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Incarto n. LCM 35/02
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Lugano 9 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 2 maggio 2002 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 marzo 2002 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della nuova strada di PR in zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella seconda metà degli anni
’90 il Comune di __________ ha costruito la nuova strada in località __________
prevista dal PR locale e catalogata come strada di servizio SS. Essa si snoda
nella campagna a valle del dell’abitato e della ferrovia e serve un
comprensorio edificabile ancora prevalentemente libero ma oggetto,
recentemente, di una certa espansione edilizia. Il nuovo asse stradale ricalca
il tracciato segnato nel PR, ha una lunghezza di ml 265.90, una larghezza di ml
4.60 e termina con una piazza di giro.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato un credito di fr.
656'000.- e disposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70%
della spesa con risoluzione del 23.2.1995 (MM 7 del 28.1.1995).
Per motivi che qui non occorre approfondire l’esecuzione dell’opera ha
comportato un sorpasso del credito votato. Di conseguenza, a lavori terminati e
sulla base delle liquidazioni finali il Municipio ha chiesto un credito
supplementare di fr. 241'789.25 per lavori stradali e di fr. 56'172.95 per
opere da idraulico (MM 7 del 27.4.1999); respinto dal Consiglio Comunale con
risoluzione del 15.6.1999, il messaggio è stato approvato dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 9.4.2002 che, statuendo in veste di autorità di vigilanza
sui Comuni, ha peraltro tenuto a stigmatizzare l’agire dell’esecutivo comunale
per aver commissionato nuove opere ed ordinato interventi a modifica dei
progetti approvati senza il preventivo coinvolgimento del legislativo.
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.7 al 16.9.1998 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
I ricorrenti, quali comproprietari del mapp. no. 2517, sono stati assoggettati
ad un contributo complessivo di fr. 14'830.05
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 27.3.2002. Nondimeno, in quella sede,
riallacciandosi genericamente alle “considerazioni sviluppate da altri
reclamanti” (poi risultate essere in relazione con alcune voci non
computabili nella spesa determinante) il Municipio ha ridotto il contributo a
fr. 14'314.65.
Da ciò il ricorso in esame nel quale nel quale, sulla base di varie censure, è
chiesta la riduzione del contributo.
Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del
gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 7.3.2006, risoltasi negativamente, il
Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 9.10.2006) che è
stata accettata dai ricorrenti ma rifiutata dal Municipio (lettera del
28.11.2006).
2.
Preliminarmente si rileva che con
atto di compravendita del 5.7.2000 il mapp. no. 2517 è stato ceduto a terzi
(cfr. estratto SIFTI).
La cessione, di cui si prende atto, non è tuttavia di rilievo ai fini
dell’imposizione del contributo di miglioria in esame. Infatti, a norma
dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto, in particolare, da colui che è
titolare del diritto di proprietà alla data della pubblicazione del prospetto.
Pertanto, considerato che a quel momento i ricorrenti erano ancora proprietari
del fondo, restano soggetti imponibili.
Non occorre esaminare i termini del contratto di compravendita, specie la
questione se l’acquirente abbia assunto l’onere derivante da pubblici tributi,
poiché il debito del contributo è personale; pertanto una simile clausola
varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe comunque essere opposta al
Comune (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem
Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach
dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 76).
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale
ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si
ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,
p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.
cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
3.2. Nel ricorso il principio del vantaggio particolare non è contestato. Ciò a
giusta ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio
edificabile che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono
così state poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente
alla loro destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2
let. b, 77 cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente
tratto un vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).
Tra questi si annovera anche il mapp. no. 2517, fondo retrostante ma servito dalla
nuova strada attraverso un accesso carrabile realizzato dal Comune (cfr.
relativa voce nell’estratto della liquidazione finale non computata ai fini dei
contributi).
L’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è dunque fondato.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta
a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è
di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione
del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda
(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore
completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo
6.2.2.2003). Per il mapp. no. 2517 ne è risultato un contributo di fr.
14.830.05.
Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di
specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha depennato
certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata ridotta a fr.
653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi il prospetto è
stato rielaborato ed il contributo per il mapp. no. 2517 fissato in complessivi
fr. 14'314.65 (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda
personale allegata alla decisione su reclamo).
4.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa
determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino
fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che
inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso
solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio
licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal
legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza.
Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante
poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa
indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”
(cfr. lettera del 28.11.2006).
Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto
dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che che non vi era alcun
obbligo pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in
relazione alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo
sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione
della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).
Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della
strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura
di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,
art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto
preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto
solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la
strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.
Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario
trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente
procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il
riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il
prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la
permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la
questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai
fini del presente giudizio.
L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo
necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla
spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di
Stato.
Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80
(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.
Già su tali basi il contributo per il mapp. no. 2517 passa a complessivi fr.
13'028.25.
4.4. I ricorrenti postulano la riduzione dei criteri di calcolo.
Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una
riduzione del contributo per il mapp. no. 2517 poiché la situazione generale
del fondo determina, per confronti, un beneficio inferiore a quello tratto da
altre proprietà imposte.
Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare
convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo
scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.
Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso
anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe particolarmente
incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione che è doverosa
affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni singolo
proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio
realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata
concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta
impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la
cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i
pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la
correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più
marcata. E’ questo un principio di pura matematica.
Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei
coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze
e delle caratteristiche intrinseche del mapp. no. 2517 per rapporto all’opera
eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.
Stando al Rapporto esplicativo (p. 2) il fattore di correzione indice di
sfruttamento è stato applicato solo ai fondi con possibilità edificatorie
ridotte e secondo il Municipio il mapp. no. 2517 non merita alcun correttivo
poiché se fosse stato edificato in maniera più razionale avrebbe potuto
sfruttare tutti gli indici. Tale argomento non è condivisibile poiché le
possibilità edificatorie del fondo non sono solo una questione progettuale:
infatti la parte settentrionale del terreno è si sfruttabile ai fini degli
indici ma non è occupabile in ragione della sua dimensione e della vicinanza
degli edifici esistenti sui confinanti mapp. no. 2516 e 2520. Tale circostanza
andava dunque considerata.
Il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso
dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti.
In concreto questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza
teorica o reale (di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere
la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un
altro parametro, quello della percorrenza effettiva, che di principio, per
motivi di chiarezza e per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a
sé stante. Sotto questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non
distingue adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada
per un comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro
verso, la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà.
Ciò significa, con riferimento al mappale in esame, che il ragionamento non può
limitarsi alla percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare
all’altezza della strada di accesso poiché crea squilibri manifesti ed
ingiustificabili. Basti pensare, ad esempio, alla differenza con i fondi
direttamente serviti dall’opera che, solo per ragioni di percorrenza, si sono
visti attribuire un interesse inferiore. In particolare, considerato che la
funzionalità dell’opera è in rapporto diretto con le possibilità di
sfruttamento del fondo, bisognava considerare che per ca. 1/3 il fondo non è
occupabile e che non ha accesso diretto all’opera.
Discutibile è anche il parametro della distanza che normalmente individua la
posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in
base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In
effetti il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.
relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei
contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,
rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso
diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno
ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo
contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti
non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che la
proprietà dei ricorrenti è più lontana dall’opera rispetto ai fondi confinanti.
Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione complessiva
del 55% e quindi fissa il contributo di miglioria per il mapp. no. 2517 a complessivi
fr. 5'862.-.
5.
I ricorrenti contestano, infine,
lo sconto concesso ai contribuenti che hanno versato immediatamente l’intero
importo.
La questione sfugge, tuttavia, al sindacato del Tribunale di espropriazione che
è competente a statuire solo sul prospetto (art. 11 e 13 LCM) e non sulla fase
d’incasso dei contributi.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale e
pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria complessivo per il mapp. no. 2517 è ridotto a complessivi fr. 5'862.-.
2. la tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco