statuendo sul ricorso presentato in data 31 agosto 2001 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa l'11 luglio 2001 dal Municipio di V__________, nell'ambito
della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la
realizzazione della strada di PR N. 13 in zona B__________,
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richiamate le sentenze del Tribunale federale del 27.5.2005 (2P.95/2004) e del 23.5.2006 (2P.303/2005),
considerato in
fatto e in diritto
- che i fatti posti alla base del
contenzioso sono noti;
- che stando al prospetto pubblicato i
contributi a carico del mapp. no. 298 ammontano a fr. 8'886.80 e quelli per il
mapp. no. 722 a fr. 9’407.10;
- che il Tribunale di espropriazione ha
parzialmente accolto il ricorso interposto dai proprietari contro il prospetto e
con sentenza del 5.3.2004 ha ridotto i contributi per il mapp. no. 298 a fr.
8'286.10 e per il mapp. no. 722 a 8'821.50;
- che su ricorso dei proprietari il TF ha
annullato il predetto giudizio con sentenza del 27.5.2005 (N. 2P.95/2004).
Secondo il TF, che ha evidenziato l’incidenza quasi irrilevante della riduzione
accordata sull’ammontare totale del contributo, nell’ottica della necessità
d’uso e della percorrenza bisognava ponderare maggiormente il fatto che i
ricorrenti adoperano solo i primi 100 m e non useranno mai il nuovo tratto
stradale poiché la via è a fondo cieco; inoltre, per quanto riguarda il
contributo al mq, non era stata attuata una distinzione sufficiente in funzione
dell’accessibilità preesistente;
- che il Tribunale di espropriazione ha
emesso un nuovo giudizio in data 30.9.2005 nel quale ha modificato il fattore
interesse e quindi ridotto ulteriormente i contributi per il mapp. no. 298 a
fr. 7'468.80 e per il mapp. no. 722 a fr. 8'024.70;
- che su ricorso dei proprietari il TF
ha nuovamente annullato il giudizio con sentenza del 23.5.2006 (N. 2P.303/1005)
dichiarando che i criteri di ponderazione precedentemente enunciati non erano
stati considerati nemmeno nella seconda decisione e che i contributi non
rispecchiavano la necessaria differenziazione tra i proprietari a dipendenza
dell’ubicazione dei fondi. Sempre secondo il TF il trattamento differenziato richiesto
dalle circostanze potrebbe essere tradotto riducendo del 40% almeno i
contributi esatti nella sentenza cantonale del 5.3.2004;
- che è doveroso rilevare che nella
sentenza del 30.9.2005 questo Tribunale ha adeguato il solo fattore interesse poiché
– come vi si legge – questo è fondato sulla necessità d’uso e la percorrenza
della strada (cfr. relazione tecnica p. 6). Parafrasando il concetto si è
quindi tenuto conto sia della lunghezza del tratto effettivamente percorso in
rapporto alla lunghezza complessiva della strada, sia del fatto che la parte
finale non è utilizzata, sia del preesistente grado di urbanizzazione. Il tutto
a corollario ed a completamento di quanto già era stato illustrato nella
sentenza 5.3.2004 (c. 3.3.). Il fattore distanza, invece, non è stato
modificato poiché non traduce né la necessità d’uso né la percorrenza, bensì la
distanza del fondo rispetto alla strada (fronteggiante o retrostante) e dunque
non è in diretta relazione con i criteri di ponderazione indicati dal TF.
Vero è che la riduzione che ne è scaturita appare contenuta; tuttavia, ciò è dovuto
non tanto ad una valutazione incompleta delle circostanze, bensì piuttosto al
metodo di calcolo in base al quale i singoli pesi sono addizionati. Difatti
nella sua applicazione pratica l’operazione fa sì che adeguando un solo peso
anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulti particolarmente
incisiva; ad esempio, quand’anche si azzerasse l’interesse (fattore e fattore
di correzione) si otterrebbe una riduzione massima del contributo del 20%
circa. Diverso sarebbe se i pesi fossero moltiplicati tra loro poiché il
calcolo comporterebbe una riduzione nettamente più marcata. E’ questo un
principio di pura matematica non di apprezzamento;
- che, ciò considerato, l’influenza
sugli addendi ha una portata concreta molto contenuta e l’adeguamento del
contributo è impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il prospetto,
o meglio il metodo di calcolo la cui scelta, notoriamente, compete al solo
esecutivo comunale. Anche diminuendo i coefficienti o addirittura aggiungendo
un fattore specificatamente riferito alla percorrenza per attuare una
distinzione più marcata rispetto all’interesse all’opera, comunque non si
raggiungerebbe il risultato voluto;
- che di conseguenza non è modificando
ulteriormente i fattori, bensì per apprezzamento dell’insieme delle circostanze
e delle caratteristiche intrinseche delle proprietà in esame (opera eseguita e
sue finalità, posizione dei fondi e urbanizzazione preesistente, necessità
d’uso e percorrenza effettive della strada) che si può arrivare ad applicare la
riduzione suggerita del 40% rispetto agli importi di cui alla sentenza del
5.3.2004; questa corrisponde, sostanzialmente, ad un abbuono complessivo della
metà quasi dei contributi stabiliti nella tabella pubblicata. Lo stato dei
fondi non giustifica uno sconto maggiore;
- che pertanto i contributi sono fissati
in fr. 4'971.- per il mapp. no. 298 ed in fr. 5'292.- per il mapp. no. 772;
- che l’addebito della tassa di
giustizia e delle spese avviene in base al grado di soccombenza (art. 23 LCM,
art. 31 LPamm.). In concreto, visto l’esito del ricorso, esse sono dunque
ripartite in ragione di metà per parte.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di
conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:
- per il mapp. no. 298 a fr. 4'971.-.-
- per il mapp. no. 722 a fr. 5'292.-
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune di V__________, ora Comune di __________ rifonderà inoltre ai ricorrenti fr. 500.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco