Incarto n.
30.2004.35

LCM 45/01

 

Lugano

20 gennaio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale di espropriazione

 

 

 

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini

ing. Giancarlo Rosselli

Segretaria giurista

Paola Carcano

 

 

statuendo sul ricorso presentato in data 15 maggio 2001 da

 

 

Comunione ereditaria

1. RI 1

2. RI 2

3. RI 3

4. RI 4

5. __________

rappr. da RA 1

 

 

 

contro

 

la decisione su reclamo emessa il 17 aprile 2001 dal Municipio di S__________ nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per le opere di sostituzione parziale della tubazione dell'acqua potabile in località R__________

relativamente al mapp. no. 2408 RFD di S__________

 

 

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

 

- che il Comune di S__________ ha provveduto a sostituire un tratto della tubazione dell’acqua potabile che approvvigiona i Monti di R__________ (cfr. relazione tecnica e planimetria);

 

- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% della spesa nel corso della seduta del 5.5.1998 (MM no. 7/1997);

 

- che il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata pubblicando il prospetto dal 6.12.2000 al 5.1.2001 ed inviando un avviso personale ai contribuenti interessati;

 

- che i ricorrenti sono comproprietari in comunione ereditaria del mapp. no. 2408 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 1'010.35;

 

- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 17.4.2001;

 

- che i proprietari sono insorti dinanzi al Tribunale di espropriazione postulando nuovamente l’annullamento dei contributi, sostanzialmente per carenza di vantaggio particolare e perché l’opera costituirebbe un semplice intervento di manutenzione;

 

- che con risposta del 21.9.2001 il Comune di S__________ ha sollecitato la reiezione del gravame;

 

- che all’udienza di conciliazione del 16.7.2003 il Tribunale ha suggerito di prescindere dal prelievo di contributi per il mapp. no. 2408 (cfr. verbale), proposta alla quale l’ente pubblico ha dichiarato di non aderire (cfr. lettera del 29.8.2003);

 

- che affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29);

 

- che a norma dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., p. 16-17);

 

- che, nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);

 

- che, come giustamente rileva il Comune, nella misura in cui contesta la natura dell’opera assimilandola ad un semplice intervento di manutenzione il ricorso è inammissibile. Infatti la qualifica dell’opera e la quota imponibile si annoverano tra le competenze esclusive del legislativo comunale e sono stabilite contestualmente all’approvazione dell’opera e del piano di finanziamento giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC. Di conseguenza eventuali censure riferibili a queste tematiche vanno sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1991 no. 41 c. 4). In questa sede sono invece ampiamente tardive;

 

- che di contro per quanto nega la sussistenza di un vantaggio particolare il ricorso è ricevibile considerato che sul prospetto dei contributi il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo (art. 13 cpv. 2 LCM);

 

- che è esatto che di principio il vantaggio particolare non presuppone l’uso effettivo ma è dato già dalla sola possibilità d’uso dell’opera per la quale sono prelevati contributi;

 

- che, tuttavia, questa considerazione nulla toglie al fatto che per essere gravata da contributi l’opera deve offrire una miglioria effettiva e quindi tradursi in un beneficio riscontrabile oggettivamente e con effetti rivalutanti per il fondo imposto;

 

- che il mapp. no. 2408 è ubicato al di fuori della zona edificabile ed è parzialmente edificato con un rustico riattato che non è allacciato all’acquedotto comunale;

 

- che, in effetti, la posizione della costruzione rispetto alla tubazione comunale è tale da non garantire la pressione minima all’acqua;

 

- che di conseguenza i proprietari dovrebbero dotarsi di un impianto di pompaggio, elemento tecnico imprescindibile per poter usufruire delle condizioni normali di erogazione dell’acqua;

 

- che, tuttavia, ponderati gli interessi in gioco la relativa spesa non si giustifica né è proporzionata per un semplice rustico che oltre ad essere escluso dalla zona edificabile è già servito in modo confacente alla sua destinazione;




- che l’impianto nemmeno può essere ragionevolmente imposto a proprietari anche perché – a differenza della legislazione vigente in tema di canalizzazioni per l’evacuazione delle acque di rifiuto che sancisce un obbligo generico di allacciamento alla canalizzazione pubblica (cfr. art. 44 e 46 cpv. 1 LALIA) – non esiste alcuna norma che preveda un obbligo analogo per quanto concerne le condotte di approvvigionamento dell’acqua potabile;

 

- che in queste condizioni e dovendo prescindere da ipotesi meramente teoriche riguardo ad una futura possibilità di allacciamento non può essere riconosciuto alcun beneficio tangibile per la proprietà in esame;

 

- che di conseguenza il contributi per il mapp. no. 2408 è annullato;

 

- che comunque al Comune resta riservata la facoltà di procedere al prelievo di contributi posteriori giusta l’art. 10 LCM qualora ne fossero dati i presupposti ed entro i termini di legge;

 

- che l’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

per questi motivi

richiamata                       La Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

 

 

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 2408 è annullato.

                                       

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del Comune di S__________. Non si assegnano ripetibili.

                                       

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                       

                                4.     Intimazione a:

 

-

-

 

 

 

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     la Segretaria giurista

 

 

Margherita De Morpurgo                                                                                   Paola Carcano