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Incarto n. LCM 28/01
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Lugano 8 febbraio 2006 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani |
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Segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 9 aprile 2001 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 5 marzo 2001 dal Municipio di M__________ nell'ambito
della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione
della nuova strada comunale Via R__________
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di M__________ è
promotore dei lavori di costruzione di Via R__________ che costituisce un nuovo
tronco stradale di collegamento tra Via C__________ e Via B__________ e che
serve un comprensorio edificabile ubicato immediatamente ad ovest della
stazione ferroviaria.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito e
ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 45% della
spesa computabile nel corso della seduta del 2.3.1998 (MM 98/1997).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di
miglioria pubblicando il prospetto dal 29.5 al 27.6.2000 ed inviando un avviso
personale ai soggetti imposti.
RI 1 è proprietario del mapp. no. 3182 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 42'400.80.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto
dall’esecutivo comunale con risoluzione del 5.3.2001.
Da ciò il ricorso in esame nel quale l’insorgente, in via principale, chiede l’annullamento
del contributo per carenza di vantaggio particolare e, in subordine, ne
contesta il calcolo e l’ammontare.
Con risposta del 23.5.2001 il Comune di M__________ postula la reiezione del
gravame.
All’udienza del 3.9.2003 le parti hanno confermato le rispettive tesi e
domande.
2.
2.1. Affinché sia imponibile
l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed
art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere
economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo
traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la
nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria
applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,
Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.
66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,
Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl
1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,
221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.
1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi
vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi
il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer,
Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p.
66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467
e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.
2.2. Nel 1983 il Comune ha realizzato l’imbocco di Via R__________ da Via C__________
limitatamente alla porzione tra le sez. 14 e 12 ossia fino a quella che allora era
la stradina privata al mapp. no. 1365 (cfr. piano 202/121 del novembre 1995).
Qui soggetta a contributi di miglioria è la costruzione del prolungamento del
tracciato stradale, tra le sez. 1 e 12 (cfr. piano cit.), con il quale è stato
creato un nuovo collegamento tra Via C__________ e Via B__________.
Nel PR ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto, approvato
il 13.9.1977, Via R__________ era segnata come strada di quartiere all’interno
di un comprensorio prevalentemente assegnato alla zona residenziale-artigianale
(mista) con l’eccezione di tre fondi attribuiti invece alla zona industriale
(cfr. piano viario e piano delle zone 1977). Con la revisione del PR Via R__________
è stata catalogata come strada di servizio.
Scopo dichiarato dell’opera è di offrire un accesso regolare a tutti i fondi
della zona R__________ in esito alla procedura di riordino fondiario (cfr. MM
98/1997 e relativo rapporto della Commissione della gestione).
La messa in atto del progetto ha comportato oltre alla costruzione interamente
a nuovo del tronco stradale vero e proprio e di un marciapiede, anche la posa
di tutte le infrastrutture ossia delle canalizzazioni per le acque di rifiuto e
delle condotte per l’acqua, il gas e l’elettricità (cfr. relazione tecnica; MM
98/1997).
L’intervento non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri per il
traffico pedonale e veicolare ed esteticamente decorosi, ma per alcuni fondi che
non disponevano di un accesso libero ha pure creato le premesse per
l’edificazione e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione
(art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); per altri ha invece
notevolmente migliorato lo stato di urbanizzazione e l’accessibilità.
2.3. Il ricorrente contesta il vantaggio particolare poiché il mapp. no. 3182
era già servito da Via C__________ ed anzi lamenta un peggioramento della
situazione per effetto del nuovo regime di circolazione che prolunga il
tragitto veicolare.
La nuova segnaletica censurata dal ricorrente, introdotta dopo la costruzione
di Via R__________, concerne solo il segmento centrale di Via C__________, tra
i mapp. no. 3156 e 3164, ed impone il senso unico in direzione di Via O__________.
Per il resto la situazione è rimasta invariata: nell’ultimo tratto di Via C__________
è stato mantenuto il transito nei due sensi, la strada finisce in una piazza di
giro (al mapp. no. 3202) e lo sbarramento del passaggio da e per Via O__________,
che risale all’inizio degli anni ’90, non è stato rimosso.
E’ vero che questa regolamentazione innovativa comporta inevitabilmente un percorso
più lungo per raggiungere il mapp. no. 3184. Tuttavia tale circostanza, come anche
l’accesso preesistente su Via __________, non bastano per invalidare il vantaggio
particolare ma hanno attinenza, semmai, con la fase di riparto dei contributi
nella misura in cui potrebbero giustificare l’applicazione di quei correttivi
intesi ad adeguare il contributo alle caratteristiche intrinseche del fondo e
quindi a garantire un trattamento paritario a tutti i contribuenti (art. 8 cpv.
3 LCM; Messaggio cit. p. 21).
Seguendo questo
ragionamento anche la visione soggettiva della situazione è di secondaria
importanza ai fini del giudizio. Conta, piuttosto, il risultato oggettivo
dell’intervento e cioè il fatto che il quartiere è ora servito da una strada
comunale pavimentata, dotata di un marciapiede oltre che delle infrastrutture
primarie e percorribile nei due sensi. Dal profilo della funzionalità il
beneficio si traduce in una migliore agibilità e qualità di percorrenza. Questo
beneficio si riflette manifestamente anche sul mapp. no. 3182 che ha un accesso
diretto su Via R__________ attraverso un’appendice censita come sedime stradale
di mq 350 posta tra i mapp. no. 3179 e 3177 (cfr. estratto UR e piano del
perimetro).
Lo stesso ricorrente annota, del resto, che l’accesso dato da Via R__________ è
indispensabile per raggiungere la parte occidentale del fondo; ed in effetti lo
è se soltanto si considera l’estensione e la forma allungata del terreno.
Perciò, dal profilo edilizio, quest’ultimo non può che trarre beneficio da un
secondo adito.
Di conseguenza il principio dell’assoggettamento non è validamente
contestabile.
3.
3.1. Giusta
l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del
vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per
i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la
facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo
giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano
del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate,
ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso
concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit.,
p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179;
DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).
In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di
apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op.
cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di
espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei
singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i
fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio
cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no.
64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. Innanzitutto il ricorrente contesta l’ammontare del contributo per una
serie di divergenze riscontrate tra la tabella pubblicata ed una precedente
tabella del 15.1.1999 rilevando che le modifiche apportate nell’ambito della procedura
in esame si sarebbero risolte a suo danno con un aumento dell’importo
prelevato.
Occorre dunque puntualizzare
che la citata tabella del 15.1.1999, peraltro mai pubblicata, era conseguente al
riordino fondiario appena concluso concernente la zona R__________ ed in
sostanza suggeriva la compensazione dell’indennità per il riordino spettante al
proprietario (fr. 42'278.90) con il contributo di miglioria da questi dovuto per
la costruzione di Via R__________ calcolato sulla base del preventivo (fr. 35'142.75).
Tenuto conto degli acconti versati (fr. 1'626.-) ne risultava un saldo a favore
del proprietario di fr. 8'762.15 con riserva del conteggio definitivo sulla
base dei costi effettivi di costruzione (doc. A). Il proprietario rifiutò la
proposta ed ottenne l’accredito dell’indennità (doc. B, C).
Qui oggetto d’esame non è, tuttavia, la tabella del 1999 bensì il calcolo
definitivo dei contributi avvenuto sulla base del consuntivo e dell’aliquota
come proposti nel MM 98/1997 e votati dal Consiglio Comunale nel corso della
seduta del 2.3.1998. Perciò la nota tabella del 1999 non è vincolante né
opponibile in questa sede al Comune.
3.3. A fronte della spesa determinante totale di fr. 824’859.85 (art. 6 LCM)
esposta a consuntivo la quota imponibile del 45% corrisponde a fr. 371'186.95.
La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della
superficie dei fondi e suddividendo il perimetro in quattro zone a ciascuna
delle quali è stato applicato un coefficiente dipendente dalla possibilità di
accesso. Il fattore 1 (rosso) è così stato riconosciuto ai fondi che hanno un
accesso solamente da Via R__________, il fattore 0.7 (giallo) ai fondi che
hanno accesso anche da Via C__________ o da Via B__________, il fattore 0.2
(verde) ai fondi situati di fronte all’imbocco di Via R__________ per i quali
essa ha funzione di raccordo pedonale ed il fattore 0.1 (bianco) ai fondi
restanti.
Sebbene, come già rilevato, il prospetto debba essere vagliato con una certa
prudenza in ragione dell’autonomia di cui gode il Comune, il Tribunale non può
esimersi dall’annotare che il metodo di calcolo del contributo potrebbe
apparire opinabile, a maggior ragione se si considera che Via R__________ è
intesa a servire un intero quartiere. Infatti, riconducendosi ad un unico
elemento di ponderazione associato esclusivamente all’accessibilità dei fondi,
il calcolo si fonda su un criterio alquanto generico che nella sua applicazione
pratica comporta un appiattimento del conteggio poiché non è affiancato da
elementi di ponderazione specifici che potrebbero concorrere a meglio
qualificare i fondi singolarmente (cfr. sui criteri di calcolo Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 305 ss).
Concretamente se la suddivisione tra i coefficienti 1 e 0.7 per i fondi su Via
R__________ è giustificata, viceversa il distacco tra i coefficienti 0.7 e 0.1 per
i fondi affacciati su Via C__________ non è condivisibile poiché è troppo
marcato ed andava sfumato progressivamente anche a seconda della distanza
dall’opera. Infatti, con particolare riferimento ai fondi situati nel settore a
sud di Via R__________, l’applicazione lineare del fattore 0.7 trascura che il
mapp. no. 3179, direttamente confinante con l’opera, ha tratto un beneficio
maggiore rispetto ai terreni più lontani (mapp. no. 3181, 3182 parz., 3184 e
3211). D’altra parte non vi è proporzione tra il coefficiente 0.7 applicato al
mapp. no. 3182 ed il coefficiente 0.1 applicato ai mapp. no. 3167 e 3158 sia
perché anche questi fondi sono costretti ad utilizzare Via R__________ a causa
della nuova segnaletica, sia perché, se fosse abolita, i fondi si troverebbero in
egual modo a riutilizzare Via C__________ nei due sensi.
Detto questo, il frazionamento del mapp.
no. 3182 e la conseguente applicazione di due coefficienti distinti va
salvaguardata nel principio poiché il vantaggio conseguito dalla parte
settentrionale (in rosso) è oggettivamente maggiore; su questo punto il
ricorso, che postula l’attribuzione di tutto il fondo ad un’unica zona
d’interessenza, non può dunque essere accolto. L’accessibilità diretta da e per
Via R__________ giustifica peraltro il fattore 1.
Di contro per la porzione servita da Via C__________ (in giallo) il fattore 0.7
appare eccessivo e va ridimensionato. In quest’ottica l’attribuzione sic et
sempliciter ad un’altra zona di interessenza è improponibile poiché
aggraverebbe la disparità di trattamento non solo tra i ricorrenti ma anche
rispetto agli altri contribuenti. In particolare il fattore 0.1 non reggerebbe
al confronto con il mapp. no. 3185, poiché quest’ultimo ha l’accesso principale
diretto da Via B__________ /Via O__________, né con il mapp. no. 3156 cui si
accede da Via del G__________. Dal canto suo il fattore 0.2 è legato alla
semplice accessibilità pedonale.
Di conseguenza l’unico metodo ragionevolmente ipotizzabile è di ricorrere ad una
riduzione ideale progressiva del coefficiente, non solo in ragione
dell’interesse bensì anche della distanza, seguendo la configurazione
particellare da nord verso sud a partire dal mapp. no. 3179 e, su tali basi, portare
il fattore a 0.5. Ne risulta il seguente contributo complessivo corretto:
area rossa con fattore 1 (contributo invariato) fr. 16'152.55
area gialla con fattore 0.5 (contributo corretto) fr. 18'748.50
totale fr. 34'901.05
4.
La tassa di giustizia e le spese
seguono la soccombenza (art. 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo per il mapp. no. 3182 è ridotto a fr. 34'901.05.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.- sono per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ del Comune con l’obbligo, per quest’ultimo, di rifondere al ricorrente fr. 300.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente il Segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco