|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. LALIA 2/02
|
Lugano 30 marzo 2006 |
Sentenza In nome |
||
|
Il Tribunale di espropriazione |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
|
e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
|
segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 2 febbraio 2002 da
|
|
ISCE
1
|
|
|
contro |
|
|
la
decisione su reclamo emessa il 3 gennaio 2002 dal Municipio di I__________ nell'ambito
della procedura di prelievo di contributi definitivi di costruzione per opere
di canalizzazione e depurazione delle acque,
|
letti
ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il PGC del Comune di A__________
– che per aggregazione con i Comuni di B__________ e L__________ è andato a
formare l’odierno Comune di I__________ – fu approvato dalla Sezione protezione
acqua e aria del Dipartimento delle opere sociali il 27.3.1975.
Con risoluzioni 2/16.2, 17.7 e 28.12 1977 l’Assemblea comunale decise
l’esecuzione delle canalizzazioni comunali e dell’impianto di depurazione,
concesse i relativi crediti ed approvò il prelievo di contributi di costruzione
nell’ordine dell’80% della spesa (cfr. estratti dei verbali assembleari; avviso
25.2.1978; lettera 1.3.1978). A tal fine il Consiglio di Stato autorizzò un
sussidio complessivo di fr. 268'854.- (cfr. ris. del 28.4/9.10.1981).
Nel 1993, in ragione delle carenze riscontrate nell’impianto di depurazione,
l’Assemblea comunale avallò la costruzione di un nuovo impianto per la
disidratazione dei fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle acque
luride (cfr. MM 2/93 del 13.9.1993 ed estratto del verbale assembleare),
intervento per il quale fu concesso un ulteriore sussidio cantonale di fr.
87'718.- (cfr. scritto 27.9.1995 della SPAA).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di
costruzione giusta gli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge
federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA) pubblicando il prospetto dal
1° al 30.11.2001 ed inviando un avviso personale a tutti i contribuenti.
1.3. I ricorrenti sono comproprietari delle part. no. 168, 169, 170, 181, 182,
185, 341 e 608 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento dei
seguenti contributi di costruzione:
mapp. no. 168 fr. 5.70 mapp. no. 169 fr. 24.75
mapp. no. 170 fr. 35.70 mapp. no. 181 fr. 270.40
mapp. no. 182 fr. 73.80 mapp. no. 185 fr. 1'439.-
mapp. no. 341 fr. 470.45 mapp. no. 608 fr. 108.15
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 3.1.2002.
Da ciò il ricorso in esame che conferma integralmente i motivi di impugnazione
già esposti in prima istanza; questi saranno ripresi, per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
Con risposta del 20.2.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.
L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 5.4.2005. In tale occasione il
Comune ha rinunciato al prelievo del contributo a carico del mapp. no. 341
poiché questo è escluso dal perimetro del PGS.
2.
2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione
degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti
consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA).
L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere
inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale
è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo
compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
Sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono
essere serviti dall’opera, come pure i titolari di diritti reali limitati che
ritraggono dall’opera un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA).
2.2. La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio
(art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare
(art. 100 LALIA). L’elenco è esaustivo, motivo per cui i Comuni non sono
autonomi nel definire le diverse tipologie di contributi, mentre lo sono nello
stabilire l’ammontare dell’onere contributivo (cfr. RDAT I-2000 no. 45).
Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il
contributo definitivo, fondato invece sul costo consuntivo, non possono
superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1, 99a cpv. 1 LALIA).
3.
Nella fattispecie concreta la
procedura è finalizzata al prelievo di contributi definitivi: ciò è documentato
dagli atti di causa ed ammesso dallo stesso Municipio (cfr. risposta 20.2.2002;
avviso personale 25.10.2001; doc. 20).
Infatti i contributi sono stati calcolati sulla base del consuntivo complessivo
delle opere (fr. 680'166.-) previa deduzione del sussidio cantonale (fr.
356'572.-) e di quello federale (fr. 146'130.-). Ritenuto l’importo netto
rimanente a carico del Comune di fr. 177'464.-, il contributo prelevabile
dell’80% ammonta a fr. 141'971.20 e la quota a carico dei singoli contribuenti
è pari all’1.93132% (cfr. doc. 21, 22, 23, 26; estratti individuali del
prospetto).
4.
4.1. Nel ricorso è sollevata
l’eccezione di prescrizione del diritto d’imporre i contributi di costruzione.
4.2. I termini di prescrizione di una pretesa di diritto pubblico vanno
dedotti, innanzitutto, dalla legge applicabile. In mancanza di una base legale
esplicita il giudice è tenuto a verificare se altri termini contemplati dalla
legge possano essere applicati e, qualora ciò non fosse il caso, ad ispirarsi
all’ordinamento che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. Se
anche questa via si rivelasse preclusa, valgono per analogia i principi
generali sulla prescrizione sanciti dal diritto privato, ossia il termine di 10
anni per le prestazioni uniche e di 5 anni per quelle periodiche (Knapp,
Précis de droit administratif, 4e ed., no. 748 – 749; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 34 B III p.
97; DTF 112 Ia 260 c. 5; RDAT II-1996 no. 3 c. 3b, II-2002 no. 8
c. 2.1.).
4.3. La legge cantonale non prevede limiti temporali entro i quali i costi di
costruzione delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque debbano
essere compensati con il prelievo di contributi.
L’art. 99a LALIA, in particolare, non contempla alcun termine di prescrizione
del diritto d’imporre contributi definitivi. Sul tema il materiale legislativo
è peraltro del tutto sgombro da commenti e non offre spunti che possano servire
a colmare la lacuna (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1968 del
22.5.1974 concernente il disegno di legge di applicazione della LIA pto. X, e
relativo Rapporto della Commissione speciale per la nuova LALIA del
13.3.1975 pto. 14), mentre la giurisprudenza cantonale ancora non si è
pronunciata sul quesito se il contributo definitivo sia prescrittibile.
4.4. Lo stesso vuoto legislativo caratterizza anche il contributo provvisorio
(art. 99 LALIA) con la differenza, però, che chiamato a statuire sull’eccezione
il Tribunale di espropriazione ha concluso che il prelievo non soggiace a
termini di prescrizione (cfr. TE 10.2.2004 in re F. e successiva
sentenza del TF del 10.1.2005 parzialmente pubblicata in RtiD I-2005 no.
33).
Senza entrare nel dettaglio della motivazione – bastando il rinvio alle
sentenze citate – pare ovvio che il ragionamento che ha condotto ad ammettere
l’imprescrittibilità dei contributi provvisori di certo non può valere per
quelli definitivi.
I contributi definitivi rispondono essenzialmente a finalità perequative.
Innanzitutto, in ossequio al principio della copertura dei costi, pareggiano le
entrate e le uscite tenendo conto di eventuali differenze tra preventivo e
consuntivo e quindi garantendo l’incasso dei contributi corrispondenti
all’effettivo costo delle opere (cfr. Rapporto cit. pto. 14.4.8. e
14.4.10); in secondo luogo, grazie alla preliminare revisione generale delle
stime, sono lo strumento per eliminare e correggere eventuali discrepanze
rinvenibili nei valori di stima e prodottesi nel tempo intercorso tra le due
fasi d’imposizione (cfr. Messaggio cit. p. 12-14; RDAT 1998 no.
34).
Di conseguenza, considerato che i contributi definitivi sono prelevati dopo il
compimento di tutte le opere di canalizzazione e sono calcolati sulla base di
dati conclusivi, il principio della sicurezza del diritto impone l’adozione di
un margine temporale ben preciso entro il quale la partecipazione ai costi sia
definitivamente risolta.
4.5. Per la terza tipologia di contributi, quelli supplementari, la legge
istituisce un termine di perenzione di 15 anni a decorrere dal compimento
dell’intera rete delle canalizzazioni (art. 100 cpv. 1 LALIA; RDAT
II-1998 no. 33). Il contributo supplementare è un tributo che il Comune deve
obbligatoriamente prelevare quando una particella viene edificata, trasformata
o riattata dopo il compimento delle infrastrutture pubbliche ed è
sostanzialmente finalizzato a garantire un trattamento paritario tra i
contribuenti che per primi si sono allacciati alla canalizzazione e quelli che,
invece, vi hanno provveduto solo in un secondo tempo (cfr. RDAT II-1998
no. 33). Tanto è vero che, da un canto, l’ammontare del contributo è calcolato
solo sull’aumento del valore di stima indotto dall’intervento edile e, d’altro
canto, non vale né il limite della misura complessiva per la singola opera né
quello generale dell’80%, l’unica soglia invalicabile è il costo effettivo per
il Comune (art. 100 cpv. 2).
Ciò considerato il termine sancito dall’art. 100 non può essere riferito sic et
sempliciter all’istituto della prescrizione o della perenzione del diritto
d’imposizione. Essendo funzione dello sviluppo pianificatorio che determina lo
sfruttamento possibile dei fondi, il termine va letto piuttosto nell’ottica
dell’obbligo che il Comune ha di imporre contributi supplementari nell’arco di
tempo in cui attua la pianificazione ed è tenuto ad urbanizzare. E’ da ciò,
infatti, che deriva il limite massimo di 15 anni che il legislatore ha voluto
parificare a quello decisivo per fissare l’estensione del PGC (art. 19 cpv. 2
LALIA), ma anche a quello della durata del PR secondo il diritto vigente prima
dell’entrata in vigore della LALPT (cfr. art. 23 LE del 19.2.1973; Rapporto
cit. pto. 14.4.5.).
La norma non può quindi essere applicata in via analogica.
4.6. Non soccorrono nemmeno il termine di prescrizione di 10 anni riferibile
alle singole rate di contributo (art. 106 cpv. 1 e 108 cpv. 1), né quello di 1
anno del diritto per il Comune di chiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale a
garanzia del pagamento del contributo (art. 107 cpv. 4) poiché esulano
dall’istituto giuridico del diritto d’imposizione. Infatti tali normative
disciplinano soltanto la fase procedurale d’incasso di un contributo già
definitivamente accertato e cresciuto in giudicato, presupposti che in concreto
manifestamente non ricorrono (cfr. TE sott. 1.10.1999 in re S.,
29.12.1999 in re L. e V.).
4.7. Trascurabile è, infine, il termine di perenzione di 2 anni previsto
dall’art. 16 della Legge sui contributi di miglioria (LCM) per
l’inapplicabilità della legge stessa esplicitamente sancita dall’art. 96 cpv. 6
LALIA (cfr. RtiD I-2005 no. 33).
4.8. Stando così le cose e mancando un valido modello di riferimento non resta
che applicare i principi generali che governano l’istituto della prescrizione.
Posto che il contributo di costruzione è un cosiddetto onere preferenziale (sul
concetto si veda DTF 106 Ia 241 c. 3b, 112 Ia 260 c. 5b, 121 II 138 c.
3a, 129 I 346 c. 5.1. p. 354) concepito come tributo unico (RtiD I-2005
no. 33; Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 111 B I/b), è applicabile un
termine di prescrizione di 10 anni a decorrere dal compimento delle opere di
canalizzazione.
Premesso che l’art. 133 cpv. 4 LALIA ammette l’imponibilità retroattiva per
opere eseguite dopo il 31.12.1968, la circostanza che “tutti” fossero
allacciati alla canalizzazione già nel 1984, sostenuta dai ricorrenti, non è
decisiva dal momento che, dichiaratamente, la stazione di depurazione era
parzialmente fuori esercizio e non rispondeva più correttamente alla sua
funzione (doc. 10). Da ciò l’ultimo intervento accertato, indispensabile per il
buon funzionamento della rete, riconducibile alla costruzione dell’impianto di
disidratazione dei fanghi il cui collaudo risale al 20.12.1994.
Di conseguenza, poiché il prospetto è stato pubblicato nel mese di novembre del
2001, il contributo non è prescritto.
5.
5.1. I ricorrenti contestano
l’ammontare dei sussidi federale e cantonale affermando che avrebbero dovuto
raggiungere complessivamente il 90% della spesa.
Tuttavia, considerato che l’autorità competente a fissare le aliquote di
sussidio è il Consiglio di Stato (art. 121 bis cpv. 3 LALIA; nuovo art. 121b
cpv. 3 LALIA entrato in vigore il 1°.7.1994), l’argomento avrebbe dovuto essere
sollevato, semmai, impugnando le risoluzioni con le quali il Consiglio di Stato
ha accordato i sussidi nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 60
ss LPamm.. In questa sede la censura è manifestamente tardiva.
5.2. Sempre con riferimento alla tematica dei sussidi i ricorrenti sostengono
che in buona parte dei Comuni della Valle __________ non sarebbero stati
imposti contributi poiché la spesa risultava praticamente coperta dai sussidi.
Pertanto, in applicazione del principio della parità di trattamento, chiedono
che lo stesso avvenga anche nel Comune di A__________.
A prescindere dal fatto che l’asserito esonero è contestato dal Comune, occorre
rammentare che il prelievo di contributi per la costruzione delle opere di
canalizzazione e di depurazione delle acque è obbligatorio indipendentemente
dalla situazione finanziaria del Comune (art. 96 cpv. 1 LALIA; Rapporto cit.
pto. 14.4.1.). Perciò l’appello al principio della parità di trattamento non è
pertinente e poco importa approfondire la questione se altri Comuni abbiano
rinunciato alla riscossione.
L’esonero, d’altra parte, oltre ad essere subordinato al consenso del Consiglio
di Stato, è ipotizzabile solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera
fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto cit. pto. 14.4.1). In
concreto nulla indica che le spese di costruzione siano già state compensate
attraverso i sussidi o altri tributi. Gli atti di causa indicano piuttosto il
contrario e sotto questo profilo è particolarmente significativo che la stessa
Sezione degli enti locali ha constatato nel 1997 che il Comune mai aveva
prelevato contributi di costruzione aggiungendo che la loro emissione non
poteva più essere ulteriormente procrastinata (doc. 20).
6.
Le restanti censure sollevate dai
ricorrenti sono giuridicamente eteree ed è dunque per puro scrupolo di
motivazione che si aggiungono le seguenti osservazioni.
Innanzitutto non vi è alcun riscontro concreto alle asserite carenze
documentali dal momento che gli atti riguardanti il PGC necessari ai fini del
presente giudizio sono stati richiamati da questo Tribunale e che, prima
ancora, avrebbero potuto essere consultati dai ricorrenti direttamente presso
gli uffici comunali anche perché sono frutto di delibere assembleari,
rispettivamente sono componenti dell’incarto di PGC, accessibili al pubblico
(cfr. consid. 1.1.).
D’altra parte le riserve espresse in merito al valore di stima utilizzato per
il calcolo ed al principio dell’assoggettamento (cfr. reclamo p. 2) sono
palesemente generiche e prive di consistenza. Infatti, conformemente a quanto
disposto dal Gran Consiglio, in concreto il valore
di stima è stato ridotto del 30% e la circostanza risulta chiaramente
dall’elenco riassuntivo (doc. 24); in secondo luogo – escluso il mapp. no. 341
per il quale il Comune ha rinunciato al contributo – le altre proprietà imposte
sono servite dalla canalizzazione comunale e di conseguenza sono assoggettabili
al pagamento del contributo (art. 97 LALIA).
7.
L’addebito delle spese processuali
segue il principio generale della soccombenza (art. 104 cpv. 2 LALIA e 31
Lpamm.). Poiché i ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale
non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
|
|
- -
|
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco