.1975 cit. pto. 14.4.3).
6.4. Stando all’art. 133 cpv. 4 LALIA il Comune può imporre retroattivamente
contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non
siano già state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza
cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione
della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai
costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF
10.1.2005 cit.).
In concreto, come già rilevato, i contributi esatti negli anni ’80 sono dedotti
quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 53) e non risulta, né la
ricorrente sostiene, che il Comune abbia compensato i costi con la riscossione
di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite sono senz’altro
computabili.
Lo stesso vale per il costo di allestimento del PGS poiché si tratta di un
elemento di spesa effettivo (art. 96 cpv. 2 LALIA).
7.
La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2
LALIA, art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 200.- sono a carico della ricorrente.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco