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Incarto n. LCM 22/01
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Lugano 8 febbraio 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani |
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Segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 23 marzo 2001 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 5 marzo 2001 dal Municipio di M__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione
della nuova strada comunale Via R__________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in
fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di M__________ è
promotore dei lavori di costruzione di Via R__________ che costituisce un nuovo
tronco stradale di collegamento tra Via C__________ e Via B__________ e che
serve un comprensorio edificabile ubicato immediatamente ad ovest della
stazione ferroviaria.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito e
ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 45% della
spesa computabile nel corso della seduta del 2.3.1998 (MM 98/1997).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 29.5 al 27.6.2000 ed inviando un avviso
personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 3184 e comproprietario in ragione di ½ della
strada coattiva mapp. no. 3211; in tale veste è stato assoggettato al pagamento
di un contributo di miglioria di fr. 16'800.20 rispettivamente di fr. 259.25,
per un totale di fr. 17'059.45.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dall’esecutivo comunale che con risoluzione del 5.3.2001 ha ridotto il
contributo complessivo a fr. 16'904.40.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente non contesta il principio
dell’assoggettamento bensì i criteri di calcolo e quindi l’ammontare del
contributo di miglioria.
Con risposta del 23.5.2001 il Comune di M__________ postula la reiezione del
gravame.
All’udienza del 3.9.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
2.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la
nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
2.2. Nel 1983 il Comune ha realizzato l’imbocco di Via R__________ da Via C__________
limitatamente alla porzione tra le sez. 14 e 12 ossia fino a quella che era la
stradina privata al mapp. no. 1365 (cfr. piano 202/121 del novembre 1995).
Qui soggetta a contributi di miglioria è la costruzione del prolungamento del
tracciato stradale, tra le sez. 1 e 12 (cfr. piano cit.), con il quale è stato
creato un nuovo collegamento tra Via C__________ e Via B__________.
Nel PR ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto, approvato
il 13.9.1977, Via R__________ era segnata come strada di quartiere all’interno
di un comprensorio prevalentemente assegnato alla zona residenziale-artigianale
(mista) con l’eccezione di tre fondi attribuiti invece alla zona industriale
(cfr. piano viario e piano delle zone 1977). Con la revisione del PR Via R__________
è stata catalogata come strada di servizio.
Scopo dichiarato dell’opera è di offrire un accesso regolare a tutti i fondi
della zona R__________ in esito alla procedura di riordino fondiario (cfr. MM
98/1997 e relativo rapporto della Commissione della gestione).
La messa in atto del progetto ha comportato oltre alla costruzione interamente
a nuovo del tronco stradale vero e proprio e di un marciapiede, anche la posa
di tutte le infrastrutture ossia delle canalizzazioni per le acque di rifiuto e
delle condotte per l’acqua, il gas e l’elettricità (cfr. relazione tecnica; MM
98/1997).
L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il
traffico pedonale e veicolare ed esteticamente decorosi, ma per alcuni fondi
che non disponevano di un accesso libero ha pure creato le premesse per
l’edificazione e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (art.
19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); per altri ha invece
notevolmente migliorato lo stato di urbanizzazione e l’accessibilità.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare
fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con
l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,
ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso
concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,
p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;
DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento
nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107
Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c.
4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. A fronte della spesa determinante totale di fr. 824’859.85 (art. 6 LCM)
esposta a consuntivo la quota imponibile del 45% corrisponde a fr. 371'186.95.
La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della
superficie dei fondi e suddividendo il perimetro in quattro zone a ciascuna
delle quali è stato applicato un coefficiente dipendente dalla possibilità di
accesso. Il fattore 1 (rosso) è così stato riconosciuto ai fondi che hanno un
accesso solamente da Via R__________, il fattore 0.7 (giallo) ai fondi che hanno
accesso anche da Via C__________ o da Via B__________, il fattore 0.2 (verde)
ai fondi situati di fronte all’imbocco di Via R__________ per i quali essa ha
funzione di raccordo pedonale ed il fattore 0.1 (bianco) ai fondi restanti.
Sebbene, come già rilevato, il prospetto debba essere vagliato con una certa
prudenza in ragione dell’autonomia di cui gode il Comune, il Tribunale non può
esimersi dall’annotare che la chiave di riparto dei contributi potrebbe
apparire opinabile, a maggior ragione se si considera che Via R__________ è
intesa a servire un intero quartiere. Infatti, riconducendosi ad un unico
elemento di ponderazione associato esclusivamente all’accessibilità dei fondi,
il calcolo si fonda su un criterio alquanto generico che nella sua applicazione
pratica comporta un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato da
elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio
qualificare i fondi singolarmente (cfr. sui criteri di calcolo Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 305 ss).
Concretamente se la suddivisione tra i coefficienti 1 e 0.7 per i fondi su Via
R__________ è giustificata, viceversa il distacco tra i coefficienti 0.7 e 0.1
per i fondi affacciati su Via C__________ non è condivisibile poiché è troppo
marcato ed andava sfumato progressivamente anche a seconda della distanza
dall’opera. Infatti, con particolare riferimento ai fondi situati nel settore a
sud di Via R__________, l’applicazione lineare del fattore 0.7 trascura che il
mapp. no. 3179, direttamente confinante con l’opera, ha tratto un beneficio
maggiore rispetto ai terreni più lontani (mapp. no. 3181, 3182 parz., 3184 e
3211). D’altra parte non vi è proporzione tra il coefficiente 0.7 applicato al
mapp. no. 3184 e 3211 ed il coefficiente 0.1 applicato ai mapp. no. 3167 e 3158
sia perché anche questi fondi sono costretti ad utilizzare Via R__________ a
causa della nuova segnaletica, sia perché, se fosse abolita, i fondi si
troverebbero in egual modo a riutilizzare Via C__________ nei due sensi.
In sostanza anche considerando che i mapp. no. 3184 e 3211 sono accessibili
solo da Via C__________ attraverso Via R__________, a fronte della situazione
concreta dei terreni il fattore 0.7 appare eccessivo e va ridimensionato.
In quest’ottica l’operazione attuata in sede di reclamo che ha ridotto il
contributo complessivo a fr. 16'904.40 è tuttavia inaccettabile. Essa è
consistita nel “promuovere” i mapp. no. 3158 e 3167 aumentando il loro coefficiente
da 0.1 a 0.2: una sorta di reformatio in pejus a danno di proprietari che non
avevano impugnato il prospetto e per i quali è però rimasta priva di effetti
riducendosi ad un calcolo puramente astratto che si è ripercosso solo
indirettamente sulle proprietà RI 1 senza modificarne i criteri di imposizione
e quindi senza ovviare alle disparità di trattamento di cui si è detto.
Altrettanto improponibile è l’attribuzione sic et sempliciter dei fondi ad
un’altra zona di interessenza poiché aggraverebbe la disparità di trattamento
non solo tra i ricorrenti ma anche rispetto agli altri contribuenti. In
particolare il fattore 0.1 non reggerebbe al confronto con il mapp. no. 3185, poiché
quest’ultimo ha l’accesso principale diretto da Via B__________ /Via O__________,
né con il mapp. no. 3156 cui si accede da Via del G__________. Dal canto suo il
fattore 0.2 é legato alla semplice accessibilità pedonale.
Di conseguenza l’unico metodo ragionevolmente ipotizzabile è di ricorrere ad
una riduzione ideale progressiva del coefficiente, non solo in ragione
dell’interesse bensì anche della distanza, seguendo la configurazione
particellare da nord verso sud a partire dal mapp. no. 3179 e, su tali basi,
portare il fattore a 0.4. Ne risulta il seguente contributo complessivo corretto:
mapp. no. 3184 fr. 6'720.-
mapp. no. 3211 (1/2) fr. 148.-
totale fr. 6'868.-
4.
La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso
della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo complessivo per i mapp. no. 3184 e 3211 (1/2) è ridotto a fr. 6'868.-.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono per 2/5 a carico del ricorrente e per il rimanente a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente il Segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco