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Incarto n. LCM 29/02
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Lugano 5 dicembre 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Giancarlo Fumasoli ing. Eraldo Pianetti |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 5 aprile 2002 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dal RA 2
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 febbraio 2002 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
realizzazione della strada __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Il Comune di __________ ha
realizzato la nuova strada di PR in località __________, individuabile nel
piano del traffico quale strada di servizio secondaria no. 5, che comprende un
marciapiede lungo il lato orientale ed è soggetta a vincolo di moderazione del
traffico.
Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il
prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa con
risoluzione dell’8.6.1998 (MM 9/98 del 4.5.1998).
I progetti definitivi, la cui messa in atto ha comportato espropriazioni varie,
sono stati pubblicati dal 12.4 al 1°.5.1999 ed approvati dal Tribunale di
espropriazione con sentenze 6.7.1999 mentre i procedimenti espropriativi sono
stati stralciati per intervenuto accordo (inc. no. 15/99 20-25).
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di
miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 1° al 30.10.2001
previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
I ricorrenti, quali proprietari dei mapp. no. 5, 493, 497, 620 e 623 sono stati
assoggettati ai seguenti contributi di miglioria:
per il mapp. no. 5 fr. 7'696.45
per il mapp. no. 493 fr. 2'727.15
per il mapp. no. 497 fr. 7'118.38
per il mapp. no. 620 fr. 3'699.86
per il mapp. no. 623 fr. 5'081.51
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con
risoluzione del 27.2.2002.
Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale i ricorrenti hanno rimproverato
al Municipio un diniego di giustizia, sollevato l’eccezione di
perenzione del diritto d’imposizione e contestato sia di aver tratto un vantaggio
particolare dall’opera sia i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la
pedissequa domanda di esonero dai contributi.
Con risposta del 7.6.2002 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame.
All’udienza di conciliazione dell’8.9.2004 le parti hanno confermato le
rispettive argomentazioni, mentre con successivo scritto del 29.10.2004 i
ricorrenti hanno ritirato l’eccezione di perenzione.
2.
Secondo i ricorrenti il Municipio,
pronunciandosi sul reclamo, avrebbe emesso una decisione carente nella
motivazione incorrendo in un diniego di giustizia.
Il diritto di ottenere una decisione motivata (art. 26 LPamm.) è corollario del
diritto di essere sentito garantito dalla costituzione (art. 29 cpv. 2 CF).
Esso implica per le autorità l’obbligo di esaminare gli argomenti delle parti e
di menzionare almeno brevemente i motivi della decisione affinché sia garantita
la massima trasparenza e favorita la comprensione del giudizio a salvaguardia
dell’esercizio della facoltà di ricorso e dell’eventuale riesame da parte
dell’autorità superiore. Non occorre però che l’autorità si pronunci su ogni
allegazione o domanda delle parti; può anche limitarsi all’essenziale purché,
nell’insieme, il destinatario sia messo in condizione di comprendere la portata
del giudizio ed eventualmente di deferirlo con piena cognizione di causa
all’istanza superiore (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 26; RDAT II-1996 no. 10 c. 2a, no. 64
c. 2.1).
In concreto la decisione su reclamo del Municipio è senz’altro provvista di
motivazione sufficiente ed il ricorso presentato dai proprietari ne è la prova
lampante e cristallina.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al
privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di
urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il
vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad
urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard
minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,
l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della
loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri
(Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p.
16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando,
perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les
contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p.
38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.
93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune
ticinese, 1963, p. 66 e 70).
3.2. L’opera imposta è una strada di servizio costruita completamente a nuovo
che attraversa le zone __________ a destinazione residenziale collegando Via __________
con Via __________. Il tracciato ha una lunghezza di ca. ml 200, un calibro
complessivo di ml 6.50, di cui ml 1.50 destinati ad un marciapiede, ed è
completato con dossi posati ai due imbocchi, con l’illuminazione e la
segnaletica verticale ed orizzontale. Il progetto include anche le
infrastrutture primarie per l’evacuazione delle acque luride e meteoriche, una
nuova condotta per l’acqua potabile ed un posteggio i cui costi non sono tuttavia
computati nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame.
L’opera concorre ad attuare uno degli obiettivi del piano particolareggiato del
nucleo ossia la risoluzione dei problemi di viabilità e la riqualificazione degli
spazi pubblici; più particolarmente la costruzione della nuova strada di
servizio e l’introduzione parallela di un senso unico in paese portano alla creazione
di una sorta di circonvallazione finalizzata, per l’appunto, ad alleggerire il
nucleo dal traffico di transito. La nuova strada è però anche intesa ad assolvere
la necessità di dotare il cimitero di un accesso veicolare consono e di urbanizzare
un comprensorio che consta di terreni con grandi superfici la cui
edificabilità, stando al piano delle zone, è soggetta all’obbligo di piano di
frazionamento.
La strada ha dotato i fondi direttamente confinanti e di conformazione assai
ampia di un secondo accesso carrozzabile conforme così favorendone il frazionamento
richiesto dal PR e quindi l’edificabilità; per le proprietà del nucleo ha
ridotto gli inconvenienti derivanti dal traffico di transito e per altri fondi
ancora ha migliorato l’accessibilità.
La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi
aspetti (art. 4 LCM).
3.3. I mapp. no. 5, 623, 620 e 497 sono terreni liberi con accesso da Via __________
mentre il mapp. no. 493, anch’esso inedificato, è situato in Via __________.
l ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare sostenendo, in
sintesi, che le loro proprietà erano già convenientemente urbanizzate e che
l’adozione del senso unico nel nucleo non è altro che un artificio per
giustificare il perimetro di prelievo.
Tali argomenti, che in parte riflettono opinioni puramente soggettive, non
invalidano la presunzione del vantaggio particolare. Né è determinante che i
fondi fossero già urbanizzati poiché questo è un elemento che non influisce sul
principio dell’assoggettamento ma che va ponderato nell’ambito dell’operazione
di riparto dei contributi.
Piuttosto bisogna considerare che prima dell’intervento il tratto stradale nel
nucleo tra i mapp. no. 109 e 114 era bidirezionale benché, di fatto, gli spazi
angusti non permettessero l’incrocio di due veicoli. Il comprensorio a nord di
Via __________ servito da Via __________ era accessibile, per chi proveniva da
sud, dal sottopasso ______ o dal nucleo, e per chi proveniva da nord solo da
Via __________ e quindi dal nucleo. Per l’utente in partenza diretto verso sud
l’unica via percorribile era attraverso il nucleo poiché al sottopasso __________
la svolta verso sinistra (ossia verso sud) è vietata per l’ovvia pericolosità
data dalla visuale ridotta. Una situazione, questa, che non poteva certo dirsi
ottimale.
Con la nuova segnaletica il passaggio attraverso il nucleo è ammesso solo da
sud verso nord (da Via __________ verso Via __________) ed è dunque adeguato al
contesto del nucleo medesimo. Il traffico diretto verso nord (__________) può
percorrere tanto il nucleo quanto la nuova strada di servizio e quindi, da Via __________,
immettersi sulla strada cantonale all’altezza del sottopasso __________. Il
traffico diretto nella direzione opposta, ossia verso sud e la zona del __________,
è invece convogliato sulla nuova strada di servizio.
L’istituzione del senso unico nel nucleo non è quindi fine a sé stessa bensì
contestuale ad un provvedimento pianificatorio inteso a completare la rete
viaria e ad ovviare a parziali carenze di urbanizzazione; in quest’ottica la
costruzione della strada, integrata con misure di polizia, soddisfa razionalmente
le esigenze di tutto un settore residenziale già densamente insediato ma non
ancora saturo, e la cui accessibilità, specie per l’utente diretto a sud, era
necessariamente condizionata all’attraversamento disagevole del nucleo.
Il risultato oggettivo dell’intervento è, tra l’altro, un cambiamento
favorevole delle condizioni di circolazione e percorribilità. La zona, che include
anche i fondi dei ricorrenti mapp. no. 5, 497, 620 e 623, è ora servita da una
nuova strada dotata di marciapiede, comoda, sicura e transitabile nei due sensi
che permette ai proprietari di evitare il nucleo; ne consegue che l’agibilità e
la qualità di percorrenza sono state migliorate e così anche l’urbanizzazione.
Un ragionamento analogo, anche se più sfumato, può valere per il mapp. no. 493.
Questo fondo è ubicato tra il riale e Via __________ e quindi in un’ottica
pianificatoria è funzionalmente legato allo stesso comprensorio edificabile
servito dalla nuova strada; inoltre ha la possibilità concreta di usufruire del
marciapiede così traendo profitto da un tragitto pedonale più breve e comodo.
E’ vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà ma di
questo è stato tenuto conto nella ripartizione ponendo l’accento sull’uso
pedonale piuttosto che veicolare della nuova strada. In ciò, complessivamente,
il terreno si distingue dai terreni posti a sud del riale e da quelli elencati
dai ricorrenti poiché questi appartengono ad una realtà differente che gravita
piuttosto sul comprensorio di Via __________ e della futura strada a sud del
nucleo.
Da ciò deriva un vantaggio che è particolare e non generico come pretendono i
ricorrenti peraltro traendo conclusioni errate e capziose da una singola frase
estrapolata dalla decisione impugnata (cfr. ricorso pto. 6). In effetti, come
ben rileva il Municipio, il vantaggio si palesa sotto diverse forme ed in un
comprensorio piuttosto ampio cosicché la nuova strada è stata assimilata ad un’opera
di urbanizzazione generale e la quota a carico dei privati ridotta al minimo imponibile
del 30% mentre la maggior parte dei costi (70%) è assunta dalla collettività.
Nel principio l’assoggettamento delle proprietà dei ricorrenti ai contributi di
miglioria è dunque fondato.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi
ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della
proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita
per il calcolo ammonta a fr. 832'347.10 e la corrispondente quota del 30% (art.
7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 249'704.15. La ripartizione della
quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie
effettivamente edificabile dei fondi e di 3 fattori di ponderazione che
considerano, rispettivamente, le possibilità di sfruttamento, l’interesse alla
costruzione della strada e l’incidenza del rumore causato dal transito di
veicoli (cfr. relazione tecnica al prospetto).
Il fattore legato allo sfruttamento è frutto di una ponderazione dipendente dal
fatto che le proprietà imposte appartengono a tre diverse zone di PR e che nel
piano particolareggiato nel nucleo non vige il rispetto di un indice di
sfruttamento; posto un coefficiente di base neutro 1 per la zona R3, alla zona
R2 con minore potenziale edilizio ed alla zona del nucleo densamente costruita
sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente minore (0.8) ed uno maggiore
(1.2). Non si tratta di un rapporto matematico ma, seppur semplificata, la
differenziazione è condivisibile.
Per quanto concerne il fattore interesse il coefficiente 1 è applicato solo ai
diretti confinanti, tra i quali sono peraltro numerosi il fondi vincolati AP-EP
ciò che va a vantaggio di tutti i contribuenti; il coefficiente 0.7 è applicato
a tutti i fondi che hanno un’interessenza veicolare ed il coefficiente 0.1 a
quelli la cui interessenza è limitata al marciapiede.
Infine il fattore del rumore considera la posizione dei fondi per rapporto alla
nuova strada quale fonte di disturbo: più la proprietà è vicina, minore è il
coefficiente.
Tale metodo, per quanto schematico, è fondato su criteri di riparto realistici
ed oggettivi e nel complesso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati.
Secondo i ricorrenti il fattore d’interessenza non tiene conto che i mapp. no.
5, 497, 620 e 623 possono usufruire del raccordo __________ – nucleo e non
necessitano di far capo alla nuova strada.
E’ senz’altro esatto che i fondi sono accessibili da sud attraverso il nucleo
oppure da Via __________ ed il passaggio __________. Tuttavia, come già
rilevato (consid. 3.3), lo stesso tragitto in senso inverso non è consentito
per il divieto di svolta verso sud al sottopasso __________ e per il senso
unico nel nucleo. L’unica via percorribile è dunque la nuova strada di servizio
e sotto questo profilo alle proprietà dei ricorrenti è stato riservato lo
stesso trattamento degli altri fondi che, analogamente, non sono confinanti ed
usufruiscono della nuova strada. Per quanto riguarda il mapp. no. 493 il peso
complessivo che risulta dal fattore d’interessenza e dal suo correttivo
(entrambi 0.1) riduce il vantaggio al minimo tenendo conto che è limitato al
solo marciapiede; inoltre, e ciò non è trascurabile, al fondo è riconosciuto un
fattore rumore 0.1 uguale a quello applicato ai fondi confinanti con la nuova
strada, circostanza che ulteriormente riduce il vantaggio. Di fatto l’elemento
che incide sul contributo di questo fondo è dato dall’ampia superficie che non
dipende da una valutazione bensì è una caratteristica intrinseca della
proprietà.
Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità
e dell’equivalenza e di conseguenza i contributi di miglioria vanno confermati
anche nel loro ammontare.
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31
LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco