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Incarto n. LCM 762/2000
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Lugano 25 gennaio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 31 maggio 2000 da
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RI 1 rappr.
dall’ RA 1 __________, __________
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 5 maggio 2000 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per la
formazione di nuovi parcheggi pubblici in Via __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________
ha risolto di costruire un nuovo posteggio pubblico a pagamento in Via __________
che, stando al progetto, ha una capienza di 29 posti auto ed è completato con
un’alberatura ed un’aiuola perimetrale che lo separa dall’adiacente parco
giochi (MM no. 44/96 del 29.10.1996 e no. 3/97 del 6.2.1997).
Con risoluzione del 7.4.1997 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di
costruzione di fr. 160'000.- ed avallato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa.
1.2. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal
23.11 al 22.12.1999 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti (FU
93/1999 del 23.11.1999 con rettifica sul FU 94/1999 del 26.11.1999).
RI 1, in veste di proprietario del mapp. no. 520, è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 12'272.20.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che ha dedotto dalla spesa determinante il costo del
parchimetro centrale ed ha quindi ridotto il contributo a fr. 11'290.40.
Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di
aver tratto un vantaggio particolare dall’opera e rilevato che la procedura in
oggetto comporta un indebito cumulo di tasse poiché il posteggio è già
finanziato mediante i contributi sostitutivi e la tassa d’uso percepita con il
parchimetro; egli ha pure contestato il perimetro siccome troppo restrittivo ed
i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la pedissequa domanda di annullamento,
rispettivamente di riduzione, del contributo.
Con risposta 18.8.2000 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione del 13.9.2001 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
Preliminarmente il Tribunale
prende atto che nelle more della procedura RI 1 è deceduto.
Il debito derivante da contributi di miglioria è personale e non è cedibile, ne
risponde cioè solo chi è iscritto come proprietario a RF al momento della
pubblicazione del prospetto (art. 5 LCM). Un’unica eccezione è data in caso di
decesso del contribuente poiché per legge gli eredi acquistano l’universalità
della successione dal momento della sua apertura e subentrano, quindi, anche
nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per
analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 23 LCM e 24 LPamm.).
Pertanto gli eredi __________ e __________ subentrano a RI 1 nel presente
procedimento.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
3.2. I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare argomentando
che un posteggio pubblico persegue con ogni evidenza uno scopo di pubblica
utilità, che i posteggi di Via __________ completano la rete dei posteggi
pubblici del centro e che come tali sono quindi al servizio di tutta la
popolazione.
Posta in questi termini, ossia propugnando la tesi di un vantaggio collettivo,
la contestazione allude al fatto che il posteggio si configuri come opera di urbanizzazione
di base, e quindi tende sostanzialmente a rimettere in discussione la natura
dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il
Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul
prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio
dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e
la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva
del legislativo comunale. E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi
contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di
Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano
i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995
no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007
no. 29 c. 4.4.2).
Il precedente proprietario del mapp. no. 520 non ha impugnato la risoluzione
del Consiglio Comunale del 7.4.1997 sebbene fosse quella l’occasione per
contestare il principio del prelievo; di conseguenza, in questa sede, ogni
censura in merito è irrimediabilmente tardiva.
Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che il beneficio
tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui,
individuando il posteggio come opera di urbanizzazione generale, essa si assume
la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta
al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).
3.3. Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere
con accesso da Via __________. Pertanto, sotto questo profilo, la situazione si
distingue dal caso citato dai ricorrenti e giudicato in passato da questo
Tribunale che riguardava un autosilo con finalità assai più ampie (pubbl. in RDAT
I-1987 [recte 1997 ndr.] no. 43). Tanto è vero che in concreto lo scopo
dichiarato dell’opera è appunto di ovviare alla mancanza piuttosto marcata di
posteggi nel quartiere conseguente ad una certa espansione edilizia ed alla
ristrutturazione di stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere densamente
insediato, esso è anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché la nuova
struttura pubblica assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi presenti in
__________ che servono prevalentemente l’area del centro. Di riflesso si rivela
pagante per i fondi serviti – tra i quali si annovera anche il mapp. no. 520
situato a pochi passi – che possono usufruire di nuovi spazi di sosta, a
disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre
che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità
della zona.
Di conseguenza il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare poiché
si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un
beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è
inoltre di natura economica poiché l’esperienza insegna che per un fondo
edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un
parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF
18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3).
Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 520 al contributo di miglioria è
dunque fondato.
4.
4.1. I ricorrenti sostengono che
il prelievo di contributi di miglioria non si giustifica, ed anzi dà luogo ad
un cumulo illegale di tasse poiché il posteggio è già finanziato mediante i contributi
sostitutivi e le tasse d’uso riscosse con il parchimetro.
4.2. Giusta l’art. 1 cpv. 2 LCM l’ente pubblico può prescindere dal prelievo di
contributi di miglioria, con il consenso del Consiglio di Stato, qualora il
finanziamento dell’opera fosse adeguatamente garantito da altri tributi.
Considerato che la LCM è una legge quadro, il legislatore ha così posto una
riserva a favore di quelle leggi speciali che disciplinano il prelievo di
contributi nell’ambito di uno specifico contesto. Più particolarmente sono
norme speciali quelle che prevedono l’imposizione di contributi di miglioria
per la costruzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (art.
96 ss LALIA), per le opere pubbliche eseguite da Consorzi (art. 5 Legge sui
consorzi) o per il raggruppamento dei terreni (art. 40 Legge sul raggruppamento
e la permuta dei terreni). Perciò quando una fattispecie rientra nel campo di
applicazione di una legge speciale la LCM non è applicabile (Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in
RDAT II-1993 p. 313).
Una tale riserva non può valere né per i contributi sostitutivi né per le tasse
d’uso.
4.3. I contributi sostitutivi sono percepiti, per definizione, in sostituzione
della prestazione reale e cioè quando i proprietari d’immobili non adempiono,
per contingenze, all’obbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi privati
necessari secondo le norme di PR. I contributi sostitutivi non danno diritto né
all’uso di posteggi pubblici né ad altre controprestazioni dell’ente pubblico. Essi
compensano il vantaggio che rappresenta per l’assoggettato la dispensa
dall’obbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi di
costruzione risparmiati da cui va però dedotta la diminuzione di valore risultante
dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2008 in re
Comune di __________ c. 5.2.; RDAT II-1996 no. 22; Scolari,
Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,
CFPG 2005, no. 150 ss).
I contributi di miglioria hanno invece finalità ben differenti essendo
percepiti quale contropartita ad una prestazione dell’ente pubblico e
proporzionalmente ad un vantaggio che supera il semplice risparmio dei costi di
costruzione di un posteggio privato. Pertanto i contributi di miglioria possono
essere prelevati indipendentemente ed in aggiunta ai contributi sostitutivi (TF
18.6.2007 N. 2P.264/2008 in re Comune di __________ c. 5.2).
4.4. I parchimetri sono provvedimenti volti a regolamentare il traffico e ad
incoraggiare una certa rotazione tra gli utenti. Le tasse di stazionamento
prelevate mediante parchimetri sono cosiddette tasse di controllo che l’utente
paga a retribuzione dei costi di posa, sorveglianza e manutenzione del
parchimetro (DTF 112 Ia 39 c. 2b, c; Zbl 1988 p. 219). Esse si
differenziano dal contributo di miglioria nella misura in cui non compensano un
vantaggio particolare, sono riscosse solo in occasione dell’uso effettivo del
parcheggio e non soggiacciono al principio della copertura dei costi (Blumer,
op. cit., p. 14, 24; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 110 B IV e VI; DTF
100 Ia 131 c. 6c).
Ciò considerato la natura stessa dei contributi di miglioria e della tassa di
stazionamento fa si che questi tributi non si escludano a vicenda ma che
possano essere prelevati cumulativamente: il contributo per la costruzione del
posteggio mentre la tassa ripagherà i costi di posa e d’esercizio del
parchimetro. L’eccedenza che dovesse risultare dalla riscossione della tassa potrà
eventualmente coprire anche i costi di manutenzione del posteggio.
Ciò detto va comunque rilevato che la futura posa di un parchimetro era
circostanza nota perché esplicitamente menzionata nel preventivo di spesa
sottoposto al Consiglio Comunale (cfr. MM 3/97 cit.) la cui risoluzione, come
detto, non è stata impugnata.
5.
5.1. I ricorrenti contestano il
piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a loro avviso
dovrebbe essere ampliato alla zona commerciale di __________ e __________ come
pure ai fondi posti lungo il lato orientale di Via __________.
5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento
fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad
art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo
perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di
suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le
caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,
accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione
dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel
perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,
risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer,
op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton
Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
5.3. Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di
cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di
un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del
perimetro è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest includendo
i fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170.
E’ risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua vicinanza
alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio è lontano
e meno sarà attrattivo. Ora, anche considerando che l’area centrale di __________
non è particolarmente vasta, Via __________ può apparire per certi versi decentrata
rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso
l’uscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di
porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali
limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio non
esercita di fatto un’attrattiva particolare se non per gli abitanti del
quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono
l’esistenza. Le proprietà immobiliari che i ricorrenti vorrebbero incluse nel
perimetro (doc. C), specie quelle ubicate attorno a Viale __________ e ad est
di Via __________, sono già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________,
Piazzetta __________, Via __________ e Via __________ come pure dai posteggi
annessi al cimitero ed al mercato coperto. Per questa categoria di utenti il
posteggio di Via __________ non rappresenta altro, semmai, che una soluzione di
ripiego cosicché il vantaggio non può essere definito specifico ma si confonde
piuttosto con quello collettivo.
Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio
della parità di trattamento.
6.
6.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
6.2. I ricorrenti contestano i criteri di ripartizione del contributo poiché
portano ad un risultato arbitrario.
6.3. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art.
8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.
In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la
distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di
170 ml.
Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il
numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le
norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.
Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie
utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”).
E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari
hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla destinazione
d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è un posteggio
pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio esistente
costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei singoli
vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di posteggi
privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________
c. 5.3).
Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati
necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati
del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché
è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione
del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la
regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1
let c LALPT) e nel Comune di __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per
determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS 641
400.
6.4. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la
superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa
l’indice di sfruttamento.
Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere ipotizzabile
se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di utilizzazione
poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e risulterebbe) dalla
superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a zone diverse, tutti
i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in
questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in
relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi. Tuttavia
tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.
Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un
Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare
l’autonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.1),
in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere
considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di
zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.
2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro
imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.
Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a
parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un
interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati
nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di
potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore
necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto
alla zona nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).
Simili
differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni
singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente
tratto dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è
impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)
dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.
Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una
corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi
contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
7.
7.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
7.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente
al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre
l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del
contributo addebitato al mapp. no. 520 in ragione della disparità di
trattamento che ne deriva a danno dei ricorrenti.
Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano
pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato. Il
Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa
sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di
sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi
sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri
variabili.
Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al
Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio
grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché
proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi
fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –
perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il
prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.
Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato
nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.
8.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23
LCM e 31 LPamm.) con l’obbligo per il Comune di rifondere parzialmente le
ripetibili ai ricorrenti.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come
ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna. Il Comune è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 750.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco