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Incarto n. LCM 764/00
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Lugano 25 gennaio 2008 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
ing. Giancarlo Rosselli ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 30 maggio 2000 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 5 maggio 2000 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
formazione di nuovi parcheggi pubblici in Via __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Municipio di __________
ha risolto di costruire un nuovo posteggio pubblico a pagamento in Via __________
che, stando al progetto, ha una capienza di 29 posti auto ed è completato con
un’alberatura ed un’aiuola perimetrale che lo separa dall’adiacente parco
giochi (MM no. 44/96 del 29.10.1996 e no. 3/97 del 6.2.1997).
Con risoluzione del 7.4.1997 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di
costruzione di fr. 160'000.- ed avallato il prelievo di contributi di miglioria
nell’ordine del 30% della spesa.
1.2. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal
23.11 al 22.12.1999 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti (FU
93/1999 del 23.11.1999 con rettifica sul FU 94/1999 del 26.11.1999).
RI 1 è proprietario della PPP al mapp. no. 2480 ed in tale veste è stato
assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr.
580.30.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio che ha dedotto dalla spesa determinante il costo del
parchimetro centrale ed ha quindi ridotto il contributo a fr. 533.85.
Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di
aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il piano del perimetro ed i
criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la pedissequa domanda di annullamento
del contributo.
Con risposta 18.8.2000 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
Alle udienze del 3.10.2000 e del 13.9.2001 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni.
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).
Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata
ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
2.2. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare, peraltro traendo
spunto da una fattispecie giudicata in passato da questo Tribunale e
riguardante il prelievo di contributi di miglioria per la costruzione di un
autosilo (pubbl. in RDAT I-1997 no. 43), ed asserisce che, piuttosto, l’opera è
all’origine di svantaggi rispetto alla situazione preesistente.
Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere con
accesso da Via __________ ed ha una capienza ridotta a 29 posti auto. Pertanto,
già solo sotto questo profilo, la situazione si distingue dal caso rammentato
dal ricorrente riferibile ad un autosilo con finalità assai più ampie.
Ciò premesso, qualora con la sua censura il ricorrente intenda propugnare la
tesi di un vantaggio collettivo, alludendo al fatto che il posteggio è un’opera
di urbanizzazione di base, e quindi voglia sostanzialmente rimettere in discussione
la natura dell’opera e la sua imponibilità, va rilevato che l’argomento è
irricevibile. Siffatta tesi trascura infatti che il Tribunale di espropriazione
giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e
13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera,
come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo
sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ perciò
prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata,
semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli
art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi
comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999
no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).
Come già rilevato il principio del prelievo di contributi di miglioria è stato
avallato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7.4.1997 e di conseguenza,
in questa sede, ogni censura è irrimediabilmente tardiva.
Al di là di queste considerazioni può comunque essere aggiunto che il beneficio
tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui,
individuando il posteggio come opera di urbanizzazione generale, essa si assume
la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta
al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).
2.3. Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare alla mancanza piuttosto
marcata di posteggi nel quartiere conseguente ad una certa espansione edilizia
ed alla ristrutturazione di stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere
densamente insediato, esso è anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché
la nuova struttura pubblica assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi
esistenti nel centro o in altre zone che servono prevalentemente altri
comprensori. Di riflesso si rivela pagante per i fondi serviti – tra i quali si
annovera anche il mapp. no. 2480 situato di fronte – che possono usufruire di
nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile
e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla
destinazione ed alle necessità della zona.
Di conseguenza il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare poiché
si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un
beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è
inoltre di natura economica poiché l’esperienza insegna che per un fondo
edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un
parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF
18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3).
Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 2480 al contributo di miglioria è
dunque fondato.
3.
3.1. Il ricorrente contesta il
piano del perimetro sostenendo che dovrebbe includere altri fondi che pure
hanno tratto vantaggio dall’opera; a titolo d’esempio cita il mapp. no. 491.
3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono
un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria.
La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un
apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque
ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità
d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla
destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del
contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale
valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.
95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).
Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel
tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine
di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un
certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
3.3. Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di
cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di
un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del
perimetro è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest
includendo i fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170.
E’ risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua
vicinanza alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio
è lontano e meno sarà attrattivo. Anche considerando che l’area centrale di __________
non è particolarmente vasta, Via __________ appare per certi versi decentrata
rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso
l’uscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di
porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali
limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio
non esercita di fatto un’attrattiva particolare se non per gli abitanti del
quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono
l’esistenza.
Quanto ad altre proprietà che, secondo il ricorrente, avrebbero pure tratto un
vantaggio dall’opera e quindi dovrebbero essere incluse nel perimetro, la
censura è a tal punto generica da non consentire alcun paragone, se non con
l’unico fondo indicato mapp. no. 491. Tuttavia questo terreno, come del resto tutte
le proprietà ubicate ad est di Via __________ o nei quartieri circostanti, sono
già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________, Piazzetta __________,
Via __________ e Via __________ come pure dai posteggi annessi al cimitero ed
al mercato coperto. Per questa categoria di utenti il posteggio di Via __________
non rappresenta altro, semmai, che una soluzione di ripiego cosicché il vantaggio
non può essere definito specifico ma si confonde piuttosto con quello
collettivo.
Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio
della parità di trattamento.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Il ricorrente contesta i criteri di ripartizione del contributo poiché
portano ad un risultato arbitrario.
4.3. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile
(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri.
In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la
distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di
170 ml. E’ questo un fattore oggettivo e facilmente verificabile che ben si
presta a differenziare singolarmente l’entità del vantaggio ritenuto che più il
tragitto tra il posteggio e la proprietà privata è lungo più il vantaggio si
affievolisce.
Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il
numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le
norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti.
Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie
utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”).
E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari
hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla
destinazione d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è
un posteggio pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio
esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei
singoli vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di
posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________
c. 5.3).
Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati
necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati
del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché
è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del
prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la
regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1
let c LALPT) e nel Comune __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per
determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS
641 400.
4.4. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la
superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa
l’indice di sfruttamento.
Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere
ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di
utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e
risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a
zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo
edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza
tra i fondi in relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di
essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame.
Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un
Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare
l’autonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c.
5.1), in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere
considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di
zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N.
2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro
imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento.
Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a
parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un
interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati
nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di
potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore
necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto
alla zona nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0).
Simili
differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni singolo
fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto
dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è
impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente)
dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità.
Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una
corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi
contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.
5.
5.1. Per costante giurisprudenza
una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a
nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale
vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza
del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi
taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la
nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando
l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale,
è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF
129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).
5.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente
al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre
l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del
contributo addebitato al mapp. no. 2480 in ragione della disparità di
trattamento che ne deriva a danno del ricorrente.
Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano
pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato.
Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa
sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di
sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi
sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri
variabili.
Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al
Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio
grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché
proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi
fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico –
perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il
prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali.
Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato
nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.
6.
Visto l’esito del ricorso la tassa
di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23
LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale
e pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come
ai considerandi.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco