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Incarto n. LCM 38/02
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Lugano 9 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 30 aprile 2002 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 marzo 2002 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della nuova strada di PR in zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella seconda metà degli anni
’90 il Comune di __________ ha costruito la nuova strada in località __________
prevista dal PR locale e catalogata come strada di servizio SS. Essa si snoda
nella campagna a valle del dell’abitato e della ferrovia e serve un
comprensorio edificabile ancora prevalentemente libero ma oggetto,
recentemente, di una certa espansione edilizia. Il nuovo asse stradale ricalca
il tracciato segnato nel PR, ha una lunghezza di ml 265.90, una larghezza di ml
4.60 e termina con una piazza di giro.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato un credito di fr.
656'000.- e disposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70%
della spesa con risoluzione del 23.2.1995 (MM 7 del 28.1.1995).
Per motivi che qui non occorre approfondire l’esecuzione dell’opera ha
comportato un sorpasso del credito votato. Di conseguenza, a lavori terminati e
sulla base delle liquidazioni finali il Municipio ha chiesto un credito
supplementare di fr. 241'789.25 per lavori stradali e di fr. 56'172.95 per
opere da idraulico (MM 7 del 27.4.1999); respinto dal Consiglio Comunale con
risoluzione del 15.6.1999, il messaggio è stato approvato dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 9.4.2002 che, statuendo in veste di autorità di
vigilanza sui Comuni, ha peraltro tenuto a stigmatizzare l’agire dell’esecutivo
comunale per aver commissionato nuove opere ed ordinato interventi a modifica
dei progetti approvati senza il preventivo coinvolgimento del legislativo.
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.7 al 16.9.1998 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
R1 è comproprietario in ragione di ½ dei mapp. no. 1317, 2531, 2532, 2533 e
2547 ed è stato assoggettato, limitatamente alla sua quota parte, ai seguenti
contributi di miglioria:
per il mapp. no. 1317 fr. 44.65 per il mapp. no. 2533
fr. 1'534.95
per il mapp. no. 2531 fr. 7'201.05 per il mapp. no. 2547 fr.
242.55
per il mapp. no. 2532 fr. 3'797.10
Il reclamo tempestivamente interposto contro il
prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che con risoluzione del
27.3.2002 ha ridotto il fattore interesse per il mapp. no. 2531;
riallacciandosi genericamente alle “considerazioni sviluppate da altri
reclamanti” (poi risultate essere in relazione con alcune voci non
computabili nella spesa determinante) il Municipio ha inoltre ridotti tutti i
contributi come segue:
per il mapp. no. 1317 a fr. 43.10 per il mapp. no. 2533 a
fr. 1'481.45
per il mapp. no. 2531 a fr. 6'672.05 per il mapp. no. 2547 a fr.
234.10
per il mapp. no. 2532 a fr. 3'664.75
Da ciò il ricorso in esame nel quale nel quale è
chiesta la correzione della superficie del mapp. no. 2553 e sono contestati sia
il vantaggio particolare sia i criteri di calcolo del contributo.
Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio ha aderito al ricorso
limitatamente a quanto concerne il mapp. no. 2533 e per il resto ne ha postulato
la reiezione.
In esito all’udienza di conciliazione del 7.3.2006, risoltasi negativamente, il
Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 9.10.2006)
accettata solo parzialmente dal ricorrente (lettera del 18.10.2006) e rifiutata
dal Municipio (lettera del 28.11.2006).
2.
2.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale
ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si
ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,
p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.
cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
2.2. La strada in oggetto ha urbanizzato a nuovo un comprensorio edificabile
che, prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state
poste le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro
destinazione pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77
cpv. 1 LALPT), fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un
vantaggio particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).
Tra questi si annoverano senz’altro i mapp. no. 2531 e 2532 in quanto
direttamente confinanti con la nuova strada. Per lo stesso motivo un certo
beneficio va ammesso anche per le part. no. 1317 e 2533 che, sebbene non si
prestino alla costruzione, appartengono alla zona edificabile e quindi
dispongono di indici eventualmente cedibili. Vero è che la part. no. 2533 è separata
dalla strada, lungo tutto il fronte, da una stretta striscia di terreno che
misura 41 mq e che costituisce un’appendice del mapp. no. 2507. Tale situazione,
che non è riportata nel piano del perimetro d’imposizione ma risulta
chiaramente dal piano allegato 6 prodotto del ricorrente, non invalida tuttavia
la presunzione del vantaggio particolare poiché anche fondi non direttamente
confinanti possono trarre beneficio da un’opera nuova di urbanizzazione. Le
loro particolari caratteristiche vanno ponderate semmai nell’ambito del riparto
dei contributi.
L’assoggettamento dei mapp. no. 1317, 2531, 2532 e 2533 al contributo di
miglioria è dunque fondato.
Di contro esso non si giustifica per il mapp. no. 2547 poiché questo è
costituito da uno stretto sentiero di soli 20 mq che, essendo gravato da un
onere di passo a favore del Comune e quindi pubblico, non è computabile a fini
edilizi (cfr. Scolari, Commentario, ad art. 38 LE, no. 1133). La
situazione di questo sedime non ha subito alcuna modifica per effetto della
nuova strada per cui non è ravvisabile alcun vantaggio particolare. Per questo
terreno il contributo deve quindi essere annullato.
3.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi
si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati
dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono
nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta
a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è
di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione
del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda
(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore
completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo
6.2.2.2003). Per le proprietà del ricorrente, limitatamente alla sua quota
parte, ne sono risultati i seguenti contributi:
per il mapp. no. 1317 fr. 44.65 per il mapp. no. 2532
fr. 3'797.10
per il mapp. no. 2531 fr. 7'201.05 per il mapp. no. 2533 fr.
1'534.95
Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di
specifiche censure sollevate da alcuni contribuenti, il Municipio ha
depennato certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così stata
ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali basi
il prospetto è stato rielaborato (cfr. scheda ricalcalo dopo l’evasione dei
reclami; scheda personale allegata alla decisione su reclamo) e, tenuto conto
anche dell’adeguamento del fattore interesse per la part. no. 2531 (da 0.5 a
0.4) i contributi sono così stati fissati:
per il mapp. no. 1317 a fr. 43.10 per il mapp. no. 2532
a fr. 3'664.75
per il mapp. no. 2531 a fr. 6'672.05 per il mapp. no. 2533 a
fr. 1'481.45
3.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa
determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino
fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che
inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso
solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio
licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal
legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza.
Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante
poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa
indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”
(cfr. lettera del 28.11.2006).
Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto
dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo pianificatorio “di
procedere al riordino fondiario della zona in relazione alla strada” e che questo
serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento ragionevole della zona “indipendentemente
dalla costruzione della strada stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).
Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della
strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura
di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,
art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto
preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto
solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la
strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni terreni ai fini edilizi.
Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino
fondiario trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto
del presente procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada
e non per il riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato
con il prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento
e la permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la
questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai
fini del presente giudizio.
L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo
necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla
spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di
Stato.
Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80
(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.
Già su tali basi la quota parte dei contributi a carico del ricorrente passa
per il mapp. no. 1317 a fr. 39.25 per il mapp. no. 2532
a fr. 3'335.40
per il mapp. no. 2531 a fr. 6'072.45 per il mapp. no. 2533 a
fr. 1'348.35
3.4. Anzitutto il ricorrente ha chiesto, per il mapp. no. 2533, la verifica
della superficie imposta.
In effetti la superficie riportata nel prospetto (mq 225) non corrisponde a
quella risultante a RF (mq 184). L’errore, peraltro ammesso dal Comune, può
essere sanato in questa sede: rapportato alla superficie ufficiale il
contributo risulta essere di fr. 1'102.60.
3.5. Il ricorrente ha postulato la riduzione del fattore interesse.
Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una
riduzione dei contributi per i mapp. no. 2531, 2532 e 2533 poiché la situazione
generale di questi fondi determina, per confronti, un beneficio inferiore a
quello tratto da altre proprietà imposte.
Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare
convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo
scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.
Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso
anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe
particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione
che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni
singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio
realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata
concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta
impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la
cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i
pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la
correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più
marcata. E’ questo un principio di pura matematica.
Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei
coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze
e delle caratteristiche intrinseche dei mapp. no. 2531, 2532 e 2533 per
rapporto all’opera eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di
percorrenza effettiva.
Al mapp. no. 2531, 2532 e 2533 è stato assegnato un fattore interesse,
rispettivamente, dello 0.4 dello 0.6 e dello 0.7 che qualificano i fondi per
rapporto alla loro situazione ma solo in parte e non a sufficienza. Di regola
il fattore dell’interesse serve a caratterizzare la necessità d’uso dell’opera
e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto
questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza teorica o reale
(di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere la proprietà
(cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un altro parametro,
quello della percorrenza effettiva, che di principio, per motivi di chiarezza e
per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a sé stante. Sotto
questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non distingue
adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada per un comprensorio
che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro verso, la lunghezza
del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà. In quest’ambito,
ammesso un interesse massimo all’uso dell’opera (poiché i fondi sono stati
urbanizzati a nuovo), il criterio doveva essere sensibilmente più sfumato: anzitutto
perché il mapp. no. 2533 è privo di accesso diretto ed in secondo luogo poiché pare
eccessiva, ad esempio, la differenza rispetto al mapp. no. 2557 (0.2) o tra gli
stessi mapp. no. 2531, 2532 e 2533 che, a loro volta, confinano tra loro.
Un appunto va mosso anche al fattore del rumore che dovrebbe tradurre gli
inconvenienti dati dalle immissioni foniche ed atmosferiche indotte dal
traffico stradale. Infatti nel prospetto in esame tutte le proprietà si sono
viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo poiché i
livelli di traffico della nuova strada non sono sufficienti a determinare una
turbativa degna di rilievo (cfr. Rapporto esplicativo p. 3). A torto,
tuttavia, poiché se un prospetto contempla un tale fattore, allora questo deve
anche riconoscere che gli inconvenienti non possono essere uguali per tutti,
pena l’inutilità completa del criterio poiché non serve in alcun modo a
distinguere le proprietà. In concreto è così stato trascurato che più un fondo
è vicino ad un’opera stradale, maggiori sono le immissioni rispetto ad un fondo
più distante e quindi minore è il beneficio. Per quanto riguarda i mapp. no. 2531
e 2532 bisognava quindi tener presente che i fondi sono direttamente confinanti
e quindi sono maggiormente esposti alle immissioni rispetto ai fondi
retrostanti.
Il fattore di correzione indice di sfruttamento è stato applicato solo ai fondi
con possibilità edificatorie ridotte (Rapporto esplicativo p. 2). Di conseguenza
andava riconosciuto anche per il mapp. no. 2532 (per confronto con il mapp. no.
2529) e marcato maggiormente per il mapp. no. 2533 che nemmeno si presta ad
essere trasformato in posteggio perché troppo stretto e privo di accesso
diretto.
Infine, quanto al parametro della distanza, va rilevato che normalmente esso
individua la posizione del fondo rispetto all’opera (fondo confinante o
retrostante): tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In concreto
tale fattore è messo in relazione con accessi realizzati dal Comune (cfr.
relative voci nell’estratto della liquidazione finale non computate ai fini dei
contributi) di cui, però, non tutti i contribuenti hanno beneficiato,
rispettivamente con la presenza di opere a confine che precludono l’accesso
diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo p. 2), criteri questi che hanno
ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e l’opera. In questo
contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui taluni fondi retrostanti
non siano stati differenziati. Concretamente bisognava dunque considerare che
il mapp. no. 2533 non è direttamente confinante con la nuova strada ma ne è
separato lungo tutto il fronte da un’appendice del mapp. no. 2507 (cfr. consid.
2.2.).
Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del
10% per il mapp. no. 2531, rispettivamente del 50% per i mapp. no. 2532 e 2533.
La quota parte di contributi a carico del ricorrente è dunque fissata a fr. a
fr. 5'465.- per il mapp. no. 2531, a fr. 1'667.- per il mapp. no. 2532 ed a fr.
551.- per il mapp. no. 2533.
Di contro per il mapp. no. 1317 non si giustificano ulteriori riduzioni (oltre
a quella riconosciuta al considerando 3.3) poiché il prospetto tiene
adeguatamente conto della situazione del fondo.
4.
Il ricorrente ha chiesto che al
pagamento rateale sia applicato l’interesse semplice al saggio usuale come
previsto dall’art. 18 LCM e non al tasso del 5%.
La questione sfugge al sindacato del Tribunale di espropriazione che è
competente a statuire solo sul prospetto (art. 11 e 13 LCM) e non sulla fase
d’incasso dei contributi.
Sia detto comunque che nella misura in cui prevede un interesse semplice al saggio
usuale l’art. 18 LCM potrebbe, in effetti, essere equivocato. Occorre
dunque puntualizzare che un interesse sul capitale è dovuto qualora il
pagamento del contributo non avvenga entro i termini stabiliti ossia
nell’ipotesi di un ritardo. Di conseguenza la normativa rinvia al tasso legale
di mora del 5% giusta l’art. 73 cpv. 1 CO (cfr. Messaggio cit., ad art.
24, p. 27; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, ad art. 18
LCM).
5.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e
pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:
1.1. i seguenti contributi di miglioria (quota parte) sono così ridotti:
per il mapp. no. 1317 a fr. 39.25
per il mapp. no. 2531 a fr. 5'465.-
per il mapp. no. 2532 a fr. 1'667.-
per il mapp. no. 2533 a fr. 551.-
1.2. il contributo per il mapp. no. 2547 è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco