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Incarto n. |
Lugano |
Sentenza
In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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composto dalla presidente avv. Margherita De Morpurgo Quadri
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e dai membri: |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario: |
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RI 1
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contro
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Comune di A__________, rappr. dal Municipio
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nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione relativamente al mappale no. 746 RFD di A__________ |
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Letti ed esaminati gli atti
considerato -
che nel periodo dal 23 marzo al 23 aprile 1998 il Comune di A__________ ha
proceduto alla pubblicazione del prospetto dei contributi provvisori per opere
di canalizzazione a norma degli art. 102 ss LALIA dandone contemporaneo avviso
ai contribuenti interessati;
- che in quest’ambito RI 1, proprietario del mappale no. 746 è stato imposto
per fr. 11713.95 (vedi avviso personale del 18 febbraio1998), imposizione
cresciuta in giudicato;
- che in data 28.6.1999 l’Ufficio cantonale di stima ha ridotto del 30% la
stima della proprietà citata ai sensi del’art. 48 cpv. Lst.;
- che con scritto del maggio 2000 al Municipio RI 1, appellandosi alla predetta
decisione dell’Ufficio cantonale di stima, ha chiesto l’adeguamento dei
contributi provvisori di costruzione per le opere di canalizzazione;
- che con decisione del 20 giugno 2000 il Municipio sentito anche il parere del
Dipartimento Istituzioni (Sezioni enti locali) ha respinto detta richiesta;
- che RI 1 si è aggravato contro tale decisione al Consiglio di Stato con
ricorso del 22 giugno 2000 ribadendo la propria richiesta;
- che con osservazioni del 26 luglio 2000 il Municipio di A__________ ha
chiesto la reiezione del gravame;
- che con risoluzione no. 5753 del 20 dicembre 2000 l’esecutivo cantonale ha
dichiarato irricevibile il ricorso ed ha trasmesso gli atti per competenza al
Tribunale di espropriazione sopracenerino;
- che con decreto 20 gennaio 2005 conformemente alla legge sull’unificazione
dei Tribunali di espropriazione del 29.11.1999 la Presidente ha provveduto alla
formazione del nuovo collegio giudicante;
- che il ricorso in esame non necessita di essere formalmente istruito in
quanto manifestamente infondato (art. 48 Lpamm.);
- che infatti nella fattispecie concreta si tratta di un contributo di
costruzione provvisori, fondati cioè su conti preventivi votati dal Consiglio
comunale il 24 marzo 1997 nell’ambito dell’adozione del PGS ed
approvati dal competente Dipartimento (art. 20 LALIA) e sui valori di stima
vigenti al momento della pubblicazione del prospetto;
- che una volta conclusi i lavori e resi noti i consuntivi, verranno percepiti
i contributi definitivi che hanno un duplice scopo perequativo. Innanzitutto,
in ossequio al principio della copertura dei costi, essi pareggiano le entrate
e le uscite, tenuto conto di eventuali differenze rilevanti tra il conto
preventivo e quello consuntivo, garantendo l’incasso dei contributi
corrispondenti all’effettivo costo delle opere (Rapporto della
Commissione speciale per la nuova LALIA del 13.3.1975 in VGC p. 1174 no. 1174
bo,. 14.4.8 e p. 1175 no. 14.4.10). Inoltre grazie alla pregiudiziale revisione
generale delle stime (art. 99a cpv. 2 LALIA), il contributo definitivo è anche
il mezzo per eliminare e correggere eventuali discrepanze rinvenibili negli
stessi valori di stima e prodottesi nel tempo intercorso tra la fase impositiva
provvisoria e quella definitiva (RDAT 1998 no. 34; sentenze inedite del TF
4.5.1988 su ricorso P. SA e P. SA c 5a, 30.1.1997 su ric. P. AG c. 5b; TE
sott. 29.12.1999 in re H./Comune di Mezzovico-Vira;TE sott.15.6.2000
in re B./Comune di Monteggio; Messaggio concernete la modifica della
LALIA del 2.7.1993 p. 12-14);
- che il Comune di A__________ dovrà tenere conto della decisione dell’Ufficio
cantonale di stima del 28.6.1999 e di eventuali decisioni successive solo al
momento del calcolo del contributo definitivo;
- che con ciò, per costante giurisprudenza, il diritto alla parità di
trattamento è sufficientemente garantito (rinvii citati);
- che pertanto il ricorso dev’essere respinto.
Per i quali motivi
Richiamati gli art. 96 SS LALIA
dichiara
e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto;
2. Non
si prelevano tasse ne spese
3. La
presente decisione è definitiva.
4. Intimazione
a:
__________
RI 1
Per il Tribunale di espropriazione,
la Presidente il Segretario
avv. Margherita De Morpurgo Quadri Armando Petrini