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Incarto n. LCM 37/02
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Lugano 9 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 6 maggio 2002 da
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RI 1 rappr. dall’ RA 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 marzo 2002 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della nuova strada di PR in zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella seconda metà degli anni
’90 il Comune di __________ ha costruito la nuova strada in località __________
prevista dal PR locale e catalogata come strada di servizio SS. Essa si snoda
nella campagna a valle del dell’abitato e della ferrovia e serve un
comprensorio edificabile ancora prevalentemente libero ma oggetto,
recentemente, di una certa espansione edilizia. Il nuovo asse stradale ricalca
il tracciato segnato nel PR, ha una lunghezza di ml 265.90, una larghezza di ml
4.60 e termina con una piazza di giro.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato un credito di fr.
656'000.- e disposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70%
della spesa con risoluzione del 23.2.1995 (MM 7 del 28.1.1995).
Per motivi che qui non occorre approfondire l’esecuzione dell’opera ha
comportato un sorpasso del credito votato. Di conseguenza, a lavori terminati e
sulla base delle liquidazioni finali il Municipio ha chiesto un credito
supplementare di fr. 241'789.25 per lavori stradali e di fr. 56'172.95 per
opere da idraulico (MM 7 del 27.4.1999); respinto dal Consiglio Comunale con
risoluzione del 15.6.1999, il messaggio è stato approvato dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 9.4.2002 che, statuendo in veste di autorità di vigilanza
sui Comuni, ha peraltro tenuto a stigmatizzare l’agire dell’esecutivo comunale
per aver commissionato nuove opere ed ordinato interventi a modifica dei
progetti approvati senza il preventivo coinvolgimento del legislativo.
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.7 al 16.9.1998 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1, quale proprietaria del mapp. no. 2556, è stata assoggettata ad un contributo
di miglioria di fr. 26'313.85.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal
Municipio con risoluzione del 27.3.2002. Nondimeno, in quella sede,
riallacciandosi genericamente alle “considerazioni sviluppate da altri
reclamanti” (poi risultate essere in relazione con alcune voci non
computabili nella spesa determinante) il Municipio ha ridotti il contributo a
fr. 25'396.70.
Da ciò il ricorso in esame nel quale è eccepita la nullità del prospetto, è
sollevata l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione ed è contestata
la spesa determinante per il calcolo dei contributi.
Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio ha postulato la reiezione del
gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 7.3.2006, risoltasi negativamente, il
Tribunale ha proposto alle parti una transazione che suggeriva la riduzione del
contributo a fr. 19'647.- (lettera del 9.10.2006). La proposta è stata
accettata dalla ricorrente a condizione che sull’importo che le dovrà essere
restituito siano riconosciuti interessi al 5% dal 9.9.2002 e che le siano
rifuse le ripetibili (lettera del 19.10.2006); il Municipio ha invece rifiutato
la transazione (lettera del 28.11.2006).
2.
La ricorrente eccepisce la nullità
del prospetto poiché fondato su conti consuntivi non approvati.
E’ esatto che il prospetto, fondato sul costo complessivo, è stato pubblicato
prima ancora che il Consiglio Comunale si pronunciasse sul sorpasso di credito.
Ciò denota una palese ed ingiustificabile noncuranza di norme di legge chiare e
precise.
Tuttavia, per costante giurisprudenza una decisione viziata raramente è
soggetta a nullità: lo è se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave,
se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la
certezza del diritto non verrebbe seriamente compromessa nel caso in cui la
nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT
I-1996 no. 49 c. 4a).
Ora, sebbene l’agire del Municipio sia senz’altro censurabile, in definitiva
l’importo oggetto del sorpasso di credito è stato approvato dal Consiglio di
Stato in veste di autorità di vigilanza di modo che il vizio può dirsi sanato.
Tanto più che non ha impedito alla ricorrente di esercitare il diritto di
essere sentito con piena cognizione di causa.
3.
3.1. La ricorrente solleva
l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione.
3.2. Il prospetto è stato pubblicato dal 27.7 al 16.9.1998 ciò che determina
l’applicabilità del nuovo art. 16 LCM, entrato in vigore il 1°.6.1998, secondo
il quale il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non
è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera.
Per prassi acquisita un’opera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai
sensi dell’art. 16 LCM dal momento in cui è agibile e liberamente aperta al
pubblico. Questo momento si identifica con il compimento dei lavori principali
ossia, normalmente, con la posa del primo manto d’asfalto o pavimentazione
portante poiché quest’ultima determina di fatto l’agibilità dell’opera viaria
rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono decisive né la data
del collaudo né quella di esecuzione di eventuali interventi accessori o di
finitura – ad esempio la posa dello strato d’usura e dell’illuminazione o
eventuali opere di giardinaggio – poiché questi non influiscono, dal profilo
tecnico/costruttivo, sull’uso dell’opera che già possiede, al termine dei
lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT
II-1996 no. 52 c. 5e; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi,
il Termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria
secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss).
3.3. I rapporti giornalieri di cantiere prodotti dal Comune attestano
inequivocabilmente che le opere di pavimentazione sono state eseguite nel corso
dei mesi estivi ed autunnali del 1997. Di conseguenza la pubblicazione del
prospetto è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare i contributi di
miglioria non è perento.
La censura è dunque infondata.
4.
4.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale
ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota
sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,
p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.
cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
4.2. Nel ricorso il vantaggio particolare non è contestato. Ciò a giusta
ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile
che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state
poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro
destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77
cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un
vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).
Tra questi si annovera anche il mapp. no. 2556, un terreno ampio situato lungo
il tratto iniziale della nuova strada di servizio. L’assoggettamento del fondo
al contributo di miglioria è dunque fondato.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera,
la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici
circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente
quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni
generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si
ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta
a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è
di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione
del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda
(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore
completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo 6.2.2.2003).
Per il mapp. no. 2556 ne è risultato un contributo di fr. 26'313.85.
Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di
specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha depennato
certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata ridotta a fr.
653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi il prospetto è
stato rielaborato ed il contributo per il mapp. no. 2556 fissato in fr.
25'396.70 (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale
allegata alla decisione su reclamo).
5.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa
determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino
fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che
inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso
solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio
licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal
legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza.
Secondo il Municipio questa voce dev’essere computata nella spesa determinante
poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa
indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”
(cfr. lettera del 28.11.2006).
Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto
dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo
pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in relazione
alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento
ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione della strada
stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).
Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della
strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura
di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr., art.
20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto preventiva
di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto solo pochi
fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la strada
bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni terreni ai fini edilizi. Non
solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario
trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente
procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il
riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il
prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la
permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la
questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai
fini del presente giudizio.
L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo
necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla spesa
determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di Stato.
Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80
(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.
Già su tali basi il contributo per il mapp. no. 2556 passa a fr. 23'114.45.
5.4. Per quanto riguarda i criteri di calcolo il Tribunale reputa che nella
ripartizione si debba procedere ad una riduzione del contributo poiché la
situazione generale del mapp. no. 2556 determina, per confronti, un beneficio leggermente
inferiore a quello tratto da altre proprietà imposte.
Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare
convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo
scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.
Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso
anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe
particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione
che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni
singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio
realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata concreta
talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta impraticabile senza
rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la cui scelta compete,
notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i pesi fossero moltiplicati
tra loro poiché in tale evenienza la correzione anche di un solo peso
comporterebbe una riduzione nettamente più marcata. E’ questo un principio di
pura matematica.
Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei
coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze
e delle caratteristiche intrinseche del mapp. no. 2556 per rapporto all’opera
eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza effettiva.
In questo ambito non si giustificano correzioni riferibili ai criteri
dell’interesse e del rumore, benché essi non siano del tutto condivisibili quanto
a motivazioni. Sia detto infatti, per inciso, che il fattore dell’interesse
serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera e può variare a
dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto questo fattore
è attribuito in proporzione alla lunghezza teorica o reale (di fatto) di
parte della strada urbanizzata per la raggiungere la proprietà (cfr.
Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un altro parametro,
quello della percorrenza effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e
per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. L’osservazione
allude, in particolare, ai fondi che in passato erano già serviti o a quelli
che usufruiscono solo di un accesso pedonale alla nuova strada; non vale invece
per il mapp. no. 2556 il cui interesse è senz’altro considerevole essendo
direttamente servito dall’opera. D’altra parte il fattore del rumore dovrebbe
tradurre gli inconvenienti dati dalle immissioni foniche ed atmosferiche
indotte dal traffico stradale. Nel prospetto in esame tutte le proprietà si
sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo poiché
i livelli di traffico della nuova strada non sono sufficienti a determinare
una turbativa degna di rilievo (cfr. Rapporto esplicativo p. 3). Ciò che è
discutibile poiché se un prospetto contempla un tale fattore, allora questo
deve anche riconoscere che gli inconvenienti non possono essere uguali per
tutti, pena l’inutilità completa del criterio poiché non serve in alcun modo a
distinguere le proprietà.
Detto questo, complessivamente i parametri assegnati alla proprietà ponderano
in modo corretto la sua situazione e non creano disparità di trattamento.
Da rettificare è invece il fattore della distanza che normalmente individua la
posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o retrostante) ed in
base al quale tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In effetti
il fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.
relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei
contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,
rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso
diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno
ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo
contesto bisognava invece considerare che il mapp. no. 2556 ha una certa
profondità e che la parte retrostante non trae lo stesso beneficio di quella immediatamente
confinante. Perciò la linea di confine che sul piano del fattore distanza
include, ad esempio, le part. no. 2536 e 2545 (zona rosa), avrebbe dovuto
essere prolungata orizzontalmente tanto da comprendere anche la parte
retrostante del mapp. no. 2556.
Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del
15% e quindi fissa il contributo di miglioria a fr. 19'647.-.
6.
Qualora la ricorrente avesse già
versato la totalità del contributo, il Municipio dovrà restituire la differenza
risultante dal presente giudizio. Questa differenza non frutta, tuttavia,
interessi (Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B VI).
7.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 2556 è ridotto a fr. 19'647.-.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con l’obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 1'500.- per ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco