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Incarto n. LCM 36/02
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Lugano 9 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 3 maggio 2002 da
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1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 marzo 2002 dal Municipio di __________
nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la
costruzione della nuova strada di PR in zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella seconda metà degli anni
’90 il Comune di __________ ha costruito la nuova strada in località __________
prevista dal PR locale e catalogata come strada di servizio SS. Essa si snoda
nella campagna a valle del dell’abitato e della ferrovia e serve un
comprensorio edificabile ancora prevalentemente libero ma oggetto,
recentemente, di una certa espansione edilizia. Il nuovo asse stradale ricalca
il tracciato segnato nel PR, ha una lunghezza di ml 265.90, una larghezza di ml
4.60 e termina con una piazza di giro.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato un credito di fr.
656'000.- e disposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70%
della spesa con risoluzione del 23.2.1995 (MM 7 del 28.1.1995).
Per motivi che qui non occorre approfondire l’esecuzione dell’opera ha
comportato un sorpasso del credito votato. Di conseguenza, a lavori terminati e
sulla base delle liquidazioni finali il Municipio ha chiesto un credito supplementare
di fr. 241'789.25 per lavori stradali e di fr. 56'172.95 per opere da idraulico
(MM 7 del 27.4.1999); respinto dal Consiglio Comunale con risoluzione del
15.6.1999, il messaggio è stato approvato dal Consiglio di Stato con
risoluzione del 9.4.2002 che, statuendo in veste di autorità di vigilanza sui
Comuni, ha peraltro tenuto a stigmatizzare l’agire dell’esecutivo comunale per
aver commissionato nuove opere ed ordinato interventi a modifica dei progetti
approvati senza il preventivo coinvolgimento del legislativo.
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.7 al 16.9.1998 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
I ricorrenti sono proprietari, rispettivamente comproprietari, dei mapp. no. 2537,
2543 e 3144 e sono stati assoggettati ai seguenti contributi di miglioria:
per il mapp. no. 2537 fr. 12'915.15 (importo totale)
per il mapp. no. 2543 fr. 6'471.35
per il mapp. no. 3144 fr. 5'781.05
Il reclamo tempestivamente interposto contro il
prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.3.2002.
Nondimeno, in quella sede, riallacciandosi genericamente alle “considerazioni
sviluppate da altri reclamanti” (poi risultate essere in relazione con
alcune voci non computabili nella spesa determinante) il Municipio ha ridotto
tutti i contributi come segue:
per il mapp. no. 2537 a fr. 12'466.20 (importo totale)
per il mapp. no. 2543 a fr. 6'245.80
per il mapp. no. 3144 a fr. 5'579.55
Da ciò il ricorso in esame nel quale sono contestati
il vantaggio particolare ed i criteri di calcolo ed è chiesta una riduzione dei
contributi.
Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del
gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 7.3.2006, risoltasi negativamente, il
Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 9.10.2006)
accettata dai ricorrenti (lettera del 12.10.2006) ma rifiutata dal Municipio
(lettera del 28.11.2006).
2.
Preliminarmente va rilevato che il
ricorso è privo d’oggetto nella misura in cui estende le contestazioni e la
domanda di riduzione anche al mapp. no. 2504. In effetti questa particella non
è soggetta ad imposizione.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale
ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si
ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,
p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.
cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
3.2. La strada in oggetto ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile
che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state
poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro
destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77
cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un
vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).
Tra questi si annoverano anche i mapp. no. 2537, 2543 e 3144. Si tratta infatti
di fondi retrostanti che usufruiscono di un accesso pedonale da e verso la
nuova strada sia attraverso il sentiero comunale al mapp. no. 2500 sia
attraverso il sentiero che, partendo dalla nuova strada, si snoda su sedimi
privati tuttavia gravati con un onere di passo a favore del Comune (mapp. no. 2547,
2545, 2543, 2537, 3144, 2505, 2503) e si congiunge, a sua volta, con il mapp.
no. 2500. Le particelle dei ricorrenti appartengono inoltre a quella fascia di
terreni raggiungibili in futuro da due nuove strade di servizio SSp3
perpendicolari alla nuova strada e previste dal piano viario.
Nel principio l’assoggettamento dei fondi al contributo di miglioria è dunque
fondato.
4.
4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
4.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta
a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è
di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione
del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda
(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore
completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo
6.2.2.2003). Per le proprietà dei ricorrenti ne sono risultati i seguenti
contributi:
per il mapp. no. 2537 fr. 12'915.15 (importo totale)
per il mapp. no. 2543 fr. 6'471.35
per il mapp. no. 3144 fr. 5'781.05
Nell’ambito della successiva procedura di
reclamo, in accoglimento di specifiche censure sollevate da alcuni
contribuenti, il Municipio ha depennato certe voci dalla spesa determinante;
quest’ultima è così stata ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr.
457'242.65. Su tali basi il prospetto è stato rielaborato (cfr. scheda
ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale allegata alla decisione
su reclamo) ed i contributi sono così stati fissati:
per il mapp. no. 2537 a fr. 12'466.20 (importo totale)
per il mapp. no. 2543 a fr. 6'245.80
per il mapp. no. 3144 a fr. 5'579.55
4.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa
determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino
fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che
inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso
solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio
licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal
legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza.
Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante
poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa
indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”
(cfr. lettera del 28.11.2006).
Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto
dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo pianificatorio “di
procedere al riordino fondiario della zona in relazione alla strada” e che questo
serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente
dalla costruzione della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).
Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della
strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura
di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,
art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto
preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto
solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la
strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.
Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino
fondiario trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto
del presente procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada
e non per il riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato
con il prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento
e la permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la
questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai
fini del presente giudizio.
L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo
necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla
spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di
Stato.
Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80
(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.
Già su tali basi i contributi in esame passano
per il mapp. no. 2537 a fr. 11'376.- (importo totale)
per il mapp. no. 2543 a fr. 5'684.-
per il mapp. no. 3144 a fr. 5'078.-
4.4. I ricorrenti postulano la riduzione di tutti i criteri di calcolo.
Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una
riduzione dei contributi per i mapp. no. 2537, 2543 e 3144 poiché la situazione
generale di questi fondi determina, per confronti, un beneficio inferiore a
quello tratto da altre proprietà imposte.
Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare
convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo
scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.
Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso
anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe
particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione
che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni
singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio
realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata
concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta
impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la
cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i
pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la
correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più
marcata. E’ questo un principio di pura matematica.
Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei
coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze
e delle caratteristiche intrinseche delle proprietà per rapporto all’opera
eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.
Ai mapp. no. 2543, 2537 e 3144 sono stati assegnati, rispettivamente, i fattori
interesse 0.4, 0.5 e 0.7; essi qualificano i fondi per rapporto alla loro
situazione ma solo in parte e non a sufficienza. Di regola il fattore
dell’interesse serve a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera e può
variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto
questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza teorica o reale
(di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere la proprietà
(cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un altro parametro,
quello della percorrenza effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e
per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. Sotto
questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non distingue
adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada per un
comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro verso,
la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà. Ciò significa,
con riferimento ai mappali in esame, che il ragionamento non può limitarsi alla
percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare all’altezza dei
sentieri che servono quali accessi pedonali poiché crea squilibri manifesti ed
ingiustificabili. Non regge, ad esempio, il confronto con i fondi direttamente
serviti dalla nuova strada che, solo per ragioni di percorrenza si sono visti
attribuire un interesse analogo o addirittura inferiore quando invece le
proprietà in esame usufruiscono solo un accesso pedonale.
Discutibile è anche il parametro della distanza che normalmente individua la
posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in
base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In
effetti il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.
relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei
contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,
rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso
diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno
ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo
contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti
non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che
le proprietà dei ricorrenti sono più lontane dall’opera rispetto, ad esempio,
al mapp. no. 2534 o 2535.
Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del
40% per i mapp. no. 2537 e 3144, rispettivamente del 35% per il mapp. no. 2543
in quanto più vicino al nucleo. I contributi a carico dei ricorrenti sono
dunque fissati
per il mapp. no. 2537 a fr. 6’807.- (importo totale)
per il mapp. no. 2543 a fr. 3’695.-
per il mapp. no. 3144 a fr. 3'047.-
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i
contributi di miglioria sono così ridotti:
per il mapp. no. 2537 a fr. 6’807.-
(importo totale)
per il mapp. no. 2543 a fr. 3’695.-
per il mapp. no. 3144 a fr. 3'047.-
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 1'500.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco