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Incarto n. LCM 39/02
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Lugano 9 agosto 2007 |
Sentenza In nome |
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Il Tribunale di espropriazione |
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Composto dalla Presidente |
Margherita De Morpurgo |
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e dai membri |
arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini |
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segretario giudiziario |
Enzo Barenco |
statuendo sul ricorso presentato in data 4 maggio 2002 da
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RI 1
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contro |
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la
decisione su reclamo emessa il 27 marzo 2002 dal Municipio di __________ nell'ambito
della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la costruzione
della nuova strada di PR in zona __________,
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letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1. Nella seconda metà degli anni
’90 il Comune di __________ ha costruito la nuova strada in località __________
prevista dal PR locale e catalogata come strada di servizio SS. Essa si snoda
nella campagna a valle del dell’abitato e della ferrovia e serve un comprensorio
edificabile ancora prevalentemente libero ma oggetto, recentemente, di una
certa espansione edilizia. Il nuovo asse stradale ricalca il tracciato segnato
nel PR, ha una lunghezza di ml 265.90, una larghezza di ml 4.60 e termina con
una piazza di giro.
Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato un credito di fr.
656'000.- e disposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70%
della spesa con risoluzione del 23.2.1995 (MM 7 del 28.1.1995).
Per motivi che qui non occorre approfondire l’esecuzione dell’opera ha
comportato un sorpasso del credito votato. Di conseguenza, a lavori terminati e
sulla base delle liquidazioni finali il Municipio ha chiesto un credito
supplementare di fr. 241'789.25 per lavori stradali e di fr. 56'172.95 per
opere da idraulico (MM 7 del 27.4.1999); respinto dal Consiglio Comunale con
risoluzione del 15.6.1999, il messaggio è stato approvato dal Consiglio di
Stato con risoluzione del 9.4.2002 che, statuendo in veste di autorità di
vigilanza sui Comuni, ha peraltro tenuto a stigmatizzare l’agire dell’esecutivo
comunale per aver commissionato nuove opere ed ordinato interventi a modifica
dei progetti approvati senza il preventivo coinvolgimento del legislativo.
1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di
contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 27.7 al 16.9.1998 previo
invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
RI 1, quale proprietario dei mapp. no. 2525 e 2549, è stato assoggettato ad un
contributo di miglioria di fr. 7'070.65 per il mapp. no. 2525 e di fr.
12'831.50 per il mapp. no. 2549.
Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente
accolto dal Municipio con risoluzione del 27.3.2002 e di conseguenza i
contributi di miglioria sono stati ridotti a fr. 6'824.20 per il mapp. no. 2525
ed a fr. 12'384.25 per il mapp. no. 2549.
Da ciò il ricorso in esame nel quale, anche a conferma del precedente reclamo, sono
sollevate varie contestazioni, che saranno riprese nel seguito dell’esposizione,
ed è chiesto un adeguamento dei contributi.
Con osservazioni del 28.11.2002 il Municipio postula la reiezione del gravame.
In esito all’udienza di conciliazione del 15.3.2006, risoltasi negativamente,
il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 9.10.2006)
che il Municipio ha rifiutato (lettera del 28.11.2006) e sulla quale il
ricorrente non si è pronunciato.
2.
Preliminarmente e per mero
scrupolo di motivazione va rilevato che alcuni argomenti sollevati nel ricorso non
sono pertinenti. Si tratta, in particolare, delle censure riconducibili a
questioni espropriative, al sorpasso del credito ed alle modalità delle sedute
di Municipio. Tali problematiche esulano infatti dal presente contenzioso,
rispettivamente non sono di competenza del Tribunale di espropriazione.
3.
3.1. I Comuni sono tenuti a
prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano al privato un
vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LCM), ossia un beneficio reale
ed oggettivo a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si
ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio
2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini,
Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in
RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua
imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini,
Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des
Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg,
Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die
Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,
Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.
1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991
no. 64, II-1998 no. 29).
Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare
i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure
quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità,
la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione,
oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio
cit., ad art. 5 p. 16-17).
In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la
sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che
giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,
p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op.
cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
3.2. Nel ricorso il principio del vantaggio particolare non è contestato. Ciò a
giusta ragione poiché la strada ha urbanizzato a nuovo un comprensorio che,
prima dell’intervento, era privo di accesso carrozzabile. Sono così state poste
le premesse per l’edificazione dei fondi serviti conformemente alla loro destinazione
pianificatoria (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT),
fondi che, per questo motivo, hanno indubbiamente tratto un vantaggio
particolare (art. 4 cpv. 1 let. a LCM).
Tra questi si annoverano anche i mapp. no. 2549 e 2525. Infatti benché siano
retrostanti, entrambe le particelle hanno accesso alla nuova strada attraverso
la strada comunale al mapp. no. 1312 realizzata da Comune (cfr. relativa voce
nell’estratto della liquidazione finale non computata ai fini dei contributi).
Il mapp. no. 2525 è peraltro stato incluso nel perimetro limitatamente alla
superficie edificata vale a dire all’area che ha tratto un beneficio effettivo
dall’opera.
L’assoggettamento dei fondi al contributo di miglioria è dunque fondato.
4.
4.1. Il ricorrente contesta la
mancata approvazione del perimetro da parte del Consiglio Comunale e chiede
l’ampliamento del piano alle part. no. 2497, 2504, 2538, 2539 e 2540.
4.2. L’elaborazione del prospetto dei contributi – e quindi anche del piano del
perimetro (art. 11 cpv. 1 let. b LCM) – compete al Municipio (RDAT
I-1994 no. 7); la LCM non prevede l’obbligo di sottoporre il piano al legislativo
comunale per approvazione.
Su questo punto la censura è infondata.
4.3. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un
piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.
Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che sono
effettivamente avvantaggiati dall’opera e che, per questo motivo, sono
assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano dipende da
un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio
cit., ad art. 10 p. 22), ossia da un’analisi di complessa attuazione, non da
ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla
facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Segno che l’ente
pubblico gode di un ampio margine di autonomia nel tracciare il comprensorio
imponibile. Ciò nondimeno dovrà considerare che l’elemento risolutivo è dato
dal vantaggio particolare poiché ogni singolo contribuente può essere imposto
solo proporzionalmente al beneficio che ha ottenuto dall’opera. Perciò
l’operazione consiste nel ponderare oggettivamente tutti i fattori che
concorrono a qualificare il vantaggio o a negarlo in modo da garantire ai
contribuenti un trattamento paritario e realmente commisurato al beneficio
(cfr. Reitter, op. cit., 95; Otzenberger, op. cit., p. 64).
Di conseguenza il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire
che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.
Le cinque particelle citate dal ricorrente, che a suo avviso avrebbero dovuto
essere incluse nel comprensorio imposto, sono tutte situate immediatamente a
valle del sedime ferroviario. Stando a quanto dichiarato dal Comune questi
fondi non potranno, con ogni probabilità, essere raggiunti a partire dalla
nuova strada. Tale argomentazione pare attendibile poiché, a differenza della
fascia di terreni sottostanti accessibile almeno attraverso sentieri pedonali e
nella quale sono previste tre nuove strade di servizio SSp3 perpendicolari alla
nuova strada, i terreni confinanti con la ferrovia ben difficilmente possono e
potranno far capo a tali accessi o trarne un beneficio particolare. I mapp. no.
2539 e 2540, oltretutto, misurano rispettivamente solo mq 101 e 119 e dunque
nemmeno si prestano allo sfruttamento edilizio.
In quest’ottica l’opera non ha dunque modificato in modo determinante la
situazione di quei terreni e di conseguenza la loro esclusione dal piano del
perimetro non è contraria al principio della parità di trattamento.
5.
5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota
a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare
(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,
del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di
correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).
Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto
dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di
molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione
specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di
dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella
prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi
consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che
consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio
cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,
op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109
Ia 325 c. 5).
L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del
metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,
op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e
riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare
che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità
e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia
205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997
no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
5.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa
determinante (art. 6 LCM) esposta a consuntivo e servita per il calcolo ammonta
a fr. 683'098.10 e la corrispondente quota prelevabile del 70% (art. 7 LCM) è
di fr. 478'168.65 (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale). La ripartizione
del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda
(SUL) e dei fattori di ponderazione dell’interesse della distanza e del rumore
completati con i rispettivi fattori di correzione (cfr. Rapporto esplicativo
6.2.2.2003). Per i mapp. no. 2525 e 2549 ne è risultato un contributo di fr. 7'070.65
e di fr. 12'831.50.
Nell’ambito della successiva procedura di reclamo, in accoglimento di
specifiche censure sollevate, tra l’altro, anche dal qui ricorrente, il
Municipio ha depennato certe voci dalla spesa determinante; quest’ultima è così
stata ridotta a fr. 653'203.80 e la quota imponibile a fr. 457'242.65. Su tali
basi il prospetto è stato rielaborato ed i contributi per i mapp. no. 2525 e
2549 sono stati fissati in fr. 6'824.20 ed in fr. 12'384.25 (cfr. scheda
ricalcalo dopo l’evasione dei reclami; scheda personale allegata alla decisione
su reclamo).
5.3. Un’osservazione si impone, preliminarmente, in merito alla predetta spesa
determinante. Essa include l’importo di fr. 58'700.- ascritto al riordino
fondiario (cfr. scheda del 21.7.1998 estratto liquidazione finale) che
inizialmente non era stato preventivato (cfr. MM 7/28.1.1995) ed è comparso
solo, per la prima volta, e senza particolari giustificativi nel messaggio
licenziato quattro anni dopo (cfr. MM 7/27.4.1999 p. 2-8) che, respinto dal
legislativo comunale, ha dovuto essere sottoposto all’esame del Consiglio di
Stato quale autorità di vigilanza.
Secondo il Comune questa voce dev’essere computata nella spesa determinante
poiché i “proprietari hanno tratto vantaggio dal riordino” in quanto “premessa
indispensabile ed imprescindibile per procedere alla realizzazione della strada”
(cfr. lettera del 28.11.2006).
Va dunque rilevata, anzitutto, una manifesta contraddizione con quanto
dichiarato in passato dallo stesso Municipio ossia che non vi era alcun obbligo
pianificatorio “di procedere al riordino fondiario della zona in relazione
alla strada” e che questo serviva all’edificabilità ed allo sfruttamento
ragionevole della zona “indipendentemente dalla costruzione della strada
stessa” (cfr. MM 7/28.1.1995 p. 7).
Ma il ragionamento dell’esecutivo è pure fuorviante. La costruzione della
strada, prevista dal PR, era si subordinata allo svolgimento di una procedura
di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione (art. 32 ss Lstr.,
art. 20 ss Lespr.), ma non era certamente condizionata alla messa in atto
preventiva di un riordino fondiario, tanto è vero che quest’ultimo ha coinvolto
solo pochi fondi e non tutto il comprensorio ed è servito non per costruire la
strada bensì per migliorare l’utilizzazione di alcuni fondi ai fini edilizi.
Non solo. Il Municipio associa il vantaggio particolare al riordino fondiario
trascurando – erroneamente – che i contributi di miglioria oggetto del presente
procedimento sono percepiti per la costruzione della nuova strada e non per il
riordino il cui finanziamento, notoriamente, può essere compensato con il
prelievo di tributi specifici sulla base della Legge sul raggruppamento e la
permuta dei terreni (art. 1 cpv. 2 LCM e art. 40 LRPT). Di conseguenza la
questione se il riordino abbia generato vantaggi è del tutto irrilevante ai
fini del presente giudizio.
L’importo di fr. 58'700.- non può dunque essere considerato come costo
necessario legato alla realizzazione dell’opera e dev’essere dedotto dalla
spesa determinante; poco importa che sia stato ratificato dal Consiglio di
Stato.
Ne consegue che la spesa determinante si riduce ulteriormente a fr. 594'503.80
(653'203.80 – 58'700.-) e la quota da ripartire a fr. 416'152.60.
Già su tali basi i contributi per i mapp. no. 2525 e 2549 passano a fr. 6'210.95
ed a fr. 11'271.35.
5.4. Il ricorrente contesta i parametri di calcolo adottati dal Comune.
Il Tribunale conviene che nella ripartizione si debba procedere ad una
riduzione dei contributi poiché la situazione generale dei mapp. no. 2525 e
2549 determina, per confronti, un beneficio inferiore a quello tratto da altre
proprietà imposte.
Il semplice adeguamento dei coefficienti non permette, tuttavia, di marcare
convenientemente la differenza e questo per motivi legati al metodo di calcolo
scelto dal Comune in base al quale i singoli pesi sono addizionati.
Difatti nella sua applicazione pratica il metodo fa si che modificando un peso
anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulterebbe
particolarmente incisiva; comunque non rifletterebbe quella diversificazione
che è doverosa affinché sia pienamente rispettato il principio secondo cui ogni
singolo proprietario è tenuto a contribuire solo proporzionalmente al vantaggio
realmente ottenuto. In sostanza l’influenza sugli addendi ha una portata
concreta talmente contenuta che l’operazione di adeguamento risulta
impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il metodo di calcolo la
cui scelta compete, notoriamente, all’esecutivo comunale. Diverso sarebbe se i
pesi fossero moltiplicati tra loro poiché in tale evenienza la
correzione anche di un solo peso comporterebbe una riduzione nettamente più
marcata. E’ questo un principio di pura matematica.
Di conseguenza la riduzione non può essere ricondotta ad una modifica dei
coefficienti ma deve avvenire apprezzando equamente l’insieme delle circostanze
e delle caratteristiche intrinseche dei mapp. no. 2525 e 2549 per rapporto
all’opera eseguita, alle sue finalità, alla necessità d’uso e di percorrenza
effettiva.
Il fattore dell’interesse serve di regola a caratterizzare la necessità d’uso
dell’opera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti.
In concreto questo fattore è attribuito in proporzione alla lunghezza
teorica o reale (di fatto) di parte della strada urbanizzata per la raggiungere
la proprietà (cfr. Rapporto esplicativo p. 2) confondendosi, perciò, con un
altro parametro, quello della percorrenza effettiva, che di principio, per
motivi di chiarezza e per le conseguenze che ha sul riparto, dovrebbe essere a
sé stante. Sotto questo profilo il prospetto è dunque impreciso poiché non
distingue adeguatamente, per un verso, l’interesse all’uso della nuova strada
per un comprensorio che in passato era privo di accesso veicolare e, per altro
verso, la lunghezza del tratto percorso per raggiungere le singole proprietà.
Ciò significa, con riferimento ai mappali in esame, che il ragionamento non può
limitarsi alla percorrenza, vale a dire ai metri percorsi per arrivare
all’altezza della strada di accesso al mapp. no. 1312 poiché crea squilibri
manifesti ed ingiustificabili. Basti pensare, ad esempio, alla differenza con i
fondi direttamente serviti dall’opera che, solo per ragioni di percorrenza, si
sono visti attribuire un interesse inferiore. Nella fattispecie è inoltre stato
trascurato che la strada al mapp. no. 1312 serve direttamente il mapp. no. 2549
ma non il mapp. no. 2525. Discutibile è anche il parametro della distanza che
normalmente individua la posizione del fondo rispetto all’opera (fondo
confinante o retrostante) ed in base al quale tanto minore è la distanza, tanto
maggiore è il beneficio. In effetti il fattore è messo in relazione con accessi
realizzati dal Comune (cfr. relative voci nell’estratto della liquidazione
finale non computate ai fini dei contributi) di cui, però, non tutti i
contribuenti hanno beneficiato, rispettivamente con la presenza di opere a
confine che precludono l’accesso diretto alla strada (cfr. Rapporto esplicativo
p. 2), criteri questi che hanno ben poco a che vedere con la distanza tra un
fondo e l’opera. In questo contesto mal si comprende peraltro il motivo per cui
taluni fondi retrostanti non siano stati differenziati. Concretamente bisognava
dunque considerare che le proprietà del ricorrente sono più lontane dall’opera
rispetto ai fondi confinanti e riconoscere un correttivo non al mapp. no. 2525 bensì
anche al mapp. no. 2549.
Sulla base di queste valutazioni il Tribunale reputa adeguata una riduzione del
15% per il mapp. no. 2549 e del 20% per il mapp. no. 2525; i contributi a
carico del ricorrente sono dunque fissati a fr. 4’968.- per il mapp. no. 2525 ed
a fr. 9'580.- per il mapp. no. 2549.
6.
La tassa di giustizia e le spese
sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31
LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e
pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza i contributi di miglioria sono ridotti a fr. 4'968.- per il mapp. no. 2525 ed a fr. 9'580.- per il mapp. no. 2549.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco