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Incarto n. LCM 763/00
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Lugano 25 gennaio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 18 maggio 2000 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 5 maggio 2000 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
formazione di nuovi parcheggi pubblici in Via __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________
ha risolto di costruire un nuovo posteggio pubblico a pagamento in Via __________
che, stando al progetto, ha una capienza di 29 posti auto ed è completato con
un’alberatura ed un’aiuola perimetrale che lo separa dall’adiacente parco
giochi (MM no. 44/96 del 29.10.1996 e no. 3/97 del 6.2.1997).
Con risoluzione del 7.4.1997 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di
costruzione di fr. 160'000.- ed avallato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa.
1.2. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal
23.11 al 22.12.1999 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti (FU
93/1999 del 23.11.1999 con rettifica sul FU 94/1999 del 26.11.1999).
RI 1 è proprietario del mapp. no. 694 ed in tale veste è stato assoggettato al
pagamento di un contributo di miglioria di fr. 450.-.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che ha dedotto dalla spesa determinante il costo del
parchimetro centrale ed ha quindi ridotto il contributo a fr. 414.-.
Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di
aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, peraltro rilevando che
quest’ultima è già finanziata con il prelievo di contributi sostitutivi; egli
ha pure contestato il piano del perimetro ed i criteri di calcolo dei
contributi. Da ciò la pedissequa domanda di annullamento del contributo.
Con risposta 18.8.2000 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
Alle udienze del 3.10.2000 e del 13.9.2001 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
2.2. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare argomentando
che il nuovo posteggio pubblico in parte ha soltanto sostituito un posteggio
preesistente e pertanto non ha comportato alcuna miglioria.
Posta in questi termini la contestazione tende sostanzialmente a rimettere in
discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura,
tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo
solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio
dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e
la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva
del legislativo comunale. E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi
contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di
Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano
i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995
no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007
no. 29 c. 4.4.2).
Come già rilevato il principio del prelievo di contributi di miglioria è stato
avallato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7.4.1997 e di conseguenza,
in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva.
Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che in passato
esistevano solo 7 posteggi e che per il resto l’area oggi occupata dal
posteggio era costituita da semplice superficie prativa (cfr. verbale del
13.9.2001). L’opera va dunque ben al di là di un semplice intervento di
ripristino.
2.3. Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere
con accesso da Via __________. Tanto è vero che lo scopo dichiarato dell’opera
è appunto di ovviare alla mancanza piuttosto marcata di posteggi nel quartiere
conseguente ad una certa espansione edilizia ed alla ristrutturazione di
stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere densamente insediato, esso è
anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché la nuova struttura pubblica
assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi esistenti nel centro o in
altre zone che servono prevalentemente altri comprensori. Di riflesso si rivela
pagante per i fondi serviti – tra i quali si annovera anche il mapp. no. 694
situato a pochi passi – che possono usufruire di nuovi spazi di sosta, a
disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre
che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità
della zona. Per quanto riguarda in particolare la proprietà del ricorrente mal
si comprende come il nuovo posteggio possa aver indotto restrizioni di ordine
edilizio specie l’impossibilità (lamentata) di costruire direttamente a
confine. Infatti la costruzione a confine di un’area pubblica è un’ipotesi
comunque esclusa indipendentemente dalla realizzazione del nuovo posteggio
(cfr. art. 31 NAPR).
Tutto ciò considerato il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare
poiché si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un
beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è
inoltre di natura economica poiché l’esperienza insegna che per un fondo
edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un
parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF
18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3).
Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 694 al contributo di miglioria è
dunque fondato.
3.
3.1. Il ricorrente sostiene che il
posteggio è già finanziato mediante contributi sostitutivi.
3.2. Giusta l’art. 1 cpv. 2 LCM l’ente pubblico può prescindere dal prelievo di
contributi di miglioria, con il consenso del Consiglio di Stato, qualora il
finanziamento dell’opera fosse adeguatamente garantito da altri tributi.
Considerato che la LCM è una legge quadro, il legislatore ha così posto una
riserva a favore di quelle leggi speciali che disciplinano il prelievo di
contributi nell’ambito di uno specifico contesto. Più particolarmente sono
norme speciali quelle che prevedono l’imposizione di contributi di miglioria
per la costruzione delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione (art.
96 ss LALIA), per le opere pubbliche eseguite da Consorzi (art. 5 Legge sui
consorzi) o per il raggruppamento dei terreni (art. 40 Legge sul raggruppamento
e la permuta dei terreni). Perciò quando una fattispecie rientra nel campo di
applicazione di una legge speciale la LCM non è applicabile (Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990, in
RDAT II-1993 p. 313).
Una tale riserva non può valere per i contributi sostitutivi.
3.3. I contributi sostitutivi sono percepiti, per definizione, in sostituzione
della prestazione reale e cioè quando i proprietari d’immobili non adempiono,
per contingenze, all’obbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi
privati necessari secondo le norme di PR. I contributi sostitutivi non danno
diritto né all’uso di posteggi pubblici né ad altre controprestazioni dell’ente
pubblico. Essi compensano il vantaggio che rappresenta per l’assoggettato la
dispensa dall’obbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi
di costruzione risparmiati da cui va però dedotta la diminuzione di valore
risultante dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2008
in re Comune di __________ c. 5.2; RDAT II-1996 no. 22; Scolari,
Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria,
CFPG 2005, no. 150 ss).
I contributi di miglioria hanno invece finalità ben differenti essendo
percepiti quale contropartita ad una prestazione dell’ente pubblico e
proporzionalmente ad un vantaggio che supera il semplice risparmio dei
costruzione di un posteggio privato. Pertanto i contributi di miglioria possono
essere prelevati indipendentemente ed in aggiunta ai contributi sostitutivi (TF
18.6.2007 N. 2P.264/2008 in re Comune di __________ c. 5.2).
4.
4.1. Il ricorrente contesta il
piano del perimetro in quanto fissato in modo troppo restrittivo; a suo avviso
dovrebbe includere le proprietà con contenuti commerciali site in Via __________
e Via __________.
4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.
95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
4.3. Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di
cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di
un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del perimetro
è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest includendo i
fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170.
E’ risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua
vicinanza alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio
è lontano e meno sarà attrattivo. Anche considerando che l’area centrale di __________
non è particolarmente vasta, Via __________ appare per certi versi decentrata
rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso
l’uscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di
porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali
limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio
non esercita di fatto un’attrattiva particolare se non per gli abitanti del
quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono
l’esistenza. Le proprietà immobiliari che il ricorrente vorrebbe incluse nel
perimetro sono già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________,
Piazzetta __________, Via __________ e Via __________. Per questa categoria di
utenti il posteggio di Via __________ non rappresenta altro, semmai, che una
soluzione di ripiego cosicché il vantaggio non può essere definito specifico ma
si confonde piuttosto con quello collettivo.
Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio
della parità di trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
5.2. Il ricorrente contesta, anzitutto, la spesa determinante sostenendo che
devono essere dedotti i costi di smantellamento e di rifacimento dei 7 posteggi
preesistenti.
A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di
finanziamento (cfr. consid. 2.2 e rinvii), va rilevato che la spesa presa in
considerazione riguarda la costruzione a nuovo di 22 posteggi, mentre i costi
riferibili ai 7 posteggi preesistenti non sono stati computati.
5.3. Il ricorrente contesta inoltre i criteri di ripartizione del contributo
poiché portano ad un risultato arbitrario.
5.3.1. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.
In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la
distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di
170 ml.
Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il
numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le
norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.
Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie
utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”).
E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari
hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla
destinazione d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è
un posteggio pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio
esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei
singoli vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di
posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________
c. 5.3).
Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati
necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati
del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché
è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione
del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la
regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1
let c LALPT) e nel Comune di __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per
determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS
641 400.
5.3.2. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la
superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa
l’indice di sfruttamento.
Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere
ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di
utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e
risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a
zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo
edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza
tra i fondi in relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno
di essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.
Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un
Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare
l’autonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c.
5.1), in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere
considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di
zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.
2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro
imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.
Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a
parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un
interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati
nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di
potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore necessità
di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto alla zona
nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).
Simili
differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni
singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente
tratto dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è
impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)
dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.
Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una
corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi
contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
6.
6.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
6.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente
al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre
l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del
contributo addebitato al mapp. no. 694 in ragione della disparità di
trattamento che ne deriva a danno del ricorrente.
Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano
pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato.
Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa
sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di
sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi sono
inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri
variabili.
Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al
Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio
grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché
proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi
fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –
perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il
prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.
Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato
nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.
7.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23
LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale
e pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come
ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco